Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9269 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09269/2025REG.PROV.COLL.
N. 06079/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6079 del 2024, proposto da
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il Cons. TA SI e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi e l’avvocato Francesco Pignatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora -OMISSIS-, Assistente Capo Tecnico Coordinatore della Polizia di Stato, ha partecipato al concorso interno indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – del 30.12.2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, Supplemento Straordinario n. 1/56 del 30.12.2020, per la copertura di 300 posti di vicesovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, aperto solo al personale con qualifica di assistente capo tecnico in servizio.
2. Il bando prevedeva l’assegnazione di massimo 8 punti per l’ “ anzianità complessiva di servizio ”, di massimo 10 punti per l’ “ anzianità complessiva nel ruolo degli agenti ed assistenti tecnici ”, e massimo 12 punti per l’ “ anzianità complessiva nella qualifica di assistente capo tecnico ”.
3. La Commissione assegnava alla signora -OMISSIS-il punteggio complessivo di 29,194, considerando il servizio interrotto nel periodo di “aspettativa speciale” ex art. 8, comma 5, del D.P.R. nl 339/82, fruito dalla stessa dal 10 luglio 2014 al 20 aprile 2015. Per l’effetto la signora -OMISSIS-si collocava in graduatoria al 338mo posto, idonea non vincitrice.
4. All’esito della pubblicazione della graduatoria, il 12 aprile 2022, con istanza di riesame del 26 aprile 2022 la signora -OMISSIS-chiedeva la modifica del punteggio attribuitole per l’anzianità di servizio, sostenendo che il periodo di aspettativa fruito non aveva interrotto il rapporto di servizio, tanto che in quel periodo aveva mantenuto il tesserino di riconoscimento e l’arma individuale.
5. Tuttavia l’Amministrazione non riscontrava l’istanza, e nella graduatoria definitiva, come modificata a seguito di alcune rettifiche, la signora -OMISSIS-continuava ad essere idonea non vincitrice.
6. La stessa, pertanto, impugnava la graduatoria definitiva, del 12 aprile 2022, i successivi provvedimenti di rettifica, del 3 giugno 2022 e 8 giugno 2022, e il verbale n. 1 della Commissione esaminatrice, recante la definizione dei criteri e i relativi punteggi relativi ai titoli valutabili; in subordine impugnava anche il bando di concorso se interpretato nel senso che i periodi di “aspettativa speciale” ex art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 339/82, non dovessero essere considerati nel calcolo della anzianità di servizio; l’impugnazione veniva estesa anche alla scheda contenente i titoli posseduti dalla signora -OMISSIS-, nella parte in cui l’Ente Matricolare non aveva validato la dichiarazione della medesima circa l’assenza di periodi di interruzione del servizio. Oltre alla domanda di annullamento la signora -OMISSIS-formulava domanda di accertamento del di lei diritto ad ottenere, per l’anzianità di servizio complessiva, 30,027 punti, o quantomeno 29,613 punti, comunque utili per collocarsi tra i vincitori, e domanda di condanna dell’Amministrazione a inserire la ricorrente nella graduatoria dei vincitori, previa corretta valutazione dei titoli.
7. Nel corso del giudizio di primo grado, inoltre, si costituiva in giudizio la signora-OMISSIS-, collocatasi in graduatoria in posizione n. 307, idonea vincitrice a seguito dello scorrimento della graduatoria: la stessa proponeva ricorso incidentale avverso gli atti impugnati, limitatamente alla valutazione di uno dei suoi titoli.
8. Con decreto cautelare n. 3816 del 15 giugno 2022, il presidente dell’adìto Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ammetteva la signora -OMISSIS-a partecipare al corso di formazione con riserva e in soprannumero e il detto Tribunale, con successiva ordinanza n. 9863 del 14 luglio 2022, disponeva l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, adempimento al quale la signora -OMISSIS-provvedeva tempestivamente.
9. Con atto depositato il 13 settembre 2022 la signora -OMISSIS-proponeva motivi aggiunti, impugnando: la nota n. 301.5/219-3418 del 30.6.2022, con cui si dava comunicazione dell’idoneità dei 295 frequentatori del Corso di formazione; la nota prot. n. 301.5-219-3830 del 1.7.2022, recante l’elenco dei frequentatori del Corso di formazione; la nota n. 333CON del 27 giugno 2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi – 2° Divisione, i verbali n. 42 e 43 della Commissione, la nota n. 333/SAA/88102 del 12 luglio 2022, con cui si comunicava alla signora -OMISSIS-che avrebbe continuato a prestare servizio presso la Questura di Roma, con riserva di rivedere la posizione all’esito del giudizio; nonché, all’occorrenza, il Telex prot. n. 47573 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti del 20.6.2022, le circolari citate nelle proprie difese dal Ministero e ogni ulteriore atto connesso, presupposto o conseguenziale.
10. Con ordinanza n. -OMISSIS-del 28 ottobre 2022 il TAR per il Lazio confermava le misure cautelari già adottate e ordinava l’integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, anche con riferimento ai motivi aggiunti, adempimento al quale la ricorrente provvedeva puntualmente.
11. Con memoria depositata il 28 gennaio 2023 il Ministero produceva una relazione in cui dava atto (i) di aver provveduto a rivalutare la posizione della controinteressata -OMISSIS-con verbale del 25 novembre 2022, (ii) di aver dichiarato vincitore del concorso anche la sig. -OMISSIS-, collocata in graduatoria in posizione inferiore alla ricorrente incidentale (n. 308), chiedendo pertanto che fosse dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.
12. La causa veniva chiamata alla camera di consiglio del 21 febbraio 2023 e poi all’udienza pubblica del 5 dicembre 2023, in esito alla quale, con la sentenza in epigrafe indicata, il TAR per il Lazio dichiarava improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla signora -OMISSIS-e accoglieva il ricorso della signora -OMISSIS-, per l’effetto annullando gli atti impugnati “ in parte qua ”, ordinando alla Amministrazione resistente “ a) di procedere alla rivalutazione dei titoli della ricorrente tenendo conto anche dell’anzianità maturata durante il periodo di aspettativa speciale ex art. 8, d.p.r. n. 339/1982; b) di provvedere a rettificare la graduatoria gravata con l’attribuzione alla sig. -OMISSIS-del corretto punteggio alla stessa spettante .”.
13. Avverso tale decisione ha proposto appello il Ministero dell’Interno, notificando il ricorso ai partecipanti idonei vincitori collocatisi nelle ultime quattro posizioni.
14. La signora -OMISSIS-si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
15. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 16 ottobre 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
16. Con un unico motivo d’appello il Ministero ha impugnato l’appellata sentenza per aver affermato che l’Amministrazione resistente aveva “ errato a non considerare – ai fini dell’attribuzione del punteggio per i titoli – il periodo in cui la ricorrente è stata in aspettativa speciale ai sensi dell’art. 8, comma 5, d.p.r. n. 339-/1982, ovvero abbia errato a ritenerlo un periodo di sospensione da scorporare nel computo dell’anzianità o comunque un periodo di interruzione dell’anzianità ”.
16.1. L’appellata decisione, accogliendo il primo e terzo dei motivi di ricorso, ha evidenziato come l’art. 5 del bando di concorso prevedesse l’attribuzione di un punteggio per l’anzianità di servizio, e in secondo luogo, che la Commissione, nel corso della riunione del 7 ottobre 2021, aveva specificato i criteri per la valutazione dei titoli stabilendo che la valutazione dell’anzianità (complessiva, nel ruolo degli agenti ed assistenti tecnici della Polizia di Stato e nella qualifica di assistente capo tecnico della Polizia di Stato, cfr. art. 5, lett. a, b e c del Bando) sarebbe avvenuta al netto di “ eventuali periodi di sospensione ”.
Il TAR ha quindi ritenuto erroneo, da parte della Commissione, l’aver equiparato a una sospensione del servizio il periodo di aspettativa fruito dalla ricorrente ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 339/82: a supporto di tale affermazione il TAR ha rilevato che: (i) l’art. 52 del D.P.R. n. 335/82 stabilisce che per il personale della Polizia di Stato l’aspettativa è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato; (ii) l’art. 68, comma 6, del D.P.R. n. 3/1967, applicabile al personale della Polizia di Stato proprio in virtù del citato art. 52 del D.P.R. n. 3/57, prevede che “ il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera … e del trattamento di quiescenza e previdenza ”; (iii) in ogni caso, tenuto conto del fatto che l’aspettativa ex art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 339/82 si giustifica con l’impossibilità per il lavoratore a prestare servizio per inidoneità ascrivibile a motivi di salute, il computo nella anzianità di servizio di tale periodo di aspettativa corrisponde a un principio di carattere generale, desumibile dall’art. 2110 c.c., rispondente a finalità solidaristiche, di tutela del lavoro e della salute (cfr. artt. 2, 4, 32, 36 e 38 Cost.), che deve come tale necessariamente valere anche per il periodo di cd. aspettativa speciale ex art. 8, comma 5, D.P.R. n.339/1982 (che segue, appunto, a un giudizio di inidoneità per motivi di salute); (iv) siffatta conclusione è coerente con quanto stabilisce l’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 339/82, ai sensi del quale – dopo il periodo di aspettativa speciale – il personale transitato “ conserva la anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita ”; (v) dovendosi poi attribuire alla Commissione la volontà di agire secondo legalità, il verbale della stessa del 7 ottobre 2021 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che il tempo trascorso dal lavoratore in aspettativa ex art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 339/82 non potesse essere equiparato a un periodo di sospensione, non computabile ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’anzianità di servizio; (vi) infine, la circostanza che la ricorrente non avesse inviato una richiesta tempestiva di rettifica della scheda titoli predisposta dall’Ente Matricolare - nella parte in cui detta scheda evidenziava una “ interruzione dell’anzianità di servizio ” collegata alla aspettativa ex art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 339/82 - non poteva ritenersi ostativa alla declaratoria di illegittimità degli atti impugnati, dal momento che la decisione di non considerare il suddetto periodo ai fini dell’anzianità era ascrivibile alla Commissione, e non all’Ente Matricolare.
16.2. Il Ministero contesta il ragionamento del primo giudice richiamando il precedente di cui alla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 6227/2005, il quale ha ritenuto che “ in mancanza di una espressa disposizione di legge il periodo di aspettativa non può essere equiparato all’effettivo servizio ai fini della progressione in carriera (in tal senso, anche Cass., sez. lav., n. 17130/2002). Peraltro, la stessa disposizione in base a cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa (art. 8 del DPR n. 339/1982) prevede che al personale posto in aspettativa spetta ‘il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità’, a conferma della non valutabilità del predetto periodo ai fini della progressione in carriera ”.
La Commissione avrebbe quindi agito conformemente alla suddetta interpretazione della norma di riferimento, dapprima fissando i criteri per l’attribuzione del punteggio relativo all’anzianità di servizio, e poi escludendo che il periodo di aspettativa fruito ex art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 339/82 potesse essere computato a tal fine, corrispondendo a un periodo di tempo durante il quale il lavoratore in concreto non presta servizio effettivo.
Il Ministero, infine, insiste sulla regolarità della scheda titoli predisposta dall’Ente Matricolare, richiamando la giurisprudenza che attribuisce allo stato matricolare valore essenziale ai fini della documentazione dei titoli da valutare (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 2318 del 7 aprile 2020 e Cons. di Stato, Sez. II, n. 7215 del 27 ottobre 2021).
16.3. Costituendosi in giudizio l’appellata signora -OMISSIS-ha, anzitutto, precisato che, ove fosse stato computato il periodo da essa trascorso in aspettativa speciale ex art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 339/82, essa avrebbe esibito: (i) una anzianità complessiva di servizio di 27 anni e 7 mesi, valorizzabile, in applicazione dei criteri indicati dalla Commissione nella riunione del 7 ottobre 2021, in complessivi 7,031 punti; (ii) una anzianità nella qualifica di assistente capo tecnico di 12 anni e 7 mesi, valorizzabile in complessivi 7,55 punti; in totale, pertanto, la ricorrente avrebbe totalizzato 0,834 punti in più rispetto a quelli in concreto riconosciuti dalla Commissione, consentendole di ottenere per la valutazione dei titoli il punteggio totale di 30,028 - anziché di 29,194 - che le avrebbe consentito di piazzarsi, nella graduatoria definitiva come modificata, alla posizione 280°.
16.4. Il Collegio precisa sin d’ora che tale ricalcolo del punteggio risulta effettivamente corretto alla luce dei criteri di attribuzione dei punteggi definiti dalla Commissione, nella riunione del 7 ottobre 2021, tenuto conto del fatto che tali criteri non implicano l’esercizio di discrezionalità alcuna e che, secondo quanto risulta dalla scheda titoli validata dall’Ente Matricolare, la signora -OMISSIS-ha preso servizio nella Polizia di Stato il 23 giugno 1993, conseguendo il 23 giugno 2008 la qualifica di Assistente Capo Tecnico. Ciò consente di affermare che la signora -OMISSIS-ha dimostrato il superamento della prova di resistenza e che l’accoglimento del ricorso le consentirebbe di collocarsi nella graduatoria in posizione utile.
16.5. Nel merito l’appellata ha resistito all’appello richiamando anche l’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 339/1982, dal quale si evincerebbe chiaramente che il periodo in aspettativa in parola va computato ai fini della anzianità nella qualifica, ai fini della anzianità complessivamente maturata nonché della posizione economica acquisita, il che sarebbe coerente con la particolare finalità di essa aspettativa, motivata dalla necessità di tutelare la salute del dipendente: argomentare diversamente significherebbe, secondo l’appellata, penalizzare un lavoratore impossibilitato, per causa a lui non imputabile, a rendere la prestazione lavorativa, nonostante la continuità del rapporto di servizio.
L’appellata ritiene, inoltre, non dirimente la circostanza che durante l’aspettativa il lavoratore fruisca del medesimo trattamento economico, cioè quello in godimento nel momento in cui viene posto in aspettativa, come pure il precedente di cui alla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 6227/2005. Si tratterebbe, piuttosto, di una sorta di trasferimento interno alla stessa Amministrazione, simile a quello contemplato all’art. 14, comma 5, della L. n. 266/99 per il personale della Guardia di Finanza, il quale non determinerebbe l’interruzione del rapporto di servizio, tant’è che il periodo dell’aspettativa in questione è stato interamente computato ai fini della determinazione dell’assegno funzionale pensionabile.
L’appellata rileva, ancora, che la locuzione utilizzata dalla Commissione esaminatrice, secondo cui l’anzianità di servizio doveva essere calcolata “ decurtata da eventuali periodi di sospensione dal servizio ”, avrebbe dovuto essere interpretata in senso restrittivo e letterale - cioè limitatamente ai soli casi di sospensione formale dal servizio o dalla qualifica di cui agli artt. 1, comma 1, n. 5, d.P.R. 737/1981 e 78, comma 1, n. 3, d.P.R. 3/1957, conseguente a sanzione disciplinare irrogata dall’Amministrazione – anche in ossequio al principio del favor admissionis .
Quanto, infine, alla scheda titoli, l’appellata rileva essere stata fatta oggetto di rituale impugnazione, evidenziando, inoltre, che nei concorsi VST 2017 e VITEC 2018 il periodo di aspettativa in questione era stato debitamente calcolato ai fini dell’anzianità di servizio, malgrado la scheda titoli ne desse evidenza in modo del tutto identico, ingenerando un affidamento in capo alla signora -OMISSIS-; in ogni caso, la sola validazione dei titoli da parte dell’Ente matricolare non consentiva alla Commissione di omettere la valorizzazione del periodo di aspettativa in questione.
L’appellata, infine, ripropone le censure già formulate in primo grado e assorbite, insistendo per la conferma dell’appellata sentenza.
17. L’appello è infondato.
18. Prima di tutto il Collegio ritiene di dover sgombrare il campo dai dubbi relativi all’ammissibilità e fondatezza del ricorso di primo grado in relazione alla mancata contestazione della scheda titoli da parte della signora -OMISSIS-nel corso della fase di c.d. “validazione” dei titoli, disciplinata, da ultimo, dalla circolare del Ministero dell’Interno del 24 gennaio 2018 n. 333-B/10A.6.D. Tale circolare, modificando analoghe circolari precedenti, ha stabilito - peraltro con specifico riferimento ad altri concorsi - che le schede titoli di ciascun candidato, prima di essere firmate dal Questore o dal dirigente competente, dovessero essere trasmesse via pec a ciascun candidato, il quale, ove avesse rilevato inesattezze, avrebbe avuto a disposizione il termine tassativo di 5 giorni dalla ricezione per chiedere una rettifica; in difetto di eccezioni da parte dell’interessato, “ dal sesto giorno la scheda diventerà definitiva e non più modificabile e sarà quindi sottoposta alla Commissione esaminatrice per le valutazioni di competenza .”.
18.1. Dalla scheda titoli validata dell’Ente matricolare risulta che la signora -OMISSIS-ha dichiarato “ di non aver interrotto l’anzianità: SI ”, ma proprio accanto a tale dichiarazione l’Ente matricolare ha annotato anche la seguente precisazione: “ Validità: NO – Di aver interrotto l’anzianità (* aggiunto) dal 10/07/2014 al 19/04/2015 per: ASPETTATIVA (D.P.R. 339/82 art. 8) Validità: SI. Nota Uff. Matricolare: intervallo aggiunto ”. L’aggiunta apportata dall’Ente matricolare riferisce un fatto giuridico effettivamente accaduto, ovvero l’aspettativa, che in quanto corrispondente al vero non avrebbe potuto essere contestato dalla signora -OMISSIS-. La rettifica dell’Ente matricolare, però, conteneva anche un apprezzamento, in particolare circa la portata interruttiva dell’anzianità del suddetto fatto giuridico, ed in tale parte, estrinsecandosi in un apprezzamento di natura giuridica, e non già in un accertamento di fatto, la scheda titoli non limitava né precludeva un sindacato valutativo della Commissione: proprio per tale ragione l’appellata non aveva l’onere di contestare immediatamente la rettifica apportata dall’Ente matricolare, trattandosi di questione la cui valutazione afferiva alla competenza della Commissione; del resto non si comprende quale contestazione dovesse sollevare la ricorrente a fronte di una scheda titoli che, riportando anche la sua dichiarazione, di non aver mai avuto interruzioni dell’anzianità, già evidenziava un contrasto di opinioni circa l’idoneità del periodo di aspettativa ad interrompere il servizio.
19. Venendo alla questione centrale oggetto dell’appello, occorre premettere che il D.P.R. n. 339/82 reca la disciplina del passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato: si tratta di una disciplina che si applica, inter alia , ai casi in cui un lavoratore sia dichiarato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti di istituto per motivi di salute “ anche dipendenti da causa di servizio ”, e che consente a tale lavoratore di essere trasferito, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, “ sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego ”: in tale situazione, il lavoratore interessato al trasferimento deve presentare domanda entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità assoluta (art. 1) e l’Amministrazione si deve pronunciare entro il termine di 150 giorni dal ricevimento dell’istanza, trascorsi i quali l’istanza si intende accolta (art. 8, commi 3 e 4); “ Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità ” (art. 8, comma 5). Ove riconosciuta, dalla commissione medica, l’idoneità all’espletamento di diverse mansioni, viene disposto il trasferimento dell’interessato, il quale “ è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita .” (art. 10, comma 2).
19.1. Circa l’interpretazione delle succitate norme, in particolare in ordine alla possibilità di computare nell’anzianità di servizio il periodo di aspettativa fruito ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 339/82, esistono due risalenti precedenti.
Nella sentenza n. 6227/2005 la questione è stata risolta in senso negativo sul rilievo che “ In mancanza di una espressa disposizione di legge il periodo di aspettativa non può essere equiparato all’effettivo servizio ai fini della progressione in carriera (in tal senso, anche Cass., sez. lav., n. 17130/2002). Peraltro, la stessa disposizione in base a cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa (art. 8 del DPR n. 339/1982) prevede che al personale posto in aspettativa spetta “il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”, a conferma della non valutabili del predetto periodo ai fini della progressione in carriera .”.
Nella sentenza n. 7582/2005, invece, la stessa conclusione negativa è stata affermata sull’argomento che “l 'aspettativa di cui alla disposizione contenuta nell'art. 8 del D.P.R. n. 339 del 1982 è un istituto sui generis, che è regolato da normativa speciale. Trattasi, invero, di disciplina che deroga a quella posta per la generalità dei dipendenti civili dello Stato dall'art. 68, 6° comma, del T.U. n. 3 del 1957, il quale, nel disporre che "Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.", si riferisce ad un'aspettativa a carattere temporaneo .”.
19.2. Il Collegio non ritiene convincenti le ragioni poste a fondamento delle indicate decisioni, le quali trascurano completamente la previsione di cui all’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 339/82, che, con affermazione cristallina, stabilisce che il personale trasferito, ai sensi degli articoli precedenti, conserva l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
19.2.1. E’ ben vero che l’aspettativa in argomento non è sovrapponibile a quella disciplinata dall’art. 68 del D.P.R. n. 3/1957 (richiamato nella appellata sentenza): quest’ultima, infatti, presuppone che sia in corso una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio, mentre l’aspettativa ex art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 339/82 si fonda sull’accertamento definitivo di una invalidità permanente che rende il lavoratore inidoneo all’espletamento delle funzioni di polizia e che interviene a malattia chiusa. Tuttavia ambedue le aspettative sono accomunate dall’essere collegate a problemi di salute e a uno stato di invalidità del lavoratore, ed inoltre dall’essere strutturalmente temporanee: infatti l’aspettativa ex art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 339/82 è funzionale unicamente a consentire l’accertamento dell’idoneità fisica del lavoratore a svolgere mansioni diverse e, così, ad essere trasferito ad altro ruolo della stessa amministrazione o a una diversa amministrazione; si tratta, quindi, di una aspettativa per definizione temporanea, necessaria per “traghettare” il lavoratore da una attività lavorativa ad un’altra, tanto che la norma prevede la formazione del silenzio-assenso decorsi 150 giorni dalla presentazione della istanza di trasferimento. I due tipi di aspettativa, dunque, seppure diverse sono assai simili, per il che non appare giustificabile un diverso trattamento degli effetti del periodo di aspettativa.
19.2.2. Si consideri, poi, che l’aspettativa disciplinata dall’art. 68 del D.P.R. n. 3/57 riconosce la computabilità dell’intero periodo di aspettativa ai fini della progressione di carriera, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza, indipendentemente dal fatto che l’invalidità temporanea sia stata determinata da causa di servizio o meno, circostanza – quest’ultima – idonea ad influire solo sul riconoscimento degli assegni per prestazioni di lavoro straordinario. Lo stesso trattamento, con eccezione degli assegni, è riservato al dipendente pubblico che fruisca di aspettativa per servizio militare (art. 67 D.P.R. n. 3/57), e a quello che fruisca di aspettativa per mandato parlamentare (art.68 D. L.vo n. 165/2001) o sindacale (art. 31 Statuto dei Lavoratori), mentre per l’aspettativa per motivi di famiglia (art. 69 del D.P.R. n. 3/57) è chiaramente escluso che il relativo periodo possa computarsi ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Si constata, dunque, che le aspettative riconducibili a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o allo svolgimento di attività di spiccato interesse pubblico sono accomunate dal fatto di non penalizzare il lavoratore in punto di computabilità del periodo di aspettativa ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione di carriera e ai fini pensionistici e previdenziali.
19.2.3. La diversa conclusione cui è pervenuto il risalente orientamento di giurisprudenza invocato dal Ministero appellante stride con il favor per il lavoratore evidenziato nel paragrafo che precede, senza, peraltro, che sia dato comprendere la ratio di un simile trattamento differenziato e deteriore.
19.2.4. Merita ancora rilevare che l’aspettativa di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 339/82 è disciplinata allo stesso modo indipendentemente dalla causa che ha originato la sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento dei compiti di istituto: sicché, accedendo all’interpretazione della norma invocata dal Ministero appellante, si finirebbe per penalizzare anche il lavoratore la cui inabilità al servizio di istituto, non solo non sia allo stesso imputabile, ma sia anche da ascrivere a causa di servizio.
19.2.5. Il Collegio, infine, non ritiene particolarmente significativa, in senso contrario a quanto sopra argomentato, la previsione di cui all’art. 8, ultimo comma, del D.P.R. n. 339/82, secondo cui, durante l’aspettativa, il lavoratore percepisce “ il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità ”. Si tratta di una precisazione necessaria alla luce del fatto che l’aspettativa in argomento presuppone il già avvenuto accertamento di una causa astrattamente idonea a dispensare il lavoratore dal servizio e, al tempo stesso, uno stato di incertezza in ordine alla possibilità che questi possa continuare a lavorare in diverso ruolo o in diversa amministrazione: ove tale precisazione non fosse stata esplicitata dalla norma si sarebbe potuto dubitare circa la persistenza del rapporto di servizio, circa il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico durante l’aspettativa, nonché circa l’amministrazione tenuta a corrisponderlo. E’ quindi evidente che la finalità primaria di tale previsione é quella di fissare il diritto del lavoratore a continuare a percepire il trattamento economico, e non tanto quella di “congelare” il suddetto trattamento ancorandolo a quello in godimento al momento del giudizio di non idoneità; trattandosi, peraltro, di una aspettativa per definizione di breve durata, il legislatore verosimilmente non ha ritenuto necessario trattare anche del riconoscimento, nel periodo di aspettativa, di eventuali scatti stipendiali automatici.
19.2.6. Le considerazioni che precedono convincono il Collegio a discostarsi dai precedenti citati al paragrafo 19.1, i quali producono un effetto distonico rispetto al favor che in generale il legislatore manifesta nei confronti del lavoratore in materia di aspettativa, favor che appunto si esprime anche nel consentire che il periodo di aspettativa sia computato ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera.
19.3. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che l’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 339/82, laddove afferma che il personale che supera l’accertamento medico va “ inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita .”, vada interpretato in modo da far conseguire al periodo di aspettativa effetti omogenei a quelli che normalmente producono le fattispecie di aspettativa riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore: in particolare gli effetti sulla “progressione di carriera” intesa in senso lato, nozione alla quale può ricondursi anche la partecipazione ad un concorso che comporti una elevazione della posizione e del trattamento economico.
20. Da quanto sin qui detto discende che il periodo che la signora -OMISSIS-ha trascorso in aspettativa ex art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 339/82 avrebbe dovuto essere computato, dall’Ente matricolare e dalla Commissione, ai fini del calcolo dell’anzianità complessiva nel servizio e dell’anzianità nella qualifica. Consegue da ciò l’illegittimità degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse, a partire dal verbale n. 1 della Commissione esaminatrice, recante la definizione dei criteri e i relativi punteggi relativi ai titoli valutabili. Si precisa, a proposito di tale verbale, che sebbene esso non menzioni esplicitamente i periodi di aspettativa ex art. 8 del D.P.R. n. 339/82 tra le tipologie di “sospensione” dal servizio non computabili ai fini dell’anzianità di servizio, è evidente che la Commissione, che ha elaborato i suddetti criteri, ha inteso attribuirvi proprio tale valenza preclusiva; per questa ragione anche il verbale n. 1 della Commissione va annullato nella parte in cui non prevede che, ai fini del calcolo dell’anzianità complessiva nel servizio e dell’anzianità nella qualifica, debbono essere computati anche i periodi di aspettativa ex art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 339/82.
21. Per quanto precede l’appello va respinto, senza bisogno di pronunciare sui motivi assorbiti e riproposti dall’appellata signora -OMISSIS-, e l’impugnata sentenza va confermata con motivazione integrata.
22. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione del nuovo orientamento che la Sezione ha ritenuto di seguire con la presente decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA OL, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
TA SI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA SI | CA OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.