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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/11/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2310/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. IO HI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2310/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( , 19/09/1966, parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MASSATANI MAURIZIO ( ), come da procura in C.F._2 calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA DELLA GIULIANA 70 ROMA - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione : “ACCERTARE che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per colpa e fatto esclusivo o concorrente della quale ente gestore del tratto di Controparte_1 strada ove e' accaduto l'evento conseguentemente e per l'effetto, CONDANNARE - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32, 35, 38 Cost., 1226, 2043, 2054, 2051, 2055, 2056, 2059 cc la
in persona del l.r.p.t., con sede legale in al risarcimento in favore di parte attrice Controparte_1 CP_1 in relazione a quello o a quei danni subiti da parte attrice per cui e' giudizio, che risultino allegati e provati al termine del presente procedimento secondo quanto previsto, per il danno parentale per morte di congiunto dalla tabella in uso presso il Tribunale di Roma/Milano, ovvero attraverso un metodo ibrido, in ogni caso quella in vigore al momento della emanazione della Sentenza, con relativa personalizzazione e risarcimento disposto nella integralità in ossequio a 26972/08, ed espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato impre- vedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della Sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di va- lore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal c. IV dell'art 1284 cc come mod. dall'art 17, c. I del DL 12.09.14, n 132, conv., con modifiche, nella l. 10.11.14, n 162 in ossequio all' arresto delle SSUU n1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutata
1 fino alla data della pubblicazione della Sentenza. ovvero ad un tasso medio ponderato cosi come stabilito nella Sentenza delle SSUU stabilito dal Magistrato, al fine di contemperare tutti gli aspetti del caso in esame ovvero ancora legando il tasso a quello previsto da un BPT decennale acquistato al momento del sinistro e quelli successivi dalla data della pubblicazione della Sentenza fino al reale soddisfo. Per quanto riguarda le spese del giudizio (omissis), si chiede la vittoria di tutte le spese senza alcuna rinuncia o decadenza ad alcuna di esse, spese documentate, che solo indicativamente ci si limita a illustrare con le spese relative al paga- mento del c.u., nella medesima misura del versato, della attività di notificazione o estrazione di copie nel proc. pen., rimborso di spese anticipate dallo scrivente difensore antistatario a nome e per conto del cliente di cui venga prodotta regolare documentazione fiscale spese di trasferta, spese per la ctp secondo quanto statuito da Cass. S.U., n. 16990 del 10.07.17 nonché spese generali ex art15 tariffe pari al 15% degli onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge e nella misura fissata dal DM n 55/2014 e succ. mod., in ogni caso tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario, come da procura in calce al presente atto”
[...]
( ) in persona del legale rapp.te p.t., parte Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PANEBARCO MICHELANGIOLO ( ), come da procura in calce a C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. A. Iodice in via Spinello 33 - parte convenuta - CP_1 CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “Nel merito: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, sollevare la da ogni e qualsiasi Controparte_1 responsabilità e conseguente onere risarcitorio. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
RT
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. premesso che: l'11/02/2019 alle ore 5,00 circa Pt_2 il fratello, Sig. , mentre a velocità moderata e senza la cintura di sicurezza Persona_1 era alla guida della propria vettura Alfa Romeo 156 SW tg. CG21IJW in Loc. Mezzavia
Ceglia, in provenienza da Cortona e con direzione di marcia Cast. F.no (Arezzo), per recarsi al posto di lavoro, perdeva il controllo del veicolo e, senza frenare, usciva dalla sede stradale, su un tratto di carreggiata a doppio senso di circolazione, in curva sinistrorsa, con traffico scarso, illuminazione inesistente e pioggia in atto, finendo contro un terrapieno posto a destra rispetto al senso di marcia, veniva sbalzato contro il parabrezza lato passeggero e perdeva la vita;
la vittima non aveva assunto sostanze influenti sulla condotta di guida, né era stata colpita da colpo di sonno;
l'ente gestore era corresponsabile del fatto, non avendo collocato
2 sul luogo alcun sistema di protezione (guard rail). Ciò premesso, agiva per ottenere il risar- cimento del danno morale e dinamico relazionale da lesione del rapporto parentale, meritorio di personalizzazione, attesi i contatti di telefonici e le riunioni di famiglia in Romania, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi, in misura legale. Ciò premesso, adiva l'inte- stato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta contestava ogni responsabilità nell'occorso, atteso il mancato uso della cintura di sicurezza, il quale incideva in maniera determinante, se non esclusiva, sul decesso. Allegava l'assenza di rilievi sullo stato psicofisico della vittima, non potendosi escludere alcuna causa colposa dello sbandamento del mezzo (colpo di sonno, malore, suicidio, alterazione psichica, velocità eccessiva). Eccepiva l'assenza di obblighi indiscriminati per la PA di apporre barriere, al fine di neutralizzare gli effetti della condotta colposa degli utenti, salve le strade di nuova costruzione, ristrutturate o con limite di velocità maggiore o uguale a 70 km/h (D.M. n. 223/92, art. 2 e 3; cfr. Circ. prot. N. 0062032 del
21.7.10). Contestava la legittimazione all'esercizio e la titolarità dello stesso diritto, in capo all'attore, oltre che la mancata prova dell'intensità del legame affettivo del rapporto conti- nuativo con la vittima. Contestava l'invocato tasso degli interessi moratori. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
La domanda non merita accoglimento e viene rigettata, per i motivi che seguono.
L'attore propone azione giudiziale al fine di vedere riconosciuta la responsabilità dell'Ente convenuto in conseguenza della morte del congiunto, a seguito di incidente stra- dale.
Poiché non è dedotto e non sussiste alcun rapporto contrattuale o comunque obbliga- torio tra la vittima e la convenuta, la allegata responsabilità di questa deve essere previa- mente qualificata come extracontrattuale.
L'attore ha l'onere di provare che la suddetta responsabilità è integrata sulla base della normativa applicabile alla fattispecie e dallo stesso invocata. In particolare, nella specie, è applicabile l'art. 2051 del c.c., dettato per l' ipotesi del danno aquiliano, cagionato da cose che si hanno in custodia. La suddetta disposizione prevede che "ciascuno è responsabile del
3 danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" e configura, per la dottrina e la Giurisprudenza più recenti, anche di merito (Cass., S.U., 11.11.91 n. 12019; Cass.,
09.04.03 n. 5578; Cass., 15.01.03 n. 472; Cass., 20.05.98 n. 5990; Cass., 08.04.97 n. 3041; C. App.
Mi, 02.11.1982; C. App. Mi, 19.06.1981; Trib. Ve, 28.03.1987; Cass., 28. 10. 95 n. 11264) una ipotesi tipica di responsabilità oggettiva, ossia ricollegabile ai soli elementi obiettivi della fattispecie, la cui prova, come già detto, è onere del danneggiato, per il combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2697 del c.c..
Nelle ipotesi previste dall'ordinamento di responsabilità oggettiva non può acqui- stare rilievo (e, dunque, il danneggiato non è gravato dell'onere di provare ) l'elemento sog- gettivo del dolo o della colpa. Per altra giurisprudenza di legittimità e per una parte della dottrina la responsabilità del custode si fonda invece su di una praesumptio iuris tantum di colpa, superabile - unicamente - mediante la prova del caso fortuito (Cass., 17. 05. 01 n. 6767;
Cass., 10. 05. 99 n. 4616; Cass., 22. 04. 98 n. 4070; Cass., 01. 10. 97 n. 9568).
A prescindere dall'inquadramento dogmatico che si ritiene preferibile, la Giurispru- denza più recente, accogliendo in ciò i suggerimenti della Corte Cost. 10.05.99 n. 156 ha oramai abbandonato l'orientamento, fino allora prevalente, che negava in genere l'applicabi- lità della norma con riferimento a beni demaniali o patrimoniali oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività, basandosi sull'idea che il controllo sulla cosa, che conferi- sce sostanza al concetto di custodia, debba essere accertato caso per caso e non possa esclu- dersi a priori (Cass., n. 15.84/06; Cass., 4962/07; Cass., 5308/07). Ciò rende possibile ed appli- cabile una responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, nei casi di strade aperte al transito pubblico (Cass. 15042/08; Cass., 11.511/08; Trib. Mi, sez. X, 14. 02. 08). Inoltre, si deve notare che la Giurisprudenza identifica il custode in colui che ha la disponibilità non solo materiale, ma anche giuridica, sul bene che ha cagionato il danno ed è pertanto in condizione di controllare i rischi inerenti ad esso (Cass., 4279 1908; Cass., 24.739/07).
Quanto all'Ente Pubblico, proprietario (dal punto di vista sostanziale) di un bene im- mobile inerte, quale una strada, (Cass., 10.11.72 n. 2839; Cass., 16.10.79 n. 5394) è stato messo in luce correttamente dalla dottrina che l'applicazione dell'art. 2051 del c.c. pone un pro- blema di equa delimitazione dei rischi da porre a carico del custode. Trattasi in particolare di un problema di giustizia distributiva, la quale deve contemperare, in maniera equa, le ragioni dei danneggiati (e la necessità connessa di sanzionare anche ipotesi di danno
4 verificatesi senza intervento diretto del custode), con la impossibilità pratica, in talune occa- sioni, di pretendere una custodia generalizzata su tutti i beni pubblici (Cass., 24.05.1971 n.
1641).
La soluzione giuridica prevalentemente adottata risulta essere la seguente.
L'Ente custode risponde, ex art. 2051 c.c., per i danni che siano ricollegabili a situa- zioni di pericolo immanentemente connesso alla struttura del bene pubblico (cd. bene peri- coloso). Invece, in relazione alle cose di per sé non pericolose, l'Ente deve addossarsi i rischi da cui possa comunque insorgere un processo dannoso (Cass., 3041/09). In tale seconda ipo- tesi occorre che il custode abbia la disponibilità concreta della cosa e, dunque, sia tenuto a rispondere dei rischi riconnessi ad essa in relazione ai doveri di sorveglianza e di manuten- zione che sono razionalmente esigibili in base a criteri di gestione corretta e diligente delle proprie risorse e del proprio patrimonio (Cass., 17. 10. 69 n. 3408; Cass., 22.02.99 n. 1477; Cass.,
28. 03. 2001 n. 4480: "non occorre che l' idoneità lesiva dipenda dalla natura stessa delle cose in quanto...sussiste in ogni caso un dovere di custodia e di controllo quando il fortuito o l'effetto dell'a- zione umana possono prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa nel pro- cesso obiettivo di produzione dell'evento dannoso provocando lo sviluppo di un agente, di un ele- mento, di un carattere, che conferiscano alla cosa l'idoneità suddetta"; Cass., 22.05.00 n. 6616).
Insomma, occorre che il controllo efficace sia, in concreto, possibile, come in caso di beni di estensione ragionevole (Corte Cost., 10.05.99 n. 156). In tale contesto rientrano cer- tamente le strade pubbliche.
Infine, perché si verifichi la responsabilità sancita dall'art. 2051 del c.c., la Giurispru- denza ritiene necessaria e sufficiente la sussistenza di una relazione diretta tra la cosa e l'e- vento dannoso, intesa nel senso che la cosa, per suo dinamismo intrinseco o per l'insorgere in essa di un processo dannoso, ancorché provocato dall'esterno, produca direttamente il danno - non essendo invece lo strumento con cui l'uomo lo cagiona con la sua attività (Cass.,
07.12.00 n. 15538; Cass., 15.02.00 n. 1682; Cass., 11.06.98 n. 5796; Cass., 23.11.90 n. 10277; Cass.,
27.06.84 n. 3774).
Alla luce di tali considerazioni generali l'honus probandi a carico dell'attore-danneg- giato si atteggia in modo tutt' affatto particolare. Quest'ultimo, infatti, deve fornire la dimo- strazione del fatto costitutivo della responsabilità oggettiva. Detto fatto costitutivo si
5 compone dei tre elementi oggettivi della fattispecie: il fatto lesivo, il danno (ingiusto), il rapporto di causalità.
Occorre provare, cioè, che il danno derivi da fatto della cosa in custodia o, in altri termini, che la cosa abbia assunto il ruolo di condicio necessaria al prodursi del danno (Cass.,
13.02.02 n. 2075), senza necessità di provare altresì la condotta omissiva del custode, produt- trice del danno (Cass., 19.08.97 n. 7702; Cass., 04.12.95 n. 12500).
Quanto alla sussistenza del rapporto eziologico “cosa in custodia/evento dannoso”,
l' onere probatorio può essere assolto anche attraverso la semplice dimostrazione di circo- stanze da cui sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass., 22.07.87 n.
6407; Cass., 05.12.81 n. 6467), potendosi esaurire nella dimostrazione che l'evento si è pro- dotto quale conseguenza normale della condizione particolare, potenzialmente lesiva, della cosa considerata nella sua globalità e senza che occorra provare l'inesistenza di impulsi cau- sali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode, quindi inevitabili per lui
(Cass., 06.08.97 n. 7276).
Qualora il danneggiato abbia fornito la prova di cui sopra, il convenuto dovrebbe fornire la prova liberatoria del fortuito, il cui concetto (inteso come fatto specifico capace di determinare autonomamente il danno) viene inteso dalla giurisprudenza nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella pro- duzione del danno e della colpa del danneggiato (Cass., n. 16.607 del 2008; Cass., n. 4279 del
2008; Cass., n. 5578 del 2003). Più restrittiva nell'accogliere tale verifica del caso derivante da evento naturale, la Giurisprudenza ammette in modo alquanto ampio la prova del fortuito derivante da fatto del danneggiato, accertando volta a volta che la cosa fosse uno strumento nelle mani di questo, così che il fattore esterno abbia interrotto il legame cosa-custode.
In ogni caso, la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode in quanto interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo avente i ca- ratteri di imprevedibilità e inevitabilità (Cass., n. 24.755 del 2008; 2062 del 2004; 10.641 del
2002), i quali non ricorrono peraltro nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cass., n. 1655 del 2005; 9047 del 1995). Le misure di precau- zione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria av- vedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte
6 irrazionali, e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza
(Cass., n. 10.703 del 1999).
Inoltre, il giudizio sulla idoneità causale del fattore esterno deve essere adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del me- desimo nel dinamismo causale del fatto, fino ad interrompere il nesso eziologico cosa/danno ed escludere dunque la responsabilità del custode (Cass., n. 584 del 2001).
***
Tutto quanto sopra premesso in linea generale, si deve osservare che dall'istruttoria svolta e, in particolare, dalla documentazione acquisita agli atti (in particolare, dai rilievi svolti a seguito del sinistro) è emerso che il conducente non stava usando la cintura di sicu- rezza.
Trattasi all'evidenza di una circostanza storico-fattuale, derivante da un'accerta- mento diretto e personale degli intervenuti (“de visu”), Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, e non anche di una semplice deduzione, valutazione o inferenza logica dei verbalizzanti, come tale non abbisognevole di verifica, la quale non è agli stessi esigibile.
Per tale motivo non è stata ammessa la prova testimoniale dedotta sul punto dall'attore.
Ne deriva che tale fatto, contenuto in atto redatto dal pubblico ufficiale e, come tali, fidefaciente fino a querela di falso (art. 2700 del c.c.), non costituisce semplice illazione né può essere smentito, né messo in dubbio sulla base di illazioni svolte dall'attore (mancata verifica dell' attacco al sedile, eventuale slacciamento a causa dell'urto, tenuta del disposi- tivo), non sostenute da alcun elemento probatorio di natura presuntiva e, pertanto, non con- siderabili ai fini del decidere.
Si aggiunga che, se è vero che la velocità eccessiva della vettura non è direttamente desumibile, per via presuntiva, dalla dinamica d'impatto (urto contro il parabrezza), né dalla mancanza di segni di frenata, indici di natura presuntiva in tal senso si traggono da:
7 - fotografie accluse al fascicolo dei rilievi svolti sul posto, le quali evidenziano danni notevoli all' avantreno dell'autovettura della vittima;
- situazione della vittima nel momento in cui sono intervenuti i sanitari: l'urto l'aveva sbalzata contro il finestrino del lato passeggero, con tale violenza da provocarne l' ammaccatura (“rigonfiamento”);
Trattasi di indici inequivoci e convincenti circa il fatto che la vettura stessa stesse procedendo a velocità non moderata rispetto al limite ivi vigente (di soli 30 Km/h) e, comun- que, non commisurata alle condizioni spazio-temporali (curva, notte, assenza di illumina- zione) e meteorologiche (pioggia in atto).
Infine, pur con calligrafia quasi illeggibile, il rapporto degli agenti intervenuti dà atto di una “ferita del cuoio capelluto non affossata”, di un trauma cranico minore (grado 0+) ma, soprattutto, di un “forte odore di alcool nell'auto” (doc. 1 attore). Tale ultima circostanza avva- lora, dal punto di vista presuntivo, l'ipotesi adombrata da parte convenuta, circa un possibile colpo di sonno che abbia contribuito all'uscita di strada della vettura. Ed infatti, è ben pos- sibile che la vittima, uscita di casa molto presto la mattina (5,00) senza adeguato riposo notturno, abbia cercato di combattere il sonno con l'uso di alcool e che, nonostante ciò – o proprio per questo motivo – abbia subito un colpo di sonno, durante la guida.
In ogni caso, e contrariamente a quanto ritenuto dallo stesso attore, non occorre nel caso di specie “la prova che l'eventuale mancato utilizzo – della cintura di sicurezza – abbia contribuito causalmente alla verificazione dell'evento” (mem. n, 1, p. 2). Ed infatti, in presenza di una attestazione contraria da parte di un Pubblico Ufficiale (la vittima NON indossava la cintura di sicurezza), sarebbe stato lo stesso attore a dover dimostrare il contrario e cioè che, nonostante tale mancato utilizzo, l'evento si è verificato, con certezza o con ragionevole probabilità, per una causa imputabile alla convenuta.
In mancanza di tale prova, si deve ritenere che il mancato utilizzo del fondamentale presidio di sicurezza, unitamente alla probabile violazione di fondamentali dovere di dili- genza nella condotta di guida (probabile uso di alcool, probabile velocità eccessiva), e cioè unitamente ad ulteriori elementi sufficientemente gravi, precisi e concordanti si pongono nella fattispecie quale elemento causale decisivo ed assorbente, o comunque assolutamente prevalente rispetto all'evento dannoso (Cass., n. 24432 del 2009). Infatti, l'uso della cintura
8 avrebbe, con elevata probabilità, trattenuto il trasportato nel sedile di guida ed evitato la morte.
Inoltre, nel caso di specie, nessun elemento agli atti del giudizio – né la semplice presenza di un terrapieno a lato del sedime stradale (curva a visuale completamente libera, nell' ambito di una carreggiata pressoché rettilinea e pianeggiante) né, tantomeno, indimo- strati interventi sulla strada, né indimostrate notizie pubblicate su giornali locali, come in- vece ritenuto dall'attore – induce a ritenere che la strada sulla quale si è svolto il sinistro fosse di per sé evidentemente pericolosa o, comunque, presentasse indici di prevedibile pe- ricolosità, tali da indurre a specificare il dovere generale di sicurezza nella obbligazione di installare apposite barriere protettive. Pertanto, sussiste in materia discrezionalità ammini- strativa della PA, nel valutare concretamente se un determinato tratto di strada necessiti o meno dell'installazione di dispositivi di sicurezza, al fine di prevenire situazioni “prevedi- bili” di pericolo per gli utenti.
Nel caso che occupa, evidentemente la P.A. non ha reputato necessario dotare il tratto di strada in questione di un guard rail, né tale valutazione può essere censurata sulla sola base del ragionamento per il quale, ove il guard rail fosse stato installato, l'incidente non si sarebbe verificato (o non avrebbe avuto le conseguenze mortali che ha avuto) risolvendosi tale ragionamento in una petizione di principio. Ed infatti, qualora ciò fosse qualsiasi inci- dente verificatosi su una via pubblica sarebbe per ciò stesso indice di una negligenza della
PA..
Quanto sopra premesso, nel caso di specie è dunque applicabile la regola generale di giudizio espressa dalla Giurisprudenza, per la quale “le regole di comune prudenza e le dispo- sizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non perico- losi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti” (Cass., III
18.07.2011 n. 15723)”.
Infine, sulla base degli argomenti sopra esposti, si deve ritenere che, anche a voler seguire inammissibilmente il ragionamento dell'attore - basato su giudizio presuntivo con- trofattuale - la conclusione sarebbe diversa da quella da esso prospettata. In altre parole, anche a voler ipotizzare una condotta colposa addebitabile alla convenuta, la condotta
9 colposa certamente attribuibile alla vittima finisce con il neutralizzare gli effetti della prima: il mancato il mancato posizionamento di un guard rail non avrebbe evitato l'evento, né ne avrebbe ridotto le conseguenze (con ragionevole probabilità) posto che, secondo indici pre- suntivi di probabilità sufficienti a fondare un convincimento nel Giudicante, la condotta di guida della vittima era di per sé gravemente irregolare: la vettura stava viaggiando a velocità eccessiva, il conducente aveva fatto uso probabile di alcool e, soprattutto, non indossava la cintura di sicurezza.
Ne consegue che non vi sono elementi idonei a far ritenere che la presenza di prote- zioni stradali avrebbe impedito o ridotto il danno, in presenza della condotta colposa del conducente (Cass., III, 27.2.2013, n. 4844; Cass., 02.10.2015, n. 19691; Cass., 05.03.2018, n.
6509).
In conclusione.
Nel caso di specie la convenuta era custode della strada su cui si è verificato l'inci- dente mortale che ha coinvolto . Persona_1
Tuttavia, dagli atti è emerso che l'incidente è stato determinato da fattori imputabili alla vittima (meglio descritti nelle superiori considerazioni), integranti nel caso di specie caso fortuito il quale, a mente dell'art. 2051 del c.c., esonerano la stessa convenuta da re- sponsabilità.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio ef- fettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione - valore minimo - decisio- nale) nell'ambito dei giudizi del valore (indeterminabile, a complessità intermedia) corri- spondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 8991 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
10
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
[...]
- Condanna alle spese di giudizio per € 8.991,00 oltre accessori, Parte_1 come da motivazione;
Arezzo, 20/11/2025
Il giudice
IO HI
11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. IO HI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2310/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( , 19/09/1966, parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MASSATANI MAURIZIO ( ), come da procura in C.F._2 calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA DELLA GIULIANA 70 ROMA - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione : “ACCERTARE che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per colpa e fatto esclusivo o concorrente della quale ente gestore del tratto di Controparte_1 strada ove e' accaduto l'evento conseguentemente e per l'effetto, CONDANNARE - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32, 35, 38 Cost., 1226, 2043, 2054, 2051, 2055, 2056, 2059 cc la
in persona del l.r.p.t., con sede legale in al risarcimento in favore di parte attrice Controparte_1 CP_1 in relazione a quello o a quei danni subiti da parte attrice per cui e' giudizio, che risultino allegati e provati al termine del presente procedimento secondo quanto previsto, per il danno parentale per morte di congiunto dalla tabella in uso presso il Tribunale di Roma/Milano, ovvero attraverso un metodo ibrido, in ogni caso quella in vigore al momento della emanazione della Sentenza, con relativa personalizzazione e risarcimento disposto nella integralità in ossequio a 26972/08, ed espressa riserva di agire anche con separato giudizio per tutti quei danni che saranno accertati e patiti come sopravvenuti al presente giudizio, allo stato impre- vedibili, con la sorte liquidata alla attualità della data della pubblicazione della Sentenza mentre gli interessi compensativi recte del lucro cessante e danno emergente, da ritardato adempimento di obbligazione di va- lore, dovranno essere liquidati sotto forma di interessi al saggio prescritto dal c. IV dell'art 1284 cc come mod. dall'art 17, c. I del DL 12.09.14, n 132, conv., con modifiche, nella l. 10.11.14, n 162 in ossequio all' arresto delle SSUU n1712 del 1995 ovvero sulla sorte devalutata al momento del fatto e poi via via rivalutata
1 fino alla data della pubblicazione della Sentenza. ovvero ad un tasso medio ponderato cosi come stabilito nella Sentenza delle SSUU stabilito dal Magistrato, al fine di contemperare tutti gli aspetti del caso in esame ovvero ancora legando il tasso a quello previsto da un BPT decennale acquistato al momento del sinistro e quelli successivi dalla data della pubblicazione della Sentenza fino al reale soddisfo. Per quanto riguarda le spese del giudizio (omissis), si chiede la vittoria di tutte le spese senza alcuna rinuncia o decadenza ad alcuna di esse, spese documentate, che solo indicativamente ci si limita a illustrare con le spese relative al paga- mento del c.u., nella medesima misura del versato, della attività di notificazione o estrazione di copie nel proc. pen., rimborso di spese anticipate dallo scrivente difensore antistatario a nome e per conto del cliente di cui venga prodotta regolare documentazione fiscale spese di trasferta, spese per la ctp secondo quanto statuito da Cass. S.U., n. 16990 del 10.07.17 nonché spese generali ex art15 tariffe pari al 15% degli onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge e nella misura fissata dal DM n 55/2014 e succ. mod., in ogni caso tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario, come da procura in calce al presente atto”
[...]
( ) in persona del legale rapp.te p.t., parte Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. PANEBARCO MICHELANGIOLO ( ), come da procura in calce a C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. A. Iodice in via Spinello 33 - parte convenuta - CP_1 CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “Nel merito: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, sollevare la da ogni e qualsiasi Controparte_1 responsabilità e conseguente onere risarcitorio. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
RT
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. premesso che: l'11/02/2019 alle ore 5,00 circa Pt_2 il fratello, Sig. , mentre a velocità moderata e senza la cintura di sicurezza Persona_1 era alla guida della propria vettura Alfa Romeo 156 SW tg. CG21IJW in Loc. Mezzavia
Ceglia, in provenienza da Cortona e con direzione di marcia Cast. F.no (Arezzo), per recarsi al posto di lavoro, perdeva il controllo del veicolo e, senza frenare, usciva dalla sede stradale, su un tratto di carreggiata a doppio senso di circolazione, in curva sinistrorsa, con traffico scarso, illuminazione inesistente e pioggia in atto, finendo contro un terrapieno posto a destra rispetto al senso di marcia, veniva sbalzato contro il parabrezza lato passeggero e perdeva la vita;
la vittima non aveva assunto sostanze influenti sulla condotta di guida, né era stata colpita da colpo di sonno;
l'ente gestore era corresponsabile del fatto, non avendo collocato
2 sul luogo alcun sistema di protezione (guard rail). Ciò premesso, agiva per ottenere il risar- cimento del danno morale e dinamico relazionale da lesione del rapporto parentale, meritorio di personalizzazione, attesi i contatti di telefonici e le riunioni di famiglia in Romania, oltre alla rivalutazione e agli interessi compensativi, in misura legale. Ciò premesso, adiva l'inte- stato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta contestava ogni responsabilità nell'occorso, atteso il mancato uso della cintura di sicurezza, il quale incideva in maniera determinante, se non esclusiva, sul decesso. Allegava l'assenza di rilievi sullo stato psicofisico della vittima, non potendosi escludere alcuna causa colposa dello sbandamento del mezzo (colpo di sonno, malore, suicidio, alterazione psichica, velocità eccessiva). Eccepiva l'assenza di obblighi indiscriminati per la PA di apporre barriere, al fine di neutralizzare gli effetti della condotta colposa degli utenti, salve le strade di nuova costruzione, ristrutturate o con limite di velocità maggiore o uguale a 70 km/h (D.M. n. 223/92, art. 2 e 3; cfr. Circ. prot. N. 0062032 del
21.7.10). Contestava la legittimazione all'esercizio e la titolarità dello stesso diritto, in capo all'attore, oltre che la mancata prova dell'intensità del legame affettivo del rapporto conti- nuativo con la vittima. Contestava l'invocato tasso degli interessi moratori. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
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La domanda non merita accoglimento e viene rigettata, per i motivi che seguono.
L'attore propone azione giudiziale al fine di vedere riconosciuta la responsabilità dell'Ente convenuto in conseguenza della morte del congiunto, a seguito di incidente stra- dale.
Poiché non è dedotto e non sussiste alcun rapporto contrattuale o comunque obbliga- torio tra la vittima e la convenuta, la allegata responsabilità di questa deve essere previa- mente qualificata come extracontrattuale.
L'attore ha l'onere di provare che la suddetta responsabilità è integrata sulla base della normativa applicabile alla fattispecie e dallo stesso invocata. In particolare, nella specie, è applicabile l'art. 2051 del c.c., dettato per l' ipotesi del danno aquiliano, cagionato da cose che si hanno in custodia. La suddetta disposizione prevede che "ciascuno è responsabile del
3 danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" e configura, per la dottrina e la Giurisprudenza più recenti, anche di merito (Cass., S.U., 11.11.91 n. 12019; Cass.,
09.04.03 n. 5578; Cass., 15.01.03 n. 472; Cass., 20.05.98 n. 5990; Cass., 08.04.97 n. 3041; C. App.
Mi, 02.11.1982; C. App. Mi, 19.06.1981; Trib. Ve, 28.03.1987; Cass., 28. 10. 95 n. 11264) una ipotesi tipica di responsabilità oggettiva, ossia ricollegabile ai soli elementi obiettivi della fattispecie, la cui prova, come già detto, è onere del danneggiato, per il combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2697 del c.c..
Nelle ipotesi previste dall'ordinamento di responsabilità oggettiva non può acqui- stare rilievo (e, dunque, il danneggiato non è gravato dell'onere di provare ) l'elemento sog- gettivo del dolo o della colpa. Per altra giurisprudenza di legittimità e per una parte della dottrina la responsabilità del custode si fonda invece su di una praesumptio iuris tantum di colpa, superabile - unicamente - mediante la prova del caso fortuito (Cass., 17. 05. 01 n. 6767;
Cass., 10. 05. 99 n. 4616; Cass., 22. 04. 98 n. 4070; Cass., 01. 10. 97 n. 9568).
A prescindere dall'inquadramento dogmatico che si ritiene preferibile, la Giurispru- denza più recente, accogliendo in ciò i suggerimenti della Corte Cost. 10.05.99 n. 156 ha oramai abbandonato l'orientamento, fino allora prevalente, che negava in genere l'applicabi- lità della norma con riferimento a beni demaniali o patrimoniali oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività, basandosi sull'idea che il controllo sulla cosa, che conferi- sce sostanza al concetto di custodia, debba essere accertato caso per caso e non possa esclu- dersi a priori (Cass., n. 15.84/06; Cass., 4962/07; Cass., 5308/07). Ciò rende possibile ed appli- cabile una responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, nei casi di strade aperte al transito pubblico (Cass. 15042/08; Cass., 11.511/08; Trib. Mi, sez. X, 14. 02. 08). Inoltre, si deve notare che la Giurisprudenza identifica il custode in colui che ha la disponibilità non solo materiale, ma anche giuridica, sul bene che ha cagionato il danno ed è pertanto in condizione di controllare i rischi inerenti ad esso (Cass., 4279 1908; Cass., 24.739/07).
Quanto all'Ente Pubblico, proprietario (dal punto di vista sostanziale) di un bene im- mobile inerte, quale una strada, (Cass., 10.11.72 n. 2839; Cass., 16.10.79 n. 5394) è stato messo in luce correttamente dalla dottrina che l'applicazione dell'art. 2051 del c.c. pone un pro- blema di equa delimitazione dei rischi da porre a carico del custode. Trattasi in particolare di un problema di giustizia distributiva, la quale deve contemperare, in maniera equa, le ragioni dei danneggiati (e la necessità connessa di sanzionare anche ipotesi di danno
4 verificatesi senza intervento diretto del custode), con la impossibilità pratica, in talune occa- sioni, di pretendere una custodia generalizzata su tutti i beni pubblici (Cass., 24.05.1971 n.
1641).
La soluzione giuridica prevalentemente adottata risulta essere la seguente.
L'Ente custode risponde, ex art. 2051 c.c., per i danni che siano ricollegabili a situa- zioni di pericolo immanentemente connesso alla struttura del bene pubblico (cd. bene peri- coloso). Invece, in relazione alle cose di per sé non pericolose, l'Ente deve addossarsi i rischi da cui possa comunque insorgere un processo dannoso (Cass., 3041/09). In tale seconda ipo- tesi occorre che il custode abbia la disponibilità concreta della cosa e, dunque, sia tenuto a rispondere dei rischi riconnessi ad essa in relazione ai doveri di sorveglianza e di manuten- zione che sono razionalmente esigibili in base a criteri di gestione corretta e diligente delle proprie risorse e del proprio patrimonio (Cass., 17. 10. 69 n. 3408; Cass., 22.02.99 n. 1477; Cass.,
28. 03. 2001 n. 4480: "non occorre che l' idoneità lesiva dipenda dalla natura stessa delle cose in quanto...sussiste in ogni caso un dovere di custodia e di controllo quando il fortuito o l'effetto dell'a- zione umana possono prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa nel pro- cesso obiettivo di produzione dell'evento dannoso provocando lo sviluppo di un agente, di un ele- mento, di un carattere, che conferiscano alla cosa l'idoneità suddetta"; Cass., 22.05.00 n. 6616).
Insomma, occorre che il controllo efficace sia, in concreto, possibile, come in caso di beni di estensione ragionevole (Corte Cost., 10.05.99 n. 156). In tale contesto rientrano cer- tamente le strade pubbliche.
Infine, perché si verifichi la responsabilità sancita dall'art. 2051 del c.c., la Giurispru- denza ritiene necessaria e sufficiente la sussistenza di una relazione diretta tra la cosa e l'e- vento dannoso, intesa nel senso che la cosa, per suo dinamismo intrinseco o per l'insorgere in essa di un processo dannoso, ancorché provocato dall'esterno, produca direttamente il danno - non essendo invece lo strumento con cui l'uomo lo cagiona con la sua attività (Cass.,
07.12.00 n. 15538; Cass., 15.02.00 n. 1682; Cass., 11.06.98 n. 5796; Cass., 23.11.90 n. 10277; Cass.,
27.06.84 n. 3774).
Alla luce di tali considerazioni generali l'honus probandi a carico dell'attore-danneg- giato si atteggia in modo tutt' affatto particolare. Quest'ultimo, infatti, deve fornire la dimo- strazione del fatto costitutivo della responsabilità oggettiva. Detto fatto costitutivo si
5 compone dei tre elementi oggettivi della fattispecie: il fatto lesivo, il danno (ingiusto), il rapporto di causalità.
Occorre provare, cioè, che il danno derivi da fatto della cosa in custodia o, in altri termini, che la cosa abbia assunto il ruolo di condicio necessaria al prodursi del danno (Cass.,
13.02.02 n. 2075), senza necessità di provare altresì la condotta omissiva del custode, produt- trice del danno (Cass., 19.08.97 n. 7702; Cass., 04.12.95 n. 12500).
Quanto alla sussistenza del rapporto eziologico “cosa in custodia/evento dannoso”,
l' onere probatorio può essere assolto anche attraverso la semplice dimostrazione di circo- stanze da cui sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass., 22.07.87 n.
6407; Cass., 05.12.81 n. 6467), potendosi esaurire nella dimostrazione che l'evento si è pro- dotto quale conseguenza normale della condizione particolare, potenzialmente lesiva, della cosa considerata nella sua globalità e senza che occorra provare l'inesistenza di impulsi cau- sali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode, quindi inevitabili per lui
(Cass., 06.08.97 n. 7276).
Qualora il danneggiato abbia fornito la prova di cui sopra, il convenuto dovrebbe fornire la prova liberatoria del fortuito, il cui concetto (inteso come fatto specifico capace di determinare autonomamente il danno) viene inteso dalla giurisprudenza nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella pro- duzione del danno e della colpa del danneggiato (Cass., n. 16.607 del 2008; Cass., n. 4279 del
2008; Cass., n. 5578 del 2003). Più restrittiva nell'accogliere tale verifica del caso derivante da evento naturale, la Giurisprudenza ammette in modo alquanto ampio la prova del fortuito derivante da fatto del danneggiato, accertando volta a volta che la cosa fosse uno strumento nelle mani di questo, così che il fattore esterno abbia interrotto il legame cosa-custode.
In ogni caso, la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode in quanto interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo avente i ca- ratteri di imprevedibilità e inevitabilità (Cass., n. 24.755 del 2008; 2062 del 2004; 10.641 del
2002), i quali non ricorrono peraltro nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cass., n. 1655 del 2005; 9047 del 1995). Le misure di precau- zione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria av- vedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte
6 irrazionali, e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza
(Cass., n. 10.703 del 1999).
Inoltre, il giudizio sulla idoneità causale del fattore esterno deve essere adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del me- desimo nel dinamismo causale del fatto, fino ad interrompere il nesso eziologico cosa/danno ed escludere dunque la responsabilità del custode (Cass., n. 584 del 2001).
***
Tutto quanto sopra premesso in linea generale, si deve osservare che dall'istruttoria svolta e, in particolare, dalla documentazione acquisita agli atti (in particolare, dai rilievi svolti a seguito del sinistro) è emerso che il conducente non stava usando la cintura di sicu- rezza.
Trattasi all'evidenza di una circostanza storico-fattuale, derivante da un'accerta- mento diretto e personale degli intervenuti (“de visu”), Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, e non anche di una semplice deduzione, valutazione o inferenza logica dei verbalizzanti, come tale non abbisognevole di verifica, la quale non è agli stessi esigibile.
Per tale motivo non è stata ammessa la prova testimoniale dedotta sul punto dall'attore.
Ne deriva che tale fatto, contenuto in atto redatto dal pubblico ufficiale e, come tali, fidefaciente fino a querela di falso (art. 2700 del c.c.), non costituisce semplice illazione né può essere smentito, né messo in dubbio sulla base di illazioni svolte dall'attore (mancata verifica dell' attacco al sedile, eventuale slacciamento a causa dell'urto, tenuta del disposi- tivo), non sostenute da alcun elemento probatorio di natura presuntiva e, pertanto, non con- siderabili ai fini del decidere.
Si aggiunga che, se è vero che la velocità eccessiva della vettura non è direttamente desumibile, per via presuntiva, dalla dinamica d'impatto (urto contro il parabrezza), né dalla mancanza di segni di frenata, indici di natura presuntiva in tal senso si traggono da:
7 - fotografie accluse al fascicolo dei rilievi svolti sul posto, le quali evidenziano danni notevoli all' avantreno dell'autovettura della vittima;
- situazione della vittima nel momento in cui sono intervenuti i sanitari: l'urto l'aveva sbalzata contro il finestrino del lato passeggero, con tale violenza da provocarne l' ammaccatura (“rigonfiamento”);
Trattasi di indici inequivoci e convincenti circa il fatto che la vettura stessa stesse procedendo a velocità non moderata rispetto al limite ivi vigente (di soli 30 Km/h) e, comun- que, non commisurata alle condizioni spazio-temporali (curva, notte, assenza di illumina- zione) e meteorologiche (pioggia in atto).
Infine, pur con calligrafia quasi illeggibile, il rapporto degli agenti intervenuti dà atto di una “ferita del cuoio capelluto non affossata”, di un trauma cranico minore (grado 0+) ma, soprattutto, di un “forte odore di alcool nell'auto” (doc. 1 attore). Tale ultima circostanza avva- lora, dal punto di vista presuntivo, l'ipotesi adombrata da parte convenuta, circa un possibile colpo di sonno che abbia contribuito all'uscita di strada della vettura. Ed infatti, è ben pos- sibile che la vittima, uscita di casa molto presto la mattina (5,00) senza adeguato riposo notturno, abbia cercato di combattere il sonno con l'uso di alcool e che, nonostante ciò – o proprio per questo motivo – abbia subito un colpo di sonno, durante la guida.
In ogni caso, e contrariamente a quanto ritenuto dallo stesso attore, non occorre nel caso di specie “la prova che l'eventuale mancato utilizzo – della cintura di sicurezza – abbia contribuito causalmente alla verificazione dell'evento” (mem. n, 1, p. 2). Ed infatti, in presenza di una attestazione contraria da parte di un Pubblico Ufficiale (la vittima NON indossava la cintura di sicurezza), sarebbe stato lo stesso attore a dover dimostrare il contrario e cioè che, nonostante tale mancato utilizzo, l'evento si è verificato, con certezza o con ragionevole probabilità, per una causa imputabile alla convenuta.
In mancanza di tale prova, si deve ritenere che il mancato utilizzo del fondamentale presidio di sicurezza, unitamente alla probabile violazione di fondamentali dovere di dili- genza nella condotta di guida (probabile uso di alcool, probabile velocità eccessiva), e cioè unitamente ad ulteriori elementi sufficientemente gravi, precisi e concordanti si pongono nella fattispecie quale elemento causale decisivo ed assorbente, o comunque assolutamente prevalente rispetto all'evento dannoso (Cass., n. 24432 del 2009). Infatti, l'uso della cintura
8 avrebbe, con elevata probabilità, trattenuto il trasportato nel sedile di guida ed evitato la morte.
Inoltre, nel caso di specie, nessun elemento agli atti del giudizio – né la semplice presenza di un terrapieno a lato del sedime stradale (curva a visuale completamente libera, nell' ambito di una carreggiata pressoché rettilinea e pianeggiante) né, tantomeno, indimo- strati interventi sulla strada, né indimostrate notizie pubblicate su giornali locali, come in- vece ritenuto dall'attore – induce a ritenere che la strada sulla quale si è svolto il sinistro fosse di per sé evidentemente pericolosa o, comunque, presentasse indici di prevedibile pe- ricolosità, tali da indurre a specificare il dovere generale di sicurezza nella obbligazione di installare apposite barriere protettive. Pertanto, sussiste in materia discrezionalità ammini- strativa della PA, nel valutare concretamente se un determinato tratto di strada necessiti o meno dell'installazione di dispositivi di sicurezza, al fine di prevenire situazioni “prevedi- bili” di pericolo per gli utenti.
Nel caso che occupa, evidentemente la P.A. non ha reputato necessario dotare il tratto di strada in questione di un guard rail, né tale valutazione può essere censurata sulla sola base del ragionamento per il quale, ove il guard rail fosse stato installato, l'incidente non si sarebbe verificato (o non avrebbe avuto le conseguenze mortali che ha avuto) risolvendosi tale ragionamento in una petizione di principio. Ed infatti, qualora ciò fosse qualsiasi inci- dente verificatosi su una via pubblica sarebbe per ciò stesso indice di una negligenza della
PA..
Quanto sopra premesso, nel caso di specie è dunque applicabile la regola generale di giudizio espressa dalla Giurisprudenza, per la quale “le regole di comune prudenza e le dispo- sizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non perico- losi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti” (Cass., III
18.07.2011 n. 15723)”.
Infine, sulla base degli argomenti sopra esposti, si deve ritenere che, anche a voler seguire inammissibilmente il ragionamento dell'attore - basato su giudizio presuntivo con- trofattuale - la conclusione sarebbe diversa da quella da esso prospettata. In altre parole, anche a voler ipotizzare una condotta colposa addebitabile alla convenuta, la condotta
9 colposa certamente attribuibile alla vittima finisce con il neutralizzare gli effetti della prima: il mancato il mancato posizionamento di un guard rail non avrebbe evitato l'evento, né ne avrebbe ridotto le conseguenze (con ragionevole probabilità) posto che, secondo indici pre- suntivi di probabilità sufficienti a fondare un convincimento nel Giudicante, la condotta di guida della vittima era di per sé gravemente irregolare: la vettura stava viaggiando a velocità eccessiva, il conducente aveva fatto uso probabile di alcool e, soprattutto, non indossava la cintura di sicurezza.
Ne consegue che non vi sono elementi idonei a far ritenere che la presenza di prote- zioni stradali avrebbe impedito o ridotto il danno, in presenza della condotta colposa del conducente (Cass., III, 27.2.2013, n. 4844; Cass., 02.10.2015, n. 19691; Cass., 05.03.2018, n.
6509).
In conclusione.
Nel caso di specie la convenuta era custode della strada su cui si è verificato l'inci- dente mortale che ha coinvolto . Persona_1
Tuttavia, dagli atti è emerso che l'incidente è stato determinato da fattori imputabili alla vittima (meglio descritti nelle superiori considerazioni), integranti nel caso di specie caso fortuito il quale, a mente dell'art. 2051 del c.c., esonerano la stessa convenuta da re- sponsabilità.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio ef- fettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione - valore minimo - decisio- nale) nell'ambito dei giudizi del valore (indeterminabile, a complessità intermedia) corri- spondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 8991 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
[...]
- Condanna alle spese di giudizio per € 8.991,00 oltre accessori, Parte_1 come da motivazione;
Arezzo, 20/11/2025
Il giudice
IO HI
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