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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/05/2024, n. 21956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21956 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UI HA nato il [...] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria di replica del difensore, avv. SINUHE LUCCONE per il AO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. AO MO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Latina il 10/12/2020 in ordine al furto aggravato di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21956 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 08/02/2024 una bicíletta elettrica ed all'estorsione contestatagli come posta in essere ai danni di ZZ Nikholas, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. A sostegno del ricorso il AO ha proposto quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi ritenute utilizzabili le dichiarazioni testimoniali della persona offesa ZZ Nicholas, in violazione degli artt. 64 comma 3 lett. c) e comma 3 bis cpp, 197 bis cpp e 210 c.p.p., atteso che il predetto avrebbe dovuto essere ascoltato come imputato di reato connesso, per aver dichiarato di aver sottratto ai genitori ed allo zio quanto necessario per soddisfare le richieste estorsive. Assume il ricorrente che l'eccezione formulata sul punto erroneamente sarebbe stata disattesa dalla Corte territoriale sul rilievo che il ZZ non era stato iscritto sul registro degli indagati, occorrendo riferirsi al dato sostanziale e non alle scelte formali del pubblico ministero, e che sarebbe erroneo anche il riferimento alla scriminante di cui all'art. 649 cod. pen. ed alla mancanza di querela, atteso che lo zio derubato dalla persona offesa era cugino della madre. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del ZZ, che si assume smentita, invece, dalla tempistica della denuncia, dall'incerta collocazione temporale dei fatti secondo lo stesso Buzzi, dalla mancata esposizione di alcune circostanze nella querela e dalle smentite ricevute da riscontri obiettivi. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena, da ritenersi eccessiva soprattutto con riferimento all'aumento disposto per la continuazione. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata revoca delle statuizìoni civili, pur essendo stati quantificati i danni in euro 8.000,00 euro senza alcuna specificazione di quali essi siano. 3. Con memoria scritta del 29/12/2023 il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Anche il difensore del AO ha presentato memoria ex art. 601 cod. proc. pen., con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decìsione impugnata. 2. Il primo motivo di ricorso presenta diversi profili di inammissibilità, in quanto aspecifico, oltre che manifestamente infondato. 2 Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che il ZZ è indubbiamente il testimone principale sulle cui dichiarazioni si fonda il percorso argomentativo della sentenza impugnata, ma questa riferisce anche di altre testimonianze convergenti con le predette dichiarazioni, quali quelle di LI TI e di ND HI, con le quali il ricorrente non risulta essersi confrontato per evidenziare il carattere determinante o meno della testimonianza della persona offesa. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, invece, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'icentico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303). Peraltro, si tratta di motivo che è anche manifestamente infondato, atteso che correttamente il ZZ non è mai stato iscritto nel registro degli indagati ed è stato esaminato in dibattimento nella qualità di testimone e non di imputato di reato connesso, dal momento che in relazione al furto commesso ai danni dei genitori beneficiava della scriminante di cui all'art. 649 cod. pen., mentre lo zio al quale il predetto aveva sottratto del denaro per soddisfare le pretese estorsive subìte non risulta aver mai sporto querela, condizione necessaria di procedibilità, non risultando in alcun modo che il ZZ si sia mai introdotto nell'abitazione del predetto al fine di sottrarre il denaro e non vi abbia provveduto, invece, in qualche occasione familiare. Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione prospettato dal ricorrente, invece, è necessario che sussista, tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia. (cfr. Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023, Rv. 284090 che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna dell'imputato che, incaricato della ristrutturazione di un immobile, s'era impossessato di una caldaia posta al suo interno). 3. Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. In particolare, il motivo di ricorso volto a contestare l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ZZ LA, ritenute dai giudici di merito "esenti da distonie o incongruenze", oltre che assistite da diversi elementi di riscontro, anche di c:arattere testimoniale, è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la 3 mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). 4. Analogamente, attengono esclusivamente al merito della sentenza impugnata le censure difensive rivolte al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, atteso che i giudici di merito si sono conformati al principio secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento de 'l beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460). Allo stesso modo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la sentenza impugnata ben evidenziato che la pena base per il reato più grave è stata determinata nel minimo edittale, con incrementi a titolo di continuazione "contenuti ed equilibrati" in relazione ai fatti. 5. Incensurabili in sede di giudizio di legittimità, perché immuni da vizi logici, sono anche le statuizioni civili, in quanto la quantificazione in via equitativa dei danni nella misura di euro 8.000,00 è stata disposta con riferimento non solo i modesti ai danni patiti dalla parte civile nell'ambito direttamente patrimoniale, ma anche a quelli afferenti "la sfera morale e personale del giovane ZZ, rimasto vittima di intimazioni reiterate e gesti di violenza", tali da indurre a ritenere la liquidazione operata dai primi giudici "ispirata a canoni di oculata e prudente moderazione". 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 4 L'estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 febbraio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria di replica del difensore, avv. SINUHE LUCCONE per il AO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. AO MO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Latina il 10/12/2020 in ordine al furto aggravato di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21956 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 08/02/2024 una bicíletta elettrica ed all'estorsione contestatagli come posta in essere ai danni di ZZ Nikholas, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. A sostegno del ricorso il AO ha proposto quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi ritenute utilizzabili le dichiarazioni testimoniali della persona offesa ZZ Nicholas, in violazione degli artt. 64 comma 3 lett. c) e comma 3 bis cpp, 197 bis cpp e 210 c.p.p., atteso che il predetto avrebbe dovuto essere ascoltato come imputato di reato connesso, per aver dichiarato di aver sottratto ai genitori ed allo zio quanto necessario per soddisfare le richieste estorsive. Assume il ricorrente che l'eccezione formulata sul punto erroneamente sarebbe stata disattesa dalla Corte territoriale sul rilievo che il ZZ non era stato iscritto sul registro degli indagati, occorrendo riferirsi al dato sostanziale e non alle scelte formali del pubblico ministero, e che sarebbe erroneo anche il riferimento alla scriminante di cui all'art. 649 cod. pen. ed alla mancanza di querela, atteso che lo zio derubato dalla persona offesa era cugino della madre. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del ZZ, che si assume smentita, invece, dalla tempistica della denuncia, dall'incerta collocazione temporale dei fatti secondo lo stesso Buzzi, dalla mancata esposizione di alcune circostanze nella querela e dalle smentite ricevute da riscontri obiettivi. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena, da ritenersi eccessiva soprattutto con riferimento all'aumento disposto per la continuazione. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata revoca delle statuizìoni civili, pur essendo stati quantificati i danni in euro 8.000,00 euro senza alcuna specificazione di quali essi siano. 3. Con memoria scritta del 29/12/2023 il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Anche il difensore del AO ha presentato memoria ex art. 601 cod. proc. pen., con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decìsione impugnata. 2. Il primo motivo di ricorso presenta diversi profili di inammissibilità, in quanto aspecifico, oltre che manifestamente infondato. 2 Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che il ZZ è indubbiamente il testimone principale sulle cui dichiarazioni si fonda il percorso argomentativo della sentenza impugnata, ma questa riferisce anche di altre testimonianze convergenti con le predette dichiarazioni, quali quelle di LI TI e di ND HI, con le quali il ricorrente non risulta essersi confrontato per evidenziare il carattere determinante o meno della testimonianza della persona offesa. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, invece, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'icentico convincimento. (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303). Peraltro, si tratta di motivo che è anche manifestamente infondato, atteso che correttamente il ZZ non è mai stato iscritto nel registro degli indagati ed è stato esaminato in dibattimento nella qualità di testimone e non di imputato di reato connesso, dal momento che in relazione al furto commesso ai danni dei genitori beneficiava della scriminante di cui all'art. 649 cod. pen., mentre lo zio al quale il predetto aveva sottratto del denaro per soddisfare le pretese estorsive subìte non risulta aver mai sporto querela, condizione necessaria di procedibilità, non risultando in alcun modo che il ZZ si sia mai introdotto nell'abitazione del predetto al fine di sottrarre il denaro e non vi abbia provveduto, invece, in qualche occasione familiare. Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione prospettato dal ricorrente, invece, è necessario che sussista, tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia. (cfr. Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023, Rv. 284090 che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna dell'imputato che, incaricato della ristrutturazione di un immobile, s'era impossessato di una caldaia posta al suo interno). 3. Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. In particolare, il motivo di ricorso volto a contestare l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ZZ LA, ritenute dai giudici di merito "esenti da distonie o incongruenze", oltre che assistite da diversi elementi di riscontro, anche di c:arattere testimoniale, è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la 3 mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). 4. Analogamente, attengono esclusivamente al merito della sentenza impugnata le censure difensive rivolte al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, atteso che i giudici di merito si sono conformati al principio secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento de 'l beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460). Allo stesso modo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la sentenza impugnata ben evidenziato che la pena base per il reato più grave è stata determinata nel minimo edittale, con incrementi a titolo di continuazione "contenuti ed equilibrati" in relazione ai fatti. 5. Incensurabili in sede di giudizio di legittimità, perché immuni da vizi logici, sono anche le statuizioni civili, in quanto la quantificazione in via equitativa dei danni nella misura di euro 8.000,00 è stata disposta con riferimento non solo i modesti ai danni patiti dalla parte civile nell'ambito direttamente patrimoniale, ma anche a quelli afferenti "la sfera morale e personale del giovane ZZ, rimasto vittima di intimazioni reiterate e gesti di violenza", tali da indurre a ritenere la liquidazione operata dai primi giudici "ispirata a canoni di oculata e prudente moderazione". 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. 4 L'estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 febbraio 2024