Art. 1. (( (Denominazione del prodotto) )) (( 1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti ))
Versione
20 giugno 1990
20 giugno 1990
>
Versione
6 marzo 1992
6 marzo 1992
Giurisprudenza • 13
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/06/2022, n. 1424Provvedimento: […] 3.1 Col primo motivo denuncia l'erronea applicazione da parte del tribunale dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 19 novembre 2004 n. 297, del disciplinare ivi richiamato e dell'art. 1 della legge 13 febbraio 1990 n. 26, dai quali si evince che, qualunque sia la modalità di vendita prescelta, l'utilizzo della denominazione di origine protetta Controparte_3 » richiede che il prodotto offerto in vendita sia munito del contrassegno approvato con D.M. […] Deducono in ogni caso che anche se risultasse impossibile conservare il contrassegno, la conseguenza non potrebbe essere quella di legittimare una modalità di vendita espressamente vietata dall'art. 1 della legge 26/1990 e dal disciplinare.Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- art. 20 legge 26/1990·
- confezionamento e etichettatura·
- appello principale·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- art. 2, comma 3 d.lgs. 297/2004·
- compensazione spese·
- principio di specialità·
- violazione disciplinare di produzione·
- contrassegno DOP·
- appello incidentale·
- denominazione di origine protetta (DOP)