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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 17/02/2026, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1610/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1876/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caivano - Sede 80023 Caivano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16548/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO AUTOTUT n. 0017525-2024 TARI 2016
- DINIEGO AUTOTUT n. 0017525-2024 TARI 2017 - DINIEGO AUTOTUT n. 0017525-2024 TARI 2018
- DINIEGO AUTOTUT n. 0017525-2024 TARI 2019
- DINIEGO AUTOTUT n. 0017525-2024 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 722/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: : in riforma della sentenza impugnata, annullare il diniego di autotutela ex art. 10-quater, L. n.
212/2000 impugnato e annullare, parzialmente, l'avviso di accertamento n. 36 del 28/02/2023, oggetto dell'istanza di autotutela, con condanna del Comune alla rideterminazione degli importi dovuti e alla restituzione di quanto finora versato in eccesso. Con vittoria di spese e onorari di lite.
Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Caivano emise il 28.2.2023 nei confronti di Rappresentante_1 , nella qualità di legale rappresentante della spa Ricorrente_1, l'avviso di accertamento esecutivo Tari n. 23 con il quale richiese il pagamento di complessivi euro 229.372,00, dei quali 115.798,60 per differenza di imposta e addizionali, per l'omesso versamento della tassa negli anni dal 2016 al 2020.
Il Comune rilevò che il contribuente aveva omesso la denuncia in relazione alla utenza 72614 allocata in zona Pascarola di mq 4.021, categoria 103, autorimesse e magazzini.
L'atto fu notificato il 3 marzo 2023.
Il 12 aprile 2024 il Ricorrente_1 presentò, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge 212/2000 istanza di annullamento in autotutela sostenendo la illegittimità parziale dell'atto per «errore sul presupposto d'imposta
», deducendo che su mq 3.731 veniva svolta l'attività di raccolta, gestione e selezione dei rifiuti per avviarli al recupero / riciclo / smaltimento che costituisce l'attività caratteristica della società, processo produttivo che non potrebbe generare, a sua volta, ulteriori rifiuti. Pertanto, solo 29 mq sarebbero tassabili, perché vi sarebbe la possibilità di produrre su di essi rifiuti urbani.
Il Comune con provvedimento 15191/2024 datato 29.4.2024 rigettò l'istanza in quanto l'accertamento era divenuto definitivo perché non era stato impugnato.
Il Ricorrente_1 impugnò il diniego con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli ed a sostegno dedusse:
l'illegittimità del rifiuto perché l'autotutela ex art. 10-quater L. 27 luglio 2000, n. 212 è obbligatoria e deve essere esercitata, per legge, anche laddove l'avviso di accertamento sia divenuto definitivo;
l'illegittimità del provvedimento di diniego e dell'avviso di accertamento impugnati poiché esisterebbe un manifesto «errore sul presupposto d'imposta».
Il Comune si costituì in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
La CGT con sentenza n. 16548 pronunciata all'udienza del 14.11.2024 e depositata il 21.11.2024 rigettò il ricorso condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000 ritenendo che la riduzione delle superfici tariffabili non opererebbe in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, denuncia la cui presentazione era stata omessa dalla società.
Il Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza rassegnando le concusioni sopra trascritte.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante ripropone la questione della impugnabilità del diniego di autotutela, in realtà non affrontata dai primi giudici.
Il potere di autotutela è disciplinato dagli articoli 10 quater e 10 quinquies della legge 212/2000.
L'articolo 10 quater disciplina l'autotutela obbligatoria prevedendo che:
1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione
((o sanzionatori)) ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
L'amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza; decorso tale termine senza risposta, si forma un diniego tacito impugnabile davanti al giudice tributario, ai sensi degli articoli 19, comma 1, lettera g-bis), e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
La presentazione dell'istanza non sospende i termini di impugnazione dell'atto originario, né quelli di riscossione. Tuttavia, l'Ufficio può disporre la sospensione amministrativa dell'efficacia dell'atto, se esso appare manifestamente illegittimo.
L'articolo 10 quinquies disciplina l'autotutela facoltativa prevedendo che:
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. In questo caso l'amministrazione ha la facoltà discrezionale di annullare l'atto, ma il diniego non è impugnabile.
Introducendo l'autotutela obbligatoria il legislatore ha trasformato un potere discrezionale in un vero e proprio obbligo di intervento dell'amministrazione finanziaria in presenza di determinati vizi.
L'appellante riconduce il vizio dell'avviso di accertamento, che avrebbe tassato anche aree sulle quali non venivano prodotti rifiuti, a quello previsto dalla lettera e) dell'articolo 10 quater, errore sul presupposto dell'imposta.
Questo collegio non condivide l'argomentazione.
L'obbligo di autotutela è ricondotto, nelle ipotesi tassative elencate nell'articolo 10 quater, ai casi di manifestamente infondatezza dell'atto.
Nella vicenda in esame la individuazione delle superfici tassabili, contestata non perché non riconducibili al contribuente ma perché su di esse non si producevano rifiuti, non emergeva in maniera evidente dal provvedimento né dagli atti in possesso dell'amministrazione, ma era contestata dall'appellante sulla base del ciclo produttivo dell'azienda.
Quindi non può ricondursi l'eventuale vizio all'errore sul presupposto dell'imposta che si ha quando l'Amministrazione Finanziaria basa la pretesa fiscale su una ricostruzione fattuale palesemente errata.
Peraltro esiste ad avviso del collegio un altro aspetto che va esaminato, ed è quello della possibilità di impugnare il merito dell'atto impositivo divenuto definitivo, in questo caso per decorso dei termini per presentare ricorso.
Il collegio ritiene che l'eventuale ricorso contro il rigetto dell'autotutela non permetta di contestare vizi di merito dell'accertamento TARI originario che avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando l'atto entro
60 giorni dalla notifica. In altri termini l'esercizio del potere di autotutela non costituisce un mezzo di tutela per il contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non sono stati esperiti. Contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.
Peraltro, concordando questo collegio con la decisione di primo grado, se si potesse entrare nel merito, non si potrebbero ridurre le superfici sulle quali sono prodotti i rifiuti sulla base della documentazione prodotta dall'appellante in mancanza di denuncia originaria.
L'area astrattamente assoggettabile al tributo Tari è esattamente quella individuata dall'Ente locale, dovendo ogni sua riduzione essere veicolata attraverso una dichiarazione che innesta un procedimento amministrativo funzionale all'accertamento della effettiva applicabilità della riduzione tariffaria, cosa che nella specie non
è mai avvenuta.
Premesso che il presupposto impositivo della Tari è costituito dalla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti, per cui la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività, l'esenzione o la riduzione dal tributo integra l'oggetto di un'allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenere il beneficio in quanto, se è vero che l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, il diritto all'esenzione/riduzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
I relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, assolvendo la denuncia alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono, secondo il contribuente, i requisiti della esenzione, così da consentire all'amministrazione di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonchè di organizzare la gestione del servizio;
al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile.
L'appello va pertanto respinto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1876/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caivano - Sede 80023 Caivano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16548/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
1 e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO AUTOTUT n. 0017525-2024 TARI 2016
- DINIEGO AUTOTUT n. 0017525-2024 TARI 2017 - DINIEGO AUTOTUT n. 0017525-2024 TARI 2018
- DINIEGO AUTOTUT n. 0017525-2024 TARI 2019
- DINIEGO AUTOTUT n. 0017525-2024 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 722/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: : in riforma della sentenza impugnata, annullare il diniego di autotutela ex art. 10-quater, L. n.
212/2000 impugnato e annullare, parzialmente, l'avviso di accertamento n. 36 del 28/02/2023, oggetto dell'istanza di autotutela, con condanna del Comune alla rideterminazione degli importi dovuti e alla restituzione di quanto finora versato in eccesso. Con vittoria di spese e onorari di lite.
Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Caivano emise il 28.2.2023 nei confronti di Rappresentante_1 , nella qualità di legale rappresentante della spa Ricorrente_1, l'avviso di accertamento esecutivo Tari n. 23 con il quale richiese il pagamento di complessivi euro 229.372,00, dei quali 115.798,60 per differenza di imposta e addizionali, per l'omesso versamento della tassa negli anni dal 2016 al 2020.
Il Comune rilevò che il contribuente aveva omesso la denuncia in relazione alla utenza 72614 allocata in zona Pascarola di mq 4.021, categoria 103, autorimesse e magazzini.
L'atto fu notificato il 3 marzo 2023.
Il 12 aprile 2024 il Ricorrente_1 presentò, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge 212/2000 istanza di annullamento in autotutela sostenendo la illegittimità parziale dell'atto per «errore sul presupposto d'imposta
», deducendo che su mq 3.731 veniva svolta l'attività di raccolta, gestione e selezione dei rifiuti per avviarli al recupero / riciclo / smaltimento che costituisce l'attività caratteristica della società, processo produttivo che non potrebbe generare, a sua volta, ulteriori rifiuti. Pertanto, solo 29 mq sarebbero tassabili, perché vi sarebbe la possibilità di produrre su di essi rifiuti urbani.
Il Comune con provvedimento 15191/2024 datato 29.4.2024 rigettò l'istanza in quanto l'accertamento era divenuto definitivo perché non era stato impugnato.
Il Ricorrente_1 impugnò il diniego con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli ed a sostegno dedusse:
l'illegittimità del rifiuto perché l'autotutela ex art. 10-quater L. 27 luglio 2000, n. 212 è obbligatoria e deve essere esercitata, per legge, anche laddove l'avviso di accertamento sia divenuto definitivo;
l'illegittimità del provvedimento di diniego e dell'avviso di accertamento impugnati poiché esisterebbe un manifesto «errore sul presupposto d'imposta».
Il Comune si costituì in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
La CGT con sentenza n. 16548 pronunciata all'udienza del 14.11.2024 e depositata il 21.11.2024 rigettò il ricorso condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000 ritenendo che la riduzione delle superfici tariffabili non opererebbe in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, denuncia la cui presentazione era stata omessa dalla società.
Il Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza rassegnando le concusioni sopra trascritte.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante ripropone la questione della impugnabilità del diniego di autotutela, in realtà non affrontata dai primi giudici.
Il potere di autotutela è disciplinato dagli articoli 10 quater e 10 quinquies della legge 212/2000.
L'articolo 10 quater disciplina l'autotutela obbligatoria prevedendo che:
1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione
((o sanzionatori)) ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
L'amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza; decorso tale termine senza risposta, si forma un diniego tacito impugnabile davanti al giudice tributario, ai sensi degli articoli 19, comma 1, lettera g-bis), e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
La presentazione dell'istanza non sospende i termini di impugnazione dell'atto originario, né quelli di riscossione. Tuttavia, l'Ufficio può disporre la sospensione amministrativa dell'efficacia dell'atto, se esso appare manifestamente illegittimo.
L'articolo 10 quinquies disciplina l'autotutela facoltativa prevedendo che:
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. In questo caso l'amministrazione ha la facoltà discrezionale di annullare l'atto, ma il diniego non è impugnabile.
Introducendo l'autotutela obbligatoria il legislatore ha trasformato un potere discrezionale in un vero e proprio obbligo di intervento dell'amministrazione finanziaria in presenza di determinati vizi.
L'appellante riconduce il vizio dell'avviso di accertamento, che avrebbe tassato anche aree sulle quali non venivano prodotti rifiuti, a quello previsto dalla lettera e) dell'articolo 10 quater, errore sul presupposto dell'imposta.
Questo collegio non condivide l'argomentazione.
L'obbligo di autotutela è ricondotto, nelle ipotesi tassative elencate nell'articolo 10 quater, ai casi di manifestamente infondatezza dell'atto.
Nella vicenda in esame la individuazione delle superfici tassabili, contestata non perché non riconducibili al contribuente ma perché su di esse non si producevano rifiuti, non emergeva in maniera evidente dal provvedimento né dagli atti in possesso dell'amministrazione, ma era contestata dall'appellante sulla base del ciclo produttivo dell'azienda.
Quindi non può ricondursi l'eventuale vizio all'errore sul presupposto dell'imposta che si ha quando l'Amministrazione Finanziaria basa la pretesa fiscale su una ricostruzione fattuale palesemente errata.
Peraltro esiste ad avviso del collegio un altro aspetto che va esaminato, ed è quello della possibilità di impugnare il merito dell'atto impositivo divenuto definitivo, in questo caso per decorso dei termini per presentare ricorso.
Il collegio ritiene che l'eventuale ricorso contro il rigetto dell'autotutela non permetta di contestare vizi di merito dell'accertamento TARI originario che avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando l'atto entro
60 giorni dalla notifica. In altri termini l'esercizio del potere di autotutela non costituisce un mezzo di tutela per il contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non sono stati esperiti. Contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.
Peraltro, concordando questo collegio con la decisione di primo grado, se si potesse entrare nel merito, non si potrebbero ridurre le superfici sulle quali sono prodotti i rifiuti sulla base della documentazione prodotta dall'appellante in mancanza di denuncia originaria.
L'area astrattamente assoggettabile al tributo Tari è esattamente quella individuata dall'Ente locale, dovendo ogni sua riduzione essere veicolata attraverso una dichiarazione che innesta un procedimento amministrativo funzionale all'accertamento della effettiva applicabilità della riduzione tariffaria, cosa che nella specie non
è mai avvenuta.
Premesso che il presupposto impositivo della Tari è costituito dalla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti, per cui la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività, l'esenzione o la riduzione dal tributo integra l'oggetto di un'allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenere il beneficio in quanto, se è vero che l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, il diritto all'esenzione/riduzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
I relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, assolvendo la denuncia alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono, secondo il contribuente, i requisiti della esenzione, così da consentire all'amministrazione di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonchè di organizzare la gestione del servizio;
al tempo stesso essa integra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i locali indicati come superficie non tassabile.
L'appello va pertanto respinto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese