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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 409/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRASSO GAETANO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4097/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250018190308000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 05.08.2025 Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n.10020250018190308000 di euro 576,58 notificata in data 23 giugno 2025 dall'ADER di ER eccependo la prescrizione dei crediti trattandosi di tassa automobilistica relativa all'anno 2020. Conclude per l'accoglimento del ricorso e vittoria di spese di giudizio. Il ricorso notificato ad ADER SA e Regione
Campania. ADER si costituisce in data 04.11.2025 rilevando il suo difetto di legittimazione passiva in merito alla sollevata prescrizione per mancata notifica degli atti interruttivi precedentemente notificati dall'ente creditore. Rileva che l'ente impositore ha nei termini prescrizionali notificato l'avviso di accertamento n.064239131787 in data 11.07.2023. Conclude per il rigetto del ricorso. La Regione Campania si costituisce in data 10.11.2025 sostenendo la correttezza del suo operato rilevando sia la corretta notifica dell'avviso di accertamento eseguita nell'anno 2023 sia il rispetto dei termini prescrizionali. In data 20.11.2025 il ricorrente deposita memoria illustrativa con le quali contesta le firme riportate sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali sono stati notificati gli avvisi di accertamento richiamati nella cartella di pagamento impugnata. Evidenzia, altresì, l'assenza della firma dell'incaricato al recapito. Il ricorso è discusso in Camera di Consiglio e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Le doglianze mosse dal ricorrente con le sue memorie illustrative non possono trovare condivisione in quanto del tutto regolare risulta la notifica degli atti prodromici costituiti dagli avvisi di accertamento notificati in data 11.07.2023 a mezzo poste private legittimamente abilitati alla notifica degli atti contestati. Sul punto ci si richiama a quanto statuito dalla Cassazione con l'ordinanza n.18541 dell'08.07.2024 con la quale viene riconfermata la legittimità delle notifiche effettuata da agenzia postali private. Anche la contestazione mossa nei confronti della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata il Giudice rileva che la mancanza del nome nella sottoscrizione la si evidenzia sia nelle due ricevute degli avvisi di ricevimento ma anche nel mandato rilasciato al difensore. Entrambe le firme riportano il cognome per esteso ed una “G” per il nome. E' del tutto evidente che le firme apposte sulle cartoline sono state eseguite in modo ”leggibile”. Non vi è carenza di sottoscrizione da parte dell'addetto alla notifica ma
è rilevabile una firma che va a coprire ambedue i righi , quello della “qualifica” e quello della “firma dell'incaricato al recapito”. Alla luce di quanto innanzi evidenziato il giudice ritiene correttamente notificato l'intero processo notificatorio. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 150,00, oltre accessori di legge, se dovuti, a ciascuno delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate a favore di AER ER e Regione Campania così come liquidate in motivazione.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRASSO GAETANO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4097/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250018190308000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 05.08.2025 Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n.10020250018190308000 di euro 576,58 notificata in data 23 giugno 2025 dall'ADER di ER eccependo la prescrizione dei crediti trattandosi di tassa automobilistica relativa all'anno 2020. Conclude per l'accoglimento del ricorso e vittoria di spese di giudizio. Il ricorso notificato ad ADER SA e Regione
Campania. ADER si costituisce in data 04.11.2025 rilevando il suo difetto di legittimazione passiva in merito alla sollevata prescrizione per mancata notifica degli atti interruttivi precedentemente notificati dall'ente creditore. Rileva che l'ente impositore ha nei termini prescrizionali notificato l'avviso di accertamento n.064239131787 in data 11.07.2023. Conclude per il rigetto del ricorso. La Regione Campania si costituisce in data 10.11.2025 sostenendo la correttezza del suo operato rilevando sia la corretta notifica dell'avviso di accertamento eseguita nell'anno 2023 sia il rispetto dei termini prescrizionali. In data 20.11.2025 il ricorrente deposita memoria illustrativa con le quali contesta le firme riportate sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali sono stati notificati gli avvisi di accertamento richiamati nella cartella di pagamento impugnata. Evidenzia, altresì, l'assenza della firma dell'incaricato al recapito. Il ricorso è discusso in Camera di Consiglio e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Le doglianze mosse dal ricorrente con le sue memorie illustrative non possono trovare condivisione in quanto del tutto regolare risulta la notifica degli atti prodromici costituiti dagli avvisi di accertamento notificati in data 11.07.2023 a mezzo poste private legittimamente abilitati alla notifica degli atti contestati. Sul punto ci si richiama a quanto statuito dalla Cassazione con l'ordinanza n.18541 dell'08.07.2024 con la quale viene riconfermata la legittimità delle notifiche effettuata da agenzia postali private. Anche la contestazione mossa nei confronti della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata il Giudice rileva che la mancanza del nome nella sottoscrizione la si evidenzia sia nelle due ricevute degli avvisi di ricevimento ma anche nel mandato rilasciato al difensore. Entrambe le firme riportano il cognome per esteso ed una “G” per il nome. E' del tutto evidente che le firme apposte sulle cartoline sono state eseguite in modo ”leggibile”. Non vi è carenza di sottoscrizione da parte dell'addetto alla notifica ma
è rilevabile una firma che va a coprire ambedue i righi , quello della “qualifica” e quello della “firma dell'incaricato al recapito”. Alla luce di quanto innanzi evidenziato il giudice ritiene correttamente notificato l'intero processo notificatorio. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 150,00, oltre accessori di legge, se dovuti, a ciascuno delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate a favore di AER ER e Regione Campania così come liquidate in motivazione.