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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 23/02/2026, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2724/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RU BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5441/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_DECUIUS_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097220140192300504 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1919/2026 depositato il 20/02/2026
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Sig.ra Ricorrente_1 ha agito contro l'Agenzia delle entrate riscossione avverso la cartella esattoriale n. 09720220140192300504, notificata in data 03.02.2025 e ricevuta in qualità di erede della
Sig.ra Nominativo_1, deceduta in data 29.03.2020.
La cartella impugnata è relativa al mancato pagamento della Tari 2019. La ricorrente deduce la mancata conoscenza dell'effettiva notifica della predetta cartella alla de cuius chiedendo all'Ente riscossore prova di tale notificazione.
Censura altresì la carenza di motivazione dell'atto notificato e l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale, trattandosi di pretesa relativa all'anno 2019.
Contesta infine la non debenza delle sanzioni ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.
472/97 in tema di intrasmissibilità delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni agli eredi.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione rappresentando che, a seguito delle verifiche svolte, non sono stati riscontrati elementi e/o documenti utili a sostenere la tempestiva notifica della cartella di pagamento opposta.
Ritenendo dunque fondata l'eccezione di prescrizione, l'Agente della Riscossione ha provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva della stessa, escludendo l'atto in parola da ogni attività esecutiva e/o cautelare futura.
L'Agenzia ha quindi chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio ex art 46 del d.lgs. 546/92 per cessata materia del contendere in relazione alla intervenuta sospensione a tempo indeterminato per la cartella opposta n. 09720220140192300 504 che, pertanto, non sarà oggetto di attività esecutiva e/o cautelare futura.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione. Preliminarmente si evidenzia che, nonostante la difesa dell'Agenzia resistente abbia riconosciuto la fondatezza del ricorso sotto il profilo della prescrizione, non risulta adottato né depositato in atti un formale provvedimento di sgravio definitivo o di annullamento in autotutela della cartella impugnata, con conseguente esclusione della possibilità di procedere alla declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Invero, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, è necessario che l'Amministrazione finanziaria elimini integralmente l'atto impugnato con un provvedimento idoneo a rimuoverne definitivamente gli effetti, non essendo sufficiente una mera sospensione dell'attività esecutiva, che lascia intatta la pretesa tributaria sotto il profilo sostanziale.
Nel merito, il credito erariale relativo alla cartella impugnata, concernente la TARI anno 2019, risulta prescritto per intervenuto decorso del termine quinquennale, applicabile ai tributi locali ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006, dal momento che non risultano essere stati notificati atti interruttivi della prescrizione stessa, come peraltro riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La mancata prova della notifica di precedenti atti interruttivi comporta, ai sensi dell'art. 2697
c.c., che l'onere probatorio gravante sull'ente impositore o sul concessionario della riscossione debba ritenersi non assolto.
La sospensione dell'attività di riscossione non fa venir meno la pretesa della ricorrente di ottenere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato e, pertanto, deve riconoscersi l'accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione del credito erariale.
Resta assorbita ogni ulteriore censura, ivi compresa quella relativa alla carenza di motivazione e alla intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate complessivamente in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge.
Roma, 19 febbraio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
UN UN
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RU BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5441/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_DECUIUS_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097220140192300504 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1919/2026 depositato il 20/02/2026
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Sig.ra Ricorrente_1 ha agito contro l'Agenzia delle entrate riscossione avverso la cartella esattoriale n. 09720220140192300504, notificata in data 03.02.2025 e ricevuta in qualità di erede della
Sig.ra Nominativo_1, deceduta in data 29.03.2020.
La cartella impugnata è relativa al mancato pagamento della Tari 2019. La ricorrente deduce la mancata conoscenza dell'effettiva notifica della predetta cartella alla de cuius chiedendo all'Ente riscossore prova di tale notificazione.
Censura altresì la carenza di motivazione dell'atto notificato e l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale, trattandosi di pretesa relativa all'anno 2019.
Contesta infine la non debenza delle sanzioni ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.
472/97 in tema di intrasmissibilità delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni agli eredi.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione rappresentando che, a seguito delle verifiche svolte, non sono stati riscontrati elementi e/o documenti utili a sostenere la tempestiva notifica della cartella di pagamento opposta.
Ritenendo dunque fondata l'eccezione di prescrizione, l'Agente della Riscossione ha provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva della stessa, escludendo l'atto in parola da ogni attività esecutiva e/o cautelare futura.
L'Agenzia ha quindi chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio ex art 46 del d.lgs. 546/92 per cessata materia del contendere in relazione alla intervenuta sospensione a tempo indeterminato per la cartella opposta n. 09720220140192300 504 che, pertanto, non sarà oggetto di attività esecutiva e/o cautelare futura.
All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione. Preliminarmente si evidenzia che, nonostante la difesa dell'Agenzia resistente abbia riconosciuto la fondatezza del ricorso sotto il profilo della prescrizione, non risulta adottato né depositato in atti un formale provvedimento di sgravio definitivo o di annullamento in autotutela della cartella impugnata, con conseguente esclusione della possibilità di procedere alla declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Invero, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, è necessario che l'Amministrazione finanziaria elimini integralmente l'atto impugnato con un provvedimento idoneo a rimuoverne definitivamente gli effetti, non essendo sufficiente una mera sospensione dell'attività esecutiva, che lascia intatta la pretesa tributaria sotto il profilo sostanziale.
Nel merito, il credito erariale relativo alla cartella impugnata, concernente la TARI anno 2019, risulta prescritto per intervenuto decorso del termine quinquennale, applicabile ai tributi locali ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006, dal momento che non risultano essere stati notificati atti interruttivi della prescrizione stessa, come peraltro riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La mancata prova della notifica di precedenti atti interruttivi comporta, ai sensi dell'art. 2697
c.c., che l'onere probatorio gravante sull'ente impositore o sul concessionario della riscossione debba ritenersi non assolto.
La sospensione dell'attività di riscossione non fa venir meno la pretesa della ricorrente di ottenere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato e, pertanto, deve riconoscersi l'accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione del credito erariale.
Resta assorbita ogni ulteriore censura, ivi compresa quella relativa alla carenza di motivazione e alla intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate complessivamente in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge.
Roma, 19 febbraio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
UN UN