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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 25/02/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2140/2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. AMADORE EMILIANO, giusta procura in C.F._1
atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.DOA ALESSANDRO;
- resistente -
OGGETTO: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/07/2024, conveniva in Parte_1 giudizio l' premettendo di aver ricevuto da quest'ultimo, in data 28.02.2024, un provvedimento CP_1
con il quale le veniva comunicato che per il periodo dal 01.11.2019 al 30.03.2020 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07143186 per un importo complessivo pari a
€ 1.542,23.
Rappresentava di aver proposto, avverso tale provvedimento, ricorso amministrativo in data
02.05.2024.
Eccepiva illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fossero dichiarate irripetibili le somme richieste dall' , e che l' fosse condannato a restituire le somme eventualmente già trattenute in CP_1 CP_1
esecuzione del provvedimento impugnato, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore anticipatario. L' si costituiva in giudizio, rappresentando che l'indebito contestato trovava fondamento CP_1
nella visita di revisione del 29.10.2019 a seguito della quale la Commissione accertava la modifica della situazione sanitaria della ricorrente, con conseguente passaggio da invalido totale con pensione ed indennità di accompagnamento, ad invalido totale, con sola pensione di inabilità.
Esponeva altresì che il suddetto verbale veniva regolarmente notificato all'odierna ricorrente e concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
chiede accertarsi la non dovutezza delle somme di cui Parte_1
l' chiede la restituzione con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
Preliminarmente, appare opportuno specificare che regole specifiche ricorrono per l'indebito connesso al venire meno dei requisiti sanitari. L'art. 37, comma 8 della l. 448 del 1998 prevede infatti che: “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.” CP_ Tale disposizione prevede pertanto la possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente erogate purché ciò avvenga in un determinato e ragionevole arco di tempo tale da non generare nell'assistito una situazione di affidamento.
In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte con la sentenza n. 29419 del 2018: “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Nella suddetta pronuncia la Corte di Cassazione richiama, a sua volta, una sentenza della Corte
Costituzionale (n. 448/2000) nella quale il giudice delle leggi sottolinea, con specifico riferimento alle somme erogate dopo l'esito sfavorevole della visita di verifica, che è necessario tutelare l'affidamento del percipiente rispetto alla condotta dell' resistente, riconducendo il tutto sotto CP_1 la previsione dell'art. 38 Cost. che riconosce protezione all'assistito in quanto parte più debole del rapporto obbligatorio.
Il Giudice delle leggi, infatti, afferma che “la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”.
Orbene, dall'esame degli atti di causa appare chiaro che, effettivamente, l' resistente CP_1
ha provveduto alla notifica, a mezzo posta raccomandata, in data 18.11.2019, del verbale della visita medica di revisione del 29.10.2019 (Cfr produzione ). CP_1
Tuttavia, emerge altresì che il provvedimento di indebito oggetto della presente impugnazione
è stato comunicato alla ricorrente solo in data 02.05.2024 ben oltre i novanti giorni di cui alla normativa sopra richiamata.
Questo notevole lasso di tempo ha certamente ingenerato nella parte ricorrente un legittimo affidamento nella spettanza della prestazione che l' ha continuato ad erogare con colpevole CP_1
errore, mentre incolpevole appare l'affidamento riposto dalla che, vedendosi confermare la Pt_1
percentuale di invalidità del 100% ha confidato nella spettanza dei ratei di indennità di accompagnamento percepiti per cinque anni dalla comunicazione dell'esito della visita (cfr. in tal senso Corte d'Appello di Messina n. 642/2023, ove testualmente si afferma: “Resta tuttavia la possibilità di configurare la buona fede della assistita nel periodo compreso fra le due visite di CP_ revisione. Nel verbale del 2018, l' non faceva menzione dell'indennità di accompagnamento e contemporaneamente confermava la persistenza dell'invalidità al 100%. Una persona non esperta della materia, non oltretutto nemmeno madrelingua, a fronte di una conferma della percentuale, vedendosi continuare ad erogare anche l'indennità di accompagnamento, poteva ragionevolmente
CP_ ritenere che la necessità di assistenza continua non fosse stata posta in discussione. L non ha del resto offerto alcuna ragionevole spiegazione di tale inutile attesa, né ha prodotto atti il cui contenuto, se noto alla ricorrente, avrebbe potuto togliere ogni dubbio sulla persistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, rispetto alla quale l'invalidità al 100% (per gli infrasessantacinquenni) è requisito costitutivo, non unico ma indispensabile.”).
Deve, pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito.
Va quindi annullato il provvedimento di indebito del 28.02.2024 ed ogni altro atto presupposto e consequenziale, e l' va condannato alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute CP_1
in esecuzione del superiore provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 10/07/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che nulla deve restituire all' in forza del Parte_1 CP_1
provvedimento di indebito del 28.02.2024;
- Annulla il provvedimento di indebito del 28.02.2024, ed ogni altro atto presupposto e consequenziale;
- Condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute in esecuzione CP_1
dei provvedimenti di cui al punto che precede;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida CP_1
in euro 1.312,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 25/02/2025
Il Giudice
Pietro Paolo Arena