CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 05/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8865/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0182792462 000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. . 097 2024 9017798891 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8555/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9017798891 000, notificatagli in data 18 aprile 2024 dall'Agente della Riscossione. Tale atto ingiungeva il pagamento di somme derivanti, tra l'altro, dalla cartella di pagamento n. 097 2011 0182792462 000, relativa a crediti per Imposte Dirette ed I.V.A. per l'anno d'imposta
2005, per un importo contestato di Euro 2.786,30.
A fondamento del proprio gravame, il ricorrente ha dedotto un unico motivo di diritto, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito erariale. In particolare, il contribuente ha sostenuto che, tra la data di notifica della cartella di pagamento presupposta (10 agosto 2011) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (18 aprile 2024), fosse ampiamente decorso sia il termine quinquennale previsto per le sanzioni, sia il termine ordinario decennale applicabile ai tributi. Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione e della cartella sottesa per estinzione del credito.
Costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate in data 26 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale II di Roma ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
In via pregiudiziale, l'Ufficio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha argomentato che le doglianze del ricorrente, attenendo all'asserita prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, riguarderebbero vizi dell'azione riscossiva, di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione. Ha pertanto richiesto che venisse ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate
- Riscossione, quale unico soggetto legittimato a dimostrare l'eventuale esistenza di atti interruttivi.
Nel merito, pur ribadendo l'eccezione pregiudiziale, l'Agenzia delle Entrate ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso. L'Ufficio ha dedotto un fatto decisivo, ovvero che il credito portato dalla cartella di pagamento n. 097 2011 0182792462 000 era scaturito da un avviso di accertamento
(TK5010408431-2010) a suo tempo impugnato dal contribuente dinanzi a questa stessa Corte di Giustizia
(ricorso R.G.R. 6869/2011). Tale giudizio si era concluso con la sentenza n. 153/58/13, depositata il 17 aprile
2013 e passata in giudicato in data 3 dicembre 2013. Secondo la prospettazione dell'Ufficio, l'intervento di una pronuncia giurisdizionale definitiva avrebbe determinato la conversione del termine di prescrizione del credito in quello decennale previsto dall'art. 2953 del codice civile (c.d. actio iudicati), con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza. L'Amministrazione Finanziaria ha inoltre fatto cenno alla necessità di considerare, ai fini del calcolo del termine, le proroghe e le sospensioni introdotte dalla normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate. La giurisprudenza consolidata prevede che il contribuente possa impugnare l'atto di riscossione chiamando in causa sia l'ente impositore che l'agente della riscossione, restando a carico di quest'ultimi l'onere di ripartizione delle competenze interne.
Nel merito, il ricorso è fondato
L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il termine di prescrizione dovesse decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza relativa all'avviso di accertamento presupposto (03/12/2013). Tuttavia, l'Ufficio non ha fornito prova documentale che la cartella di pagamento n. 097 2011 0182792462 000 costituisse effettivamente l'iscrizione a titolo provvisorio derivante da tale accertamento in pendenza di giudizio.
In assenza di tale prova, il dies a quo per il calcolo della prescrizione deve essere individuato nella data di notifica della cartella di pagamento, ovvero il 10 agosto 2011. Tra tale data e la notifica dell'intimazione di pagamento (18 aprile 2024) è intercorso un periodo di oltre dodici anni, ampiamente superiore sia al termine quinquennale per le sanzioni che a quello decennale per i tributi erariali.
Ne consegue l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito e il conseguente annullamento degli atti impugnati in parte qua.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in conformità ai valori minimi tariffari.
P.Q.M.
accoglie il ricorso condanna l'agenzia delle entrate alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1.065,00 oltre cut ed accessori di legge con attribuzione all'avvocato Difensore_1.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8865/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0182792462 000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. . 097 2024 9017798891 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8555/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9017798891 000, notificatagli in data 18 aprile 2024 dall'Agente della Riscossione. Tale atto ingiungeva il pagamento di somme derivanti, tra l'altro, dalla cartella di pagamento n. 097 2011 0182792462 000, relativa a crediti per Imposte Dirette ed I.V.A. per l'anno d'imposta
2005, per un importo contestato di Euro 2.786,30.
A fondamento del proprio gravame, il ricorrente ha dedotto un unico motivo di diritto, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito erariale. In particolare, il contribuente ha sostenuto che, tra la data di notifica della cartella di pagamento presupposta (10 agosto 2011) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (18 aprile 2024), fosse ampiamente decorso sia il termine quinquennale previsto per le sanzioni, sia il termine ordinario decennale applicabile ai tributi. Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione e della cartella sottesa per estinzione del credito.
Costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate in data 26 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale II di Roma ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
In via pregiudiziale, l'Ufficio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha argomentato che le doglianze del ricorrente, attenendo all'asserita prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, riguarderebbero vizi dell'azione riscossiva, di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione. Ha pertanto richiesto che venisse ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate
- Riscossione, quale unico soggetto legittimato a dimostrare l'eventuale esistenza di atti interruttivi.
Nel merito, pur ribadendo l'eccezione pregiudiziale, l'Agenzia delle Entrate ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso. L'Ufficio ha dedotto un fatto decisivo, ovvero che il credito portato dalla cartella di pagamento n. 097 2011 0182792462 000 era scaturito da un avviso di accertamento
(TK5010408431-2010) a suo tempo impugnato dal contribuente dinanzi a questa stessa Corte di Giustizia
(ricorso R.G.R. 6869/2011). Tale giudizio si era concluso con la sentenza n. 153/58/13, depositata il 17 aprile
2013 e passata in giudicato in data 3 dicembre 2013. Secondo la prospettazione dell'Ufficio, l'intervento di una pronuncia giurisdizionale definitiva avrebbe determinato la conversione del termine di prescrizione del credito in quello decennale previsto dall'art. 2953 del codice civile (c.d. actio iudicati), con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza. L'Amministrazione Finanziaria ha inoltre fatto cenno alla necessità di considerare, ai fini del calcolo del termine, le proroghe e le sospensioni introdotte dalla normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate. La giurisprudenza consolidata prevede che il contribuente possa impugnare l'atto di riscossione chiamando in causa sia l'ente impositore che l'agente della riscossione, restando a carico di quest'ultimi l'onere di ripartizione delle competenze interne.
Nel merito, il ricorso è fondato
L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il termine di prescrizione dovesse decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza relativa all'avviso di accertamento presupposto (03/12/2013). Tuttavia, l'Ufficio non ha fornito prova documentale che la cartella di pagamento n. 097 2011 0182792462 000 costituisse effettivamente l'iscrizione a titolo provvisorio derivante da tale accertamento in pendenza di giudizio.
In assenza di tale prova, il dies a quo per il calcolo della prescrizione deve essere individuato nella data di notifica della cartella di pagamento, ovvero il 10 agosto 2011. Tra tale data e la notifica dell'intimazione di pagamento (18 aprile 2024) è intercorso un periodo di oltre dodici anni, ampiamente superiore sia al termine quinquennale per le sanzioni che a quello decennale per i tributi erariali.
Ne consegue l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito e il conseguente annullamento degli atti impugnati in parte qua.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in conformità ai valori minimi tariffari.
P.Q.M.
accoglie il ricorso condanna l'agenzia delle entrate alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 1.065,00 oltre cut ed accessori di legge con attribuzione all'avvocato Difensore_1.