Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02142/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00835/2025 REG.RIC.
N. 00991/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Zicaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Calabria Verde, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rita Marrapodi, Cesare Tranquillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Chimento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Scruci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Scruci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Calabria Verde, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rita Marrapodi, Cesare Tranquillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Zicaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
quanto al ricorso n. 835 del 2025:
per l’annullamento:
- della D.D. n. 309 del 30.3.2025, adottata da Azienda Calabria Verde, avente ad oggetto: << Procedura di gara RDO n. 4707006 -CIGB3554640CB su mercato elettronico del portale ACQUISTINRETE (ME.P.A.), per affidamento del servizio di erogazione dei corsi di formazione, nonché progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di Piani formativi aziendali tramite conto formazione-fondo interprofessionale ed eventuali risorse discendenti da ulteriori fonti di finanziamento a destinazione specifica di formazione. Aggiudicazione >> pubblicata in data 31.3.2025, nonché della relativa comunicazione ex art. 90 d. lgs. n. 36/2023, del 2.4.2025, trasmessa con nota prot. n. 9104 del 2.4.2025;
- di tutti i verbali della Commissione di valutazione, approvati con la D.D. n. 309/2025 e, segnatamente, del verbale di gara n. 1 del 27.11.2024, del verbale di gara n. 2 del 6.12.2024, del verbale di gara n. 3 del 20.12.2024, del verbale di gara n. 4 del 5.2.2025, del verbale di gara n. 5 del 13.2.2025, del verbale di gara n. 6 del 26.2.2025 e del verbale di gara n. 7 del 25.3.2025;
- ove occorrer possa, della lettera di invito del 7.10.2024 avente ad oggetto: “ lettera invito per R.D.O. sul mercato elettronico del portale ACQUISTINRETE (ME.PA), per affidamento del servizio di erogazione dei corsi di formazione, nonché progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di Piani formativi aziendali, tramite conto formazione-fondo interprofessionale ed eventuali risorse discendenti da ulteriori fonti di finanziamento a destinazione specifica di formazione ”;
- ove occorrer possa della nota prot. n. 23087 del 16.9.2024;
- ove occorrer possa, della D.D.G. n. 200/2024 del 31.7.2024;
- ove occorrer possa, dell'atto prot. n. 26513 del 24.10.2024, della Det. n. 1073 del 12.11.2024, della nota prot. n. 28736 del 18.11.2024 e della nota prot. n. 29994 del 27.11.2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, e, per l'effetto,
per l’accertamento:
- del diritto della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto di cui è causa e/o di subentrare nel contratto nelle more stipulato con il controinteressato aggiudicatario;
- dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di aggiudicare l'appalto di cui è causa alla ricorrente e, conseguentemente, di stipulare il contratto con lo stesso e/o di ordinarne il subentro nel contratto nelle more stipulato con il controinteressato aggiudicatario;
- del diritto al risarcimento in forma specifica e, ove questo non fosse possibile, al risarcimento per equivalente di tutti i gravi danni subiti e subendi dalla ricorrente in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con riserva di ogni opportuna quantificazione in corso di causa;
quanto al ricorso n. 991 del 2025:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della determinazione dirigenziale n. 309 del 30 marzo 2025, con cui l’Azienda Calabria Verde ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata R.D.O. n. 4707006 sul Me.P.A. (CIG B3554640CB), avente ad oggetto l’affidamento di servizi formativi destinati al personale dell’ente, in favore della società -OMISSIS-;
- dei verbali di gara delle sedute della Commissione giudicatrice del 5 e 13 febbraio 2025, nella parte in cui è stato attribuito all’offerta della controinteressata un punteggio illegittimo;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la lettera d’invito, ove interpretata in senso difforme da quanto dedotto in ricorso, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, e per il conseguente subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e nel contratto, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Calabria Verde, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa LE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato in data 13.06.2025, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione della gara relativa all’affidamento del servizio di “erogazione dei corsi di formazione, nonché progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di Piani formativi aziendali tramite conto formazione-fondo interprofessionale ed eventuali risorse discendenti da ulteriori fonti di finanziamento a destinazione specifica di formazione”, in favore di -OMISSIS-, giusta D.D. n. 309 del 30 marzo 2025, reclamando il diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara e la conseguente stipula o subentro nel contratto medio tempore sottoscritto. In subordine ha poi richiesto il risarcimento per equivalente dei danni patiti e patiendi .
1.1. L’istante ha premesso che la procedura di gara ha preso avvio dall’avviso di indagine di mercato “ per la partecipazione alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, mediante RdO sul mercato elettronico del portale ACQUISTINRETE (ME.PA), per affidamento del servizio di erogazione dei corsi di formazione, nonché Progettazione, Gestione, Monitoraggio e rendicontazione di Piani formativi aziendali tramite conto formazione-fondo interprofessionale ed eventuali risorse discendenti da ulteriori fonti di finanziamento a destinazione specifica di formazione ”. Con lettera d’invito del 7 ottobre 2024, quindi, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- sono state invitate a presentare l’offerta. 1.2. Per quanto rileva ai fini del decidere il punto 5 della lettera d’invito prevedeva tra i “ requisiti di partecipazione” la capacità tecnica e professionale degli operatori, consistente, in via esemplificativa, nella competenza posseduta e documentata nelle risorse umane e tecniche, nonché nell’esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.
1.3. Al punto 7, invece, erano indicati i “criteri di aggiudicazione”, tra cui:
1. Valutazione dell’esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità con particolare riferimento alla formazione del settore previsto tramite conto formazione-fondo interprofessionale e fonti di finanziamento a destinazione specifica di formazione (dovranno essere allegate all’offerta);
in particolare numero qualificazione su fondi interprofessionali:
- da 1 a 3: punti fino a 10
- da 4 a 5: punti fino a 20
- da 6 a più: punti fino a 30
Punteggio massimo conseguibile: 30
2. Valutazione delle capacità professionali per numero di addetti dipendenti con contratto di lavoro subordinato e continuativo:
- da 1 a 4: punti fino a 10
- da 5 a 8: punti fino a 20
- da 9 a più: punti fino a 30
Punteggio massimo conseguibile: 30
3. Valutazione della copertura del territorio regionale con più sedi operative funzionali
- da 1 a 3: punti fino a 2
- da 4 a 6: punti fino a 5
- da 7 a più: punti fino a 10
Punteggio massimo conseguibile:10
1.4. All’esito della procedura, quindi, con provvedimento del 26 febbraio 2025, la Commissione proponeva la seguente graduatoria:
- -OMISSIS-: 100 punti;
- -OMISSIS-: 99 punti;
- -OMISSIS-: 84 punti;
- -OMISSIS-: 0,03 punti.
2. Con il provvedimento impugnato, quindi, veniva nominata aggiudicataria “-OMISSIS-”.
3. Il ricorso proposto dalla odierna reclamante, terza classificata, è affidato ad un unico motivo:
- I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LETTERA DI INVITO, DELL’ART. 8 DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO E DEL PIANO FORMATIVO AZIENDALE (PFA) 2024, APPROVATO CON DEL. N. 161/2024. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E/O ISTRUTTORIA CARENTE, LACUNOSA E CONTRADDITTORIA. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ. SVIAMENTO. ARBITRARIETÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA INGIUSTIZIA, attesa l’illegittima omessa valutazione di quattro degli otto fondi dichiarati dalla ricorrente, nonché laddove ha attribuito il massimo punteggio rispetto al dato esperienziale degli altri due operatori, sebbene a fronte dell’adesione formale ai fondi di formazione nessuna delle due abbia maturato una specifica esperienza nel settore, diversamente dalla ricorrente.
4. Si è costituita in giudizio, in data 3.7.2025, l’aggiudicataria controinteressata, -OMISSIS-, chiedendo il rigetto della domanda cautelare nonché la declaratoria di inammissibilità, irricevibilità e infondatezza nel merito del ricorso.
5. La stazione appaltante intimata, con memoria depositata il 9 luglio 2025, ha parimenti insistito per il rigetto del ricorso adducendo, a fondamento della legittimità dell’operato della Commissione, le seguenti argomentazioni:
- quanto alla mancata valutazione integrale dei fondi dichiarati da -OMISSIS- ha dato atto che, così come affermato con la nota a chiarimenti dei quesiti ricevuti, con riferimento al criterio di valutazione relativo all’esperienza necessaria per eseguire l’appalto, vanno escluse, ai fini dell’attribuzione di punteggio utile, le iscrizioni estemporanee, ossia quelle antecedetti l’indizione della gara;
- quanto poi al secondo aspetto, attinente alla mancanza di un’esperienza effettiva nel settore da parte delle prime due società qualificate, ha evidenziato che il personale da formare, oltre ad addetti alla forestazione, alla sorveglianza idraulica e all’antincendio boschivo (AIB), comprende altresì personale operatori, operatori esperti, istruttori e funzionari come ingegneri, avvocati, agronomi etc. (EELL), con incarichi di responsabilità e di gestione di diversi settori apicali dell’Ente, i quali necessitano di costante e adeguata formazione. Pertanto, l’esperienza richiesta agli operatori economici non può e non deve riguardare solo la formazione del personale idraulico-forestale, impiegati forestali e operai forestali, ma anche e soprattutto il suindicato personale EELL posto a dirigere e gestire la macchina amministrativa dell’ente.
5.1. Con memoria del 14 luglio 2025, -OMISSIS- si è costituita in giudizio dando atto di aver proposto autonomo ricorso, avverso il medesimo provvedimento di aggiudicazione, e ha chiesto pertanto la riunione dei processi ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c.p.a., stante la coincidenza soggettiva e oggettiva degli stessi ed opponendosi nel merito all’accoglimento della domanda.
5.2. L’-OMISSIS- non si è costituita in giudizio.
6. Con il detto ricorso autonomo, notificato il 14 luglio 2025 e rubricato al n. r.g. 991/2025, -OMISSIS-, seconda classificata nella procedura di gara, rilevando preliminarmente la tempestività del gravame nonché la sussistenza dell’interesse a ricorrere, ha proposto i seguenti motivi di ricorso volti, da un lato, ad affermare l’asserita carenza dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicataria e, dall’altro, a censurare la legittimità delle operazioni e delle valutazioni svolte dalla Commissione di gara:
- I. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 25 L.R. CALABRIA N. 18/1985; REG. REG. N. 22/2014; ART. 100, COMMA 1, LETT. C), D.LGS. 36/2023; ARTT. 58 E 60 DIR. 2014/24/UE) ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLEGITTIMA AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA DELLA CONTROINTERESSATA ), poiché la stazione appaltante avrebbe aggiudicato la commessa a un operatore privo dei requisiti di capacità tecnica, attesa la mancanza di accreditamento delle sedi destinate all’erogazione della formazione, requisito essenziale di capacità tecnica anche a norma della L.R. Calabria n. 18/1985 e Reg. reg. n. 22/2014. Ad ogni buon conto ha rilevato che, qualora l’accreditamento delle sedi non fosse inteso quale requisito di partecipazione, la Commissione di gara avrebbe operato illegittimamente laddove, con il verbale di gara del 5 e 13 febbraio 2025 ha inserito, quale ulteriore parametro qualitativo cui avere riguardo nell’assegnazione del punteggio massimo, quello della dislocazione delle sedi operative in tutte e cinque le province calabresi, non previsto dalla lex specialis.
- II VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, LETT. A), DELLA LETTERA-INVITO. ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO PER LE
“QUALIFICAZIONI SUI FONDI INTERPROFESSIONALI”. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO, posto che, rispetto ai fondi interprofessionali dichiarati dall’aggiudicataria -OMISSIS-, due sarebbero inesistenti, benché positivamente valutati: - il fondo F.A.P.I. rispetto al quale difetterebbe la certificazione attestante la qualificazione presso il fondo, desunta quale mera conseguenza dell’accreditamento regionale; - il fondo FONARCOM presso cui la società aggiudicataria risulta non già soggetto attuatore bensì solo delegato.
6.1. Ha quindi chiesto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e il diritto a conseguire l’appalto, quale prima graduata, con conseguente subentro nella stipula del contratto.
7. Si è costituita in giudizio anche in questo caso l’Azienda intimata, in data 30.7.2025, chiedendo il rigetto della domanda cautelare, nonché la declaratoria di inammissibilità del ricorso e il rigetto dello stesso nel merito, evidenziando preliminarmente l’assolvimento ai doveri informativi di cui all’art. 90 d.lgs. 36/2023, in ragione dell’asserita regolare comunicazione individuale dell’esito della procedura resa via PEC alla società ricorrente, contestando altresì nel merito le censure articolate e dunque eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso, per tardività della sua proposizione.
7.1. Nel merito ha dedotto:
- quanto all’assenza del requisito dell’accreditamento delle sedi operative, che tale elemento non è richiesto dal bando;
- in ordine poi all’attribuzione del punteggio massimo in relazione al fattore valutativo c), ha riferito di aver rispettato la par condicio atteso che il sub-criterio è stato specificato prima delle verifiche della documentazione presentata dai partecipanti;
- in relazione invece alle qualificazioni valutate, ha chiarito che si fa riferimento a specifici fondi interprofessionali con regole e criteri di valutazione che non hanno conseguente riscontro anche sugli altri fondi; essi devono essere considerati casi specifici, non suscettibili di generalizzazione né automaticamente valutabili in sede di gara.
8. È inoltre intervenuta in giudizio la controinteressata pretermessa, -OMISSIS-, ricorrente nel primo ricorso, deducendo l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso per assenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti di partecipazione, così come dedotto nell’ambito dell’atto introduttivo del giudizio r.g. 835/2025.
9. All’udienza in camera di consiglio del 3 settembre 2025, è stato chiamato in giudizio il secondo ricorso (n. 991/2025) e, stante la rinuncia alla domanda cautelare da parte del rispettivo procuratore, è stata fissata per il prosieguo e la trattazione congiunta dei due ricorsi l’udienza pubblica del 21 ottobre 2025, dove il Collegio ha trattenuto entrambe le cause per la decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi rispettivamente iscritti ai numeri di r.g. 835/2025 e 991/2025, in ragione della sussistenza di evidenti profili di connessione e coincidenza soggettiva e oggettiva delle rispettive controversie.
2. Tanto chiarito, tenuto conto dei criteri per determinare la tassonomia dell’ordine dei motivi di ricorso, così come delineati all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n.5 del 2015, nonché in considerazione dell’assenza di un ordine vincolante indicato dalle parti e dell’intervenuta riunione dei giudizi, il Collegio reputa opportuno procedere allo scrutinio preliminare delle questioni in rito e, solo successivamente, di quelle di merito, esaminando in via prioritaria, tra queste ultime, i motivi di ricorso proposti dalla seconda classificata, -OMISSIS- nell’ambito del processo riunito e, successivamente, quelli esposti da -OMISSIS- nell’ambito del giudizio riunente.
3. Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso proposto da -OMISSIS-
Risulta, infatti, per tabulas che la nota del 2 aprile 2025, redatta ai sensi dell’art. 90, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023 e recante la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della procedura in favore di -OMISSIS-, è stata trasmessa all’indirizzo pec “-OMISSIS-” in luogo del corretto indirizzo, “-OMISSIS-”, indicato peraltro nella domanda di partecipazione della società.
Ne deriva, pertanto, che il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, lungi dall’essere individuabile nel giorno di ricezione della comunicazione, deve essere correttamente ancorato al momento dell’effettiva conoscenza del provvedimento, individuabile – in mancanza di una efficace comunicazione – nella data di notifica del ricorso proposto dalla terza classificata, -OMISSIS-, avvenuta il 13 giugno 2025.
Pertanto, considerato che la notifica del ricorso introduttivo da parte di -OMISSIS- è stata effettuata il 14 luglio 2025, il gravame deve ritenersi tempestivamente proposto.
4. Passando al merito, come accennato nella parte in fatto, i due giudizi riuniti sono stati rispettivamente promossi dalla seconda e dalla terza classificata al fine di ottenere, ciascuna, l’aggiudicazione della gara e la stipula del contratto.
4.1 Nel giudizio r.g. 991/2025, con il primo motivo di ricorso -OMISSIS- ha eccepito che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la mancanza del requisito di partecipazione consistente nel necessario accreditamento delle sedi messe a disposizione per l’esecuzione del contratto, posto che l’unica sede accreditata e dichiarata è quella di BE (Cs).
La deduzione è manifestamente infondata.
In primo luogo, il Collegio osserva che, per stessa ammissione della parte ricorrente, l’aggiudicataria dispone di una sede accreditata – quella di BE (Cs) – circostanza che, di per sé, esclude la configurabilità della causa di esclusione dedotta.
In disparte tale considerazione, va rilevato che la lettera d’invito, al punto 5, prescrive tra i requisiti di partecipazione “ capacità tecniche e professionali (competenza possedute e documentate, risorse umane e tecniche ed esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità) ”.
Nell’ambito, poi, dei criteri di valutazione delle offerte, al punto 7, è previsto che “ il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi ” e, segnatamente, per quel che rileva rispetto al motivo dedotto, “ Valutazione della copertura del territorio regionale con più sedi operative funzionali (dovranno essere individuate nell’offerta). - da 1 a 3: punti fino a 2 - da 4 a 6: punti fino a 5 - da 7 a più: punti fino a 10 ”.
In altri termini la legge di gara, non prevede l’accreditamento delle sedi né tra i requisiti di partecipazione - posto che nulla in proposito prescrive il citato punto 5 - né rispetto al criterio di valutazione delle offerte tecniche.
Non può essere condiviso, altresì, il richiamo operato dall’istante alla normativa regionale, poiché, da un lato, un eventuale contrasto tra la lettera di invito ( rectius , bando di gara) e la normativa nazionale o locale avrebbe dovuto essere fatto valere mediante uno specifico motivo di impugnazione del bando, non essendo configurabile la sua disapplicazione, trattandosi di atto non avente natura normativa; dall’altro, la legge regionale n. 18/1985, recante l’ordinamento della formazione professionale in Calabria, richiede l’accreditamento unicamente per attività formative e sociali svolte in regime convenzionato, vale a dire finanziate con risorse pubbliche.
Nel caso di specie le risorse finanziarie che alimentano l’attività professionale oggetto di gara non provengono da contribuzioni regionali, nazionali o comunitarie, ma da fonti private, derivanti dai contributi sociali versati dagli enti ed utilizzati dagli appositi fondi paritetici interprofessionali.
Il motivo va pertanto complessivamente respinto.
4.2 Con ulteriore profilo di doglianza (rubricato 2.2), -OMISSIS- ha dedotto l’illegittima introduzione di un sub-criterio valutativo delle sedi, asseritamente introdotto in via postuma e non autorizzato dalla lex specialis , in forza del quale la Commissione di gara si è auto-vincolata ad assegnare il punteggio massimo di 10 punti all’operatore in grado di coprire le cinque province calabresi.
La censura, ad avviso del Collegio, non è fondata.
Giova premettere che la lettera d’invito, rispetto ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, contempla esclusivamente un criterio quantitativo così compendiato:
“ Valutazione della copertura del territorio regionale con più sedi operative funzionali (dovranno essere individuate nell’offerta).
- da 1 a 3: punti fino a 2
- da 4 a 6: punti fino a 5
- da 7 a più: punti fino a 10”.
La Commissione di gara, con il verbale n. 4 del 5 febbraio 2025, ha precisato che “ sulla base delle indicazioni riportate negli articoli 7 ed 8 della lettera-invito, prot. 28736 del 17.11.2024, la Commissione ritiene di doversi attenere in maniera scrupolosa all’assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati con la relativa assegnazione dei punteggi in maniera proporzionale fra le diverse fasce: pertanto a titolo esemplificativo, nella valutazione delle offerte si dovrà assegnare un punteggio per come, di seguito esplicitato… omissis… il punteggio massimo verrà attribuito qualora sia garantita la copertura del territorio, con presenza in tutte le province”.
In altri termini, rispetto al fattore valutativo C, relativo alle sedi operative, la Commissione – nell’ambito del punteggio da attribuire agli operatori muniti di sette o più sedi – ha ritenuto di far corrispondere il punteggio massimo (10 punti) alla sola offerta idonea ad assicurare la completa copertura territoriale delle province calabresi.
Sul punto, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui « alla Commissione di gara è riconosciuta la facoltà di determinare sottocriteri con il limite che tale operazione deve essere portata a compimento prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche » (Consiglio di Stato, sentenza, 28 marso 2008 n. 1361).
Principio, questo, ribadito più di recente, affermandosi che « Non è contrario al diritto eurounitario sulle procedure di affidamento di contratti pubblici l’operato di una Commissione di gara che introduca coefficienti di ponderazione dei sub-criteri di valutazione delle offerte non previsti nel bando, anche dopo la presentazione delle offerte (purché non siano state ancora aperte), quando tali sub-pesi o sub-punteggi siano specificazione dei criteri previsti dalla lex specialis di gara», difatti «Nelle gare da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara può autovincolarsi fissando motivati criteri di esercizio della discrezionalità ad essa attribuita dalla lex specialis, sempreché in tal modo non modifichi i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione ivi fissati » (Consiglio di Stato, sezione V, 25 febbraio 2025, n. 1629).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l’operato della Commissione risulta conforme alle facoltà e ai limiti ad essa riconosciuti.
La lettera d’invito, infatti, prevede un criterio meramente quantitativo, cioè l’attribuzione di un punteggio compreso tra 7 e 10 agli operatori dotati di almeno sette sedi. La Commissione, con scelta logicamente motivata e non irragionevole, ha proceduto a una legittima specificazione del dato quantitativo, individuando nella completa copertura territoriale delle province il parametro per l’attribuzione del punteggio massimo.
Non si è dunque in presenza dell’introduzione di un nuovo criterio, bensì della coerente declinazione in termini qualitativi di quello già contemplato, effettuata prima dell’apertura delle buste e nel rispetto della par condicio dei concorrenti, in un’ottica di maggiore trasparenza e di più efficace perseguimento dell’interesse pubblico.
Il profilo di doglianza non può, pertanto, essere accolto.
4.3 Con l’ultimo motivo di ricorso, -OMISSIS- ha dedotto l’illegittimo operato della Commissione di gara nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’adesione a tutti i fondi dichiarati dall’aggiudicataria mentre, invero, né il fondo FAPI, né quello FONARCOM posso essere riconosciuti.
Segnatamente, quanto al fondo FAPI, mancherebbe l’attestazione di accreditamento, avendo -OMISSIS- prodotto esclusivamente la risposta ad una FAQ tratta dal sito FAPI in cui si afferma che “ gli enti accreditati presso una Regione possono essere riconosciuti automaticamente anche dal Fondo ”. Quanto invece a FONARCORM ha riferito che, essendo l’aggiudicataria solo soggetto delegato e non attuatore, tale accreditamento non sarebbe valutabile positivamente ai fini della gara.
A giudizio del Collegio, il motivo non merita adesione, atteso che la stazione appaltante, per il tramite della Commissione, ha ritenuto adeguati gli elementi prodotti (accreditamento regionale ai fini dell’automatico riconoscimento da parte di FAPI e accreditamento quale soggetto delegato presso FONARCOM), valutazione che non risulta né illogica né irragionevole, anche in considerazione della mancata previsione, nella lettera d’invito, di specifiche prescrizioni sul punto. Tale conclusione trova conferma nel consolidato principio secondo cui « Le valutazioni delle offerte tecniche da parte della Commissione di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e, come tali, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratta di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte » (Consiglio di Stato, sentenza, n. 4942/2023).
In senso conforme, va inoltre ribadito che il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della Pubblica Amministrazione, e ciò in quanto la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta dalla Commissione; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo (Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2022, n. 7448).
Le doglianze prospettate dalla ricorrente non risultano, pertanto, idonee a scalfire l’operato dell’Amministrazione, né evidenziano profili di irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. La Commissione ha infatti ritenuto che la documentazione prodotta dall’aggiudicataria fosse sufficiente, ai fini della gara, a comprovare l’effettiva adesione ai fondi FAPI e FONARCOM, in conformità ai criteri fissati dalla lex specialis e in assenza di prescrizioni, contenute nel bando, che imponessero requisiti ulteriori. In particolare, tanto il riconoscimento dell’accreditamento regionale quale presupposto per l’automatico accreditamento presso FAPI, quanto la qualifica di soggetto delegato ai sensi della disciplina FONARCOM, costituiscono valutazioni tecniche coerenti con le finalità del procedimento e proporzionate alle esigenze di qualificazione degli operatori, rientrando pienamente nei margini di discrezionalità tecnica propri della Commissione.
Ne consegue che anche tale motivo di censura non merita adesione.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, quindi, il ricorso proposto da -OMISSIS- va respinto.
5. Occorre scrutinare, a questo punto, i motivi di ricorso proposti dalla -OMISSIS- nell’ambito del giudizio riunente.
5.1 Con l’unico motivo di ricorso per come articolato la suddetta società, terza classificata, lamenta: - il mancato riconoscimento di 4 tra gli 8 fondi dichiarati e la conseguente illegittima assegnazione di 15 punti in luogo dei 30 asseritamente spettanti; - l’erroneo integrale riconoscimento delle iscrizioni e accreditamenti a tutti i fondi dichiarati dall’aggiudicataria e dalla seconda classificata, sostenendo che la valutazione sia stata meramente formale e non abbia verificato l’effettiva esperienza maturata.
Sul punto va premesso, al fine di scrutinare la ragionevolezza della decisione amministrativa impugnata, che, con nota del 10 ottobre 2024 la società ricorrente ha posto all’amministrazione il seguente quesito: “ non è chiaro allo scrivente se la "Valutazione dell’esperienza ..." viene vanificata da "in particolare numero qualificazione su fondi interprofessionali: ...", ragionando per assurdo come se bastasse iscriversi oggi a 6 o più fondi interprofessionali per avere 30 punti”.
L’Azienda Calabria Verde, nel fornire risposta al quesito, ha chiarito, con nota del 16 ottobre 2024, che “ La locuzione “esperienza” è riferita al significato specifico di “conoscenza diretta, personalmente acquisita con l’osservazione, l’uso o la pratica, di una determinata sfera della realtà”, che di per sé esclude il caso dell’iscrizione estemporanea che si avesse oggi. L’esperienza su Fondi interprofessionali diversi esprime l’esigenza che le competenze involgano i diversi comparti professionali di cui questa Azienda si avvale”.
Dalla lettura combinata dei chiarimenti e della lettera d’invito, nella parte in cui al punto 7 prevede come criterio di aggiudicazione la valutazione dell’esperienza dell’operatore tramite conto formazione-fondo, la decisione della Commissione di riconoscere solo parzialmente i fondi dichiarati da -OMISSIS- risulta logica, razionale e non censurabile, nella parte in cui, nell’ambito del verbale di gara n. 5 del 13 febbraio 2025, la Commissione, richiamando la risposta al quesito summenzionata ha precisato, rispetto alla valutazione dell’offerta tecnica di -OMISSIS-, che “ le iscrizioni/accreditamenti successive alla data di pubblicazione del bando di cui alla determinazione del direttore Generale n. 200 del 31.07.2024, non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione del punteggio ”.
Nel caso di specie -OMISSIS- ha dichiarato di aderire a 8 fondi dei quali, tuttavia, quattro risultano accreditati ottobre 2024 (Foragni e FON. TER., Fondoprofessioni e Fonditalia), ossia successivamente alla indizione della gara. Peraltro, in modo del tutto coerente, la Commissione ha applicato il medesimo criterio anche all’aggiudicataria, prendendo in considerazione solo sei delle sette iscrizioni dichiarate, atteso che l’accreditamento FOND.E.R. era stato conseguito da -OMISSIS- nel solo mese di ottobre 2024.
Ne discende che l’esclusione di tali fondi dal novero di quelli utili ai fini dell’attribuzione del punteggio non è censurabile, trattandosi dell’esito di valutazioni pienamente conformi alle prescrizioni della legge di gara.
La doglianza sul punto va conseguentemente respinta.
5.2. Nemmeno può essere condiviso il censurato eccesso di potere in cui sarebbe incorsa la Commissione, a parere della ricorrente, nella valutazione positiva dell’esperienza maturata dagli operatori-OMISSIS- e -OMISSIS-, con riconoscimento del punteggio massimo di 30 punti, tenuto conto che, per mezzo dei fondi dichiarati nessuna delle due società avrebbe maturato un’esperienza specifica nel settore della formazione degli addetti alla forestazione, alla sorveglianza idraulica e all’Antincendio Boschivo.
Va ribadito, al riguardo, che in materia di sindacato sulla legittimità delle valutazioni rese dalle stazioni appaltanti in ordine alla congruità dell'offerta, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis: sez. IV, 1° marzo 2022, n. 1445) ha avuto modo di statuire che:
a) il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione ( ex multis : Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058);
b) le censure che attingono il merito di tale valutazione sono inammissibili perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica ( Cons. Stato , sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572);
c) per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694);
d) con la conseguenza che, ove non emergano evidenti travisamenti o irrazionalità ma solo margini di fisiologica opinabilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo non potrebbe in alcun caso sovrapporre la propria valutazione a quella del competente organo della stazione appaltante, né potrebbe parimenti procedere ad una autonoma verifica di congruità dell'offerta medesima e delle sue singole voci (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2018, n. 6689).
Tanto doverosamente premesso, il Collegio osserva che, nel caso di specie, la censura con cui la ricorrente contesta l’assegnazione del punteggio massimo alle prime due classificate — assumendo che, pur vantando un’ampia esperienza formativa in altri ambiti, esse non dispongano di una corrispondente competenza nello specifico settore oggetto di gara — attiene a una valutazione con connotati di merito, e dunque a un profilo riservato alla discrezionalità tecnico-valutativa della Commissione, sottratto al sindacato del giudice adito.
Inoltre, la scelta della Commissione non è censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere, atteso che, in disparte la prevalenza numerica del personale specialistico indicato (operai e impiegati forestali), l’ente dispone anche di ulteriori figure professionali (EELL) - quali operatori, operatori esperti, istruttori e funzionari - rispetto al quale l’attività di programmazione e formazione va rivolta.
Peraltro, la rilevanza e sufficienza dell’esperienza nel settore della formazione “del settore” è attestata dalla circostanza che il bando di gara non ha imposto l’adesione a fondi particolari, richiedendo unicamente la partecipazione al conto formazione-fondo interprofessionale e ad altre fonti di finanziamento destinate alla formazione. Come già precisato nella risposta ai quesiti sollevati dalla ricorrente, “ l’esperienza sui fondi interprofessionali diversi esprime esigenza che le competenze involgono i diversi comparti professionali di cui quest’azienda si avvale ”. Inoltre, la ricorrente non ha fornito elementi comprovanti un’esperienza negli altri settori, comparabile a quella degli altri concorrenti, tale da evidenziare una manifesta irrazionalità nella decisione della Commissione, la quale ha valutato complessivamente - in maniera non sindacabile - l’esperienza maturata dagli operatori al fine dell’assegnazione dei punteggi relativi al criterio esperienziale.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, anche tale motivo va respinto.
6. In conclusione, entrambi i ricorsi proposti devono essere respinti, non emergendo nelle censure complessivamente dedotte ulteriori profili idonei a configurare un diverso esito.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe indicati, li respinge.
Condanna -OMISSIS- e -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite in favore di Azienda Calabria Verde che liquida in € 4.000,00 per ciascuna, oltre spese generali e accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti di-OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO ND, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
LE AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AN | DO ND |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.