Articolo 9 della Legge 14 febbraio 1958, n. 138
Articolo 8Articolo 10
Versione
30 marzo 1958
Art. 9.
Nei casi di forza maggiore, di intemperie, accidenti o circostanze eccezionali, il personale puo' essere tenuto a prestare la propria opera dopo il limite di tempo stabilito dal precedente art. 7, purche' l'eccedenza della prestazione gli, sia retribuita come lavoro straordinario o compensata con equivalente periodo di riposo.
Del prolungamento in tali casi del periodo lavorativo giornaliero, l'azienda deve fare denuncia all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio.
Entrata in vigore il 30 marzo 1958
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