Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 167
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittima applicazione dei "five criteria" del Manuale di RA

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, accertando che la normativa vigente all'epoca dei fatti (2018) era costituita dal D.L. 145/2013 e dal D.M. 27/05/2015, i quali non facevano riferimento al Manuale di RA né ai "five criteria". La Comunicazione della Commissione Europea del 2014, su cui si basava l'Agenzia, non era applicabile ratione temporis e la misura fiscale in esame non costituiva aiuto di Stato selettivo. Inoltre, il Manuale di RA non aveva valore normativo prima del 2020 e non è stato prodotto dall'Agenzia.

  • Accolto
    Illegittimo disconoscimento dei costi in presenza di certificazione del credito d'imposta

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, in quanto il disconoscimento dei costi era basato sull'erronea applicazione del Manuale di RA. La certificazione, sebbene contestata dall'Agenzia, ha valore probatorio nel contesto in cui l'applicazione del Manuale di RA è stata ritenuta illegittima.

  • Accolto
    Carenza/inesistenza di motivazione dell'atto di recupero e difetto di competenze specifiche dell'Agenzia

    La Corte ha accolto i ricorsi per altri motivi (illegittima applicazione del Manuale di RA), assorbendo questo motivo. Tuttavia, implicitamente, la decisione di annullare gli atti implica un vizio motivazionale.

  • Accolto
    Carenza o inesistenza dei presupposti a fondamento dell'atto

    La Corte ha accolto i ricorsi per altri motivi (illegittima applicazione del Manuale di RA), assorbendo questo motivo. La decisione di annullare gli atti implica un vizio nella fondatezza della pretesa erariale.

  • Accolto
    Inapplicabilità del Manuale di Frascati (RA)

    La Corte ha accolto i ricorsi per altri motivi (illegittima applicazione del Manuale di RA), assorbendo questo motivo. La Corte ha confermato l'inapplicabilità del Manuale di RA per le annualità precedenti al 2020.

  • Accolto
    Erronea valutazione dei costi del personale

    La Corte ha ritenuto che il ragionamento dell'Agenzia fosse erroneo, poiché l'ammissibilità del costo del personale dipende dall'impiego in attività di R&S, indipendentemente dal fatto che tali attività trovino applicazione durante le ordinarie attività di vendita. La Corte ha anche criticato l'apoditticità del rilievo relativo ai costi extra muros.

  • Accolto
    Erronea valutazione delle fatture emesse da soggetti esterni

    La Corte ha ritenuto che la valutazione dell'Agenzia fosse meramente assertiva e non scientificamente confrontata con le argomentazioni delle ricorrenti, che qualificavano tali attività come sperimentazione e innovazione rilevanti ai fini del credito d'imposta.

  • Accolto
    Erronea valutazione del progetto TRACE PLUS

    La Corte ha ritenuto la valutazione dell'Agenzia immotivata o irrazionalmente motivata, poiché basata sulla mera consultazione del sito del fornitore del software e non su un'analisi del contenuto tecnico del progetto. La Corte ha anche evidenziato che il fatto che il progetto sia "in via di sviluppo" non ne preclude l'ammissibilità.

  • Accolto
    Erronea valutazione della piattaforma digitale "innovativa"

    La Corte ha ritenuto tale conclusione immotivata, poiché il solo fatto che il progetto sia in via di sviluppo non ne esclude l'ammissibilità, e l'Agenzia non ha analizzato i connotati tecnologici della piattaforma per motivare il diniego.

  • Accolto
    Mancanza di documenti di dettaglio comprovanti l'attività individuale del personale

    La Corte ha ritenuto che la documentazione richiesta dall'Agenzia non fosse quella prevista dalla normativa di riferimento (Art. 7 co. 5 lett. a) del D.M. 2015), che prevedeva i fogli di presenza nominativi.

  • Accolto
    Illegittima applicazione dei "five criteria" del Manuale di RA

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, accertando che la normativa vigente all'epoca dei fatti (2018) era costituita dal D.L. 145/2013 e dal D.M. 27/05/2015, i quali non facevano riferimento al Manuale di RA né ai "five criteria". La Comunicazione della Commissione Europea del 2014, su cui si basava l'Agenzia, non era applicabile ratione temporis e la misura fiscale in esame non costituiva aiuto di Stato selettivo. Inoltre, il Manuale di RA non aveva valore normativo prima del 2020 e non è stato prodotto dall'Agenzia.

  • Accolto
    Illegittimo disconoscimento dei costi in presenza di certificazione del credito d'imposta

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, in quanto il disconoscimento dei costi era basato sull'erronea applicazione del Manuale di RA. La certificazione, sebbene contestata dall'Agenzia, ha valore probatorio nel contesto in cui l'applicazione del Manuale di RA è stata ritenuta illegittima.

  • Accolto
    Carenza/inesistenza di motivazione dell'atto di recupero e difetto di competenze specifiche dell'Agenzia

    La Corte ha accolto i ricorsi per altri motivi (illegittima applicazione del Manuale di RA), assorbendo questo motivo. Tuttavia, implicitamente, la decisione di annullare gli atti implica un vizio motivazionale.

  • Accolto
    Carenza o inesistenza dei presupposti a fondamento dell'atto

    La Corte ha accolto i ricorsi per altri motivi (illegittima applicazione del Manuale di RA), assorbendo questo motivo. La decisione di annullare gli atti implica un vizio nella fondatezza della pretesa erariale.

  • Accolto
    Inapplicabilità del Manuale di Frascati (RA)

    La Corte ha accolto i ricorsi per altri motivi (illegittima applicazione del Manuale di RA), assorbendo questo motivo. La Corte ha confermato l'inapplicabilità del Manuale di RA per le annualità precedenti al 2020.

  • Accolto
    Erronea valutazione dei costi del personale

    La Corte ha ritenuto che il ragionamento dell'Agenzia fosse erroneo, poiché l'ammissibilità del costo del personale dipende dall'impiego in attività di R&S, indipendentemente dal fatto che tali attività trovino applicazione durante le ordinarie attività di vendita. La Corte ha anche criticato l'apoditticità del rilievo relativo ai costi extra muros.

  • Accolto
    Erronea valutazione delle fatture emesse da soggetti esterni

    La Corte ha ritenuto che la valutazione dell'Agenzia fosse meramente assertiva e non scientificamente confrontata con le argomentazioni delle ricorrenti, che qualificavano tali attività come sperimentazione e innovazione rilevanti ai fini del credito d'imposta.

  • Accolto
    Erronea valutazione del progetto TRACE PLUS

    La Corte ha ritenuto la valutazione dell'Agenzia immotivata o irrazionalmente motivata, poiché basata sulla mera consultazione del sito del fornitore del software e non su un'analisi del contenuto tecnico del progetto. La Corte ha anche evidenziato che il fatto che il progetto sia "in via di sviluppo" non ne preclude l'ammissibilità.

  • Accolto
    Erronea valutazione della piattaforma digitale "innovativa"

    La Corte ha ritenuto tale conclusione immotivata, poiché il solo fatto che il progetto sia in via di sviluppo non ne esclude l'ammissibilità, e l'Agenzia non ha analizzato i connotati tecnologici della piattaforma per motivare il diniego.

  • Accolto
    Mancanza di documenti di dettaglio comprovanti l'attività individuale del personale

    La Corte ha ritenuto che la documentazione richiesta dall'Agenzia non fosse quella prevista dalla normativa di riferimento (Art. 7 co. 5 lett. a) del D.M. 2015), che prevedeva i fogli di presenza nominativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 167
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 167
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo