TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 292
TAR
Ordinanza cautelare 28 novembre 2025
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TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    Il vizio di omessa comunicazione del preavviso di rigetto è privo di efficacia invalidante in quanto il provvedimento impugnato ha natura vincolata, essendo la sanatoria paesaggistica preclusa in caso di interventi che abbiano comportato un aumento di superficie o di volume. L'art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990 consente di non annullare un atto viziato da un vizio formale se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il diniego di compatibilità paesaggistica è sufficientemente motivato mediante il richiamo agli atti istruttori e al cit. art. 167, comma 4, del d. lgs. n.42/04, che esclude la sanatoria paesaggistica in caso di interventi che abbiano comportato un aumento di superficie o di volume.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché il Collegio non ha riscontrato alcun vizio dell'atto presupposto (diniego di compatibilità paesaggistica), non è ravvisabile alcuna illegittimità derivata dell'atto consequenziale (ordinanza di rimessione in pristino).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 292
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 292
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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