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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/08/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
NA DI SI Seconda sezione civile
Il Tribunale di IN, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1694/2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 aprile 2025, con rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p..c, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Galletti; opponente
CONTRO
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
(c.f. ), (c.f. ), (c.f.
[...] C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
) e (c.f. ), tutti rappresentati e difesi C.F._6 CP_6 C.F._7 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Aurora Notarianni e avv. Gianmarco Berenato;
opposti
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19 marzo 2018, ha proposto opposizione Parte_1 ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in data 27 febbraio 2018 da CP_1
, , e (tutti nella qualità di eredi di CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Per_1
) unitamente al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 935/2017 depositata in data 25
[...] settembre 2017 dalla Corte d'Appello di IN, con il quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo di € 93.846,56 e specificamente € 70.019,78 a titolo di sorte capitale ed € 15.635,00 a titolo di spese legali liquidate nelle sentenze.
In particolare, l'opponente ha eccepito: 1) la validità del titolo esecutivo azionato perché privo di contenuto condannatorio in quanto confermatorio della sentenza di primo grado;
2) la carenza dei NA DI SI Seconda sezione civile
requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato;
3) la correttezza dell'importo precettato.
Con comparse di costituzione e risposta depositate tutte in data 31 maggio 2018 si sono costituiti in giudizio e , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 3 aprile 2025.
L'opposizione a precetto avanzata da deve essere accolta nei limiti che Parte_1 seguono.
Va preliminarmente, ricostruita la vicenda dei procedimenti che hanno interessato l'origine del diritto di credito vantato da (e oggi dagli eredi opposti Per_1 CP_1 CP_2 CP_3
, , e ) nei confronti dell'avv.
[...] CP_4 CP_5 CP_6 Parte_1
Il Tribunale di IN, con sentenza (non definitiva) n. 290/2011 depositata in data 15 febbraio
2011, in accoglimento della domanda svolta da nei confronti di aveva Per_1 Parte_1 accertato la responsabilità professionale di quest'ultimo per inadempimento rispetto ad un pregresso rapporto di patrocinio, disponendo una consulenza tecnica d'ufficio al fine di procedere alla quantificazione del danno, già determinato nell'importo dell'80% delle somme che Per_1 avrebbe percepito a titolo di retribuzione dall'1 febbraio 1995 al 24 giugno 1999 “meno l'importo delle somme percepite a titolo di pensione nel medesimo periodo”, oltre che nell'importo dell'80% della differenza fra il TFR percepito e quello che avrebbe potuto percepire con la reintegrazione nel CP_ posto di lavoro, dando atto che, ai fini della determinazione del danno, il avrebbe avuto diritto alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'anticipato collocamento a riposo sino alla data del deposito della sentenza.
Il Tribunale di IN, con sentenza n. 829/2014 del 16 aprile 2014, ha accertato che (in base alla svolta c.t.u.) dall'1 febbraio 1995 al 24 giugno 1999 avrebbe “percepito una Per_1 retribuzione complessiva di € 102.589,40, nonché un TFR aggiuntivo, per il medesimo periodo, di €
5.590,45”, che a quest'ultimo spettava a tiolo di risarcimento del danno (pari all'80% delle voci suindicate) la somma di € 86.543,88, che “da detta somma andrà detratta la somma percepita, nel periodo suindicato (1.2.1995-24.6.1999) a titolo di ratei di pensione” (con la specificazione che
“non è stato possibile determinare la differenza tra la retribuzione che sarebbe spettata e quanto NA DI SI Seconda sezione civile
percepito a titolo di rati di pensione” ma che ciò “non impedisce di quantificare il danno già riconosciuto nella sentenza parziale, trattandosi solo di operare la differenza eventualmente in sede di esecuzione”), che “spetterà all'attore la rivalutazione di dette somme dal giorno dell'anticipato collocamento a riposo (1.2.1995) sino alla data del deposito della sentenza”, oltre che sulle somme così ottenute “gli interessi compensativi che andranno calcolati al tasso legale secondo il criterio sancito dalle Sezioni Unite con la decisione 1712/95”; il Tribunale di IN ha, pertanto, condannato “parte convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore che liquida in € 86.543,88 oltre rivalutazione dal'1.2.1995 ed interessi calcolati come in motivazione, detratta la somma che il
Vita, nel periodo compreso fra l'1.2.1995 ed il 14.6.1999, ha percepito a titolo di ratei di pensione”, nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 422,50 per spese vive ed € 5.635,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
La Corte d'Appello di IN (pronunciandosi sull'impugnazione delle richiamate sentenze), con sentenza n. 935/2017 del 25 settembre 2017, ha rigettato l'appello, confermando integralmente le sentenze impugnate e condannando al pagamento nei confronti di Parte_1 Per_1 delle spese del giudizio, liquidante in € 10.000,00, oltre accessori.
Tanto premesso, passando ad analizzare i motivi di opposizione svolti da deve Parte_1 essere rigettata l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'omessa notificazione del titolo esecutivo sul mero presupposto che la sentenza della Corte d'Appello n. 935/2017 non conterrebbe un dispositivo condannatorio. Va, infatti, osservato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, “in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa”
(Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, n. 29021, la quale ha espressamente ha concluso che
“l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle NA DI SI Seconda sezione civile
statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione”; conf. Cassazione civile sez. III, 26/08/2014, n. 18254; Cassazione civile sez. III, 07/02/2013, n. 2955; Cassazione civile sez. III, 16/04/2013, n. 9161).
Deve, invece, accogliersi il secondo motivo di opposizione svolto da Parte_1 relativamente all'incertezza del diritto di credito incorporato nel titolo esecutivo, per l'impossibilità di calcolare le somme dovute in assenza di documentazione relativa ai ratei di pensione percepiti.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, il titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474, c. 2, n.
1, c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire ed è consentita la sua interpretazione extrastetuale (cd. etero-integrazione), purché sulla base di elementi e documenti acquisiti nel processo in cui esso si è formato, non trattandosi “di dare spazio ad un accertamento che è mancato, ma di precisarne l'oggetto”, in quanto “il superamento dell'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti cui la legge ricollega efficacia esecutiva (…) si presta ad essere attinto, prima dell'inizio dell'esecuzione, attraverso il rimedio delle opposizioni che la precedono, ma anche, a processo esecutivo iniziato, attraverso la sollecitazione del potere che pur è riconosciuto al giudice dell'esecuzione in tema di controllo della esistenza del titolo esecutivo”, e così ottenendosi “il sicuro vantaggio di costringere le parti del rapporto controverso al parlare chiaro: il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed i suoi perché; il debitore con altrettanta precisione contestando ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione od affidandole al giudice dell'esecuzione ai fini del suo controllo sull'estensione del titolo;
il creditore dal canto suo proponendo domanda riconvenzionale a fini di accertamento di quanto possa essere ritenuto già non accertato o controbattendo le allegazioni interne al processo esecutivo fatte dal debitore” (Cassazione civile sez. un., 02/07/2012, n. 11066; conf. Cassazione civile sez. lav., 23/04/2021, n. 10866; conf.; Cassazione civile sez. III, 16/04/2013, n. 9161).
Tale orientamento è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato che “in presenza di un titolo esecutivo di matrice giudiziale generico, ambiguo o indeterminato (tale cioè da non rendere liquido il credito con mero computo matematico), al giudice dell'opposizione all'esecuzione è consentita l'interpretazione extratestuale del titolo stesso, condotta cioè sulla base di elementi non desumibili di esso ma risultanti dagli atti delle parti, dai NA DI SI Seconda sezione civile
documenti prodotti o da relazioni di ausiliari, purché introdotti nel giudizio al cui esito si è formato il titolo e purché l'esito della esegesi non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione” (Cassazione civile sez.
III, 17/05/2024, n. 13869; conf. Cassazione civile sez. III, 16/01/2024, n. 1619, per la quale l'interpretazione extratestuale del provvedimento va effettuata “sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”).
La giurisprudenza ha, in altri termini, osservato che “l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale è ammissibile, benché soltanto nel caso in cui si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo” (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n. 29003) e che “né alla stregua dell'orientamento inaugurato dalla richiamata Sez. U, n. 11066 del 2012, né del successivo intervento di Sez. U n. 5633 del 21/02/2022 (…) è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo”
(Cassazione civile sez. III, 23/05/2023, n. 14234).
In materia giuslavoristica (il cui richiamo appare utile nell'odierna sede, considerato che il
Tribunale di IN, con la sentenza n. 829/2014, aveva accertato la responsabilità professionale dell'avvocato e quantificato il danno risarcibile in ordine a quanto avrebbe percepito a Per_1 titolo di retribuzione in caso di reintegrazione nel posto di lavoro), si è altresì precisato che “ad integrare il requisito della liquidità, richiamato nell'art. 474 c.p.c., è in tal caso sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi, e, pertanto, acquisiti al processo, sia pure per implicito” (Cassazione civile sez. lav.,
29/11/2004, n. 22427; conf. Cassazione civile sez. lav., 16/03/2025, n. 6991; Cassazione civile sez. lav., 03/09/2014, n. 18560; Cassazione civile sez. lav., 01/08/2014, n. 17537; v. anche Cassazione civile sez. lav., 29/10/2003, n. 16259 “la sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto dell'assicurato ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al NA DI SI Seconda sezione civile
pagamento dei relativi ratei “nei modi e nella misura di legge” oppure “con la decorrenza di legge”, senza precisare in termini monetari l'ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo qualora la misura della prestazione spettante all'interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo di un ulteriore intervento di un giudice diverso, che proceda, previa applicazione delle norme di legge che regolano la materia, all'acquisizione dei dati riguardanti sia la retribuzione percepita dall'assicurato, sia il periodo di contribuzione assicurativa”; conf. Cassazione civile sez. lav., 14/07/2016, n. 14374).
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza n. 829/2014 del Tribunale di IN (confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di IN n. 829/2017) ha riconosciuto la responsabilità professionale di e ha condannato quest'ultimo al risarcimento del danno subito da Parte_1
, liquidato in “€ 86.543,88 oltre rivalutazione dal'1.2.1995 ed interessi calcolati come in Per_1
CP_ motivazione, detratta la somma che il , nel periodo compreso fra l'1.2.1995 ed il 14.6.1999, ha percepito a titolo di ratei di pensione”.
Dalla documentazione prodotta nel fascicolo del giudizio di merito non vi sono però elementi che permettono di procedere al calcolo delle somme dovute secondo quanto disposto con la menzionata sentenza. Tale soluzione appare corroborata dalla stessa dichiarazione contenuta nella sentenza di primo grado, la quale, pur facendo proprie le risultanze del c.t.u., ha dato atto che quest'ultimo non è stato in grado di accertare l'incidenza dei ratei di pensione sulla retribuzione che sarebbe spettata a e ciò ai fini della quantificazione del danno. Risulta prodotta in atti la Per_1 consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'ambito del giudizio di merito, dalla quale emerge che il consulente, al quesito di calcolare “la differenza fra i ratei di pensione percepiti dall'attore sino al
24.06.1999 e la retribuzione che gli sarebbe spettata sino a tale data”, ha risposto di “non essere in grado di determinare la stessa non risultando negli atti di causa l'effettivo importo dei ratei di pensione percepita”.
Ne consegue che l'opposizione svolta da deve essere accolta, non potendosi Parte_1 ritenere la sentenza della Corte d'Appello di IN n. 935/2017 (nella parte in cui ha confermato la sentenza del Tribunale di IN n. 829/2014, con la quale era stato Parte_1 condannato al pagamento nei confronti di dell'importo di “€ 86.543,88 oltre Per_1 NA DI SI Seconda sezione civile
CP_ rivalutazione dal'1.2.1995 ed interessi calcolati come in motivazione, detratta la somma che il , nel periodo compreso fra l'1.2.1995 ed il 14.6.1999, ha percepito a titolo di ratei di pensione”) valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e dovendosi, invece, ritenere che la medesima contenga una condanna generica allo stato non eseguibile nell'impossibilità di quantificare in maniera precisa l'importo di cui sarebbe debitore nei confronti (oggi) degli eredi Parte_1 di non trattandosi, nel caso di specie, di mera interpretazione del provvedimento Per_1 giudiziale (ossia di etero-integrazione del medesimo tramite elementi e documenti già propri del procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il provvedimento giudiziale) e considerata l'incompatibilità “con l'attività ermeneutica della figura del fatto rimasto ignoto, propria al regime dell'accertamento storico e la cui disciplina resta affidata alla regola di riparto dell'onere della prova” (Cassazione civile sez. un., 21/02/2022, n. 5633; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale
Bergamo, 07/08/2025, n. 711; Tribunale IN, 25/06/2025, n. 1681; Tribunale IN sez. V,
24/01/2024, n. 132; Corte appello Roma sez. I, 31/01/2023, n. 5175; Tribunale Catania sez. lav.,
27/02/2019, n. 875; Tribunale Roma, 23/06/2021, n. 6204, per la quale “la coerente applicazione dei principi esposti porta ad affermare che il totale difetto di indicazione nella sentenza dell'aliunde perceptum costituisca circostanza sufficiente a far ritenere la illiquidità del credito”).
Va, a questo punto, dato atto del diritto di , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
e di procedere esecutivamente per il solo importo richiesto nell'atto di CP_5 CP_6 precetto a titolo di spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di IN n. 829/2014 e nella sentenza della Corte d'Appello di IN n. 935/2017, dando atto che ha Parte_1 documentato di aver corrisposto agli odierni opposti nelle more del procedimento (a seguito della concessione della parziale esecutività del titolo esecutivo) l'importo complessivo di € 23.837,41 (v. note depositate in data 12 dicembre 2018 e i seguenti allegati bonifici bancari: bonifico del 4 ottobre
2018 per l'importo di € 5.960,24; bonifico del 30 ottobre 2018 per l'importo di € 5.960,24; bonifico del 13 agosto 2018 per l'importo di € 11.916,93).
Considerata la parziale fondatezza dell'opposizione al precetto svolta da il Parte_1 presente Giudice ritiene di dover compensare per metà le spese di lite tra le parti processuali e condannarsi gli opposti in solido al pagamento nei confronti di della restante metà, Parte_1 come liquidata in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia. NA DI SI Seconda sezione civile
Deve, invece, rigettarsi la richiesta di condanna di pagamento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. svolta dall'opponente.
Al riguardo, occorre rilevare che la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831;
Cass. 18 gennaio 2010 n. 654).
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave, pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (Cass. 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione
(cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/04/2016, n. 7726).
Tanto premesso, deve rilevarsi l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della richiamata sanzione, non rinvenendosi nell'azione degli opposti quella pretestuosità connotata da mala fede o colpa grave, in quanto posta in violazione di elementari principi giuridici o in quanto manifestamente inammissibile o contraria al diritto vivente ed al pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1694/2018 R.G. promossa da contro , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
e , così dispone:
[...] CP_6
1. accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione avanzata da e Parte_1 dichiara l'inefficacia del precetto opposto limitatamente all'importo di € 70.019,78; NA DI SI Seconda sezione civile
2. conferma per il resto l'atto di precetto opposto, dando atto del sopravvenuto pagamento da parte di nelle more del presente giudizio, del complessivo importo di € 23.837,41, Parte_1 come specificato in parte motiva;
3. compensa per metà le spese del presente giudizio, condannando CP_1 CP_2
, , e in solido al pagamento del residuo in favore di CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
liquidato in € 442,00 per spese vive ed € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di Parte_1 legge.
Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in IN, in data 21 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
NA DI SI Seconda sezione civile
Il Tribunale di IN, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1694/2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 aprile 2025, con rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p..c, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Galletti; opponente
CONTRO
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
(c.f. ), (c.f. ), (c.f.
[...] C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
) e (c.f. ), tutti rappresentati e difesi C.F._6 CP_6 C.F._7 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Aurora Notarianni e avv. Gianmarco Berenato;
opposti
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19 marzo 2018, ha proposto opposizione Parte_1 ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in data 27 febbraio 2018 da CP_1
, , e (tutti nella qualità di eredi di CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Per_1
) unitamente al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 935/2017 depositata in data 25
[...] settembre 2017 dalla Corte d'Appello di IN, con il quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo di € 93.846,56 e specificamente € 70.019,78 a titolo di sorte capitale ed € 15.635,00 a titolo di spese legali liquidate nelle sentenze.
In particolare, l'opponente ha eccepito: 1) la validità del titolo esecutivo azionato perché privo di contenuto condannatorio in quanto confermatorio della sentenza di primo grado;
2) la carenza dei NA DI SI Seconda sezione civile
requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato;
3) la correttezza dell'importo precettato.
Con comparse di costituzione e risposta depositate tutte in data 31 maggio 2018 si sono costituiti in giudizio e , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 3 aprile 2025.
L'opposizione a precetto avanzata da deve essere accolta nei limiti che Parte_1 seguono.
Va preliminarmente, ricostruita la vicenda dei procedimenti che hanno interessato l'origine del diritto di credito vantato da (e oggi dagli eredi opposti Per_1 CP_1 CP_2 CP_3
, , e ) nei confronti dell'avv.
[...] CP_4 CP_5 CP_6 Parte_1
Il Tribunale di IN, con sentenza (non definitiva) n. 290/2011 depositata in data 15 febbraio
2011, in accoglimento della domanda svolta da nei confronti di aveva Per_1 Parte_1 accertato la responsabilità professionale di quest'ultimo per inadempimento rispetto ad un pregresso rapporto di patrocinio, disponendo una consulenza tecnica d'ufficio al fine di procedere alla quantificazione del danno, già determinato nell'importo dell'80% delle somme che Per_1 avrebbe percepito a titolo di retribuzione dall'1 febbraio 1995 al 24 giugno 1999 “meno l'importo delle somme percepite a titolo di pensione nel medesimo periodo”, oltre che nell'importo dell'80% della differenza fra il TFR percepito e quello che avrebbe potuto percepire con la reintegrazione nel CP_ posto di lavoro, dando atto che, ai fini della determinazione del danno, il avrebbe avuto diritto alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'anticipato collocamento a riposo sino alla data del deposito della sentenza.
Il Tribunale di IN, con sentenza n. 829/2014 del 16 aprile 2014, ha accertato che (in base alla svolta c.t.u.) dall'1 febbraio 1995 al 24 giugno 1999 avrebbe “percepito una Per_1 retribuzione complessiva di € 102.589,40, nonché un TFR aggiuntivo, per il medesimo periodo, di €
5.590,45”, che a quest'ultimo spettava a tiolo di risarcimento del danno (pari all'80% delle voci suindicate) la somma di € 86.543,88, che “da detta somma andrà detratta la somma percepita, nel periodo suindicato (1.2.1995-24.6.1999) a titolo di ratei di pensione” (con la specificazione che
“non è stato possibile determinare la differenza tra la retribuzione che sarebbe spettata e quanto NA DI SI Seconda sezione civile
percepito a titolo di rati di pensione” ma che ciò “non impedisce di quantificare il danno già riconosciuto nella sentenza parziale, trattandosi solo di operare la differenza eventualmente in sede di esecuzione”), che “spetterà all'attore la rivalutazione di dette somme dal giorno dell'anticipato collocamento a riposo (1.2.1995) sino alla data del deposito della sentenza”, oltre che sulle somme così ottenute “gli interessi compensativi che andranno calcolati al tasso legale secondo il criterio sancito dalle Sezioni Unite con la decisione 1712/95”; il Tribunale di IN ha, pertanto, condannato “parte convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore che liquida in € 86.543,88 oltre rivalutazione dal'1.2.1995 ed interessi calcolati come in motivazione, detratta la somma che il
Vita, nel periodo compreso fra l'1.2.1995 ed il 14.6.1999, ha percepito a titolo di ratei di pensione”, nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 422,50 per spese vive ed € 5.635,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
La Corte d'Appello di IN (pronunciandosi sull'impugnazione delle richiamate sentenze), con sentenza n. 935/2017 del 25 settembre 2017, ha rigettato l'appello, confermando integralmente le sentenze impugnate e condannando al pagamento nei confronti di Parte_1 Per_1 delle spese del giudizio, liquidante in € 10.000,00, oltre accessori.
Tanto premesso, passando ad analizzare i motivi di opposizione svolti da deve Parte_1 essere rigettata l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'omessa notificazione del titolo esecutivo sul mero presupposto che la sentenza della Corte d'Appello n. 935/2017 non conterrebbe un dispositivo condannatorio. Va, infatti, osservato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, “in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa”
(Cassazione civile sez. III, 13/11/2018, n. 29021, la quale ha espressamente ha concluso che
“l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle NA DI SI Seconda sezione civile
statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione”; conf. Cassazione civile sez. III, 26/08/2014, n. 18254; Cassazione civile sez. III, 07/02/2013, n. 2955; Cassazione civile sez. III, 16/04/2013, n. 9161).
Deve, invece, accogliersi il secondo motivo di opposizione svolto da Parte_1 relativamente all'incertezza del diritto di credito incorporato nel titolo esecutivo, per l'impossibilità di calcolare le somme dovute in assenza di documentazione relativa ai ratei di pensione percepiti.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, il titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474, c. 2, n.
1, c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire ed è consentita la sua interpretazione extrastetuale (cd. etero-integrazione), purché sulla base di elementi e documenti acquisiti nel processo in cui esso si è formato, non trattandosi “di dare spazio ad un accertamento che è mancato, ma di precisarne l'oggetto”, in quanto “il superamento dell'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti cui la legge ricollega efficacia esecutiva (…) si presta ad essere attinto, prima dell'inizio dell'esecuzione, attraverso il rimedio delle opposizioni che la precedono, ma anche, a processo esecutivo iniziato, attraverso la sollecitazione del potere che pur è riconosciuto al giudice dell'esecuzione in tema di controllo della esistenza del titolo esecutivo”, e così ottenendosi “il sicuro vantaggio di costringere le parti del rapporto controverso al parlare chiaro: il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed i suoi perché; il debitore con altrettanta precisione contestando ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione od affidandole al giudice dell'esecuzione ai fini del suo controllo sull'estensione del titolo;
il creditore dal canto suo proponendo domanda riconvenzionale a fini di accertamento di quanto possa essere ritenuto già non accertato o controbattendo le allegazioni interne al processo esecutivo fatte dal debitore” (Cassazione civile sez. un., 02/07/2012, n. 11066; conf. Cassazione civile sez. lav., 23/04/2021, n. 10866; conf.; Cassazione civile sez. III, 16/04/2013, n. 9161).
Tale orientamento è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato che “in presenza di un titolo esecutivo di matrice giudiziale generico, ambiguo o indeterminato (tale cioè da non rendere liquido il credito con mero computo matematico), al giudice dell'opposizione all'esecuzione è consentita l'interpretazione extratestuale del titolo stesso, condotta cioè sulla base di elementi non desumibili di esso ma risultanti dagli atti delle parti, dai NA DI SI Seconda sezione civile
documenti prodotti o da relazioni di ausiliari, purché introdotti nel giudizio al cui esito si è formato il titolo e purché l'esito della esegesi non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione” (Cassazione civile sez.
III, 17/05/2024, n. 13869; conf. Cassazione civile sez. III, 16/01/2024, n. 1619, per la quale l'interpretazione extratestuale del provvedimento va effettuata “sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato”).
La giurisprudenza ha, in altri termini, osservato che “l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale è ammissibile, benché soltanto nel caso in cui si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo” (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n. 29003) e che “né alla stregua dell'orientamento inaugurato dalla richiamata Sez. U, n. 11066 del 2012, né del successivo intervento di Sez. U n. 5633 del 21/02/2022 (…) è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo è stato reso, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo”
(Cassazione civile sez. III, 23/05/2023, n. 14234).
In materia giuslavoristica (il cui richiamo appare utile nell'odierna sede, considerato che il
Tribunale di IN, con la sentenza n. 829/2014, aveva accertato la responsabilità professionale dell'avvocato e quantificato il danno risarcibile in ordine a quanto avrebbe percepito a Per_1 titolo di retribuzione in caso di reintegrazione nel posto di lavoro), si è altresì precisato che “ad integrare il requisito della liquidità, richiamato nell'art. 474 c.p.c., è in tal caso sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e non controversi, e, pertanto, acquisiti al processo, sia pure per implicito” (Cassazione civile sez. lav.,
29/11/2004, n. 22427; conf. Cassazione civile sez. lav., 16/03/2025, n. 6991; Cassazione civile sez. lav., 03/09/2014, n. 18560; Cassazione civile sez. lav., 01/08/2014, n. 17537; v. anche Cassazione civile sez. lav., 29/10/2003, n. 16259 “la sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto dell'assicurato ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al NA DI SI Seconda sezione civile
pagamento dei relativi ratei “nei modi e nella misura di legge” oppure “con la decorrenza di legge”, senza precisare in termini monetari l'ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo qualora la misura della prestazione spettante all'interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo di un ulteriore intervento di un giudice diverso, che proceda, previa applicazione delle norme di legge che regolano la materia, all'acquisizione dei dati riguardanti sia la retribuzione percepita dall'assicurato, sia il periodo di contribuzione assicurativa”; conf. Cassazione civile sez. lav., 14/07/2016, n. 14374).
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza n. 829/2014 del Tribunale di IN (confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di IN n. 829/2017) ha riconosciuto la responsabilità professionale di e ha condannato quest'ultimo al risarcimento del danno subito da Parte_1
, liquidato in “€ 86.543,88 oltre rivalutazione dal'1.2.1995 ed interessi calcolati come in Per_1
CP_ motivazione, detratta la somma che il , nel periodo compreso fra l'1.2.1995 ed il 14.6.1999, ha percepito a titolo di ratei di pensione”.
Dalla documentazione prodotta nel fascicolo del giudizio di merito non vi sono però elementi che permettono di procedere al calcolo delle somme dovute secondo quanto disposto con la menzionata sentenza. Tale soluzione appare corroborata dalla stessa dichiarazione contenuta nella sentenza di primo grado, la quale, pur facendo proprie le risultanze del c.t.u., ha dato atto che quest'ultimo non è stato in grado di accertare l'incidenza dei ratei di pensione sulla retribuzione che sarebbe spettata a e ciò ai fini della quantificazione del danno. Risulta prodotta in atti la Per_1 consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'ambito del giudizio di merito, dalla quale emerge che il consulente, al quesito di calcolare “la differenza fra i ratei di pensione percepiti dall'attore sino al
24.06.1999 e la retribuzione che gli sarebbe spettata sino a tale data”, ha risposto di “non essere in grado di determinare la stessa non risultando negli atti di causa l'effettivo importo dei ratei di pensione percepita”.
Ne consegue che l'opposizione svolta da deve essere accolta, non potendosi Parte_1 ritenere la sentenza della Corte d'Appello di IN n. 935/2017 (nella parte in cui ha confermato la sentenza del Tribunale di IN n. 829/2014, con la quale era stato Parte_1 condannato al pagamento nei confronti di dell'importo di “€ 86.543,88 oltre Per_1 NA DI SI Seconda sezione civile
CP_ rivalutazione dal'1.2.1995 ed interessi calcolati come in motivazione, detratta la somma che il , nel periodo compreso fra l'1.2.1995 ed il 14.6.1999, ha percepito a titolo di ratei di pensione”) valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e dovendosi, invece, ritenere che la medesima contenga una condanna generica allo stato non eseguibile nell'impossibilità di quantificare in maniera precisa l'importo di cui sarebbe debitore nei confronti (oggi) degli eredi Parte_1 di non trattandosi, nel caso di specie, di mera interpretazione del provvedimento Per_1 giudiziale (ossia di etero-integrazione del medesimo tramite elementi e documenti già propri del procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il provvedimento giudiziale) e considerata l'incompatibilità “con l'attività ermeneutica della figura del fatto rimasto ignoto, propria al regime dell'accertamento storico e la cui disciplina resta affidata alla regola di riparto dell'onere della prova” (Cassazione civile sez. un., 21/02/2022, n. 5633; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale
Bergamo, 07/08/2025, n. 711; Tribunale IN, 25/06/2025, n. 1681; Tribunale IN sez. V,
24/01/2024, n. 132; Corte appello Roma sez. I, 31/01/2023, n. 5175; Tribunale Catania sez. lav.,
27/02/2019, n. 875; Tribunale Roma, 23/06/2021, n. 6204, per la quale “la coerente applicazione dei principi esposti porta ad affermare che il totale difetto di indicazione nella sentenza dell'aliunde perceptum costituisca circostanza sufficiente a far ritenere la illiquidità del credito”).
Va, a questo punto, dato atto del diritto di , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
e di procedere esecutivamente per il solo importo richiesto nell'atto di CP_5 CP_6 precetto a titolo di spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di IN n. 829/2014 e nella sentenza della Corte d'Appello di IN n. 935/2017, dando atto che ha Parte_1 documentato di aver corrisposto agli odierni opposti nelle more del procedimento (a seguito della concessione della parziale esecutività del titolo esecutivo) l'importo complessivo di € 23.837,41 (v. note depositate in data 12 dicembre 2018 e i seguenti allegati bonifici bancari: bonifico del 4 ottobre
2018 per l'importo di € 5.960,24; bonifico del 30 ottobre 2018 per l'importo di € 5.960,24; bonifico del 13 agosto 2018 per l'importo di € 11.916,93).
Considerata la parziale fondatezza dell'opposizione al precetto svolta da il Parte_1 presente Giudice ritiene di dover compensare per metà le spese di lite tra le parti processuali e condannarsi gli opposti in solido al pagamento nei confronti di della restante metà, Parte_1 come liquidata in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia. NA DI SI Seconda sezione civile
Deve, invece, rigettarsi la richiesta di condanna di pagamento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. svolta dall'opponente.
Al riguardo, occorre rilevare che la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96
c.p.c., non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831;
Cass. 18 gennaio 2010 n. 654).
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave, pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (Cass. 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione
(cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/04/2016, n. 7726).
Tanto premesso, deve rilevarsi l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della richiamata sanzione, non rinvenendosi nell'azione degli opposti quella pretestuosità connotata da mala fede o colpa grave, in quanto posta in violazione di elementari principi giuridici o in quanto manifestamente inammissibile o contraria al diritto vivente ed al pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
P.Q.M
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Il Tribunale, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1694/2018 R.G. promossa da contro , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
e , così dispone:
[...] CP_6
1. accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione avanzata da e Parte_1 dichiara l'inefficacia del precetto opposto limitatamente all'importo di € 70.019,78; NA DI SI Seconda sezione civile
2. conferma per il resto l'atto di precetto opposto, dando atto del sopravvenuto pagamento da parte di nelle more del presente giudizio, del complessivo importo di € 23.837,41, Parte_1 come specificato in parte motiva;
3. compensa per metà le spese del presente giudizio, condannando CP_1 CP_2
, , e in solido al pagamento del residuo in favore di CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
liquidato in € 442,00 per spese vive ed € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di Parte_1 legge.
Manda alla cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in IN, in data 21 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli