Ordinanza cautelare 16 settembre 2022
Sentenza 2 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00201/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2022, proposto da
DI OG Nel Mondo Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Romanello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alba Adriatica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Teramo, viale G. Mazzini 6;
per l'annullamento,
- dell’ordinanza del Settore Area Amministrativa – S.U.A.P. C.E.D. n. 2 del 02.07.2022 di cessazione degli effetti della S.C.I.A. di cui alla pratica S.U.A.P. n. 04656750652 – 03012022 – 1116 in relazione alla richiesta di autorizzazione per inizio attività temporanea di spettacolo circense, senza occupazione di suolo pubblico, da eseguirsi per un periodo di 13 giorni, dal 07.07.2022 al 17.07.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alba Adriatica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 marzo 2026 il dott. FR SE GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e pervenuto in Segreteria in data 5 luglio 2022 la ditta DI OG nel Mondo Soc. Coop. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sede de L'Aquila impugnando l'ordinanza del Comune di Alba Adriatica n. 2 del 2 luglio 2022, con la quale si disponeva la cessazione degli effetti della SCIA presentata per l'autorizzazione temporanea di uno spettacolo circense dal 7 al 17 luglio 2022.
La ricorrente aveva presentato detta SCIA in data 3 gennaio 2022, ma solo il 17 giugno 2022 integrava la documentazione con l'indicazione dell'area prescelta, sita lungo la Statale Adriatica SS16, e con le autorizzazioni dei privati proprietari, tra cui la Società Habitare S.r.l. e il Sig. IO RG.
In data 21 giugno 2022, il Comune comunicava l'avvio del procedimento di revoca, rilevando la non conformità della pratica con l'art. 3 del regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti, in quanto l'area ricadeva nel centro urbano.
La ricorrente contestava la tempistica della risposta, pervenuta solo a 17 giorni dall'inizio previsto e sette mesi dopo la domanda, e lamentava l'omessa indicazione di aree alternative da parte del Comune, nonostante quanto affermato nell'ordinanza.
La ricorrente sosteneva altresì la legittimità della SCIA, avendo ottenuto i nullaosta dei proprietari e predisposto aree di parcheggio, come negli anni precedenti, e chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché misure cautelari per poter svolgere l'attività.
Il Comune di Alba Adriatica, costituitosi con memoria in data 7 settembre 2022, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 104/2010, in quanto la ricorrente non aveva notificato il ricorso alla società Mare Blu S.p.A., proprietaria di una delle aree interessate e quindi da ritenersi controinteressata, la quale, peraltro, con p.e.c. del 5 luglio 2022 aveva manifestato il proprio dissenso e diffidato il circo alla rimozione dei mezzi.
Nel merito, il Comune ricostruiva i fatti, evidenziando che la SCIA del 3 gennaio 2022 era generica e che solo il 17 giugno 2022 la ricorrente forniva i dettagli necessari, determinando l'avvio dell'istruttoria.
Il Comune, con nota del 21 giugno 2022, comunicava i motivi ostativi ex art. 4 del regolamento, che vietava l'installazione di circhi nel centro urbano, come da planimetria allegata, e sollevava ragioni di pubblica sicurezza legate all'unico accesso alla strada principale, alla carenza di parcheggi e alla prossimità a rotatorie con intenso traffico.
La ricorrente, con memoria difensiva del 23 giugno 2022, non contestava tali rilievi.
Il Comune, dopo aver riscontrato la richiesta della Prefettura di Teramo, emanava l'ordinanza di revoca il 2 luglio 2022, in conformità all'art. 12 del regolamento.
Il Comune rilevava inoltre che la ricorrente non era in possesso del nullaosta di Mare Blu S.p.A., circostanza emersa successivamente e che la domanda di risarcimento era generica e infondata, non essendo automatico il risarcimento in caso di annullamento dell'atto.
Con successiva memoria difensiva del 4 febbraio 2026, il Comune ribadiva l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica a Mare Blu S.p.A., richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 889 del 2025 e concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, sul piano argomentativo e motivazionale, le questioni preliminari di rito sollevate dal Comune di Alba Adriatica, pur fondate, possono ritenersi assorbite dal merito della causa.
Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
In primo luogo, in relazione alle modalità e tempistiche del procedimento, va osservato che la ditta DI OG nel Mondo Soc. Coop. presentava la segnalazione certificata di inizio attività in data 3 gennaio 2022 in termini del tutto generici, omettendo di indicare i luoghi, le aree interessate e le date di svolgimento dello spettacolo, elementi indispensabili per l’avvio di qualsivoglia istruttoria amministrativa.
Solo in data 17 giugno 2022, a ridosso dell’inizio previsto delle attività (7 luglio 2022), la ricorrente integrava la documentazione tecnica, individuando finalmente l’area prescelta, i proprietari delle aree private e il periodo di svolgimento.
Tale condotta processuale e amministrativa dimostra come il presunto ritardo nell’adozione del provvedimento finale sia da imputare esclusivamente all’inerzia o alla tardività della stessa parte istante, che ha di fatto impedito all’amministrazione di svolgere le proprie verifiche con congruo anticipo.
L’amministrazione comunale, al contrario, ha agito con sollecitudine, poiché in data 21 giugno 2022, a soli quattro giorni dal completamento della documentazione, ha notificato il preavviso di diniego, e in data 2 luglio 2022 ha emesso l’ordinanza di revoca, rispettando così i termini e le garanzie partecipative previste dalla legge sul procedimento amministrativo.
Nel merito, il provvedimento impugnato si fonda su plurime e oggettive violazioni del Regolamento comunale disciplinante le attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, approvato con delibera del consiglio comunale n. 15 del 4 maggio 2020 e pubblicato sul sito istituzionale.
L’art. 4 di tale regolamento vieta in modo espresso l’installazione dei circhi nell’area del centro urbano, come definita dalla planimetria allegata al regolamento stesso.
Al contrario, la ricorrente ha invece individuato autonomamente un’area rientrante in tale zona vietata, circostanza agevolmente verificabile dalla stessa ditta in quanto il regolamento è stato condiviso con le associazioni di categoria e reso pubblico.
Inoltre, la ricorrente ha dichiarato in sede di integrazione documentale di essere in possesso dei nullaosta di tutti i proprietari delle aree interessate, ma tale dichiarazione è stata smentita dalla società Mare Blu S.p.A., proprietaria di una delle aree occupate, la quale con p.e.c. del 5 luglio 2022 ha espresso formale dissenso, diffidando il circo alla rimozione dei mezzi e contestando il mancato rilascio di alcuna autorizzazione.
Tale circostanza non solo integra un’ulteriore violazione del regolamento, ma fa venire meno un presupposto essenziale per il legittimo insediamento, ossia il consenso del proprietario dell’area privata.
Il provvedimento di revoca ha altresì richiamato ragioni di pubblica sicurezza, rilevando che l’area prescelta era caratterizzata da un unico accesso diretto alla strada principale, con conseguente pericolo per l’incolumità pubblica, carenza di aree di parcheggio, e ubicazione a ridosso di due rotatorie interessate da intenso traffico veicolare, specialmente nel periodo estivo ad alta valenza turistica.
Queste contestazioni, sollevate già nel preavviso di diniego del 21 giugno 2022, non sono state mai controdedotte dalla ricorrente, né in sede amministrativa con la memoria difensiva presentata il 23 giugno 2022, né successivamente in sede giurisdizionale, con conseguente ammissione implicita della loro fondatezza.
La richiesta risarcitoria avanzata in via subordinata risulta pertanto priva di fondamento, non solo per la palese legittimità del provvedimento impugnato, ma anche perché, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, all’annullamento di un atto amministrativo non consegue automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendosi accertare la spettanza effettiva del bene della vita.
Nel caso di specie, anche in astratto, l’amministrazione comunale non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso da quello emanato, poiché la ricorrente era carente del nullaosta del proprietario dell’area e l’insediamento era in palese contrasto con il regolamento comunale e con le prescrizioni di pubblica sicurezza.
Ne consegue l’integrale infondatezza nel merito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sede de L’Aquila, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ditta DI OG Nel Mondo Soc. Coop. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Alba Adriatica, che liquida in € 3.000,00 (euro tremila,00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA PA, Presidente
FR SE GR, Consigliere, Estensore
MA Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR SE GR | MA PA |
IL SEGRETARIO