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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro e Previdenza
R.G.2267/2024
Il giorno 18/02/2025, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa
Gemma Maria Cotroneo, sono presenti :
Per parte ricorrente l'avv. Maria Teresa Ditto, la quale insiste nell'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
Per Agenzia Entrate, l'avv. Antonino Quartuccio, si riporta interamente alla comparsa e alle conclusioni , ivi rassegnate e chiede la cessata materia del contendere.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2267/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ), rappresento e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Avv. Maria Teresa DITTO (C.F.: , giusta C.F._2
procura in atti;
ricorrente
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.. Antonino Quartuccio (C.F.
, giusta procura in atti CodiceFiscale_3
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14,43, assenti le parti ,dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso il sig. , impugnando l'intimazione di pagamento Parte_1
N° 09420249000817887000 notificata il 05.07.24 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.093,78 (duemilanovantatre/78) in relazione all'avviso di addebito N° 39420220002923766000 per omesso pagamento di contributi coltivatori diretti anni 2020 e 2021. A sostegno della propria pretesa deduceva che, in data 16.04.24, l'odierno ricorrente riceveva lettera raccomandata A.R. N° 673887217032, contenente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo con riferimento all'avviso di addebito N°
39420220002923766000 per mancato pagamento dei contributi coltivatori diretti anni 2020 e 2021 ; che,- a seguito della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, l'odierno ricorrente, in data 17.04.24 provvedeva tempestivamente al pagamento dei contributi anno 2020 e 2021, come da documentazione versata in atti .
Pertanto, concludeva, chiedendo di:”accertare e dichiarare la nullità assoluta dell'intimazione di pagamento N° 09420249000817887000 con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.093,78 (duemilanovantatre/78) in relazione ai contributi previdenziali coltivatori diretti per gli anni 2020 e 2021 già pagati a seguito della notifica il 16.04.24 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell'unico veicolo di proprietà dell'odierno concludente;
2) accertare
e dichiarare l'illegittimità dell'eventuale iscrizione del fermo amministrativo sull'autovettura Volkswagen Golf 1.6, targata FA144DK e conseguentemente ordinare l'immediata cancellazione del fermo amministrativo;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si costituiva l' la quale eccepiva, in Controparte_2
via preliminare, la cessata materia del contendere, in quanto a seguito della notifica del preavviso di fermo amministrativo, l'odierno ricorrente ha effettuato il pagamento integrale dell'avviso di addebito impugnato con l'odierno ricorso. precedenza, l'Agente della Riscossione aveva notificato al sig. una serie di atti. Peraltro, nel caso di specie trova applicazione Parte_2
anche la sospensione dell'attività di riscossione, disposta ex lege dall'08.03.2021 al 31.08.2021.
Pertanto, concludeva chiedendo di:”dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese e competenze di lite”.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di Legittimità “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postulano che sopravvengano nel giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità della pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicchè, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr. Cass. Sez. Lav.
Sentenza n.6909 del 20.03.2009).
Nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito posto che con il pagamento integrale dell'avviso di addebito impugnato con l'odierno ricorso, il ruolo è stato azzerato, pertanto, è cessato il contrasto tra le parti in ordine alla debenza delle somme afferente l'avviso opposto. Non residuano pregiudizi o ragioni di doglienza per il ricorrente, in quanto il ruolo è stato azzerato.
La statuizione della cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il Giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salvo la facoltà di disporre la compensazione totale o parziale. Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è
l'accertamento della soccombenza virtuale, ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Rilevato che nel merito, l' eccepisce si la cessata materia del CP_3
contendere originariamente azionata, per avvenuto pagamento in seguito a comunicazione di fermo amministrativo e, conseguente azzeramento del ruolo ma, è anche vera che parte ha dovuto sostenere le spese di un giudizio volto alla nullità dell'intimazione di pagamento per avvenuto pagamento, atto successivo alla comunicazione di fermo amministrativo .
Pertanto, alla luce delle superiori motivazioni, le spese di lite seguono la soccombenza , considerando il valore della causa e l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara nulla l'intimazione di pagamento N°
09420249000817887000 con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.093,7 in relazione ai contributi previdenziali coltivatori diretti per gli anni 2020 e 2021 già pagati, a seguito della notifica il 16.04.24 della comunicazione preventiva di fermo amministrativo .
2) Condanna parte resistente alle spese di lite, che liquida in complessi ve € 886,00, otre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avvocato, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palmi 18 febbraio 2025
Il G.O.P
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo