Ordinanza cautelare 28 novembre 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00292/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2025 REG.RIC.
N. 01955/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2025, proposto da
GL US, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Galzignano Terme, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Provincie di Belluno, Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1955 del 2025, proposto da
GL US, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Provincie di Belluno, Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 6, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Galzignano Terme, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1078 del 2025:
- del provvedimento di diniego della compatibilità paesaggistica, Rif. N. 2025 _0110_1313_GUSELLA GL_DECRETO Rif. SUE/SUAP/:[...]-31012025-1521_11233 Prot. 0056474 del 03/02/2025 avente ad oggetto: “Comune di GALZIGNANO TERME Lavori di MODIFICHE INTERNE, PROSPETTICHE E DI SEDIME DI FABBRICATO RESIDENZIALE Accertamento di compatibilità paesaggistica - D.lgs. 22.01.2004 n. 42, Artt. 167, 181” notificato alla PEC del Tecnico in data 6 maggio 2025 nonchè di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento al precedente connesso per ragioni di presupposizione e/o pregiudizialità, anche se, allo stato, non ancora conosciuti da parte della ricorrente ed avverso i quali ci si riserva la più ampia facoltà di interporre motivi aggiunti di ricorso ivi compresi i seguenti (con facoltà di altri impugnarne ed indicarne all'esito di eventuali istanze di accesso atti): a) il parere della Commissione Tecnica del Parco Colli emesso in data 2 aprile 2025; b) il parere vincolante della competente Sopraintendenza.
quanto al ricorso n. 1955 del 2025:
per l'annullamento
del provvedimento avente ad oggetto: “VIG.00 GL ER per violazione dell'art. 34 della L.R. 38/1989 - art. 14 delle N.A. di Piano Ambientale Natura dell'infrazione: realizzazione opere in assenza di autorizzazione, con imposizione del ripristino” a firma del Direttore dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei notificato alla PEC del Tecnico in data 11 agosto 2025;
e di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento al precedente connesso per ragioni di presupposizione e/o pregiudizialità, anche se, allo stato, non ancora conosciuti da parte della ricorrente ed avverso i quali ci si riserva la più ampia facoltà di interporre motivi aggiunti di ricorso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Marco NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La vicenda per cui è causa trae la stura da un intervento edilizio autorizzato con permesso di Costruire n. 6/2020 del 6 aprile 2020, rilasciato dal Comune di Galzignano Terme ai precedenti proprietari per la " parziale demolizione e ricostruzione con ampliamento e spostamento di sedime di fabbricato". Tale intervento, da realizzarsi in area soggetta a vincolo paesaggistico ed ambientale all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei, aveva ottenuto la necessaria autorizzazione paesaggistica da parte dell’Ente Parco.
La ricorrente, subentrata in data 10 novembre 2020 nella titolarità del terreno e del fabbricato in corso di costruzione, ha proceduto in corso d'opera a realizzare lavori in totale difformità rispetto a quanto autorizzato, come accertato dal Comune all’esito di un sopralluogo svolto 16 gennaio 2025, cui ha fatto seguito l’ordinanza di sospensione dei lavori del 21 gennaio 2025.
Il Comune ha relazionato all’Ente Parco con nota del 24 gennaio 2025 nella quale si richiama integralmente il sopralluogo del 16 gennaio dal quale risultava appunto che il fabbricato realizzato, rispetto a quello concessionato “non rispetta per dimensioni planimetriche (sedime) sagoma, altezza, modifiche prospettiche, volume, quanto autorizzato con permesso di costruire n. 6/2020 che prevedeva la realizzazione di un edificio composto da un solo piano terra in luogo della realizzazione di 2 piani attuali fuori terra”.
Nella nota comunale si evidenziava, inoltre, che l’abuso era stato oggetto di una richiesta di variante al PdC del 2020. Invero, in data 2 gennaio 2024 la ricorrente aveva presentato una variante al progetto del 2020 che era stata, tuttavia, denegata dal Comune con decreto del 13 dicembre 2024 prot. 14900 con la seguente motivazione:
“ il progetto di variante comporta un aumento di carico urbanistico e volumetrico non adeguatamente computato ai fini della verifica della compatibilità con il Piano Ambientale, prevedendo inoltre aumenti del volume totale edificato anche rispetto a quanto già approvato ai sensi della lr 14/2009 in deroga al Piano Ambientale, tale da non risultare assentibile.
Dalla consultazione ortofoto di cui al corrente anno e dalla documentazione fotografica registrata durante il sopralluogo esterno all’area di cantiere, si riscontra inoltre un edificato in costruzione molto diverso da quello precedentemente autorizzato e che allo stato di copertura realizzato, appare simile a quanto proposto nella presente variante.
È stata avviata una procedura di Vigilanza rif. 2024/008 per accertare in maniera oggettiva lo stato dei luoghi e provvedere alla eventuale messa in pristino ”.
Il diniego del titolo edilizio (diniego di variante edilizia) non veniva impugnato dalla parte ricorrente, la quale si limitava a presentare un’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 che veniva, tuttavia, dichiarata improcedibile dall’Ente Parco in quanto “ I lavori eseguiti in difformità rispetto a quanto precedentemente autorizzato non rientrano nelle casistiche di ammissibilità ai sensi del comma 4 del citato art. 167 del D.Lgs. 42/2004”.
Al diniego di compatibilità paesaggistica seguiva l’ordine di rimessione in pristino.
Con distinti ricorsi, l’interessata ha impugnato:
a) il diniego di compatibilità paesaggistica, deducendone l’illegittimità per violazione delle garanzie partecipative e difetto di motivazione (ricorso R.G. 1078 del 2025);
b) l’ordinanza di remissione in pristino, deducendone l’illegittimità derivata (ricorso R.G. 1955 del 2025).
Si sono costituiti in giudizio l’Ente Parco e il Ministero della cultura chiedendo dichiararsi l’improcedibilità e/o infondatezza dei ricorsi.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata entrambe le cause sono passate in decisione.
Il Collegio, cisto l’art. 70 c.p.a., dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi in epigrafe, attesa la sussistenza di ragioni di connessione, oggettiva e soggettiva.
Ciò posto, l’azione di annullamento proposta avverso il diniego di compatibilità paesaggistica va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, risultando dagli atti che la ricorrente non ha impugnato il diniego del titolo edilizio richiesto per la realizzazione del medesimo intervento per cui è causa.
Per realizzare un’opera edilizia nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico occorrono l’assenso a fini edilizi e l’assenso a fini paesaggistici, con la conseguenza che in tali aree non si può realizzare un’opera edilizia se non sono presenti entrambi i titoli abilitativi.
In riferimento a tale ultima questione, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente precisato che il possibile rilascio di uno dei due atti di assenso non comporta il necessario rilascio anche dell’altro e la mancanza e il diniego del necessario titolo edilizio non consente la realizzazione di un’opera anche se per la stessa è stato rilasciato l’assenso a fini paesaggistici. (Cons. St. 2553/2021; Cons. Stato, sez. VI, 16 giugno 2016 n. 2658; TAR Campania, Salerno, sez. III, 3 luglio 2023 n. 1607).
Ferme le assorbenti considerazioni che precedono, osserva il Collegio che, anche a ritenere, in tesi, procedibile il ricorso proposto avverso il diniego di compatibilità paesaggistica il medesimo sarebbe comunque infondato poiché la possibilità di sanatoria paesistica postuma è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall’articolo 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004. Segnatamente, sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica: gli interventi realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall'autorizzazione paesaggistica; i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della disciplina edilizia (art. 167, comma 4).
Nel caso di specie la ricorrente ha realizzato un edificio completamente diverso da quello concessionato, completando al grezzo un piano in più rispetto a quanto consentito (l’edificio realizzato è composto da due piani fuori terra, mentre quello assentito prevedeva un solo piano). Tale intervento ha generato un nuovo volume e una nuova superficie ed è, pertanto, insuscettibile di sanatoria paesistica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19/10/2020, n. 6300, secondo cui l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato”).
Il vizio di omessa comunicazione del preavviso di rigetto, denunciato dalla ricorrente, è privo di efficacia invalidante, in quanto il provvedimento impugnato ha natura vincolata, alla luce di quanto previsto dalla lett. a) del comma 4 dell’art.167 del d. lgs. n.42/04 (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 22 giugno 2023 n. 6131).
La giurisprudenza amministrativa interpreta l’art. 10-bis della Legge 241/1990, così come le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza ha causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la Pubblica Amministrazione.
Ne deriva che la violazione della previsione in questione non determina l'automatica illegittimità del provvedimento finale qualora possa trovare applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della stessa legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., che prevede la dequotazione dei vizi formali dell'atto e mira a garantire una maggiore efficienza all'azione amministrativa, evitando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività amministrative, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non poteva avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato, essendo la sanatoria paesaggistica preclusa ogni qual volta gli interventi abusivamente realizzati abbiano, come nel caso di specie, generato nuovi volumi e superfici.
Infondata è anche la censura con cui si deduce il difetto di motivazione, essendo il diniego di compatibilità paesaggistica sufficientemente motivato mediante il richiamo agli atti istruttori e al cit. art. 167, comma 4, che esclude la sanatoria paesaggistica in caso di interventi che abbiano comportato un aumento di superficie o di volume.
Alla reiezione del ricorso proposto avverso il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria (R.G. 1078 del 2025) consegue, per tabulas , il rigetto del ricorso R.G. 1955 del 2025 proposto contro l’ordinanza di rimessione in pristino, impugnata esclusivamente in via di illegittimità derivata.
Non avendo il Collegio riscontrato alcun vizio dell’atto presupposto non è, infatti, ravvisabile alcuna illegittimità derivata dell’atto consequenziale.
Per tutte le ragioni, di rito e di merito, sin qui sinteticamente esposte, i ricorsi all’esame devono essere disattesi.
Le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate in ragione delle considerazioni svolte dal difensore della ricorrente nella memoria di replica, suscettibili di positivo apprezzamento ai limitati fini della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, così provvede:
1) dichiara improcedibile, e comunque infondato, il ricorso R.G. 1078 del 2025;
2) respinge il ricorso R.G. 1955 del 2025;
3) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LA, Presidente
Marco NA, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco NA | RA LA |
IL SEGRETARIO