Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 24/04/2026, n. 7439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7439 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07439/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02298/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2298 del 2026, proposto da
AR TR, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca e Università degli Studi di Napoli “ FE II ”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Cineca, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio.
nei confronti
IU TT IT e AN CI, entrambi non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe, secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti d.m. n. 418 del 30 maggio 2025, d.m. n. 431 del 20 giugno 2025, d.m. n. 454 del 16 luglio 2025, d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;
B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito UN (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile;
D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti;
E) del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, “ Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026 ” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
F) del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025, “ Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026 ” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
G) del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, “ Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026 ” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
H) del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, “ Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE ” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
I) del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, “ Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26 ” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;
K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei;
L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito UN e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025;
M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove;
P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del d.m. n. 418 del 30 maggio 2025;
Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorchè non conoscibili;
R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20 novembre 2025 che per quello del 10 dicembre 2025; ancorchè non conoscibili;
S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10 dicembre 2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti;
T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 30 gennaio 2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del silenzio diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal Ministero con la nota di riscontro del 17 febbraio 2026;
U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del d.lgs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione;
W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia;
X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;
Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia,
per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale,
nonchè per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 8 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 26 gennaio 2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17 febbraio 2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Napoli “FE II” ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa ON CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il presente gravame, la ricorrente - iscritta per l’a.a. 2025/2026 al semestre filtro del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli “ FE II ” e ammessa, all’esito delle relative prove di esame, in tale corso presso l’Ateneo della IC (la nona delle sedi da costei optata) - impugna la relativa graduatoria di merito nazionale, chiedendo in via cautelare la sua ammissione con riserva e in sovrannumero all’Ateneo Campano, da lei indicato come prima scelta, e nel merito l’annullamento della “ graduatoria, con il relativo scorrimento, e/o (del) l’intera procedura selettiva, in parte qua, adottando i provvedimenti più idonei ed opportuni a consentire l’ammissione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in questione ”.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (nel prosieguo “MUR” o “Ministero”) si costituiva in giudizio, preliminarmente evidenziando l’intervenuta decadenza della ricorrente dalla graduatoria avversata per aver costei deciso di non immatricolarsi presso la sede a lei assegnata (quella della IC), nonché comunque l’infondatezza nel merito delle censure proposte.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 73 c.p.a, dell’esistenza di eventuali profili di improcedibilità del ricorso, per omessa impugnazione della sopravvenuta decadenza della ricorrente dalla graduatoria avversata e della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il giudizio può essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Il ricorso, come rilevato ex officio , deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in relazione all’aver la ricorrente omesso di impugnare la determinazione di decadenza dalla graduatoria avversata consolidatasi nei suoi confronti a seguito della sua rinuncia ad immatricolarsi nel corso di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi della IC entro il termine del 16 gennaio 2026 (in tal senso la scheda individuale versata in atti dal Ministero).
Ben si comprende, infatti, come tale rinuncia, non traducendosi nella mera perdita di quella specifica assegnazione, con possibilità di concorrere per i posti successivamente resi disponibili, si sia tradotta in una sopravvenuta determinazione di decadenza dalla procedura concorsuale, che parte ricorrente aveva l’onere di impugnare, entro il relativo termine decadenziale ormai spirato, dipendendo da essa la lesione attuale e definitiva della sua sfera giuridica.
Né parte ricorrente ha in atti svolto alcuna specifica censura volta a contestare tale meccanismo di decadenza definitiva, introdotto dall’art. 4 dell’allegato 1 al D.M. 1115/2025, il quale prevede che il candidato “ assegnato ” che non si immatricoli entro il termine perentorio stabilito decada irrimediabilmente dalla possibilità di immatricolarsi o iscriversi presso qualunque sede del corso di laurea magistrale a ciclo unico, dolendosi, invero, di tale previsione solo in relazione alla mancata assegnazione alla prima delle sedi da costei optata (l’Università degli Studi di Napoli “ FE II ”) e non anche alla sua decadenza dalla graduatoria (in tal senso, il primo motivo di ricorso).
Né può ritenersi a tal fine sufficiente l’utilizzo di generiche formule di stile come il riferimento a “ ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale ”, imponendo, invero, l'art. 40 c.p.a. che i provvedimenti impugnati debbano essere puntualmente ed inequivocabilmente indicati nell’oggetto della domanda ed a questi debbano essere direttamente collegate le specifiche censure formulate in ricorso, ciò solo consentendo alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa.
Per quanto fin qui detto, il ricorso proposto da parte ricorrente avverso la graduatoria avversata è improcedibile, in ragione del sopravvenuto carattere inoppugnabile della determinazione di decadenza da tale graduatoria, non avendo la candidata esteso il giudizio anche a tale atto e non potendo costei, per l’effetto, ormai trarre alcun concreto vantaggio dall’ipotetico accoglimento del gravame proposto, in ragione della definitiva preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita ambito, identificabile nell’ammissione per l’anno in corso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso la sede ambita.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. in quanto non più sostenuto da alcun interesse concreto ed attuale, in ragione della mancata espressa contestazione della determinazione di decadenza dalla graduatoria, atto al quale, per quanto fin qui detto, è allo stato riconducibile la lesione attuale e definitiva della sfera giuridica della ricorrente.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle amministrazioni assistite dall’Avvocatura Generale di Stato, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NI, Presidente
ON CA, Consigliere, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| ON CA | LE NI |
IL SEGRETARIO