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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 140/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTELLI Parte_1 P.IVA_1
GIANCARLO, elettivamente domiciliata in STRADA DELLA REPUBBLICA 95
43121 PARMA presso il difensore avv. CANTELLI GIANCARLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASOTTI FAUSTO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA P.M. KOLBE 43 25065 LUMEZZANE (BS) presso il difensore avv. PASOTTI FAUSTO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Esaminati gli atti e i documenti prodotti;
rilevato che:
- ha agito in via monitoria nei confronti di per ottenere il CP_1 Parte_1
pagamento della somma di € 112.231,06, oltre a interessi e spese, asseritamente dovutale a titolo di corrispettivo di lavorazioni di saldatura svolte dalla stessa per conto CP_1
della società a sua volta subappaltatrice di Ar. Co Lavori Società CP_2
Cooperativa Consortile, per la realizzazione del teleriscaldamento a fronte di regolare contratto di subappalto del 27/06/2023 autorizzato dalla stazione appaltante Parte_1
[...]
- in accoglimento del suddetto ricorso il Tribunale di Ravenna ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1016/2024 del 09/12/2024, avverso il quale ha proposto Parte_1
rituale opposizione, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per materia e territorio del giudice adito nella fase monitoria a favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Torino, e contestando la fondatezza nel merito della pretesa avversaria;
- costituendosi nel giudizio di opposizione, ha aderito all'eccezione di CP_1
incompetenza proposta dalla controparte, riconoscendo la devoluzione della competenza in favore del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di
Impresa;
- l'eccezione de qua deve senz'altro ritenersi fondata alla luce della normativa riportata alle pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione;
- nel caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (Cass. 21/5/2007 n. 11748;
Cass. 11/7/2006 n. 15720);
2 - la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza, anche dopo la modifica dell'art. 279, comma 1, c.p.c. introdotta dalla L. 18/6/2009 n. 69 (v. Cass. 21/8/2012 n. 14594; Trib. Torino 2/7/2013;
Trib. Torino 1/7/2010);
- allorquando il giudice declina la propria competenza per materia o per valore, chiudendo il processo davanti a sé, è sempre tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (v. Cass.
27/1/2012 n. 1191);
- nel caso in esame si ritiene che le spese di lite debbano seguire la soccombenza della convenuta opposta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza per materia e territorio in ordine alla presente causa, sussistendo la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il
Tribunale di Torino, e conseguentemente dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.
1016/2024 del 09/12/2024, e dispone la revoca del medesimo provvedimento monitorio;
2) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che CP_1 Parte_1
liquida in € 406,50 per anticipazioni ed € 5.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
3) assegna termine di tre mesi per la riassunzione del processo davanti al giudice competente.
Così deciso in Ravenna, il giorno 01/12/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 140/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTELLI Parte_1 P.IVA_1
GIANCARLO, elettivamente domiciliata in STRADA DELLA REPUBBLICA 95
43121 PARMA presso il difensore avv. CANTELLI GIANCARLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASOTTI FAUSTO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in VIA P.M. KOLBE 43 25065 LUMEZZANE (BS) presso il difensore avv. PASOTTI FAUSTO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Esaminati gli atti e i documenti prodotti;
rilevato che:
- ha agito in via monitoria nei confronti di per ottenere il CP_1 Parte_1
pagamento della somma di € 112.231,06, oltre a interessi e spese, asseritamente dovutale a titolo di corrispettivo di lavorazioni di saldatura svolte dalla stessa per conto CP_1
della società a sua volta subappaltatrice di Ar. Co Lavori Società CP_2
Cooperativa Consortile, per la realizzazione del teleriscaldamento a fronte di regolare contratto di subappalto del 27/06/2023 autorizzato dalla stazione appaltante Parte_1
[...]
- in accoglimento del suddetto ricorso il Tribunale di Ravenna ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1016/2024 del 09/12/2024, avverso il quale ha proposto Parte_1
rituale opposizione, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per materia e territorio del giudice adito nella fase monitoria a favore della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Torino, e contestando la fondatezza nel merito della pretesa avversaria;
- costituendosi nel giudizio di opposizione, ha aderito all'eccezione di CP_1
incompetenza proposta dalla controparte, riconoscendo la devoluzione della competenza in favore del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di
Impresa;
- l'eccezione de qua deve senz'altro ritenersi fondata alla luce della normativa riportata alle pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione;
- nel caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (Cass. 21/5/2007 n. 11748;
Cass. 11/7/2006 n. 15720);
2 - la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza, anche dopo la modifica dell'art. 279, comma 1, c.p.c. introdotta dalla L. 18/6/2009 n. 69 (v. Cass. 21/8/2012 n. 14594; Trib. Torino 2/7/2013;
Trib. Torino 1/7/2010);
- allorquando il giudice declina la propria competenza per materia o per valore, chiudendo il processo davanti a sé, è sempre tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (v. Cass.
27/1/2012 n. 1191);
- nel caso in esame si ritiene che le spese di lite debbano seguire la soccombenza della convenuta opposta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza per materia e territorio in ordine alla presente causa, sussistendo la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il
Tribunale di Torino, e conseguentemente dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.
1016/2024 del 09/12/2024, e dispone la revoca del medesimo provvedimento monitorio;
2) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che CP_1 Parte_1
liquida in € 406,50 per anticipazioni ed € 5.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
3) assegna termine di tre mesi per la riassunzione del processo davanti al giudice competente.
Così deciso in Ravenna, il giorno 01/12/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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