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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sondrio, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente
GN LO, AT
LAMBERTI GIORDANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y030200083-2025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y030200083-2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y030200083-2025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la società Ricorrente_1 srl, impugna l'avviso di accertamento n. T9Y030200083-2025 notificato il 27 giugno 2025 dall'Agenzia delle Entrate di Sondrio e relativo a imposte dirette e IVA, per il periodo di imposta 2020, per presunte indebite deduzioni di costi e detrazioni di imposta in relazione alla fattura n. 67 del 14 dicembre 2020 del fornitore Società_ srl, per operazione ritenuta oggettivamente inesistente in relazione alla cessione di n. 80 pneumatici.
Il suddetto avviso di accertamento risulta emesso a seguito dall'attività investigativa condotta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia e Direzione Provinciale di Brescia – nonché dell'Agenzia delle Dogane, nei confronti della società Società_ srl, società fornitrice dell'odierna ricorrente, che avrebbe svolto il ruolo di società cartiera nell'ambito di una frode carosello sull'IVA da acquisti intracomunitari non essendo stata in grado di dimostrare la materiale importazione della merce e la consegna ai clienti italiani, tra i quali risulta annoverata l'odierna ricorrente.
In data 12 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate notificava quindi alla ricorrente il questionario n. Q00312/2024 con il quale richiedeva la seguente documentazione:
1) registro IVA acquisti anno 2020;
2) copia fatture ricevute dalla società Società_ import-export srl per l'anno 2020;
3) scheda di mastro intestata al fornitore;
4) documentazione commerciale inerente i rapporti intrattenuti con la Società_ (contratti in essere, ordini, e-mail, corrispondenza);
5) modalità di pagamento delle fatture ricevute (copia bonifico e/o assegno).
In data 23 luglio 2024 la parte inviava la seguente documentazione:
- documento di trasporto n. 57 del 14 dicembre 2020 emesso da Società_ per il trasporto dei suddetti pneumatici;
- fattura n. 67 emessa in data 14 dicembre 2020 dalla Società_ per € 28.400,00 oltre IVA pari ad € 6.344,80 per l'acquisto di 80 pneumatici Michelin 315/80R22, 5X Multi D156L/150L, con prezzo unitario di € 345,00 e lo smaltimento di n. 80 pneumatici al prezzo unitario di € 15,50;
- estratto registro IVA da cui risulta la registrazione della fattura in data 17 dicembre 2020;
- mastrino fornitore Società_ relativo all'ultimo trimestre 2020 comprensivo della fattura n. 67 registrata in data 17 dicembre 2020 e pagata il 10 dicembre 2020;
- estratto del conto corrente da cui risulta il bonifico del 10 dicembre 2020 di € 35.184,80 a favore di Società_ import- export srl.
All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio provvedeva all'emissione dell'avviso di accertamento qui impugnato.
Con il ricorso proposto la società contesta preliminarmente la violazione dell'art. 6 bis, della l. n. 212/2000, nonché dell'art. 3, della l. n. 241/1990 e dell'art. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972 non avendo l'Ufficio fornito motivazioni in ordine alle osservazioni proposte in relazione allo schema d'atto e, successivamente,
l'infondatezza dell'atto impositivo stante l'effettività e l'inerenza dell'operazione contestata. In conclusione, la società contribuente chiede l'integrale accoglimento delle proprie doglianze con conseguente dichiarazione di nullità/annullamento dell'avviso di accertamento e con vittoria di spese, diritti e onorari.
Successivamente si costituisce l'Agenzia delle Entrate sostenendo la correttezza del proprio operato e contestando il fondamento, sia in fatto che in diritto, dei motivi del ricorso, chiedendone quindi il rigetto con la condanna della società ricorrente alle spese di giudizio.
In data 7 e 8 gennaio 2026 rispettivamente l'Agenzia delle Entrate e la società ricorrente depositano propria memoria illustrativa a ulteriore sostegno delle rispettive tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi del ricorso, il Collegio ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
In particolare, in merito al primo rilievo relativo all'asserita assenza di motivazione circa le osservazioni proposte in relazione allo schema d'atto, questa Corte osserva che, a pag. 4 dell'avviso di accertamento,
l'Ufficio afferma che, “esaminato quanto asserito dalla parte, ritiene di confermare il proprio operato, sulla base degli elementi emersi ed accertati nei confronti della società fornitrice Società_ Srl per l'anno d'imposta 2020”. In particolare, gli elementi emersi erano ben evidenti nello schema d'atto: mancanza di prova dell'effettiva movimentazione della merce acquistata;
pagamento in anticipo della merce in assenza di documenti giustificativi;
assenza di documentazione riferita ai rapporti intrattenuti con la società Società_ richiesta in sede di questionario. A fronte di tali elementi la società ha depositato documentazione per lo più irrilevante, se si eccettua il documento di trasporto che, tuttavia, sprovvisto degli elementi identificativi e della firma del vettore, risultava inidoneo a dimostrare l'asserito avvenuto trasporto. In ultima analisi, questa
Corte rileva che, anche nel corso del presente giudizio, a parte affermazioni generiche, la società non ha fornito documentazione a supporto della correttezza del proprio operato idonea ad assolvere il proprio onere probatorio, con la conseguenza che corretta è la conclusione alla quale è pervenuta l'Amministrazione che, preso atto dell'assenza di elementi giustificativi, ha proceduto con l'avviso di accertamento correttamente e esaustivamente motivato, tanto da consentire una circostanziata difesa di parte ricorrente.
Il primo motivo è infondato.
Con il secondo motivo di ricorso, nel merito, la società contribuente, deduce circa l'infondatezza dell'atto impositivo stante l'effettività e l'inerenza dell'operazione contestata.
Questa Corte rileva che l'Amministrazione, sulla scorta dall'attività investigativa condotta dall'Agenzia delle
Entrate e dall'Agenzia delle Dogane nei confronti della società Società_ srl, società fornitrice dell'odierna ricorrente, ha accertato elementi gravi, precisi e concordanti tali da configurare lo schema fraudolento messo in atto dalla società Società_ import-export srl, finalizzato a lucrare I'IVA incassata dalle vendite effettuate nei confronti dei propri clienti nazionali, omettendone il versamento all'erario. In particolare,
l'Ufficio ha documentato che l'asserita società fornitrice Società_ import-export srl avrebbe effettuato operazioni intracomunitarie, sebbene non risultanti dall'archivio VIES, al quale pur risultava attiva;
disponeva solo di una sede legale ad un indirizzo presso il quale non risultava esserci alcun magazzino né altro fabbricato idoneo ad ospitare la merce che tale società avrebbe importato;
non disponeva di altre sedi operative né di mezzi per il trasporto e la consegna della merce;
disponeva di un solo dipendente a fronte di un fatturato di oltre seicentomila euro;
aveva un socio unico, anche amministratore unico della società, titolare a sua volta di partita IVA quale impresa individuale svolgente praticamente la medesima attività; aveva regolarmente omesso il versamento dell'IVA a debito. Questa Corte ritiene pertanto assolto da parte dell'Agenzia il proprio onere probatorio volto a configurare in testa alla Società_ import-export srl la natura di società cartiera: spettava quindi alla società odierna appellante fornire la prova circa l'effettività dell'operazione in questione. La società, tuttavia, non ha fornito alcun elemento probatorio per dimostrare la non correttezza della qualificazione dell'operazione quale oggettivamente inesistente e, quindi, la effettività dell'operazione asseritamente intrattenuta con la Società_ import-export srl, non essendo utile, a tal fine, addurre la regolarità formale solo di alcuni documenti attestanti l'esecuzione dell'operazione commerciale in questione. La società ricorrente asserisce infatti la effettività delle operazioni attuate evidenziando in particolare la corrispondenza della tipologia del materiale indicato nel DDT con quanto indicato nella fattura di acquisto;
la coincidenza dei quantitativi di materiale ricevuti con quelli poi venduti ai clienti finali;
la coerenza temporale tra le date di ricevimento del materiale acquistato e quelle di successiva rivendita del medesimo materiale ai clienti finali;
l'assenza degli pneumatici in oggetto tra le giacenze di magazzino nonché tra le altre fatture di acquisto dell'intero anno 2020; la complessiva corrispondenza delle rilevazioni contabili e, infine, il regolare pagamento a mezzo bonifico della merce acquistata. Tuttavia, a fronte delle suddette affermazioni, non deposita le fatture del periodo al fine di consentire la necessaria verifica dell'acquisto della merce in contestazione, oggetto di rivendita, proprio dalla società fornitrice in questione e non da altri fornitori (adempimento, peraltro, non particolarmente gravoso alla luce dell'affermazione, contenuta a pag. 8 del ricorso, secondo la quale
“Si tratta in effetti di uno pneumatico appena entrato in commercio nell'anno in esame …”); non prova l'effettiva movimentazione della merce acquistata, considerato che il documento di trasporto fornito non riporta gli estremi del vettore (la società Società_ non disponeva di alcun mezzo di trasporto); non fornisce alcuna documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la società Società_, pur richiesta in sede di questionario;
non giustifica il pagamento in anticipo rispetto all'emissione della fattura ed all'asserita consegna della merce;
non fornisce elementi idonei a giustificare l'anomalia per la quale le fatture di rivendita degli pneumatici risultano emesse in data addirittura antecedente (10 dicembre 2020) al documento di trasporto e alla fattura di acquisto.
Il secondo motivo è pertanto infondato.
In conclusione, questa Corte, esaminata la documentazione versata in atti e considerata l'assenza di idonee prove a supporto della asserita effettività dell'operazione commerciale in contestazione, rigetta il ricorso con conseguente integrale conferma dell'originario atto impositivo. La presenza anche di elementi indiziari alla base dell'atto impositivo in questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio, come in motivazione, respinge il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Sondrio, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2026.
GIUDICE RELATORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottoressa Francesca La Salvia
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SALVIA FRANCESCA, Presidente
GN LO, AT
LAMBERTI GIORDANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y030200083-2025 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y030200083-2025 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9Y030200083-2025 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la società Ricorrente_1 srl, impugna l'avviso di accertamento n. T9Y030200083-2025 notificato il 27 giugno 2025 dall'Agenzia delle Entrate di Sondrio e relativo a imposte dirette e IVA, per il periodo di imposta 2020, per presunte indebite deduzioni di costi e detrazioni di imposta in relazione alla fattura n. 67 del 14 dicembre 2020 del fornitore Società_ srl, per operazione ritenuta oggettivamente inesistente in relazione alla cessione di n. 80 pneumatici.
Il suddetto avviso di accertamento risulta emesso a seguito dall'attività investigativa condotta dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia e Direzione Provinciale di Brescia – nonché dell'Agenzia delle Dogane, nei confronti della società Società_ srl, società fornitrice dell'odierna ricorrente, che avrebbe svolto il ruolo di società cartiera nell'ambito di una frode carosello sull'IVA da acquisti intracomunitari non essendo stata in grado di dimostrare la materiale importazione della merce e la consegna ai clienti italiani, tra i quali risulta annoverata l'odierna ricorrente.
In data 12 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate notificava quindi alla ricorrente il questionario n. Q00312/2024 con il quale richiedeva la seguente documentazione:
1) registro IVA acquisti anno 2020;
2) copia fatture ricevute dalla società Società_ import-export srl per l'anno 2020;
3) scheda di mastro intestata al fornitore;
4) documentazione commerciale inerente i rapporti intrattenuti con la Società_ (contratti in essere, ordini, e-mail, corrispondenza);
5) modalità di pagamento delle fatture ricevute (copia bonifico e/o assegno).
In data 23 luglio 2024 la parte inviava la seguente documentazione:
- documento di trasporto n. 57 del 14 dicembre 2020 emesso da Società_ per il trasporto dei suddetti pneumatici;
- fattura n. 67 emessa in data 14 dicembre 2020 dalla Società_ per € 28.400,00 oltre IVA pari ad € 6.344,80 per l'acquisto di 80 pneumatici Michelin 315/80R22, 5X Multi D156L/150L, con prezzo unitario di € 345,00 e lo smaltimento di n. 80 pneumatici al prezzo unitario di € 15,50;
- estratto registro IVA da cui risulta la registrazione della fattura in data 17 dicembre 2020;
- mastrino fornitore Società_ relativo all'ultimo trimestre 2020 comprensivo della fattura n. 67 registrata in data 17 dicembre 2020 e pagata il 10 dicembre 2020;
- estratto del conto corrente da cui risulta il bonifico del 10 dicembre 2020 di € 35.184,80 a favore di Società_ import- export srl.
All'esito dell'istruttoria, l'Ufficio provvedeva all'emissione dell'avviso di accertamento qui impugnato.
Con il ricorso proposto la società contesta preliminarmente la violazione dell'art. 6 bis, della l. n. 212/2000, nonché dell'art. 3, della l. n. 241/1990 e dell'art. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972 non avendo l'Ufficio fornito motivazioni in ordine alle osservazioni proposte in relazione allo schema d'atto e, successivamente,
l'infondatezza dell'atto impositivo stante l'effettività e l'inerenza dell'operazione contestata. In conclusione, la società contribuente chiede l'integrale accoglimento delle proprie doglianze con conseguente dichiarazione di nullità/annullamento dell'avviso di accertamento e con vittoria di spese, diritti e onorari.
Successivamente si costituisce l'Agenzia delle Entrate sostenendo la correttezza del proprio operato e contestando il fondamento, sia in fatto che in diritto, dei motivi del ricorso, chiedendone quindi il rigetto con la condanna della società ricorrente alle spese di giudizio.
In data 7 e 8 gennaio 2026 rispettivamente l'Agenzia delle Entrate e la società ricorrente depositano propria memoria illustrativa a ulteriore sostegno delle rispettive tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi del ricorso, il Collegio ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento nei termini qui di seguito precisati.
In particolare, in merito al primo rilievo relativo all'asserita assenza di motivazione circa le osservazioni proposte in relazione allo schema d'atto, questa Corte osserva che, a pag. 4 dell'avviso di accertamento,
l'Ufficio afferma che, “esaminato quanto asserito dalla parte, ritiene di confermare il proprio operato, sulla base degli elementi emersi ed accertati nei confronti della società fornitrice Società_ Srl per l'anno d'imposta 2020”. In particolare, gli elementi emersi erano ben evidenti nello schema d'atto: mancanza di prova dell'effettiva movimentazione della merce acquistata;
pagamento in anticipo della merce in assenza di documenti giustificativi;
assenza di documentazione riferita ai rapporti intrattenuti con la società Società_ richiesta in sede di questionario. A fronte di tali elementi la società ha depositato documentazione per lo più irrilevante, se si eccettua il documento di trasporto che, tuttavia, sprovvisto degli elementi identificativi e della firma del vettore, risultava inidoneo a dimostrare l'asserito avvenuto trasporto. In ultima analisi, questa
Corte rileva che, anche nel corso del presente giudizio, a parte affermazioni generiche, la società non ha fornito documentazione a supporto della correttezza del proprio operato idonea ad assolvere il proprio onere probatorio, con la conseguenza che corretta è la conclusione alla quale è pervenuta l'Amministrazione che, preso atto dell'assenza di elementi giustificativi, ha proceduto con l'avviso di accertamento correttamente e esaustivamente motivato, tanto da consentire una circostanziata difesa di parte ricorrente.
Il primo motivo è infondato.
Con il secondo motivo di ricorso, nel merito, la società contribuente, deduce circa l'infondatezza dell'atto impositivo stante l'effettività e l'inerenza dell'operazione contestata.
Questa Corte rileva che l'Amministrazione, sulla scorta dall'attività investigativa condotta dall'Agenzia delle
Entrate e dall'Agenzia delle Dogane nei confronti della società Società_ srl, società fornitrice dell'odierna ricorrente, ha accertato elementi gravi, precisi e concordanti tali da configurare lo schema fraudolento messo in atto dalla società Società_ import-export srl, finalizzato a lucrare I'IVA incassata dalle vendite effettuate nei confronti dei propri clienti nazionali, omettendone il versamento all'erario. In particolare,
l'Ufficio ha documentato che l'asserita società fornitrice Società_ import-export srl avrebbe effettuato operazioni intracomunitarie, sebbene non risultanti dall'archivio VIES, al quale pur risultava attiva;
disponeva solo di una sede legale ad un indirizzo presso il quale non risultava esserci alcun magazzino né altro fabbricato idoneo ad ospitare la merce che tale società avrebbe importato;
non disponeva di altre sedi operative né di mezzi per il trasporto e la consegna della merce;
disponeva di un solo dipendente a fronte di un fatturato di oltre seicentomila euro;
aveva un socio unico, anche amministratore unico della società, titolare a sua volta di partita IVA quale impresa individuale svolgente praticamente la medesima attività; aveva regolarmente omesso il versamento dell'IVA a debito. Questa Corte ritiene pertanto assolto da parte dell'Agenzia il proprio onere probatorio volto a configurare in testa alla Società_ import-export srl la natura di società cartiera: spettava quindi alla società odierna appellante fornire la prova circa l'effettività dell'operazione in questione. La società, tuttavia, non ha fornito alcun elemento probatorio per dimostrare la non correttezza della qualificazione dell'operazione quale oggettivamente inesistente e, quindi, la effettività dell'operazione asseritamente intrattenuta con la Società_ import-export srl, non essendo utile, a tal fine, addurre la regolarità formale solo di alcuni documenti attestanti l'esecuzione dell'operazione commerciale in questione. La società ricorrente asserisce infatti la effettività delle operazioni attuate evidenziando in particolare la corrispondenza della tipologia del materiale indicato nel DDT con quanto indicato nella fattura di acquisto;
la coincidenza dei quantitativi di materiale ricevuti con quelli poi venduti ai clienti finali;
la coerenza temporale tra le date di ricevimento del materiale acquistato e quelle di successiva rivendita del medesimo materiale ai clienti finali;
l'assenza degli pneumatici in oggetto tra le giacenze di magazzino nonché tra le altre fatture di acquisto dell'intero anno 2020; la complessiva corrispondenza delle rilevazioni contabili e, infine, il regolare pagamento a mezzo bonifico della merce acquistata. Tuttavia, a fronte delle suddette affermazioni, non deposita le fatture del periodo al fine di consentire la necessaria verifica dell'acquisto della merce in contestazione, oggetto di rivendita, proprio dalla società fornitrice in questione e non da altri fornitori (adempimento, peraltro, non particolarmente gravoso alla luce dell'affermazione, contenuta a pag. 8 del ricorso, secondo la quale
“Si tratta in effetti di uno pneumatico appena entrato in commercio nell'anno in esame …”); non prova l'effettiva movimentazione della merce acquistata, considerato che il documento di trasporto fornito non riporta gli estremi del vettore (la società Società_ non disponeva di alcun mezzo di trasporto); non fornisce alcuna documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la società Società_, pur richiesta in sede di questionario;
non giustifica il pagamento in anticipo rispetto all'emissione della fattura ed all'asserita consegna della merce;
non fornisce elementi idonei a giustificare l'anomalia per la quale le fatture di rivendita degli pneumatici risultano emesse in data addirittura antecedente (10 dicembre 2020) al documento di trasporto e alla fattura di acquisto.
Il secondo motivo è pertanto infondato.
In conclusione, questa Corte, esaminata la documentazione versata in atti e considerata l'assenza di idonee prove a supporto della asserita effettività dell'operazione commerciale in contestazione, rigetta il ricorso con conseguente integrale conferma dell'originario atto impositivo. La presenza anche di elementi indiziari alla base dell'atto impositivo in questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio, come in motivazione, respinge il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Sondrio, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2026.
GIUDICE RELATORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottoressa Francesca La Salvia