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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 792/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da ricorrente In Persona Del Legale Rappresentante Pro Tempore - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ076C002642024 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2025 depositato il
17/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta alle proprie conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'avviso impugnato.
Resistente: in via preliminare chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. nel merito conclude per il rigetto dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone avverso l'avviso di accertamento n. TKQ076C00264/2024, per l'anno di imposta 2018, con il quale l'ente impositore aveva proceduto, ai sensi dell'art.47 TUIR commi 1 e 5, a fronte di conferimenti effettuati dai soci tra gli anni 2004
e 2007, a tassare somme corrisposte nel 2018 ai soci a titolo di restituzione finanziamenti, ritenendoli utili societari sottratti a tassazione.
La parte ha eccepito l'erronea interpretazione dell'art.47 TUIR e l'illegittimità della ripresa a tassazione.
L'agenzia si è costituita eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, e quindi, nel merito, affermando la legittimità del proprio operato concludendo per una richiesta di declaratoria di inammissibilità e, in subordine, di rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata all'udienza del 16.06.2025 in presenza delle parti che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente nel proprio atto introduttivo, peraltro senza fornirne prova, l'avviso di accertamento impugnato non le fu affatto notificato in data 10.04.2024 bensì, come si evince dalle ricevute di accettazione e consegna a mezzo pec depositate dall'Agenzia resistente, in data
21.03.2024.
Per questi motivi
il ricorso, notificato alla controparte il 09.06.2024 di giugno, è intempestivo perché inviato oltre il termine di 60 giorni stabilito a pena di inammissibilità dall'art.21 D.lgs 546/1992.
La Corte ritiene equo compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 792/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da ricorrente In Persona Del Legale Rappresentante Pro Tempore - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ076C002642024 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 193/2025 depositato il
17/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta alle proprie conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'avviso impugnato.
Resistente: in via preliminare chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. nel merito conclude per il rigetto dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone avverso l'avviso di accertamento n. TKQ076C00264/2024, per l'anno di imposta 2018, con il quale l'ente impositore aveva proceduto, ai sensi dell'art.47 TUIR commi 1 e 5, a fronte di conferimenti effettuati dai soci tra gli anni 2004
e 2007, a tassare somme corrisposte nel 2018 ai soci a titolo di restituzione finanziamenti, ritenendoli utili societari sottratti a tassazione.
La parte ha eccepito l'erronea interpretazione dell'art.47 TUIR e l'illegittimità della ripresa a tassazione.
L'agenzia si è costituita eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, e quindi, nel merito, affermando la legittimità del proprio operato concludendo per una richiesta di declaratoria di inammissibilità e, in subordine, di rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata all'udienza del 16.06.2025 in presenza delle parti che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente nel proprio atto introduttivo, peraltro senza fornirne prova, l'avviso di accertamento impugnato non le fu affatto notificato in data 10.04.2024 bensì, come si evince dalle ricevute di accettazione e consegna a mezzo pec depositate dall'Agenzia resistente, in data
21.03.2024.
Per questi motivi
il ricorso, notificato alla controparte il 09.06.2024 di giugno, è intempestivo perché inviato oltre il termine di 60 giorni stabilito a pena di inammissibilità dall'art.21 D.lgs 546/1992.
La Corte ritiene equo compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.