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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/04/2025, n. 10915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10915 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4272/2020) proposto da: UF di UF CO & C. S.n.c. (C.F.: 04022900262), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Nicola Tella e Mauro Ferruzzi, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC dei difensori;
- ricorrente -
contro IDROSYSTEM di ZZ AU e DE AR LO S.n.c. (P.IVA: 01319710933), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Giuseppe Bavaresco, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
R.G.N. 4272/20 U.P. 8/4/2025 Vendita – Garanzia per i vizi – Decadenza e prescrizione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10915 Anno 2025 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 25/04/2025 2 di 12
- controricorrente -
nonché AUTOEQUIP Lavaggi S.r.l. (P.IVA: 00239090053), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;
- intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 4675/2019, pubblicata il 29 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8 aprile 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha chiesto l’accoglimento del sesto e settimo motivo e il rigetto dei restanti motivi;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Nicola Tella per la ricorrente. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2012, la EB CO – ES AN & C. S.a.s. conveniva, davanti al Tribunale di Treviso, la SY di UZ AU e De RL LO S.n.c., al fine di sentire accertare i vizi dell’impianto di autolavaggio acquistato e montato nel giugno 2010, con la 3 di 12 conseguente condanna della convenuta alla riduzione del prezzo e al risarcimento del danno subito. Si costituiva in giudizio la SY di UZ AU e De RL LO S.n.c., la quale eccepiva l’intervenuta decadenza dalla garanzia nonché la relativa prescrizione del diritto fatto valere e contestava la fondatezza, in fatto e diritto, della domanda avversaria, chiedendone il rigetto. Chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in manleva della Autoequip Lavaggi S.r.l., quale produttrice dell’impianto di autolavaggio. Autorizzata la chiamata, si costituiva anche l’Autoequip Lavaggi S.r.l., la quale sollevava anch’essa eccezione di decadenza e di prescrizione della pretesa azionata, contestandone nel merito la fondatezza. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2684/2016, depositata il 4 novembre 2016, accoglieva le spiegate domande e, per l’effetto, condannava la SY al pagamento, in favore della EB, della somma di euro 61.000,00, a titolo di risarcimento danni, condannando altresì la Autoequip a tenere indenne la SY di quanto quest’ultima avesse corrisposto alla EB a titolo risarcitorio. 2.– Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2016, la SY di UZ AU e De RL LO S.n.c. proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, insistendo nell’accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione. Resisteva all’impugnazione la EB di EB CO & C. S.n.c., già EB CO – ES AN & C. S.a.s., la quale 4 di 12 concludeva per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, chiedendo, in via incidentale, che la condanna diretta fosse estesa alla terza chiamata. Si costituiva nel giudizio di impugnazione anche la Autoequip Lavaggi S.r.l., la quale instava per la riforma della pronuncia di prime cure, in ragione della maturata decadenza e prescrizione. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigettava le domande svolte dalla EB verso SY per intervenuta decadenza dalla garanzia e prescrizione del diritto. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il verbale relativo all’incontro tenuto tra le parti in data 12 dicembre 2011 non era stato sottoscritto da alcuna delle parti presenti, sicché ad esso non poteva essere attribuito il valore di scrittura privata, anche perché il relativo contenuto era stato disconosciuto dall’appellata, né – nei limiti in cui esso avesse contenuto delle ammissioni sull’esistenza dei vizi – era dato comprendere da chi fosse provenuto il riconoscimento e l’eventuale impegno all’eliminazione dei vizi;
b) che, per l’effetto, al verbale in questione non poteva essere attribuito il valore di riconoscimento dei vizi fatti valere nei confronti dell’appellante, con la conseguente declaratoria di decadenza dalla garanzia proposta e di prescrizione dell’azione; c) che, infatti, il macchinario era stato consegnato in data 17 giugno 2010 e l’azione era iniziata il 22 5 di 12 maggio 2012, senza che fosse intervenuta alcuna tempestiva denuncia dei vizi entro 8 giorni dalla scoperta. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, la EB di EB CO & C. S.n.c. Ha resistito, con controricorso, la SY di UZ AU e De RL LO S.n.c. È rimasta intimata la Autoequip Lavaggi S.r.l. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. All’esito, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente. E ciò perché la notificazione della pronuncia impugnata, cui allude tale controricorrente (cui non avrebbe fatto riferimento la ricorrente), si è perfezionata presso l’indirizzo PEC della EB, per cui non si tratta comunque di notificazione idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, la quale presuppone che essa avvenga nel domicilio eletto della parte regolarmente costituita nel giudizio di gravame (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 455 del 10/01/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 4374 del 21/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 1273 del 06/02/1998). 6 di 12 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 c.c. e 115, primo comma, c.p.c., per avere la Corte di merito escluso che i vizi della cosa venduta fossero stati riconosciuti a cura del venditore, con la conseguente preclusione della decadenza per mancanza di denunzia nel termine indicato. Osserva l’istante che il riconoscimento dei vizi sarebbe intervenuto con il verbale relativo all’incontro del 12 dicembre 2011, di cui il giudice non avrebbe tenuto conto, benché esso contenesse il riferimento alla presenza di residuo oleoso sulle autovetture lavate, allo scoloramento delle plastiche di copertura di colore rosso, di cui si era preannunciata la sostituzione, e all’inidoneità delle spazzole “Carlite” installate;
e ciò nonostante il difetto di sottoscrizione senza un tempestivo disconoscimento. Deduce, ancora, la ricorrente che il riconoscimento dei vizi sarebbe intervenuto anche attraverso i documentati interventi di assistenza del 13 ottobre 2010, del 22 dicembre 2010, del 5 aprile 2012, del 29 agosto 2012, del 12 settembre 2012, del 23 ottobre 2012, del 27 novembre 2012, del 29 dicembre 2012, del 18 febbraio 2013, del 28 febbraio 2013 e del 19 aprile 2013. 2.1.– Il motivo è infondato. E ciò perché il documento privo di sottoscrizione non ha alcun valore probatorio, ai fini di attestare la sua paternità (e conseguentemente il riconoscimento dei vizi a cura della venditrice), in mancanza dell’espressa attestazione delle parti della sua legittima riconduzione alle stesse. 7 di 12 Sicché, non essendosi le parti appropriate del suo contenuto e non riportando tale documento alcuna sottoscrizione volta ad attribuirne il contenuto alle parti apparenti, esso non ha alcuna valenza probatoria. Peraltro, il riferimento contenuto nel ricorso alla presenza di residui oleosi sulle vetture lavate – causati dall’utilizzo di acqua riciclata non trattata correttamente, per effetto di un presunto malfunzionamento del sistema di depurazione – non è affatto significativo del riconoscimento di un vizio, semmai del cattivo utilizzo dell’impianto a cura dell’acquirente. E così lo scolorimento delle plastiche di copertura di colore rosso, con la necessità di sostituzione, non è emblematico di un vizio, bensì dell’usura di alcuni accessori sostituibili per effetto dell’uso. Ed in ultimo la riconduzione della scelta delle spazzole “Carlite” installate all’acquirente, nonostante fossero sconsigliate dal venditore, esclude che si tratti di alcun riconoscimento di un vizio. Quanto ai documentati interventi di assistenza, come descritti dalla ricorrente, non si ricade nell’ambito di fattispecie di riconoscimento dei vizi, bensì di guasti fisiologici connessi all’uso e di programmate manutenzioni. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto controverso decisivo, idoneo a dimostrare l’avvenuta interruzione del termine decadenziale, per avere la Corte territoriale trascurato di esaminare i già indicati interventi di assistenza. 3.1.– Il mezzo di critica è infondato. 8 di 12 Come già detto esaminando la precedente censura, tali interventi non attestano affatto l’integrazione di vizi dell’impianto di autolavaggio, ma descrivono l’esecuzione di riparazioni, a cura della ditta produttrice, connesse all’uso della macchina. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 2964 c.c., quando un diritto (recte una facoltà correlata ad una determinata pretesa) deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione, né quelle relative alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2690 del 21/08/1972). 4.– Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116 e 356 c.p.c., per avere la Corte d’appello trascurato di ammettere le prove orali ritualmente richieste, all’esito della negazione della valenza probatoria dei documenti considerati dal giudice di prime cure. E tanto benché le richieste di prova per testi fossero state reiterate dalla EB anche in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado all’udienza del 7 luglio 2016, fossero state specificamente riprese nella comparsa di risposta nel giudizio d’appello e fossero state ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di gravame all’udienza del 18 giugno 2018. Adduce l’istante che tali capitoli di prova, come debitamente riportati nel ricorso di legittimità, avrebbero consentito di 9 di 12 dimostrare l’avvenuta tempestiva denuncia dei vizi del bene al venditore. 5.– Il quarto motivo investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi, in modo del tutto immotivato, a fronte delle specifiche reiterate istanze istruttorie formulate, sulle richieste di prova avanzate già nel giudizio di primo grado. 6.– Con il quinto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo idoneo a dimostrare l’avvenuta “interruzione del termine decadenziale”, costituito dalla inibizione della possibilità di assolvere l’onere probatorio, per avere la Corte del gravame precluso la possibilità di fornire la prova di un fatto sicuramente decisivo, quale la tempestiva denuncia dei vizi, in assenza di qualsivoglia motivazione, senza che fosse stata presa in minima considerazione la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie articolate. 6.1.– I tre motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono infondati. E tanto perché i capitoli di prova per testimoni, come debitamente riprodotti nel ricorso di legittimità, non sono dirimenti ai fini di escludere l’accertata decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, in quanto, a fronte dei richiamati inconvenienti lamentati, essi evocano una “pronta” denuncia ad SY, senza indicare il momento storico in cui dette 10 di 12 denunce sarebbero state inoltrate (come da capitoli nn. 13, 15, 17, 19, 22 e 24). E dunque deve essere confermata la valutazione in ordine alla natura generica dei capitoli di prova. 7.– Con il sesto motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 2943 c.c., per avere la Corte d’appello mancato di accertare l’interruzione della prescrizione dell’azione di garanzia, non attribuendo efficacia interruttiva alla lettera di messa in mora inviata dal legale di EB alla SY e alla Autoequip il 3 giugno 2011. Con tale missiva si sarebbero denunciati i vizi quanto alla lentezza nell’effettuazione del ciclo di lavaggio e alla scarsa qualità di tale lavaggio, con la relativa messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione, a fronte della consegna effettiva del bene avvenuta il 17 giugno 2010. 8.– Con il settimo motivo la ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto controverso decisivo per l’accertamento dell’intervenuta interruzione del termine di prescrizione, per avere la Corte di secondo grado tralasciato di considerare l’invio in data 3 giugno 2011, entro l’anno dalla consegna del bene avvenuta il 17 giugno 2010, della diffida interruttiva del termine prescrizionale da parte di EB e la corrispondente ricezione della stessa da parte di SY e della Autoequip. 8.1.– I due motivi – che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto connessi – sono inammissibili per difetto di interesse. 11 di 12 E tanto perché, una volta intervenuta la decadenza dalla garanzia, non ha alcuna utilità l’accertamento che l’azione giudiziale di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni sia stata proposta entro il termine annuale dalla consegna, per effetto dell’atto interruttivo evocato. Infatti, all’esito della maturata decadenza, comunque l’acquirente non può far valere i vizi, seppure nel rispetto del termine di prescrizione;
e ciò diversamente dall’ipotesi in cui, prontamente denunciati i vizi entro 8 giorni dalla scoperta e prima del decorso di un anno dalla consegna della cosa, la garanzia sia fatta valere in via d’eccezione, anche oltre il termine prescrizionale ex art. 1495, terzo comma, secondo periodo, c.c. Dunque, all’istituto della decadenza non è applicabile la regola di efficacia dell’eccezione anche oltre i limiti temporali segnati dall’intervenuta decadenza (quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum), non potendo rivivere, sotto forma di eccezione, il diritto ormai estinto perché non fatto valere nel termine perentorio (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 253 del 03/02/1971; Sez. 2, Sentenza n. 2324 del 27/06/1969). 9.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di 12 di 12 contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro IDROSYSTEM di ZZ AU e DE AR LO S.n.c. (P.IVA: 01319710933), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Giuseppe Bavaresco, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
R.G.N. 4272/20 U.P. 8/4/2025 Vendita – Garanzia per i vizi – Decadenza e prescrizione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10915 Anno 2025 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 25/04/2025 2 di 12
- controricorrente -
nonché AUTOEQUIP Lavaggi S.r.l. (P.IVA: 00239090053), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore;
- intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 4675/2019, pubblicata il 29 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8 aprile 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha chiesto l’accoglimento del sesto e settimo motivo e il rigetto dei restanti motivi;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. Nicola Tella per la ricorrente. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2012, la EB CO – ES AN & C. S.a.s. conveniva, davanti al Tribunale di Treviso, la SY di UZ AU e De RL LO S.n.c., al fine di sentire accertare i vizi dell’impianto di autolavaggio acquistato e montato nel giugno 2010, con la 3 di 12 conseguente condanna della convenuta alla riduzione del prezzo e al risarcimento del danno subito. Si costituiva in giudizio la SY di UZ AU e De RL LO S.n.c., la quale eccepiva l’intervenuta decadenza dalla garanzia nonché la relativa prescrizione del diritto fatto valere e contestava la fondatezza, in fatto e diritto, della domanda avversaria, chiedendone il rigetto. Chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in manleva della Autoequip Lavaggi S.r.l., quale produttrice dell’impianto di autolavaggio. Autorizzata la chiamata, si costituiva anche l’Autoequip Lavaggi S.r.l., la quale sollevava anch’essa eccezione di decadenza e di prescrizione della pretesa azionata, contestandone nel merito la fondatezza. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 2684/2016, depositata il 4 novembre 2016, accoglieva le spiegate domande e, per l’effetto, condannava la SY al pagamento, in favore della EB, della somma di euro 61.000,00, a titolo di risarcimento danni, condannando altresì la Autoequip a tenere indenne la SY di quanto quest’ultima avesse corrisposto alla EB a titolo risarcitorio. 2.– Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2016, la SY di UZ AU e De RL LO S.n.c. proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, insistendo nell’accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione. Resisteva all’impugnazione la EB di EB CO & C. S.n.c., già EB CO – ES AN & C. S.a.s., la quale 4 di 12 concludeva per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, chiedendo, in via incidentale, che la condanna diretta fosse estesa alla terza chiamata. Si costituiva nel giudizio di impugnazione anche la Autoequip Lavaggi S.r.l., la quale instava per la riforma della pronuncia di prime cure, in ragione della maturata decadenza e prescrizione. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigettava le domande svolte dalla EB verso SY per intervenuta decadenza dalla garanzia e prescrizione del diritto. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il verbale relativo all’incontro tenuto tra le parti in data 12 dicembre 2011 non era stato sottoscritto da alcuna delle parti presenti, sicché ad esso non poteva essere attribuito il valore di scrittura privata, anche perché il relativo contenuto era stato disconosciuto dall’appellata, né – nei limiti in cui esso avesse contenuto delle ammissioni sull’esistenza dei vizi – era dato comprendere da chi fosse provenuto il riconoscimento e l’eventuale impegno all’eliminazione dei vizi;
b) che, per l’effetto, al verbale in questione non poteva essere attribuito il valore di riconoscimento dei vizi fatti valere nei confronti dell’appellante, con la conseguente declaratoria di decadenza dalla garanzia proposta e di prescrizione dell’azione; c) che, infatti, il macchinario era stato consegnato in data 17 giugno 2010 e l’azione era iniziata il 22 5 di 12 maggio 2012, senza che fosse intervenuta alcuna tempestiva denuncia dei vizi entro 8 giorni dalla scoperta. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, la EB di EB CO & C. S.n.c. Ha resistito, con controricorso, la SY di UZ AU e De RL LO S.n.c. È rimasta intimata la Autoequip Lavaggi S.r.l. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. All’esito, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente. E ciò perché la notificazione della pronuncia impugnata, cui allude tale controricorrente (cui non avrebbe fatto riferimento la ricorrente), si è perfezionata presso l’indirizzo PEC della EB, per cui non si tratta comunque di notificazione idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, la quale presuppone che essa avvenga nel domicilio eletto della parte regolarmente costituita nel giudizio di gravame (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 455 del 10/01/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 6478 del 06/03/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 4374 del 21/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 1273 del 06/02/1998). 6 di 12 2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 c.c. e 115, primo comma, c.p.c., per avere la Corte di merito escluso che i vizi della cosa venduta fossero stati riconosciuti a cura del venditore, con la conseguente preclusione della decadenza per mancanza di denunzia nel termine indicato. Osserva l’istante che il riconoscimento dei vizi sarebbe intervenuto con il verbale relativo all’incontro del 12 dicembre 2011, di cui il giudice non avrebbe tenuto conto, benché esso contenesse il riferimento alla presenza di residuo oleoso sulle autovetture lavate, allo scoloramento delle plastiche di copertura di colore rosso, di cui si era preannunciata la sostituzione, e all’inidoneità delle spazzole “Carlite” installate;
e ciò nonostante il difetto di sottoscrizione senza un tempestivo disconoscimento. Deduce, ancora, la ricorrente che il riconoscimento dei vizi sarebbe intervenuto anche attraverso i documentati interventi di assistenza del 13 ottobre 2010, del 22 dicembre 2010, del 5 aprile 2012, del 29 agosto 2012, del 12 settembre 2012, del 23 ottobre 2012, del 27 novembre 2012, del 29 dicembre 2012, del 18 febbraio 2013, del 28 febbraio 2013 e del 19 aprile 2013. 2.1.– Il motivo è infondato. E ciò perché il documento privo di sottoscrizione non ha alcun valore probatorio, ai fini di attestare la sua paternità (e conseguentemente il riconoscimento dei vizi a cura della venditrice), in mancanza dell’espressa attestazione delle parti della sua legittima riconduzione alle stesse. 7 di 12 Sicché, non essendosi le parti appropriate del suo contenuto e non riportando tale documento alcuna sottoscrizione volta ad attribuirne il contenuto alle parti apparenti, esso non ha alcuna valenza probatoria. Peraltro, il riferimento contenuto nel ricorso alla presenza di residui oleosi sulle vetture lavate – causati dall’utilizzo di acqua riciclata non trattata correttamente, per effetto di un presunto malfunzionamento del sistema di depurazione – non è affatto significativo del riconoscimento di un vizio, semmai del cattivo utilizzo dell’impianto a cura dell’acquirente. E così lo scolorimento delle plastiche di copertura di colore rosso, con la necessità di sostituzione, non è emblematico di un vizio, bensì dell’usura di alcuni accessori sostituibili per effetto dell’uso. Ed in ultimo la riconduzione della scelta delle spazzole “Carlite” installate all’acquirente, nonostante fossero sconsigliate dal venditore, esclude che si tratti di alcun riconoscimento di un vizio. Quanto ai documentati interventi di assistenza, come descritti dalla ricorrente, non si ricade nell’ambito di fattispecie di riconoscimento dei vizi, bensì di guasti fisiologici connessi all’uso e di programmate manutenzioni. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto controverso decisivo, idoneo a dimostrare l’avvenuta interruzione del termine decadenziale, per avere la Corte territoriale trascurato di esaminare i già indicati interventi di assistenza. 3.1.– Il mezzo di critica è infondato. 8 di 12 Come già detto esaminando la precedente censura, tali interventi non attestano affatto l’integrazione di vizi dell’impianto di autolavaggio, ma descrivono l’esecuzione di riparazioni, a cura della ditta produttrice, connesse all’uso della macchina. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 2964 c.c., quando un diritto (recte una facoltà correlata ad una determinata pretesa) deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione, né quelle relative alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2690 del 21/08/1972). 4.– Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116 e 356 c.p.c., per avere la Corte d’appello trascurato di ammettere le prove orali ritualmente richieste, all’esito della negazione della valenza probatoria dei documenti considerati dal giudice di prime cure. E tanto benché le richieste di prova per testi fossero state reiterate dalla EB anche in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado all’udienza del 7 luglio 2016, fossero state specificamente riprese nella comparsa di risposta nel giudizio d’appello e fossero state ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di gravame all’udienza del 18 giugno 2018. Adduce l’istante che tali capitoli di prova, come debitamente riportati nel ricorso di legittimità, avrebbero consentito di 9 di 12 dimostrare l’avvenuta tempestiva denuncia dei vizi del bene al venditore. 5.– Il quarto motivo investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi, in modo del tutto immotivato, a fronte delle specifiche reiterate istanze istruttorie formulate, sulle richieste di prova avanzate già nel giudizio di primo grado. 6.– Con il quinto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo idoneo a dimostrare l’avvenuta “interruzione del termine decadenziale”, costituito dalla inibizione della possibilità di assolvere l’onere probatorio, per avere la Corte del gravame precluso la possibilità di fornire la prova di un fatto sicuramente decisivo, quale la tempestiva denuncia dei vizi, in assenza di qualsivoglia motivazione, senza che fosse stata presa in minima considerazione la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie articolate. 6.1.– I tre motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono infondati. E tanto perché i capitoli di prova per testimoni, come debitamente riprodotti nel ricorso di legittimità, non sono dirimenti ai fini di escludere l’accertata decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, in quanto, a fronte dei richiamati inconvenienti lamentati, essi evocano una “pronta” denuncia ad SY, senza indicare il momento storico in cui dette 10 di 12 denunce sarebbero state inoltrate (come da capitoli nn. 13, 15, 17, 19, 22 e 24). E dunque deve essere confermata la valutazione in ordine alla natura generica dei capitoli di prova. 7.– Con il sesto motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 2943 c.c., per avere la Corte d’appello mancato di accertare l’interruzione della prescrizione dell’azione di garanzia, non attribuendo efficacia interruttiva alla lettera di messa in mora inviata dal legale di EB alla SY e alla Autoequip il 3 giugno 2011. Con tale missiva si sarebbero denunciati i vizi quanto alla lentezza nell’effettuazione del ciclo di lavaggio e alla scarsa qualità di tale lavaggio, con la relativa messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione, a fronte della consegna effettiva del bene avvenuta il 17 giugno 2010. 8.– Con il settimo motivo la ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto controverso decisivo per l’accertamento dell’intervenuta interruzione del termine di prescrizione, per avere la Corte di secondo grado tralasciato di considerare l’invio in data 3 giugno 2011, entro l’anno dalla consegna del bene avvenuta il 17 giugno 2010, della diffida interruttiva del termine prescrizionale da parte di EB e la corrispondente ricezione della stessa da parte di SY e della Autoequip. 8.1.– I due motivi – che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto connessi – sono inammissibili per difetto di interesse. 11 di 12 E tanto perché, una volta intervenuta la decadenza dalla garanzia, non ha alcuna utilità l’accertamento che l’azione giudiziale di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni sia stata proposta entro il termine annuale dalla consegna, per effetto dell’atto interruttivo evocato. Infatti, all’esito della maturata decadenza, comunque l’acquirente non può far valere i vizi, seppure nel rispetto del termine di prescrizione;
e ciò diversamente dall’ipotesi in cui, prontamente denunciati i vizi entro 8 giorni dalla scoperta e prima del decorso di un anno dalla consegna della cosa, la garanzia sia fatta valere in via d’eccezione, anche oltre il termine prescrizionale ex art. 1495, terzo comma, secondo periodo, c.c. Dunque, all’istituto della decadenza non è applicabile la regola di efficacia dell’eccezione anche oltre i limiti temporali segnati dall’intervenuta decadenza (quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum), non potendo rivivere, sotto forma di eccezione, il diritto ormai estinto perché non fatto valere nel termine perentorio (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 253 del 03/02/1971; Sez. 2, Sentenza n. 2324 del 27/06/1969). 9.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di 12 di 12 contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda