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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/11/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. RE MA Presidente
- dott.ssa RM EI Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3393 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 03.11.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
AO EL 3, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria C.F._1
TE IO,
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
allaVia Aldo Moro 13, (C.F. ; C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 462/2025, pubblicata il 12/03/2025, passata in giudicato, veniva dichiarata, nel presente procedimento, la separazione personale dei coniugi. Con contestuale ordinanza, la causa è stata poi rimessa in istruttoria ai fini della decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata in via cumulativa dalla ricorrente.
All'udienza del 20.10.2025 la ricorrente, assistita dal procuratore, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza altre statuizioni.
All'udienza del 3.11.2025, acquisita la sentenza passata in giudicato, la causa veniva trattenuta in decisione.
Rimaneva contumace il resistente.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Nulla sulle spese in considerazione del contegno dell'altro coniuge che non si è opposto alla domanda della ricorrente, rimanendo contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
IN (CS) in data 13.06.2019, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Cosenza, atto N. 15 parte 2 serie A - anno 2019;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il giudice est. Il Presidente
RM EI RE MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. RE MA Presidente
- dott.ssa RM EI Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3393 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 03.11.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
AO EL 3, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria C.F._1
TE IO,
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
allaVia Aldo Moro 13, (C.F. ; C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 462/2025, pubblicata il 12/03/2025, passata in giudicato, veniva dichiarata, nel presente procedimento, la separazione personale dei coniugi. Con contestuale ordinanza, la causa è stata poi rimessa in istruttoria ai fini della decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata in via cumulativa dalla ricorrente.
All'udienza del 20.10.2025 la ricorrente, assistita dal procuratore, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza altre statuizioni.
All'udienza del 3.11.2025, acquisita la sentenza passata in giudicato, la causa veniva trattenuta in decisione.
Rimaneva contumace il resistente.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Nulla sulle spese in considerazione del contegno dell'altro coniuge che non si è opposto alla domanda della ricorrente, rimanendo contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente;
Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
IN (CS) in data 13.06.2019, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Cosenza, atto N. 15 parte 2 serie A - anno 2019;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il giudice est. Il Presidente
RM EI RE MA