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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1110 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/10/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Giuseppe
TT ed LE SA, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/01/1968, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Giuseppe
TT ed LE SA, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER SI,
intervenuto per legge Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 08/12/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Nuxis.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
08/12/2002 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Nuxis, anno 2002, numero 7, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario l'8 dicembre 2002 in Nuxis tra e Parte_1
, atto n. 7, Parte 2, Serie A, dell'anno 2002, del Comune di Controparte_1
Nuxis, ordinando le conseguenti annotazioni nei registri dello Stato Civile.
Pag. 2 di 3 2) Nel domicilio coniugale, sito in Cagliari al n. 32 della Via Rossini, continuerà ad abitare la moglie che ne è anche esclusiva proprietaria.
3) Il figlio studente universitario, continuerà ad essere mantenuto agli Per_1 studi all'estero dal padre, il quale gli erogherà direttamente l'importo di euro
2.250,00 mensili.
Le spese straordinarie concernenti universitarie, mediche, relative Per_1 alla pratica di attività sportiva e di svago, verranno sostenute integralmente dal padre, mentre la madre contribuirà con l'erogazione di euro 2.000,00 annui e con altre erogazioni e/o acquisti a seconda delle richieste dirette e specifiche di Per_1
4) erogherà alla moglie entro i primi cinque giorni di ogni Parte_1 mese, a titolo di contributo per il mantenimento, l'importo mensile di euro
1.000,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
5) I coniugi concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1110 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/10/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Giuseppe
TT ed LE SA, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/01/1968, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Giuseppe
TT ed LE SA, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER SI,
intervenuto per legge Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 08/12/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Nuxis.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
08/12/2002 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Nuxis, anno 2002, numero 7, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario l'8 dicembre 2002 in Nuxis tra e Parte_1
, atto n. 7, Parte 2, Serie A, dell'anno 2002, del Comune di Controparte_1
Nuxis, ordinando le conseguenti annotazioni nei registri dello Stato Civile.
Pag. 2 di 3 2) Nel domicilio coniugale, sito in Cagliari al n. 32 della Via Rossini, continuerà ad abitare la moglie che ne è anche esclusiva proprietaria.
3) Il figlio studente universitario, continuerà ad essere mantenuto agli Per_1 studi all'estero dal padre, il quale gli erogherà direttamente l'importo di euro
2.250,00 mensili.
Le spese straordinarie concernenti universitarie, mediche, relative Per_1 alla pratica di attività sportiva e di svago, verranno sostenute integralmente dal padre, mentre la madre contribuirà con l'erogazione di euro 2.000,00 annui e con altre erogazioni e/o acquisti a seconda delle richieste dirette e specifiche di Per_1
4) erogherà alla moglie entro i primi cinque giorni di ogni Parte_1 mese, a titolo di contributo per il mantenimento, l'importo mensile di euro
1.000,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
5) I coniugi concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3