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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2798/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12349/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Procida - Via Liberta' 80079 Procida NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259024930751000 TARSU/TIA 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259024930751000 TARSU/TIA 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21893/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23.06.2025 notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione ed al Comune di Procida,
TA IN, rappresentato e difeso come in atti, impugnava per l'annullamento, l'intimazione di pagamento nr. 0712025024930751000, notificatagli via P.E.C. in data 22.05.2025, in uno alle sottostanti cartelle esattoriali nr. 07120220101384088000 di complessivi €. 242,68 e nr. 07120220168089049000 di complessivi €. 461,18 concernenti crediti TARI rispettivamente risalenti agli anni 2014 e 2016, vantati dal
Comune di Procida, eccependone la illegittimità per :
.-1) mancata notifica degli atti presupposti delle cartelle esattoriali;
.-2) decadenza del Comune di Procida dal diritto di richiedere le somme di cui alle due cartelle esattoriali;
.-3) prescrizione del diritto dell'Ente impositore a riscuotere coattivamente gli importi dovuti poichè trascorsi più dei cinque anni, dalla data di notifica della messa in mora del Comune di Procida sino alla data di notifica della cartella esattoriale in oggetto.
Concludeva chiedendo, in accoglimento del gravame per i motivi esposti in ricorso dichiarare, l'illegittimità delle cartelle esattoriali nr. 07120220101384088000 e nr. 07120220168089049000, condannando i resistenti al pagamento in solido delle spese ed onorari di causa, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Il Comune di Procida, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio e premettendo la propria mancanza di legittimazione passiva in relazione al rapporto sostanziale tra l'ente impositore ed il ricorrente, contestava parola per parola ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta, controdeducendo l'inammissibilità della domanda in quanto le cartelle erano state regolarmente notificate e mai impugnate dal Contribuente e in quanto la mancata impugnazione di un atto presupposto rendeva inammissibile la impugnazione dell'atto successivo per tutti quei vizi dell'atto precedente, che avrebbero potuto essere fatti valere solo con l'impugnazione a monte, e non più con quella a valle.
Quanto all'eccepita maturata prescrizione nulla poteva opporre poiché non era a conoscenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione, attraverso l'invio di appositi accertamenti da parte del Comune di Procida, ribadiva però che le cartelle sottese erano state notificate in data di notifica 28 Dicembre 2023 per cui si poteva affermare che non era maturata la prescrizione e che l'eventuale decadenza non poteva essere oggetto di valutazione in questo giudizio.
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio. Su tali conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento per le considerazioni che seguono.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 161 della legge 296/2006 gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Inoltre il diritto al recupero dei tributi locali che si pagano periodicamente, si prescrive se la richiesta di pagamento, sotto forma di cartella, avviso di mora, intimazione e quant'altro, non viene notificata nei cinque anni successivi all'annualità di riferimento. ( Cass. con Sent. n. 4283/2010 dep. 23/02/2010).
Nel caso di specie la cartella impugnata nr. 07120220101384088000 è stata notificata in data 28/12/2023 ben oltre il termine di prescrizione del 31/12/2019 previsto per la Tari 2014, atteso che per tale tributo la prescrizione era al 31 dicembre 2019 (5 anni dal mancato versamento). Inoltre poiché il termine di prescrizione era già scaduto prima dell'8 marzo 2020, la sospensione dei termini legata al COVID-19 (D.L. 18/2020) non si applica alla TARI 2014, che risulta prescritta.
Tutto ciò posto si appalesa sussistente l'eccepita illegittimità dell'azione di recupero a tassazione delle somme richieste dal Comune di Procida, Ente impositore, anche a fronte della espressa contestazione di parte ricorrente di non aver mai ricevuto la notificazione degli avvisi di accertamento sottostanti alle cartelle impugnate. L'Agente della riscossione o l'Ente impositore avrebbero dovuto esibirne le relative notificazioni, mentre viceversa il primo non li ha prodotti ed il Comune impositore non si è costituito in giudizio. In tale situazione incombeva pertanto all'ente impositore fornire quindi la prova della preventiva notificazione di propedeutici avvisi e/o di atti interruttivi dei termini prescrizionali brevi, rispetto alle cartelle di pagamento in questione.
Nella specie in oggetto ciò non è avvenuto e dunque alcuna prova a sostegno della pretesa tributaria è stata prodotta dagli enti citati;
ciò posto mancando qualsiasi prova della regolare e tempestiva notificazione dell'atto prodromico posto a fondamento della cartella impugnata, risulta fondata l'eccepita decadenza e prescrizione della pretesa portata dalla cartella di pagamento in oggetto.
Quanto alla cartella esattoriale nr. nr. 07120220168089049000 non risulta in atti che dal 2016 (anno di imposta) al 28/12/2023 (data intimazione) non vi sono stati validi atti interruttivi della prescrizione, pertanto, il credito da essa recato é da ritenersi prescritto, dovendosi altresì rilevare in atti che detta cartella esattoriale
è stata notificata direttamente il 28/12/2023 senza che vi sia stata la provata notifica, nei termini decadenziali/ prescrizionali, di un precedente avviso di accertamento entro i 5 anni precedenti.
Tanto è inoltre avvalorato tanto più che, se è vero che l'ente della riscossione ha effettuato la notifica della cartella in questione ex art. 140 c.p.c., è altrettanto vero che il ricorrente con certificato di residenza versato in atti ne ha eccepito la irregolarità provando di aver sempre risieduto nel Comune di Procida alla
Indirizzo_1 e non invece nel luogo di residenza individuato dall'Agente della riscossione (Via Flavio Gioia 101) ove ha riscontrato l'irreperibilità relativa del contribuente.
Sulla scorta di tali assorbenti valutazioni il ricorso deve ritenersi fondato ed accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido la agenzia delle entrate-riscossione e il Comune di Procida al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 150,00 per compensi , oltre spese generali nella misura del 15% , IVA e CPA come per legge, rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12349/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Procida - Via Liberta' 80079 Procida NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259024930751000 TARSU/TIA 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259024930751000 TARSU/TIA 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21893/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23.06.2025 notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione ed al Comune di Procida,
TA IN, rappresentato e difeso come in atti, impugnava per l'annullamento, l'intimazione di pagamento nr. 0712025024930751000, notificatagli via P.E.C. in data 22.05.2025, in uno alle sottostanti cartelle esattoriali nr. 07120220101384088000 di complessivi €. 242,68 e nr. 07120220168089049000 di complessivi €. 461,18 concernenti crediti TARI rispettivamente risalenti agli anni 2014 e 2016, vantati dal
Comune di Procida, eccependone la illegittimità per :
.-1) mancata notifica degli atti presupposti delle cartelle esattoriali;
.-2) decadenza del Comune di Procida dal diritto di richiedere le somme di cui alle due cartelle esattoriali;
.-3) prescrizione del diritto dell'Ente impositore a riscuotere coattivamente gli importi dovuti poichè trascorsi più dei cinque anni, dalla data di notifica della messa in mora del Comune di Procida sino alla data di notifica della cartella esattoriale in oggetto.
Concludeva chiedendo, in accoglimento del gravame per i motivi esposti in ricorso dichiarare, l'illegittimità delle cartelle esattoriali nr. 07120220101384088000 e nr. 07120220168089049000, condannando i resistenti al pagamento in solido delle spese ed onorari di causa, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Il Comune di Procida, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio e premettendo la propria mancanza di legittimazione passiva in relazione al rapporto sostanziale tra l'ente impositore ed il ricorrente, contestava parola per parola ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta, controdeducendo l'inammissibilità della domanda in quanto le cartelle erano state regolarmente notificate e mai impugnate dal Contribuente e in quanto la mancata impugnazione di un atto presupposto rendeva inammissibile la impugnazione dell'atto successivo per tutti quei vizi dell'atto precedente, che avrebbero potuto essere fatti valere solo con l'impugnazione a monte, e non più con quella a valle.
Quanto all'eccepita maturata prescrizione nulla poteva opporre poiché non era a conoscenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione, attraverso l'invio di appositi accertamenti da parte del Comune di Procida, ribadiva però che le cartelle sottese erano state notificate in data di notifica 28 Dicembre 2023 per cui si poteva affermare che non era maturata la prescrizione e che l'eventuale decadenza non poteva essere oggetto di valutazione in questo giudizio.
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio. Su tali conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento per le considerazioni che seguono.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 161 della legge 296/2006 gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Inoltre il diritto al recupero dei tributi locali che si pagano periodicamente, si prescrive se la richiesta di pagamento, sotto forma di cartella, avviso di mora, intimazione e quant'altro, non viene notificata nei cinque anni successivi all'annualità di riferimento. ( Cass. con Sent. n. 4283/2010 dep. 23/02/2010).
Nel caso di specie la cartella impugnata nr. 07120220101384088000 è stata notificata in data 28/12/2023 ben oltre il termine di prescrizione del 31/12/2019 previsto per la Tari 2014, atteso che per tale tributo la prescrizione era al 31 dicembre 2019 (5 anni dal mancato versamento). Inoltre poiché il termine di prescrizione era già scaduto prima dell'8 marzo 2020, la sospensione dei termini legata al COVID-19 (D.L. 18/2020) non si applica alla TARI 2014, che risulta prescritta.
Tutto ciò posto si appalesa sussistente l'eccepita illegittimità dell'azione di recupero a tassazione delle somme richieste dal Comune di Procida, Ente impositore, anche a fronte della espressa contestazione di parte ricorrente di non aver mai ricevuto la notificazione degli avvisi di accertamento sottostanti alle cartelle impugnate. L'Agente della riscossione o l'Ente impositore avrebbero dovuto esibirne le relative notificazioni, mentre viceversa il primo non li ha prodotti ed il Comune impositore non si è costituito in giudizio. In tale situazione incombeva pertanto all'ente impositore fornire quindi la prova della preventiva notificazione di propedeutici avvisi e/o di atti interruttivi dei termini prescrizionali brevi, rispetto alle cartelle di pagamento in questione.
Nella specie in oggetto ciò non è avvenuto e dunque alcuna prova a sostegno della pretesa tributaria è stata prodotta dagli enti citati;
ciò posto mancando qualsiasi prova della regolare e tempestiva notificazione dell'atto prodromico posto a fondamento della cartella impugnata, risulta fondata l'eccepita decadenza e prescrizione della pretesa portata dalla cartella di pagamento in oggetto.
Quanto alla cartella esattoriale nr. nr. 07120220168089049000 non risulta in atti che dal 2016 (anno di imposta) al 28/12/2023 (data intimazione) non vi sono stati validi atti interruttivi della prescrizione, pertanto, il credito da essa recato é da ritenersi prescritto, dovendosi altresì rilevare in atti che detta cartella esattoriale
è stata notificata direttamente il 28/12/2023 senza che vi sia stata la provata notifica, nei termini decadenziali/ prescrizionali, di un precedente avviso di accertamento entro i 5 anni precedenti.
Tanto è inoltre avvalorato tanto più che, se è vero che l'ente della riscossione ha effettuato la notifica della cartella in questione ex art. 140 c.p.c., è altrettanto vero che il ricorrente con certificato di residenza versato in atti ne ha eccepito la irregolarità provando di aver sempre risieduto nel Comune di Procida alla
Indirizzo_1 e non invece nel luogo di residenza individuato dall'Agente della riscossione (Via Flavio Gioia 101) ove ha riscontrato l'irreperibilità relativa del contribuente.
Sulla scorta di tali assorbenti valutazioni il ricorso deve ritenersi fondato ed accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido la agenzia delle entrate-riscossione e il Comune di Procida al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 150,00 per compensi , oltre spese generali nella misura del 15% , IVA e CPA come per legge, rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario.