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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SA LL, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 229/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - DR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale DR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 209/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 001 2023 90027993 17/000 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 816/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE (ADER)
Chiede «a codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 209/2024, pronunciata dalla C.G.T. di primo grado di DR, depositata in data 10.9.2024 in via principale, in accoglimento del presente appello, di riformare in toto la sentenza che ha accolto il ricorso e, conseguentemente, dichiarare infondato in fatto ed in diritto nonché inammissibile il ricorso di primo grado, cosi come proposto nei confronti dell'Agente della Riscossione.
Con vittoria di spese e compensi professionali».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE (ADE) Chiede «a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria dichiarare la nullità della sentenza di primo grado laddove decide la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi in relazione ai crediti erariali.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Voglia «Codesta On.le C.G.T. II Grado del Piemonte, in via principale:
- rilevare la manifesta pretestuosità ed infondatezza delle doglianze avversarie, per l'effetto rigettando il gravame esattoriale avanzato in punto di prova della notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottesi all'impugnata intimazione di pagamento;
- per l'effetto disponendo l'integrale annullamento dell'intimazione con riferimento alle cartelle n. 001 2007 000 1691101 000, n. 001 2007 00 17144461 000, n. 001 2009 000 2001 603 000, n. 001 2010 0014224109 000, n. 001 2011 0002740107 000, n. 001 2011 0008380654 000, n. 001
2011 0017552878 000, n. 001 2011 0022816880 000, n. 001 2012 0013716110 000, n. 001 2015
0004342459 000 e n. 001 2015 0008938376 000.
In via incidentale:
- rilevare la parziale nullità della sentenza impugnata per aver, il precedente giudice, statuito la parziale reiezione del ricorso, con riferimento alle sottese cartelle nn. 001 2012 0001598109 000, 001 2014 0002320841 000, e 001 2014 0008986821 000, nonché ai sottesi avvisi di accertamento nn.
T7J01N402425/2013 e T7J017G00810/2015, per irritualità della loro notificazione e, in ogni caso, erroneamente sulla scorta di documentazione oggetto di definitivo disconoscimento ex artt. 214 e 215
c.p.c. che, stante l'omessa contraria richiesta di verificazione, ex art. 216 c.p.c., residuava essere definitivamente priva di valenza probatoria ed all'uopo non più utilizzabile, così violando sul piano processuale l'art. 7, co. 5 bis - d.lgs. n. 546/92, oltre che gli artt. 115 e 116 c.p.c., e su quello meritorio l'art. 26 - D.P.R. n. 602/1973.
Per l'effetto, in riforma della stessa sul punto, dichiarare l'integrale annullamento dell'intimazione avversata anche con riferimento alle siffatte cartelle ed avvisi di accertamento, di cui pure s'è chiesta la caducazione, per mancata rituale notificazione di queste.
Con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto gli venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 5 marzo 2025 l'Agenzia delle entrate-Riscossione, propose appello per la riforma della sentenza n. 209/2024 resa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di DR, depositata il 10 settembre 2024. Il 6 marzo 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose che con ricorso depositato il 15 dicembre 2023 la contribuente impugnò, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 001 2023 90027993 17/000 lamentando l'illegittimità della stessa, tra l'altro, per mancata notifica di tutti gli atti presupposti e che il giudice di prime cure accolse il ricorso ritenendolo parzialmente fondato con il seguente dispositivo: «La Corte rigetta il ricorso per quanto attiene le pretese attinenti i tributi portati dalle cartelle nn. 1598109, 2320841 e
8986921, nonché per quanto attiene agli avvisi di accertamento nn. T7J01N402425 e T7J017G00810, mentre accoglie il ricorso per quanto attiene ogni altra pretesa tributaria azionata da A.E.R., ivi comprese quelle relative alle sanzioni ed agli interessi ultra quinquennali rispetto all'atto impugnato sui crediti non prescritti, con ogni conseguente effetto sugli atti impugnati;
spese integralmente compensate».
Per la riforma della predetta decisione preliminarmente richiamò la impugnata decisione relativamente alle cartelle e gli avvisi secondo i giudici non validamente notificate come così esposto in motivazione: «Ferme queste considerazioni, si può passare all'analitico esame, ancorché reso assai faticoso dalla difficoltà di lettura dei documenti versati in atti da AER, delle notifiche degli atti oggetto di controversia;
e dunque:
- cartella n. 1691101 notificata il 11.07.07 (per Irap e Irpef ed accessori anno 2003), l'Ufficio, al quale competeva il relativo onere, ha omessa qualsivoglia dimostrazione circa la ritualità della notifica dell'atto presupposto;
sul punto il ricorso deve pertanto essere accolto;
- cartella n. 17144461 notificata il 21.11.07 (per Irap e Irpef ed accessori anno 2004), l'Ufficio, al quale competeva il relativo onere, ha omessa qualsivoglia dimostrazione circa la ritualità della notifica dell'atto presupposto;
sul punto il ricorso deve pertanto essere accolto;
- cartella n. 2001603 notificata il 27.08.09 (per Irap e Irpef ed accessori anno 2005), dall'esame della busta resa dall'Ufficio postale risulta la mancata notifica in quanto il destinatario era risultato trasferito;
la mancata notifica del documento non è così sanabile, in assenza di ricerca del nuovo indirizzo, ovvero mediante rin- novo della notifica nel rispetto delle disposizioni del codice processuale, dal deposito della copia del documento in comune, per altro senza la dimostrazione anche dell'invio e della ricezione del CAD e dall'invio successivo di una intimazione di pagamento;
sul punto il ricorso deve pertanto essere accolto;
- cartella n. 14224109 notificata il 23.09.11 (per IRAP e Irpef ed accessori anno 2006), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
non è stata però depositata la documentazione relativa all'invio e soprattutto alla ricezione della CAD;
anche questa notifica dell'atto presupposto non risulta perciò essere stata ritualmente effettuata e completata;
sul punto il ricorso deve pertanto essere accolto;
- cartella n. 2740107 notificata il 05.07.11 (per IVA IRAP e Irpef ed accessori anno 2006), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
non è stata però depositata la documentazione relativa all'invio e soprattutto alla ricezione della CAD;
anche questa notifica dell'atto presupposto non risulta perciò essere stata ritualmente effettuata e completata;
sul punto il ricorso deve pertanto essere accolto;
- cartella n. 8380654 notificata il 27.10.11 (per IRAP e Irpef ed accessori anno 2007), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
non è stata però depositata la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD;
anche questa notifica dell'atto presupposto non risulta perciò essere stata ritualmente effettuata e completata;
sul punto il ricorso deve pertanto essere accolto;
- cartella n. 17552878 notificata il 13.12.11 (per Irpef ed accessori anno 2005 e diritti camerali anni 2006-07-08-09), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
non è stata però depositata la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD;
anche questa notifica dell'atto presupposto non risulta perciò essere stata ritualmente effettuata e completata;
sul punto il ricorso deve pertanto essere accolto;
- cartella n. 2281688 notificata il 07.12.12 (per Tarsu ed accessori anni 2005-06-37- 08-09-10), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
è stata però depositata la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD per cui competeva alla Contribuente, ove ritenuta non propria la sottoscrizione di ricezione della CAD, agire con denuncia querela di falso;
in assenza di quest'ultima la notifica deve essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi locali con prescrizione quinquennale opera l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; in assenza di ulteriori atti interruttivi prima della notifica, il 06.10.23, dell'atto qui impugnato la prescrizione è però ma- turata ai primi di ottobre2022 ovvero alla scadenza del quinquennio prorogato dall'anzidetto periodo di sospensione;
il ricorso sul punto deve perciò essere accolto;
- cartella n. 1598109 notificata il 20.03.12 (per Irpef ed accessori anno 2008 e contributi INPS
2008), fermo che l'esame dell'impugnazione di questa cartella è limitato alle questioni relative alle pretese per Irpef ed accessori, è stata depositata in questo caso la documentazione relativa alla ricezione del piego direttamente alla Contribuente per cui competeva a quest'ultima, ove ritenuta non propria la sottoscrizione di ricezione del documento, agire con denuncia di querela di falso;
in assenza di quest'ultima in assenza di quest'ultima la notifica deve essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi erariali con prescrizione de- cennale opera comunque l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza conte-stazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; con riguardo a questa pretesa l'impugnazione deve così essere rigettata per quanto attiene al diritto alla riscossione del tributo erariale, mentre può essere accolta con riguardo alle pretese per sanzioni ed interessi in assenza di tempestivi atti interruttivi della prescrizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo del 09/04/16; cartella n. 1371611 notificata il 30.11.13 (per Tarsu ed accessori anni 2010-11), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
è stata però depositata in questo caso la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD per cui competeva alla Contribuente, ove ritenuta non propria la sottoscrizione di ricezione della CAD, agire con denuncia querela di falso;
in assenza di quest'ultima la notifica deve essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi locali con prescrizione quinquennale opera l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al
31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; in assenza di ulteriori atti interruttivi prima della notifica, il 06.10.23, dell'atto qui impugnato la prescrizione è però maturata ai primi di ottobre2022 ovvero alla scadenza del quinquennio pro- rogato dall'anzidetto periodo di sospensione;
il ricorso sul punto deve perciò essere accolto;
- cartella n. 5410276 notificata il 27.04.13 (per Tarsu ed accessori anno 2011), è stata però depositata in questo caso la documentazione relativa alla ricezione del piego direttamente alla
Contribuente, per cui competeva a quest'ultima, ove ritenuta non propria la sottoscrizione di ricezione del documento, agire con denuncia querela di falso;
in assenza di quest'ultima la notifica deve essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi locali con prescrizione quinquennale opera l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; in assenza di ulteriori atti interruttivi prima della notifica, il 06.10.23, dell'atto qui impugnato la prescrizione è però maturata ai primi di ottobre2022 ovvero alla scadenza del quinquennio prorogato dall'anzidetto periodo di sospensione;
il ricorso sul punto deve perciò essere accolto;
- cartella n. 2320841 notificata il 14.06.14 (per IVA e Irpef ed accessori anno 2010), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
è stata però depositata in questo caso la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD per cui competeva alla Contribuente, ove ritenuta non propria la sottoscrizione di ricezione della CAD, agire con denuncia di querela di falso;
in assenza di quest'ultima in assenza di quest'ultima la notifica deve essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi erariali con prescrizione decennale opera comunque l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; con riguardo a questa pretesa l'impugnazione deve così essere rigettata per quanto attiene al diritto alla riscossione del tributo erariale, mentre può essere accolta con riguardo alle pretese per sanzioni ed interessi in assenza di tempestivi atti interruttivi della prescrizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo del 09/04/16;
- cartella n. 8986921 notificata il 09.05.15 (per Irpef ed accessori anno 2011), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
è stata però depositata in questo caso la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD per cui competeva alla Contribuente, ove ritenuta non propria la sottoscrizione di ricezione della CAD, agire con denuncia di querela di falso;
in assenza di quest'ultima in assenza di quest'ultima la notifica deve essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi erariali con prescrizione decennale opera comunque l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; con riguardo a questa pretesa l'impugnazione deve così essere rigettata per quanto attiene al diritto alla riscossione del tributo erariale, mentre può essere accolta con riguardo alle pretese per sanzioni ed interessi in assenza di tempestivi atti interruttivi della prescrizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo del 09/04/16;
- cartella n. 4342459 notificata il 11.06.15 (per diritti camerali anno 2010), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
è stata però depositata in questo caso la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD;
la notifica deve così essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi con prescrizione quinquennale per i quali opera l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al
31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; in assenza di ulteriori atti interruttivi prima della notifica il 06.10.23 dell'atto qui impugnato la prescrizione è però maturata ai primi di ottobre 2022 ovvero alla scadenza del quinquennio dall'anzidetto periodo di sospensione;
il ricorso, sul punto deve perciò essere accolto;
- cartella n. 8938376 notificata il 28.01.16 (per Irpef ed accessori anno 2012), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
non è stata però depositata la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD;
questa notifica dell'atto presupposto non risulta perciò essere stata ritualmente effettuata e completata;
il ricorso, sul punto deve perciò essere accolto;
- cartella n. 1264849 notificata il 25.06.16 (per diritti camerali anni 2011-12), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
è stata però depositata in questo caso la documentazione relativa all'invio e alla ricezione in data 25.06.16 della CAD;
la notifica deve così essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi con prescrizione quinquennale per i quali opera l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del
09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL
28/2020; in assenza di ulteriori atti interruttivi prima della notifica il 06.10.23 dell'atto qui impugnato la prescrizione è però maturata ai primi di ottobre 2022 ovvero alla scadenza del quinquennio prorogato dall'anzidetto periodo di sospensione;
il ricorso, sul punto deve perciò essere accolto;
- avviso di accertamento n. T7J01N402425 notificato il 28.11.13 (per Irpef ed accessori anno
2009), l'avviso risulta essere stato ritirato dalla Contribuente presso l'Ufficio postale presso il quale stava compiendo la giacenza;
la notifica deve essere così affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi erariali con prescrizione decennale opera comunque l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; con riguardo a questa pretesa l'impugnazione deve così essere rigettata per quanto attiene al diritto alla riscossione del tributo erariale, mentre può essere accolta con riguardo alle pretese per sanzioni ed interessi in assenza di tempestivi atti interruttivi della prescrizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo del 09/04/16;
- avviso di accertamento n. T7J017G00810 notificato il 09.7.15 (per Irpef ed accessori anno
2010), l'avviso risulta essere stato ritirato dalla Contribuente presso l'Ufficio postale presso il quale stava compiendo la giacenza;
la notifica deve essere così affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi erariali con prescrizione decennale opera comunque l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; con riguardo a questa pretesa l'impugnazione deve così essere rigettata per quanto attiene al diritto alla riscossione del tributo erariale, mentre può essere accolta con riguardo alle pretese per sanzioni ed interessi in assenza di tempestivi atti interruttivi della prescrizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo del 09/04/16».
Per la riforma della predetta sentenza innanzi tutto elencò e nuovamente produsse in atti i referti di notificazione già offerti in comunicazione in primo grado asserendo di aver debitamente e puntualmente coltivato la pretesa dal momento di affidamento del ruolo. Propose quindi i seguenti motivi in ordine alla notifica degli atti presupposti:
a) sulla correttezza delle notifiche cartelle di pagamento nn. 2001603 e 14224109 dichiarate nulle dal Collegio provinciale per notifiche ex art. 140 c.p.c. eseguite prima del 29 novembre 2012
(data successiva alla pubblicazione della sent. Corte Cost. n. 258/2012) senza raccomandata informativa al destinatario. Sostenne in particolare la regolare comunicazione di tali atti ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (ratione temporis) essendo all'epoca sufficiente, in caso di irreperibilità relativa, il mero deposito della copia dell'atto presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso in albo (in busta chiusa), con perfezionamento il giorno successivo all'affissione, senza ulteriori adempimenti. Rimarcò poi come la citata sentenza del Giudice delle leggi non avesse efficacia retroattiva su rapporti esauriti (principio Cass. S.U. 13676/2014 e Cass. 5944/2015) con conseguente decadenza ex art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
b) sulla notifica delle cartelle di pagamento nn. 1691101 e n. 17144461 sottolineò aver la sentenza impugnata annullato gli atti in parola per mancanza dimostrazione della consegna, ignorando le prove offerte e il riconoscimento di debito implicito nelle istanze di rateazione del 31 luglio 2014 e nei pagamenti parziali dello stesso giorno (all. 20-22 controdeduzioni primo grado). Per meglio dire che tale riconoscimento interruppe la prescrizione ex art. 2944 c.c. e precluse l'allegazione di mancata notifica (Cass. 16098/2018; 27672/2020; 11338/2023), errore che viziò il conteggio prescrizionale
(arrestato al 31 luglio 2014 dalla contribuente stessa). Inoltre come fossero pacifiche le interruzioni dei termini per effetto delle notifiche successive, ovvero del preavviso di fermo del 9 aprile 2016 (all. 5 controdeduzioni) e dell'avviso di intimazione del 6 ottobre 2023 (all. 4);
c) sull'illegittimità della sentenza impugnata per non avere considerato la sospensione dei termini in forza della disciplina OV (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 68 co. 1-2, in combinazione con il disp. art. 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159). Ovvero una interruzione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dei termini di versamento per cartelle, avvisi esecutivi e così via, estendendosi la stessa alla decadenza per attività di liquidazione, accertamento, contenzioso, riscossione con una durata effettiva di 478 giorni. Inoltre come la stessa fosse applicabile a tutti carichi
ADER, anche pre-2020 (Circ. Agenzia Entrate 25/E/2020, pt. 3.9.2) e cumulabile con proroga ex art. 12 co. 2 decr. 159 cit. (fino al 31 dicembre secondo anno post-sospensione);
d) sulla illegittimità della sentenza impugnata per non avere considerato correttamente il termine decennale di prescrizione dei tributi erariali ex art. 2946 c.c.. Denunciò la mancata applicazione del termine decennale di prescrizione ai crediti erariali ex art. 2946 c.c. (non quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., inapplicabile a tributi non “periodici” per autonomia dei periodi d'imposta: Cass. 24322/2014; Ord. 25716/2020, 16232/2020, 32308/2019; recenti Ord. 2794/2024, 22689/2024, 7574/2024), decorrenti dal giorno in cui sorse l'obbligazione tributaria ovvero dall'ultimo atto interruttivo. Inoltre come nel caso in giudizio gli atti interruttivi successivi (preavviso fermo e avviso intimazione non impugnati) consolidarono la pretesa per mancata opposizione tempestiva ex artt. 19 - 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nel “primo atto utile” cristallizzando così il credito ed avviando un nuovo termine prescrizionale con l'irrilevanza della prescrizione pregressa (Cass.
12263/2007; 3743/2020; 27093/2022; 30911/2019). Infine che in ogni caso l'eccezione di prescrizione, come ogni eccezione in senso stretto, debba essere opposta in termini perentori;
e) sull'illegittimità della sentenza impugnata in merito alla prescrizione di sanzioni ed interessi richiamò la sentenza della Cass. S.U. (S.U. 25790/2009) che, sulla scorta del principio di accessorietà, previde un termine unitario per il tributo principale e le sanzioni. Ovvero un principio di diritto successivamente ripreso dal giudice di legittimità (Cass. 10549/2019) ed esteso agli interessi dal giudice di merito (CGT Toscana 11/01/2021; 619/01/2020) e di legittimità (Cass. 13815/2021).
1.2. – Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario telematico il 7 marzo 2025 l'Agenzia delle entrate si costituì in giudizio con atto di intervento volontario. Relativamente ai vizi denunciati dalla contribuente e riferibili al credito tributario rimarcò il vizio della sentenza di primo grado per aver erroneamente applicato la prescrizione quinquennale alle sanzioni e agli interessi delle cartelle originate da avvisi di accertamento Irpef/IRAP 2009 (notif. 28 novembre 2013) e 2010 (notif. 9 luglio 2015), accogliendo l'impugnazione per pretese ultra-quinquennali rispetto all'atto del 9 aprile
2016 (preavviso fermo), senza atti interruttivi tempestivi. Censurò tale decisione in quanto a suo dire per i crediti erariali iscritti a ruolo e cristallizzati nella cartella (titolo esecutivo), la prescrizione sarebbe decennale ex art. 2946 c.c., non quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. (Cass. 4338/2014;
17877/2011; 13080/2011; 9906/2018; 16831/2018; 12787/2020; 20638/2021). Inoltre come le sanzioni e gli interessi, in quanto accessori del credito erariale principale (stessa causa debendi), seguissero lo stesso termine unitario decennale per effetto novativo del ruolo (accessorietà: Cass. S.U. 25790/2009;
Cass. 10549/2019), principio esteso agli interessi da giurisprudenza di merito (CTR Toscana
11/01/2021, 619/01/2020; CTP Pisa 207/01/2020; CTP Sassari 126/03/2021; CTR Torino 360/2018,
403/2018). 1.3. - Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributari telematico il 30 aprile 2025 la contribuente si costituì in giudizio.
Riesposti i fatti di causa, nella sostanza quelli sopra esposti, prese posizione sui singoli motivi di appello, ossia:
A) infondatezza del gravame di DE per omesse rituale notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'avversata intimazione. In primo luogo denunciò essere la documentazione prodotta dal concessionario (scansioni non autenticate delle notifiche delle cartelle nn. 1691101, 17144461, 2001603, 2740107, 8380654, 17552878, 2281688, 1589109, 371611, 5410276, 4342459,
8938376, 1264849) priva di efficacia probatoria ed inidonea perciò a dimostrare la ritualità delle notifiche. Per meglio dire essere le predette scansioni mere riproduzioni informatiche di documenti analogici e non equivalenti agli originali senza attestazione di conformità da notaio/pubblico ufficiale ex art. 22 co. 2 D.Lgs. 82/2005 (CAD), art. 18 D.P.R. 445/2000 e art. 25-bis co.
1-3 D.Lgs. 546/1992 e quindi prive di pubblica fede (cfr. art. 2700 c.c.). Inoltre come l'art. 2712 c.c. condizioni la piena prova delle riproduzioni informatiche al non disconoscimento da parte dell'avversario quando lei invece contestò siffatti documenti (cfr. Cass. 30145/2019). In via subordinata denunciò la nullità dei procedimenti notificatori per vari profili. Sotto il primo profilo lamentò che per le cartelle di pagamento nn. 00120070001691101 e 00120070017144461 (nn.
1-2 del ricorso) il concessionario della riscossione non fornì alcun documento probatorio della notifica. Per quanto concerne un secondo profilo ovvero per la cartella n. 00120090002001603 (n. 3 del ricorso), denunciò non essere stata effettuata la notifica prodromica al corretto indirizzo di residenza. Sotto un terzo profilo, ovvero per le cartelle nn. 00120100014224109 (n.4) e 00120150008938376 (n.15), asserì essere le notifiche ex art. 140 c.p.c. invalide per mancata prova dell'effettivo inoltro della raccomandata informativa post-deposito in casa comunale e affissione. Sotto un quarto profilo, ovvero per le cartelle nn.
00120110017552878 (n. 7), 00120110022816880 (n. 8), 00120120013716110 (n. 10) e 001201500004342459 (n. 14), denunciò essere le notifiche ex art. 140 c.p.c. invalide per mancata prova dell'effettivo inoltro della raccomandata informativa post-deposito in casa comunale e affissione.
Sotto un quinto profilo, ovvero per la cartella n. 00120110002740107 (n. 5 del ricorso), asserì essere invalida la notifica ex art. 140 c.p.c. per carente prova dell'effettivo inoltro della raccomandata informativa post-deposito in casa comunale e relativa affissione. Sotto un sesto profilo ovvero per la cartella n. 00120110008380654 (n. 6 del ricorso, per euro 18.289,79), lamentò l'irritualità della notifica per compiuta giacenza con deposito in casa comunale e manca documentazione su invio e ricezione CAD.
Propose quindi appello incidentale della sentenza di primo grado per aver il collegio ritenuto valide le notifiche delle cartelle di pagamento nn. 00120120001598109 (n. 9), 00120140002320841 (n.
12) e 00120140008986921 (n. 13), sottese all'intimazione impugnata in violazione degli artt. 25-26 D.P.R. 602 cit., art. 6 co. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600. In particolare per le cartelle nn. 00120140002320841 (n. 12) e 00120140008986921 (n. 13) denunciò l'invalidità delle notifiche ex art. 140 c.p.c. per mancata prova dell'effettivo inoltro della raccomandata informativa post-deposito in casa comunale. Denunciò poi la invalidità delle notifiche degli avvisi di accertamento nn. T7J01N402425/2013 (n.17) e T7J017G00810/2015 (n.18), erroneamente ritenute valide in primo grado, in violazione dell'artt. 6 co.1 L. 212 cit. e 60 D.P.R. 600 cit.. In particolare essere per l'avviso n. 17 (Irpef 2009, notif. 28 novembre 2013), la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento apocrifa e pertanto disconosciuta ex artt. 2712-2719 c.c., 214-215 c.p.c.
(Cass. 4801/2017; 30145/2019). Inoltre come fosse AD DR intervenuta volontariamente senza chiamata formale ex art. 39 D. Lgs. 112/99 da parte di ADR (cfr. Cass. S.U. 16412/2007; 1454/2016 ss.) e che pertanto il primo giudice errò per non averla estromessa e stralciato la documentazione illegittimamente prodotta. Quindi essere nulla la notifica dell'avviso di accertamento n. T7J017G00810/2015 (n. 18 del ricorso, Irpef/IRAP 2010, notif. 9 luglio 2015) per mancata riferibilità della raccomandata informativa (n. 76579495376-6 del 2 luglio 2015) alla spedizione dell'atto stesso.
Denunciò poi l'errore in procedendo per violazione art. 112 c.p.c. per non aver il primo giudice pronunciato sul secondo motivo di ricorso relativo alla prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) delle pretese erariali sottese alle cartelle notificate tra il 2007 ed il 2013, prescritte alla data dell'intimazione.
Inoltre per tributi locali (nn. 8, 10, 11, 14, 16 ovvero per la TARSU Novi Ligure ed i diritti CCIAA), eccepì la prescrizione quinquennale maturata oltre a disconoscere come apocrife le firme sugli avvisi di ricevimento dell'intimazione del 17 luglio 2014 (n. 00120149000882769, relativa cartella n.3) e fermo amministrativo 9 aprile 2016 (n. 00180201600000781000, relativo ai nn. 3 - 16) ex artt. 2712 -
2719 c.c., 214 - 215 c.p.c. (Cass. 4801/2017; 30145/2019).
Da ultimo asserì come le istanze di rateazione prodotte da controparte non interrompessero la prescrizione né precludessero le contestazioni sul debito. In particolare affermo come la Suprema
Corte di Cassazione (sent. 18 giugno 2018, n. 16098) avesse escluso l'equivalenza della rateazione alla rinuncia alla contestazione della pretesa tributaria. All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello dell'Ufficio merita parziale favore.
2.1. – Occorre innanzi tutto rilevare che l'Agenzia delle entrate riscossione offrì in atti (cfr. doc.
5) preavviso di fermo amministrativo notificato alla contribuente il 9 aprile 2016 e relativo, tra le altre, alle seguenti cartelle esattoriali (considerando l'importo riferito ad ogni singola cartella come risultante dall'atto di fermo amministrativo), poi inserite nella impugnata intimazione, ossia:
- n. 00120090002001603000 notificata il 27 agosto 2009 di euro 9.783,88 (per la sola parte delle spettanze tributarie);
- n. 00120100014224109000 notificata il 23 settembre 2011 di euro 9.966,45;
- n. 00120110002740107000 notificata il 5 luglio 2011 di euro 41.335,53;
- n. 00120110008386454000 notificata il 27 ottobre 2011 di euro 17.343,30;
- n. 00120110017552878000 notificata il 13 dicembre 2011 di euro 7.010,78 (per la sola parte delle spettanze tributarie);
- n. 00120110002281688000 notificata il 7 dicembre 2012 di euro 16.853,05;
- n. 00120120001598109000 notificata il 20 marzo 2012 di euro 14.178,89;
- n. 00120120001371611000 notificata il 30 novembre 2012 di euro 2.126,93;
- n. 00120120005410276000 notificata il 27 aprile 2013 di euro 125,44;
- n. 00120140002320841000 notificata il 14 giugno 2014 di euro 7.963,68;
- n. 00120140008986921000 notificata il 9 maggio 2015 di euro 5.461,20;
- n. 00120150004342459000 notificata l'11 giugno 2015 di euro 172,05.
Inoltre risulta che tra gli atti contenuti nel predetto preavviso di fermo amministrativo vi sono i seguenti avvisi di accertamento:
- n. T7J01N402425/2013 notificato il 28 novembre 2013 di euro 10.959,24;
- n. T7J01G00810/2015 notificato il 9 luglio 2015 di euro 44.467,83.
Orbene occorre rimarcare che non avendo impugnato il suddetto preavviso di fermo amministrativo la contribuente si precluse la possibilità di contestare gli atti presupposti.
Questo collegio non può infatti che richiamare l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui: «il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del D.P.R. n. 602 del
1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la 1. n. 448 del 2001” (Cass., sez. 5, n. 27601/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33526 del 2019)
[…]. Il preavviso di fermo è un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento, come è stato altrimenti detto, è un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 22018/2017 ; Cass. 26052/2011 ). In quanto tale, già per il solo suo contenuto di atto “informativo” della pretesa tributaria, è idoneo ad interrompere la prescrizione;
ma esso vale anche come richiesta di pagamento, a garanzia della quale si avvisa che sarà iscritto il fermo, in caso di inadempimento (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5469 del 2019 )» (cfr. Cass.
Ord. 17 marzo 2025, n. 7156).
Quindi che: «Con riferimento, poi, al rapporto tra l'impugnazione dell'atto a valle
(presupponente) e l'impugnazione dell'atto a monte (presupposto) non notificato, questa Corte ne ha chiarito i contorni, affermando che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992 , di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass., sez. 5, n. 1144/2018 ; Sez. 5, Ordinanza n. 33526 del 2019)» (cfr. cfr. Cass. Ord. n. 7156 cit.). Inoltre che: «la notifica del predetto preavviso di fermo preclude, a monte, ogni contestazione concernente presunti vizi delle presupposte cartelle di pagamento e delle loro notifiche [in quanto] il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (a mente del quale “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”) comporta, infatti, che, se l'atto (nel caso di specie il preavviso di fermo) non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica» (cfr.
Cass. Ord. 22 aprile 2024, n. 10820).
In definitiva non avendo a suo tempo impugnato, come detto sopra, il suddetto preavviso di fermo ammnistrativo non è ammissibile il ricorso relativo alle predette cartelle esattoriali anche portate nell'appena citato atto del concessionario della riscossione.
2.2. – Devono poi essere esaminate le ulteriori due cartelle presupposte l'intimazione impugnata ovvero la cartella esattoriale n. 00120070001691101000 notificata l'11 luglio 2007 (prima cartella portata dall'intimazione impugnata) e la n. 00120070017144461000 notificata il 21 novembre 2007 (seconda cartella dell'intimazione impugnata). Orbene risulta in atti che la contribuente propose istanze di rateazione ai sensi dell'art. 11 bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 per una serie di cartelle esattoriali tra cui anche le due appena citate. In questo caso questo Collegio non può che seguire l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: «l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n.
11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere» (cfr. Cass. ord. 23 ottobre 2024,
n. 27504).
Per meglio dire non è sostenibile la tesi della contribuente di non aver ricevuto le predette cartelle dopo aver proposto, per le stesse, istanza di rateazione del debito. Pertanto nessun rimprovero può essere mosso all'esattore.
2.3. – Occorre poi esaminare la regolarità della notifica della cartella esattoriale
0012615008938376000 consegnata il 28 gennaio 2016 (quindicesima nella lista). Il giudice di prime cure a proposito di questa cartella, come detto sopra, così si espresse: «cartella n. 8938376 notificata il 28.01.16 (per Irpef ritenute ed accessori anno 2012): la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
non
è stata però depositata la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD;
questa notifica dell'atto presupposto non risulta perciò essere stata ritualmente effettuata e completata;
il ricorso, sul punto deve perciò essere accolto». Il collegio provinciale tuttavia non si avvide che il messo dopo aver depositato il plico presso la casa comunale inviò la raccomandata (cfr. all. 18 bis fascicolo primo grado concessionario) ma che questa non fu ritirata dalla contribuente. Risulta infatti in atti (cfr. all. 18 quater fascicolo primo grado concessionario) che la busta fu restituita al mittente per compiuta giacenza. Vale a dire che il collegio provinciale non applicò l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui: «Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire e' quello disciplinato dall'art. 140
c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario» (Cfr. Cass. ord. 11 novembre 2020 n. 25351).
In altri termini, essendovi una consegna per compiuta giacenza, nessun rimprovero può essere mosso al concessionario di omissione della cartolina postale di ricevimento e la notifica della appena citata cartella deve ritenersi perfezionata.
2.4. - Deve infine essere esaminata la notifica della cartella 001 2016 0001264849 000
(sedicesima in elenco nella suddetta intimazione). Questa Corte rileva che la contribuente nel proprio atto di costituzione in giudizio così si espresse: «In linea con quanto esposto nel ricorso di I grado, per quanto riguarda le cartelle di seguito riportate unitamente alla loro pretesa tributaria e precisamente:
[…] 16) cartella di pagamento n. 001 2016 0001264849 000 per € 341,88 non vengono effettuate contestazioni in quanto dalla documentazione versata in atti da controparte pare essersi svolto correttamente il procedimento notificatorio».
In altri termini deve questo Collegio prendere atto che la contribuente espressamente riconobbe che la notifica fu correttamente eseguita e che la pretesa portata dalla suddetta cartella divenne definitiva.
2.5. – Deve infine questo collegio esaminare la questione della prescrizione. Orbene insegna la
Suprema Corte di Cassazione che: «Invero, in tema di tributi erariali e canone RAI giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale: assume rilievo, infatti, in assenza di un'espressa diversa previsione,
l'art. 2946 cod. civ., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario, e il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove e autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (ex multis, Cass. n.
33213/2023, Cass. n. 12740/2020 e Cass. n. 32308/2019). Diverso è il caso della prescrizione di crediti erariali corrispondenti a sanzioni e interessi, anche se contestati unitamente al credito tributario e accessori a crediti tributari a prescrizione decennale: in particolare, il termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 20 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 per i crediti relativi alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione di norme tributarie, non accertati in sede giurisdizionale, mentre è decennale per quelli derivanti da sentenza passata in giudicato, in diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., il quale disciplina specificamente e in via generale la c.d. actio iudicati;
per gli interessi, invece, bisogna considerare che essi integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, quindi, rimangono sottoposti al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., nonostante l'assenza di norme speciali (tra le più recenti, Cass. n. 11113/2024, Cass. n. 4969/2024, Cass. n. 17234/2023 e Cass. n. 13781/2023)» (cfr. Cass. Ord. 23 febbraio 2025, n. 4723).
Per meglio dire risulta in atti che l'ultimo atto idoneo ad interrompere la prescrizione delle imposte prima della notifica dell'atto impugnato (e notificato il 6 ottobre 2023) fu il predetto preavviso di fermo amministrativo notificato il 9 aprile 2016. Orbene non essendo trascorsi dieci anni dalla ultima interruzione dei termini questo Collegio rimarca che per i tributi non maturò la prescrizione decennale.
Per quanto concerne invece la prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni questo collegio ritiene che lo stesso sia maturato a partire dalla notifica del suddetto preavviso di fermo amministrativo.
Infine riguardo alla prescrizione dei tributi locali, in applicazione dell'orientamento di legittimità rimarca che: «deve ribadirsi che la TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi: essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4 (Sez. 5, n. 4283 del 23/02/2010,
Rv. 611888 - 01)» (cfr. Cass. sent. 17 maggio 2022, n. 15674). Tale principio non può però essere applicato nel caso concreto in quanto la contribuente lamentò, come causa petendi, essere i tributi appena citati ormai prescritti ma poi non chiese, nel petitum, che questa Corte dichiarasse intervenuta la prescrizione. Questo Collegio pertanto, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c., non può dichiarare prescritti nel caso in giudizio i predetti crediti derivanti da tributi locali.
In definitiva la suddetta decisione deve essere parzialmente confermata per quanto concerne la prescrizione degli interessi a decorrere dalla data di notifica del suddetto preavviso di fermo amministrativo.
2.6. – Sussistono giusti motivi, considerata la reciproca soccombenza, per compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: in parziale riforma della decisione di primo grado;
annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Torino, allì 16 dicembre 2025 IL RELATORE
Dott. Fabio Michelone
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Pisanu
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SA LL, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 229/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - DR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale DR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 209/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 001 2023 90027993 17/000 IRPEF
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 816/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE (ADER)
Chiede «a codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 209/2024, pronunciata dalla C.G.T. di primo grado di DR, depositata in data 10.9.2024 in via principale, in accoglimento del presente appello, di riformare in toto la sentenza che ha accolto il ricorso e, conseguentemente, dichiarare infondato in fatto ed in diritto nonché inammissibile il ricorso di primo grado, cosi come proposto nei confronti dell'Agente della Riscossione.
Con vittoria di spese e compensi professionali».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE (ADE) Chiede «a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria dichiarare la nullità della sentenza di primo grado laddove decide la prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi in relazione ai crediti erariali.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Voglia «Codesta On.le C.G.T. II Grado del Piemonte, in via principale:
- rilevare la manifesta pretestuosità ed infondatezza delle doglianze avversarie, per l'effetto rigettando il gravame esattoriale avanzato in punto di prova della notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottesi all'impugnata intimazione di pagamento;
- per l'effetto disponendo l'integrale annullamento dell'intimazione con riferimento alle cartelle n. 001 2007 000 1691101 000, n. 001 2007 00 17144461 000, n. 001 2009 000 2001 603 000, n. 001 2010 0014224109 000, n. 001 2011 0002740107 000, n. 001 2011 0008380654 000, n. 001
2011 0017552878 000, n. 001 2011 0022816880 000, n. 001 2012 0013716110 000, n. 001 2015
0004342459 000 e n. 001 2015 0008938376 000.
In via incidentale:
- rilevare la parziale nullità della sentenza impugnata per aver, il precedente giudice, statuito la parziale reiezione del ricorso, con riferimento alle sottese cartelle nn. 001 2012 0001598109 000, 001 2014 0002320841 000, e 001 2014 0008986821 000, nonché ai sottesi avvisi di accertamento nn.
T7J01N402425/2013 e T7J017G00810/2015, per irritualità della loro notificazione e, in ogni caso, erroneamente sulla scorta di documentazione oggetto di definitivo disconoscimento ex artt. 214 e 215
c.p.c. che, stante l'omessa contraria richiesta di verificazione, ex art. 216 c.p.c., residuava essere definitivamente priva di valenza probatoria ed all'uopo non più utilizzabile, così violando sul piano processuale l'art. 7, co. 5 bis - d.lgs. n. 546/92, oltre che gli artt. 115 e 116 c.p.c., e su quello meritorio l'art. 26 - D.P.R. n. 602/1973.
Per l'effetto, in riforma della stessa sul punto, dichiarare l'integrale annullamento dell'intimazione avversata anche con riferimento alle siffatte cartelle ed avvisi di accertamento, di cui pure s'è chiesta la caducazione, per mancata rituale notificazione di queste.
Con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto gli venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 5 marzo 2025 l'Agenzia delle entrate-Riscossione, propose appello per la riforma della sentenza n. 209/2024 resa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di DR, depositata il 10 settembre 2024. Il 6 marzo 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose che con ricorso depositato il 15 dicembre 2023 la contribuente impugnò, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 001 2023 90027993 17/000 lamentando l'illegittimità della stessa, tra l'altro, per mancata notifica di tutti gli atti presupposti e che il giudice di prime cure accolse il ricorso ritenendolo parzialmente fondato con il seguente dispositivo: «La Corte rigetta il ricorso per quanto attiene le pretese attinenti i tributi portati dalle cartelle nn. 1598109, 2320841 e
8986921, nonché per quanto attiene agli avvisi di accertamento nn. T7J01N402425 e T7J017G00810, mentre accoglie il ricorso per quanto attiene ogni altra pretesa tributaria azionata da A.E.R., ivi comprese quelle relative alle sanzioni ed agli interessi ultra quinquennali rispetto all'atto impugnato sui crediti non prescritti, con ogni conseguente effetto sugli atti impugnati;
spese integralmente compensate».
Per la riforma della predetta decisione preliminarmente richiamò la impugnata decisione relativamente alle cartelle e gli avvisi secondo i giudici non validamente notificate come così esposto in motivazione: «Ferme queste considerazioni, si può passare all'analitico esame, ancorché reso assai faticoso dalla difficoltà di lettura dei documenti versati in atti da AER, delle notifiche degli atti oggetto di controversia;
e dunque:
- cartella n. 1691101 notificata il 11.07.07 (per Irap e Irpef ed accessori anno 2003), l'Ufficio, al quale competeva il relativo onere, ha omessa qualsivoglia dimostrazione circa la ritualità della notifica dell'atto presupposto;
sul punto il ricorso deve pertanto essere accolto;
- cartella n. 17144461 notificata il 21.11.07 (per Irap e Irpef ed accessori anno 2004), l'Ufficio, al quale competeva il relativo onere, ha omessa qualsivoglia dimostrazione circa la ritualità della notifica dell'atto presupposto;
sul punto il ricorso deve pertanto essere accolto;
- cartella n. 2001603 notificata il 27.08.09 (per Irap e Irpef ed accessori anno 2005), dall'esame della busta resa dall'Ufficio postale risulta la mancata notifica in quanto il destinatario era risultato trasferito;
la mancata notifica del documento non è così sanabile, in assenza di ricerca del nuovo indirizzo, ovvero mediante rin- novo della notifica nel rispetto delle disposizioni del codice processuale, dal deposito della copia del documento in comune, per altro senza la dimostrazione anche dell'invio e della ricezione del CAD e dall'invio successivo di una intimazione di pagamento;
sul punto il ricorso deve pertanto essere accolto;
- cartella n. 14224109 notificata il 23.09.11 (per IRAP e Irpef ed accessori anno 2006), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
non è stata però depositata la documentazione relativa all'invio e soprattutto alla ricezione della CAD;
anche questa notifica dell'atto presupposto non risulta perciò essere stata ritualmente effettuata e completata;
sul punto il ricorso deve pertanto essere accolto;
- cartella n. 2740107 notificata il 05.07.11 (per IVA IRAP e Irpef ed accessori anno 2006), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
non è stata però depositata la documentazione relativa all'invio e soprattutto alla ricezione della CAD;
anche questa notifica dell'atto presupposto non risulta perciò essere stata ritualmente effettuata e completata;
sul punto il ricorso deve pertanto essere accolto;
- cartella n. 8380654 notificata il 27.10.11 (per IRAP e Irpef ed accessori anno 2007), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
non è stata però depositata la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD;
anche questa notifica dell'atto presupposto non risulta perciò essere stata ritualmente effettuata e completata;
sul punto il ricorso deve pertanto essere accolto;
- cartella n. 17552878 notificata il 13.12.11 (per Irpef ed accessori anno 2005 e diritti camerali anni 2006-07-08-09), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
non è stata però depositata la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD;
anche questa notifica dell'atto presupposto non risulta perciò essere stata ritualmente effettuata e completata;
sul punto il ricorso deve pertanto essere accolto;
- cartella n. 2281688 notificata il 07.12.12 (per Tarsu ed accessori anni 2005-06-37- 08-09-10), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
è stata però depositata la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD per cui competeva alla Contribuente, ove ritenuta non propria la sottoscrizione di ricezione della CAD, agire con denuncia querela di falso;
in assenza di quest'ultima la notifica deve essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi locali con prescrizione quinquennale opera l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; in assenza di ulteriori atti interruttivi prima della notifica, il 06.10.23, dell'atto qui impugnato la prescrizione è però ma- turata ai primi di ottobre2022 ovvero alla scadenza del quinquennio prorogato dall'anzidetto periodo di sospensione;
il ricorso sul punto deve perciò essere accolto;
- cartella n. 1598109 notificata il 20.03.12 (per Irpef ed accessori anno 2008 e contributi INPS
2008), fermo che l'esame dell'impugnazione di questa cartella è limitato alle questioni relative alle pretese per Irpef ed accessori, è stata depositata in questo caso la documentazione relativa alla ricezione del piego direttamente alla Contribuente per cui competeva a quest'ultima, ove ritenuta non propria la sottoscrizione di ricezione del documento, agire con denuncia di querela di falso;
in assenza di quest'ultima in assenza di quest'ultima la notifica deve essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi erariali con prescrizione de- cennale opera comunque l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza conte-stazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; con riguardo a questa pretesa l'impugnazione deve così essere rigettata per quanto attiene al diritto alla riscossione del tributo erariale, mentre può essere accolta con riguardo alle pretese per sanzioni ed interessi in assenza di tempestivi atti interruttivi della prescrizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo del 09/04/16; cartella n. 1371611 notificata il 30.11.13 (per Tarsu ed accessori anni 2010-11), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
è stata però depositata in questo caso la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD per cui competeva alla Contribuente, ove ritenuta non propria la sottoscrizione di ricezione della CAD, agire con denuncia querela di falso;
in assenza di quest'ultima la notifica deve essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi locali con prescrizione quinquennale opera l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al
31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; in assenza di ulteriori atti interruttivi prima della notifica, il 06.10.23, dell'atto qui impugnato la prescrizione è però maturata ai primi di ottobre2022 ovvero alla scadenza del quinquennio pro- rogato dall'anzidetto periodo di sospensione;
il ricorso sul punto deve perciò essere accolto;
- cartella n. 5410276 notificata il 27.04.13 (per Tarsu ed accessori anno 2011), è stata però depositata in questo caso la documentazione relativa alla ricezione del piego direttamente alla
Contribuente, per cui competeva a quest'ultima, ove ritenuta non propria la sottoscrizione di ricezione del documento, agire con denuncia querela di falso;
in assenza di quest'ultima la notifica deve essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi locali con prescrizione quinquennale opera l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; in assenza di ulteriori atti interruttivi prima della notifica, il 06.10.23, dell'atto qui impugnato la prescrizione è però maturata ai primi di ottobre2022 ovvero alla scadenza del quinquennio prorogato dall'anzidetto periodo di sospensione;
il ricorso sul punto deve perciò essere accolto;
- cartella n. 2320841 notificata il 14.06.14 (per IVA e Irpef ed accessori anno 2010), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
è stata però depositata in questo caso la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD per cui competeva alla Contribuente, ove ritenuta non propria la sottoscrizione di ricezione della CAD, agire con denuncia di querela di falso;
in assenza di quest'ultima in assenza di quest'ultima la notifica deve essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi erariali con prescrizione decennale opera comunque l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; con riguardo a questa pretesa l'impugnazione deve così essere rigettata per quanto attiene al diritto alla riscossione del tributo erariale, mentre può essere accolta con riguardo alle pretese per sanzioni ed interessi in assenza di tempestivi atti interruttivi della prescrizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo del 09/04/16;
- cartella n. 8986921 notificata il 09.05.15 (per Irpef ed accessori anno 2011), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
è stata però depositata in questo caso la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD per cui competeva alla Contribuente, ove ritenuta non propria la sottoscrizione di ricezione della CAD, agire con denuncia di querela di falso;
in assenza di quest'ultima in assenza di quest'ultima la notifica deve essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi erariali con prescrizione decennale opera comunque l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; con riguardo a questa pretesa l'impugnazione deve così essere rigettata per quanto attiene al diritto alla riscossione del tributo erariale, mentre può essere accolta con riguardo alle pretese per sanzioni ed interessi in assenza di tempestivi atti interruttivi della prescrizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo del 09/04/16;
- cartella n. 4342459 notificata il 11.06.15 (per diritti camerali anno 2010), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
è stata però depositata in questo caso la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD;
la notifica deve così essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi con prescrizione quinquennale per i quali opera l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al
31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; in assenza di ulteriori atti interruttivi prima della notifica il 06.10.23 dell'atto qui impugnato la prescrizione è però maturata ai primi di ottobre 2022 ovvero alla scadenza del quinquennio dall'anzidetto periodo di sospensione;
il ricorso, sul punto deve perciò essere accolto;
- cartella n. 8938376 notificata il 28.01.16 (per Irpef ed accessori anno 2012), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
non è stata però depositata la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD;
questa notifica dell'atto presupposto non risulta perciò essere stata ritualmente effettuata e completata;
il ricorso, sul punto deve perciò essere accolto;
- cartella n. 1264849 notificata il 25.06.16 (per diritti camerali anni 2011-12), la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
è stata però depositata in questo caso la documentazione relativa all'invio e alla ricezione in data 25.06.16 della CAD;
la notifica deve così essere affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi con prescrizione quinquennale per i quali opera l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del
09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL
28/2020; in assenza di ulteriori atti interruttivi prima della notifica il 06.10.23 dell'atto qui impugnato la prescrizione è però maturata ai primi di ottobre 2022 ovvero alla scadenza del quinquennio prorogato dall'anzidetto periodo di sospensione;
il ricorso, sul punto deve perciò essere accolto;
- avviso di accertamento n. T7J01N402425 notificato il 28.11.13 (per Irpef ed accessori anno
2009), l'avviso risulta essere stato ritirato dalla Contribuente presso l'Ufficio postale presso il quale stava compiendo la giacenza;
la notifica deve essere così affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi erariali con prescrizione decennale opera comunque l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; con riguardo a questa pretesa l'impugnazione deve così essere rigettata per quanto attiene al diritto alla riscossione del tributo erariale, mentre può essere accolta con riguardo alle pretese per sanzioni ed interessi in assenza di tempestivi atti interruttivi della prescrizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo del 09/04/16;
- avviso di accertamento n. T7J017G00810 notificato il 09.7.15 (per Irpef ed accessori anno
2010), l'avviso risulta essere stato ritirato dalla Contribuente presso l'Ufficio postale presso il quale stava compiendo la giacenza;
la notifica deve essere così affermata rituale con sanatoria di ogni questione di merito sottesa;
trattandosi di tributi erariali con prescrizione decennale opera comunque l'interruzione di quest'ultima effettuata con il preavviso di fermo amministrativo del 09.04.16, nuovamente effettuato alla destinataria senza contestazioni, nonché la sospensione dei termini ex lege dal 08.03.20 al 31.08.21 per effetto delle disposizioni OV di cui all'art. 68 del DL 28/2020; con riguardo a questa pretesa l'impugnazione deve così essere rigettata per quanto attiene al diritto alla riscossione del tributo erariale, mentre può essere accolta con riguardo alle pretese per sanzioni ed interessi in assenza di tempestivi atti interruttivi della prescrizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo del 09/04/16».
Per la riforma della predetta sentenza innanzi tutto elencò e nuovamente produsse in atti i referti di notificazione già offerti in comunicazione in primo grado asserendo di aver debitamente e puntualmente coltivato la pretesa dal momento di affidamento del ruolo. Propose quindi i seguenti motivi in ordine alla notifica degli atti presupposti:
a) sulla correttezza delle notifiche cartelle di pagamento nn. 2001603 e 14224109 dichiarate nulle dal Collegio provinciale per notifiche ex art. 140 c.p.c. eseguite prima del 29 novembre 2012
(data successiva alla pubblicazione della sent. Corte Cost. n. 258/2012) senza raccomandata informativa al destinatario. Sostenne in particolare la regolare comunicazione di tali atti ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (ratione temporis) essendo all'epoca sufficiente, in caso di irreperibilità relativa, il mero deposito della copia dell'atto presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso in albo (in busta chiusa), con perfezionamento il giorno successivo all'affissione, senza ulteriori adempimenti. Rimarcò poi come la citata sentenza del Giudice delle leggi non avesse efficacia retroattiva su rapporti esauriti (principio Cass. S.U. 13676/2014 e Cass. 5944/2015) con conseguente decadenza ex art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
b) sulla notifica delle cartelle di pagamento nn. 1691101 e n. 17144461 sottolineò aver la sentenza impugnata annullato gli atti in parola per mancanza dimostrazione della consegna, ignorando le prove offerte e il riconoscimento di debito implicito nelle istanze di rateazione del 31 luglio 2014 e nei pagamenti parziali dello stesso giorno (all. 20-22 controdeduzioni primo grado). Per meglio dire che tale riconoscimento interruppe la prescrizione ex art. 2944 c.c. e precluse l'allegazione di mancata notifica (Cass. 16098/2018; 27672/2020; 11338/2023), errore che viziò il conteggio prescrizionale
(arrestato al 31 luglio 2014 dalla contribuente stessa). Inoltre come fossero pacifiche le interruzioni dei termini per effetto delle notifiche successive, ovvero del preavviso di fermo del 9 aprile 2016 (all. 5 controdeduzioni) e dell'avviso di intimazione del 6 ottobre 2023 (all. 4);
c) sull'illegittimità della sentenza impugnata per non avere considerato la sospensione dei termini in forza della disciplina OV (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 68 co. 1-2, in combinazione con il disp. art. 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159). Ovvero una interruzione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dei termini di versamento per cartelle, avvisi esecutivi e così via, estendendosi la stessa alla decadenza per attività di liquidazione, accertamento, contenzioso, riscossione con una durata effettiva di 478 giorni. Inoltre come la stessa fosse applicabile a tutti carichi
ADER, anche pre-2020 (Circ. Agenzia Entrate 25/E/2020, pt. 3.9.2) e cumulabile con proroga ex art. 12 co. 2 decr. 159 cit. (fino al 31 dicembre secondo anno post-sospensione);
d) sulla illegittimità della sentenza impugnata per non avere considerato correttamente il termine decennale di prescrizione dei tributi erariali ex art. 2946 c.c.. Denunciò la mancata applicazione del termine decennale di prescrizione ai crediti erariali ex art. 2946 c.c. (non quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., inapplicabile a tributi non “periodici” per autonomia dei periodi d'imposta: Cass. 24322/2014; Ord. 25716/2020, 16232/2020, 32308/2019; recenti Ord. 2794/2024, 22689/2024, 7574/2024), decorrenti dal giorno in cui sorse l'obbligazione tributaria ovvero dall'ultimo atto interruttivo. Inoltre come nel caso in giudizio gli atti interruttivi successivi (preavviso fermo e avviso intimazione non impugnati) consolidarono la pretesa per mancata opposizione tempestiva ex artt. 19 - 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nel “primo atto utile” cristallizzando così il credito ed avviando un nuovo termine prescrizionale con l'irrilevanza della prescrizione pregressa (Cass.
12263/2007; 3743/2020; 27093/2022; 30911/2019). Infine che in ogni caso l'eccezione di prescrizione, come ogni eccezione in senso stretto, debba essere opposta in termini perentori;
e) sull'illegittimità della sentenza impugnata in merito alla prescrizione di sanzioni ed interessi richiamò la sentenza della Cass. S.U. (S.U. 25790/2009) che, sulla scorta del principio di accessorietà, previde un termine unitario per il tributo principale e le sanzioni. Ovvero un principio di diritto successivamente ripreso dal giudice di legittimità (Cass. 10549/2019) ed esteso agli interessi dal giudice di merito (CGT Toscana 11/01/2021; 619/01/2020) e di legittimità (Cass. 13815/2021).
1.2. – Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario telematico il 7 marzo 2025 l'Agenzia delle entrate si costituì in giudizio con atto di intervento volontario. Relativamente ai vizi denunciati dalla contribuente e riferibili al credito tributario rimarcò il vizio della sentenza di primo grado per aver erroneamente applicato la prescrizione quinquennale alle sanzioni e agli interessi delle cartelle originate da avvisi di accertamento Irpef/IRAP 2009 (notif. 28 novembre 2013) e 2010 (notif. 9 luglio 2015), accogliendo l'impugnazione per pretese ultra-quinquennali rispetto all'atto del 9 aprile
2016 (preavviso fermo), senza atti interruttivi tempestivi. Censurò tale decisione in quanto a suo dire per i crediti erariali iscritti a ruolo e cristallizzati nella cartella (titolo esecutivo), la prescrizione sarebbe decennale ex art. 2946 c.c., non quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. (Cass. 4338/2014;
17877/2011; 13080/2011; 9906/2018; 16831/2018; 12787/2020; 20638/2021). Inoltre come le sanzioni e gli interessi, in quanto accessori del credito erariale principale (stessa causa debendi), seguissero lo stesso termine unitario decennale per effetto novativo del ruolo (accessorietà: Cass. S.U. 25790/2009;
Cass. 10549/2019), principio esteso agli interessi da giurisprudenza di merito (CTR Toscana
11/01/2021, 619/01/2020; CTP Pisa 207/01/2020; CTP Sassari 126/03/2021; CTR Torino 360/2018,
403/2018). 1.3. - Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributari telematico il 30 aprile 2025 la contribuente si costituì in giudizio.
Riesposti i fatti di causa, nella sostanza quelli sopra esposti, prese posizione sui singoli motivi di appello, ossia:
A) infondatezza del gravame di DE per omesse rituale notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'avversata intimazione. In primo luogo denunciò essere la documentazione prodotta dal concessionario (scansioni non autenticate delle notifiche delle cartelle nn. 1691101, 17144461, 2001603, 2740107, 8380654, 17552878, 2281688, 1589109, 371611, 5410276, 4342459,
8938376, 1264849) priva di efficacia probatoria ed inidonea perciò a dimostrare la ritualità delle notifiche. Per meglio dire essere le predette scansioni mere riproduzioni informatiche di documenti analogici e non equivalenti agli originali senza attestazione di conformità da notaio/pubblico ufficiale ex art. 22 co. 2 D.Lgs. 82/2005 (CAD), art. 18 D.P.R. 445/2000 e art. 25-bis co.
1-3 D.Lgs. 546/1992 e quindi prive di pubblica fede (cfr. art. 2700 c.c.). Inoltre come l'art. 2712 c.c. condizioni la piena prova delle riproduzioni informatiche al non disconoscimento da parte dell'avversario quando lei invece contestò siffatti documenti (cfr. Cass. 30145/2019). In via subordinata denunciò la nullità dei procedimenti notificatori per vari profili. Sotto il primo profilo lamentò che per le cartelle di pagamento nn. 00120070001691101 e 00120070017144461 (nn.
1-2 del ricorso) il concessionario della riscossione non fornì alcun documento probatorio della notifica. Per quanto concerne un secondo profilo ovvero per la cartella n. 00120090002001603 (n. 3 del ricorso), denunciò non essere stata effettuata la notifica prodromica al corretto indirizzo di residenza. Sotto un terzo profilo, ovvero per le cartelle nn. 00120100014224109 (n.4) e 00120150008938376 (n.15), asserì essere le notifiche ex art. 140 c.p.c. invalide per mancata prova dell'effettivo inoltro della raccomandata informativa post-deposito in casa comunale e affissione. Sotto un quarto profilo, ovvero per le cartelle nn.
00120110017552878 (n. 7), 00120110022816880 (n. 8), 00120120013716110 (n. 10) e 001201500004342459 (n. 14), denunciò essere le notifiche ex art. 140 c.p.c. invalide per mancata prova dell'effettivo inoltro della raccomandata informativa post-deposito in casa comunale e affissione.
Sotto un quinto profilo, ovvero per la cartella n. 00120110002740107 (n. 5 del ricorso), asserì essere invalida la notifica ex art. 140 c.p.c. per carente prova dell'effettivo inoltro della raccomandata informativa post-deposito in casa comunale e relativa affissione. Sotto un sesto profilo ovvero per la cartella n. 00120110008380654 (n. 6 del ricorso, per euro 18.289,79), lamentò l'irritualità della notifica per compiuta giacenza con deposito in casa comunale e manca documentazione su invio e ricezione CAD.
Propose quindi appello incidentale della sentenza di primo grado per aver il collegio ritenuto valide le notifiche delle cartelle di pagamento nn. 00120120001598109 (n. 9), 00120140002320841 (n.
12) e 00120140008986921 (n. 13), sottese all'intimazione impugnata in violazione degli artt. 25-26 D.P.R. 602 cit., art. 6 co. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600. In particolare per le cartelle nn. 00120140002320841 (n. 12) e 00120140008986921 (n. 13) denunciò l'invalidità delle notifiche ex art. 140 c.p.c. per mancata prova dell'effettivo inoltro della raccomandata informativa post-deposito in casa comunale. Denunciò poi la invalidità delle notifiche degli avvisi di accertamento nn. T7J01N402425/2013 (n.17) e T7J017G00810/2015 (n.18), erroneamente ritenute valide in primo grado, in violazione dell'artt. 6 co.1 L. 212 cit. e 60 D.P.R. 600 cit.. In particolare essere per l'avviso n. 17 (Irpef 2009, notif. 28 novembre 2013), la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento apocrifa e pertanto disconosciuta ex artt. 2712-2719 c.c., 214-215 c.p.c.
(Cass. 4801/2017; 30145/2019). Inoltre come fosse AD DR intervenuta volontariamente senza chiamata formale ex art. 39 D. Lgs. 112/99 da parte di ADR (cfr. Cass. S.U. 16412/2007; 1454/2016 ss.) e che pertanto il primo giudice errò per non averla estromessa e stralciato la documentazione illegittimamente prodotta. Quindi essere nulla la notifica dell'avviso di accertamento n. T7J017G00810/2015 (n. 18 del ricorso, Irpef/IRAP 2010, notif. 9 luglio 2015) per mancata riferibilità della raccomandata informativa (n. 76579495376-6 del 2 luglio 2015) alla spedizione dell'atto stesso.
Denunciò poi l'errore in procedendo per violazione art. 112 c.p.c. per non aver il primo giudice pronunciato sul secondo motivo di ricorso relativo alla prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) delle pretese erariali sottese alle cartelle notificate tra il 2007 ed il 2013, prescritte alla data dell'intimazione.
Inoltre per tributi locali (nn. 8, 10, 11, 14, 16 ovvero per la TARSU Novi Ligure ed i diritti CCIAA), eccepì la prescrizione quinquennale maturata oltre a disconoscere come apocrife le firme sugli avvisi di ricevimento dell'intimazione del 17 luglio 2014 (n. 00120149000882769, relativa cartella n.3) e fermo amministrativo 9 aprile 2016 (n. 00180201600000781000, relativo ai nn. 3 - 16) ex artt. 2712 -
2719 c.c., 214 - 215 c.p.c. (Cass. 4801/2017; 30145/2019).
Da ultimo asserì come le istanze di rateazione prodotte da controparte non interrompessero la prescrizione né precludessero le contestazioni sul debito. In particolare affermo come la Suprema
Corte di Cassazione (sent. 18 giugno 2018, n. 16098) avesse escluso l'equivalenza della rateazione alla rinuncia alla contestazione della pretesa tributaria. All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello dell'Ufficio merita parziale favore.
2.1. – Occorre innanzi tutto rilevare che l'Agenzia delle entrate riscossione offrì in atti (cfr. doc.
5) preavviso di fermo amministrativo notificato alla contribuente il 9 aprile 2016 e relativo, tra le altre, alle seguenti cartelle esattoriali (considerando l'importo riferito ad ogni singola cartella come risultante dall'atto di fermo amministrativo), poi inserite nella impugnata intimazione, ossia:
- n. 00120090002001603000 notificata il 27 agosto 2009 di euro 9.783,88 (per la sola parte delle spettanze tributarie);
- n. 00120100014224109000 notificata il 23 settembre 2011 di euro 9.966,45;
- n. 00120110002740107000 notificata il 5 luglio 2011 di euro 41.335,53;
- n. 00120110008386454000 notificata il 27 ottobre 2011 di euro 17.343,30;
- n. 00120110017552878000 notificata il 13 dicembre 2011 di euro 7.010,78 (per la sola parte delle spettanze tributarie);
- n. 00120110002281688000 notificata il 7 dicembre 2012 di euro 16.853,05;
- n. 00120120001598109000 notificata il 20 marzo 2012 di euro 14.178,89;
- n. 00120120001371611000 notificata il 30 novembre 2012 di euro 2.126,93;
- n. 00120120005410276000 notificata il 27 aprile 2013 di euro 125,44;
- n. 00120140002320841000 notificata il 14 giugno 2014 di euro 7.963,68;
- n. 00120140008986921000 notificata il 9 maggio 2015 di euro 5.461,20;
- n. 00120150004342459000 notificata l'11 giugno 2015 di euro 172,05.
Inoltre risulta che tra gli atti contenuti nel predetto preavviso di fermo amministrativo vi sono i seguenti avvisi di accertamento:
- n. T7J01N402425/2013 notificato il 28 novembre 2013 di euro 10.959,24;
- n. T7J01G00810/2015 notificato il 9 luglio 2015 di euro 44.467,83.
Orbene occorre rimarcare che non avendo impugnato il suddetto preavviso di fermo amministrativo la contribuente si precluse la possibilità di contestare gli atti presupposti.
Questo collegio non può infatti che richiamare l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui: «il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del D.P.R. n. 602 del
1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la 1. n. 448 del 2001” (Cass., sez. 5, n. 27601/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33526 del 2019)
[…]. Il preavviso di fermo è un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento, come è stato altrimenti detto, è un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 22018/2017 ; Cass. 26052/2011 ). In quanto tale, già per il solo suo contenuto di atto “informativo” della pretesa tributaria, è idoneo ad interrompere la prescrizione;
ma esso vale anche come richiesta di pagamento, a garanzia della quale si avvisa che sarà iscritto il fermo, in caso di inadempimento (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5469 del 2019 )» (cfr. Cass.
Ord. 17 marzo 2025, n. 7156).
Quindi che: «Con riferimento, poi, al rapporto tra l'impugnazione dell'atto a valle
(presupponente) e l'impugnazione dell'atto a monte (presupposto) non notificato, questa Corte ne ha chiarito i contorni, affermando che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992 , di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass., sez. 5, n. 1144/2018 ; Sez. 5, Ordinanza n. 33526 del 2019)» (cfr. cfr. Cass. Ord. n. 7156 cit.). Inoltre che: «la notifica del predetto preavviso di fermo preclude, a monte, ogni contestazione concernente presunti vizi delle presupposte cartelle di pagamento e delle loro notifiche [in quanto] il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (a mente del quale “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”) comporta, infatti, che, se l'atto (nel caso di specie il preavviso di fermo) non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica» (cfr.
Cass. Ord. 22 aprile 2024, n. 10820).
In definitiva non avendo a suo tempo impugnato, come detto sopra, il suddetto preavviso di fermo ammnistrativo non è ammissibile il ricorso relativo alle predette cartelle esattoriali anche portate nell'appena citato atto del concessionario della riscossione.
2.2. – Devono poi essere esaminate le ulteriori due cartelle presupposte l'intimazione impugnata ovvero la cartella esattoriale n. 00120070001691101000 notificata l'11 luglio 2007 (prima cartella portata dall'intimazione impugnata) e la n. 00120070017144461000 notificata il 21 novembre 2007 (seconda cartella dell'intimazione impugnata). Orbene risulta in atti che la contribuente propose istanze di rateazione ai sensi dell'art. 11 bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 per una serie di cartelle esattoriali tra cui anche le due appena citate. In questo caso questo Collegio non può che seguire l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: «l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n.
11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere» (cfr. Cass. ord. 23 ottobre 2024,
n. 27504).
Per meglio dire non è sostenibile la tesi della contribuente di non aver ricevuto le predette cartelle dopo aver proposto, per le stesse, istanza di rateazione del debito. Pertanto nessun rimprovero può essere mosso all'esattore.
2.3. – Occorre poi esaminare la regolarità della notifica della cartella esattoriale
0012615008938376000 consegnata il 28 gennaio 2016 (quindicesima nella lista). Il giudice di prime cure a proposito di questa cartella, come detto sopra, così si espresse: «cartella n. 8938376 notificata il 28.01.16 (per Irpef ritenute ed accessori anno 2012): la notifica postale della cartella risulterebbe essere avvenuta per compiuta giacenza, con successivo deposito dell'atto presso la casa comunale;
non
è stata però depositata la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della CAD;
questa notifica dell'atto presupposto non risulta perciò essere stata ritualmente effettuata e completata;
il ricorso, sul punto deve perciò essere accolto». Il collegio provinciale tuttavia non si avvide che il messo dopo aver depositato il plico presso la casa comunale inviò la raccomandata (cfr. all. 18 bis fascicolo primo grado concessionario) ma che questa non fu ritirata dalla contribuente. Risulta infatti in atti (cfr. all. 18 quater fascicolo primo grado concessionario) che la busta fu restituita al mittente per compiuta giacenza. Vale a dire che il collegio provinciale non applicò l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui: «Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire e' quello disciplinato dall'art. 140
c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario» (Cfr. Cass. ord. 11 novembre 2020 n. 25351).
In altri termini, essendovi una consegna per compiuta giacenza, nessun rimprovero può essere mosso al concessionario di omissione della cartolina postale di ricevimento e la notifica della appena citata cartella deve ritenersi perfezionata.
2.4. - Deve infine essere esaminata la notifica della cartella 001 2016 0001264849 000
(sedicesima in elenco nella suddetta intimazione). Questa Corte rileva che la contribuente nel proprio atto di costituzione in giudizio così si espresse: «In linea con quanto esposto nel ricorso di I grado, per quanto riguarda le cartelle di seguito riportate unitamente alla loro pretesa tributaria e precisamente:
[…] 16) cartella di pagamento n. 001 2016 0001264849 000 per € 341,88 non vengono effettuate contestazioni in quanto dalla documentazione versata in atti da controparte pare essersi svolto correttamente il procedimento notificatorio».
In altri termini deve questo Collegio prendere atto che la contribuente espressamente riconobbe che la notifica fu correttamente eseguita e che la pretesa portata dalla suddetta cartella divenne definitiva.
2.5. – Deve infine questo collegio esaminare la questione della prescrizione. Orbene insegna la
Suprema Corte di Cassazione che: «Invero, in tema di tributi erariali e canone RAI giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale: assume rilievo, infatti, in assenza di un'espressa diversa previsione,
l'art. 2946 cod. civ., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario, e il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove e autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (ex multis, Cass. n.
33213/2023, Cass. n. 12740/2020 e Cass. n. 32308/2019). Diverso è il caso della prescrizione di crediti erariali corrispondenti a sanzioni e interessi, anche se contestati unitamente al credito tributario e accessori a crediti tributari a prescrizione decennale: in particolare, il termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 20 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 per i crediti relativi alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione di norme tributarie, non accertati in sede giurisdizionale, mentre è decennale per quelli derivanti da sentenza passata in giudicato, in diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., il quale disciplina specificamente e in via generale la c.d. actio iudicati;
per gli interessi, invece, bisogna considerare che essi integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, quindi, rimangono sottoposti al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., nonostante l'assenza di norme speciali (tra le più recenti, Cass. n. 11113/2024, Cass. n. 4969/2024, Cass. n. 17234/2023 e Cass. n. 13781/2023)» (cfr. Cass. Ord. 23 febbraio 2025, n. 4723).
Per meglio dire risulta in atti che l'ultimo atto idoneo ad interrompere la prescrizione delle imposte prima della notifica dell'atto impugnato (e notificato il 6 ottobre 2023) fu il predetto preavviso di fermo amministrativo notificato il 9 aprile 2016. Orbene non essendo trascorsi dieci anni dalla ultima interruzione dei termini questo Collegio rimarca che per i tributi non maturò la prescrizione decennale.
Per quanto concerne invece la prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni questo collegio ritiene che lo stesso sia maturato a partire dalla notifica del suddetto preavviso di fermo amministrativo.
Infine riguardo alla prescrizione dei tributi locali, in applicazione dell'orientamento di legittimità rimarca che: «deve ribadirsi che la TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi: essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4 (Sez. 5, n. 4283 del 23/02/2010,
Rv. 611888 - 01)» (cfr. Cass. sent. 17 maggio 2022, n. 15674). Tale principio non può però essere applicato nel caso concreto in quanto la contribuente lamentò, come causa petendi, essere i tributi appena citati ormai prescritti ma poi non chiese, nel petitum, che questa Corte dichiarasse intervenuta la prescrizione. Questo Collegio pertanto, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c., non può dichiarare prescritti nel caso in giudizio i predetti crediti derivanti da tributi locali.
In definitiva la suddetta decisione deve essere parzialmente confermata per quanto concerne la prescrizione degli interessi a decorrere dalla data di notifica del suddetto preavviso di fermo amministrativo.
2.6. – Sussistono giusti motivi, considerata la reciproca soccombenza, per compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: in parziale riforma della decisione di primo grado;
annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Torino, allì 16 dicembre 2025 IL RELATORE
Dott. Fabio Michelone
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Pisanu