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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/07/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1589 V.G. anno
2025, vertente tra
( ) – Parte_1 C.F._1
( ) domiciliati presso lo Parte_2 C.F._2
studio dell'Avv. Alessandro Tassinari, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 15.7.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Massa (MS) il giorno 13.10.1996, come risulta da atto di matrimonio trascritto nei registri
di Stato Civile del Comune di Massa al n. 208, Parte II, S.A, dell'anno 1996; - ordinare
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa di procedere alle annotazioni e
trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
contenente le seguenti CONDIZIONI - i coniugi sono attualmente economicamente indipendenti ed hanno già regolato in sede di separazione ogni e qualsiasi rapporto
patrimoniale e non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del Parte_3
matrimonio celebrato in Massa il 13.10.1996, deducendo: che dalla unione coniugale era nata la figlia (6.7.1999), maggiorenne e autosufficiente;
Per_1
che essi ricorrenti si erano separati con sentenza n. 739/2024 del 9.7.2024; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al
P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura matrimoniale venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno recepite le concordate condizioni;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il
13.10.1996 tra nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'anno 1996, Parte II, Serie A, n.
208 e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese. Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 15.7.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1589 V.G. anno
2025, vertente tra
( ) – Parte_1 C.F._1
( ) domiciliati presso lo Parte_2 C.F._2
studio dell'Avv. Alessandro Tassinari, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 15.7.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Massa (MS) il giorno 13.10.1996, come risulta da atto di matrimonio trascritto nei registri
di Stato Civile del Comune di Massa al n. 208, Parte II, S.A, dell'anno 1996; - ordinare
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa di procedere alle annotazioni e
trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
contenente le seguenti CONDIZIONI - i coniugi sono attualmente economicamente indipendenti ed hanno già regolato in sede di separazione ogni e qualsiasi rapporto
patrimoniale e non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del Parte_3
matrimonio celebrato in Massa il 13.10.1996, deducendo: che dalla unione coniugale era nata la figlia (6.7.1999), maggiorenne e autosufficiente;
Per_1
che essi ricorrenti si erano separati con sentenza n. 739/2024 del 9.7.2024; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al
P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura matrimoniale venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno recepite le concordate condizioni;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il
13.10.1996 tra nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'anno 1996, Parte II, Serie A, n.
208 e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Massa di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese. Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 15.7.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli