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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 572/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO NI, Presidente
ET NI, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3340/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD31Q1PF016322024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD31Q1PF016322024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD31Q1PF016322024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD31Q1PF016322024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD31Q1PF016322024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, l'Avv. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato a mezzo PEC in data 16 aprile 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Cosenza a seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza Tenenza di Amantea.
L'atto impositivo trae origine da indagini finanziarie svolte ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, all'esito delle quali l'Ufficio ha contestato:
versamenti in contanti per complessivi € 17.800,00, ritenuti compensi professionali non dichiarati ai fini delle imposte dirette e dell'IVA; costi per € 7.078,41, qualificati come indeducibili per difetto di inerenza.
Il contribuente deduceva l'illegittimità e l'infondatezza dell'accertamento, evidenziando:
che i versamenti in contanti contestati erano stati effettuati dalla coniuge Nominativo_1, cointestataria del conto NCPosta, mediante negoziazione di assegni emessi dalla zia Nominativo_2, soggetto anziano e invalido, al solo fine di consentire la gestione delle esigenze familiari di quest'ultima;
che l'attività professionale di avvocato veniva gestita esclusivamente tramite distinto conto corrente intestato al ricorrente presso NC di OL (oggi Intesa Sanpaolo), sul quale transitavano tutte le operazioni professionali;
che nessuna delle somme versate sul conto NCPosta aveva natura reddituale né era riferibile all'attività professionale;
che i costi recuperati a tassazione riguardavano spese universitarie e canoni di locazione sostenuti per i figli, erroneamente imputati al reddito professionale, ma comunque fiscalmente deducibili in sede di determinazione del reddito complessivo.
Il ricorrente rappresentava, altresì, di avere tempestivamente partecipato al contraddittorio preventivo e al procedimento di accertamento con adesione, conclusosi con esito negativo, nonostante la copiosa documentazione prodotta, ivi inclusi gli assegni emessi dalla zia della coniuge e le attestazioni postali dei relativi versamenti.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che il contribuente non avesse fornito prova analitica dell'estraneità delle movimentazioni all'attività professionale e richiamando il principio della presunzione legale sui versamenti bancari.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento impugnato si fonda sull'applicazione della presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 51, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui i versamenti rilevati sui conti bancari del contribuente si presumono ricavi o compensi non dichiarati, salva prova contraria. È principio consolidato che tale presunzione, pur avendo natura legale, è relativa e può essere superata mediante prova analitica, anche documentale e presuntiva, idonea a dimostrare l'estraneità delle movimentazioni all'attività imponibile.
Nel caso di specie, il Collegio rileva che il ricorrente ha fornito una ricostruzione coerente, circostanziata e documentalmente supportata dell'origine delle somme contestate.
In particolare:
è pacifico che il conto NCPosta sul quale sono confluiti i versamenti sia cointestato al ricorrente e alla coniuge Nominativo_1; la documentazione prodotta dimostra che i versamenti derivano dalla negoziazione di assegni emessi dalla zia della coniuge, Nominativo_2, a favore di quest'ultima; risulta comprovata la condizione personale della Nominativo_2, persona anziana e invalida, nonché la finalità meramente gestionale e familiare delle somme;
l'Agenzia delle Entrate non ha contestato l'autenticità degli assegni né la corrispondenza tra gli importi negoziati e i successivi versamenti.
Assume rilievo decisivo, inoltre, la circostanza, non adeguatamente confutata dall'Ufficio, che il ricorrente disponesse di un conto corrente professionale dedicato, sul quale transitavano tutte le operazioni inerenti l'attività forense.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, in presenza di conti distinti e di prova dell'utilizzo esclusivamente extra-professionale di un conto cointestato, la presunzione di imponibilità dei versamenti risulta superata.
Nel caso in esame, l'Ufficio si è limitato ad affermare l'insufficienza della prova offerta, senza però indicare elementi concreti idonei a dimostrare la riferibilità delle somme all'attività professionale del ricorrente.
Ne consegue che la presunzione legale è stata validamente vinta dal contribuente, con conseguente illegittimità del recupero a tassazione dei € 17.800,00.
L'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione costi per € 7.078,41, ritenendoli indeducibili per mancanza del requisito di inerenza ex art. 54 del TUIR.
Dalla documentazione in atti emerge, tuttavia, che tali somme si riferiscono a spese universitarie e canoni di locazione sostenuti per i figli del ricorrente.
Il Collegio osserva che:
l'eventuale errata imputazione di tali oneri al reddito di lavoro autonomo non integra, di per sé, un'evasione d'imposta; tali spese risultano comunque fiscalmente rilevanti e deducibili/detraibili ai fini della determinazione del reddito complessivo del contribuente;
l'Ufficio non ha dimostrato che il recupero a tassazione abbia comportato un effettivo maggior imponibile, limitandosi a una riqualificazione formale dei costi.
Pertanto, anche sotto tale profilo, l'accertamento risulta infondato, poiché non tiene conto del principio di capacità contributiva e conduce a una duplicazione impositiva meramente formale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che l'avviso di accertamento impugnato sia affetto da infondatezza nel merito e da difetto di motivazione in relazione alla documentazione prodotta dal contribuente. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sezione III:
- accoglie il ricorso proposto dall'Avv. Ricorrente_1 e annulla l'avviso di accertamento n. TD3Q1PF01632/2024 relativo all'anno d'imposta 2018;
- condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.040,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Cosenza li 23.01.2026.
IL Relatore Est. Il Presidente
ON ET Dott. Angelo ON Genise
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO NI, Presidente
ET NI, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3340/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD31Q1PF016322024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD31Q1PF016322024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD31Q1PF016322024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD31Q1PF016322024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD31Q1PF016322024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, l'Avv. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato a mezzo PEC in data 16 aprile 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Cosenza a seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza Tenenza di Amantea.
L'atto impositivo trae origine da indagini finanziarie svolte ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, all'esito delle quali l'Ufficio ha contestato:
versamenti in contanti per complessivi € 17.800,00, ritenuti compensi professionali non dichiarati ai fini delle imposte dirette e dell'IVA; costi per € 7.078,41, qualificati come indeducibili per difetto di inerenza.
Il contribuente deduceva l'illegittimità e l'infondatezza dell'accertamento, evidenziando:
che i versamenti in contanti contestati erano stati effettuati dalla coniuge Nominativo_1, cointestataria del conto NCPosta, mediante negoziazione di assegni emessi dalla zia Nominativo_2, soggetto anziano e invalido, al solo fine di consentire la gestione delle esigenze familiari di quest'ultima;
che l'attività professionale di avvocato veniva gestita esclusivamente tramite distinto conto corrente intestato al ricorrente presso NC di OL (oggi Intesa Sanpaolo), sul quale transitavano tutte le operazioni professionali;
che nessuna delle somme versate sul conto NCPosta aveva natura reddituale né era riferibile all'attività professionale;
che i costi recuperati a tassazione riguardavano spese universitarie e canoni di locazione sostenuti per i figli, erroneamente imputati al reddito professionale, ma comunque fiscalmente deducibili in sede di determinazione del reddito complessivo.
Il ricorrente rappresentava, altresì, di avere tempestivamente partecipato al contraddittorio preventivo e al procedimento di accertamento con adesione, conclusosi con esito negativo, nonostante la copiosa documentazione prodotta, ivi inclusi gli assegni emessi dalla zia della coniuge e le attestazioni postali dei relativi versamenti.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che il contribuente non avesse fornito prova analitica dell'estraneità delle movimentazioni all'attività professionale e richiamando il principio della presunzione legale sui versamenti bancari.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento impugnato si fonda sull'applicazione della presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 51, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui i versamenti rilevati sui conti bancari del contribuente si presumono ricavi o compensi non dichiarati, salva prova contraria. È principio consolidato che tale presunzione, pur avendo natura legale, è relativa e può essere superata mediante prova analitica, anche documentale e presuntiva, idonea a dimostrare l'estraneità delle movimentazioni all'attività imponibile.
Nel caso di specie, il Collegio rileva che il ricorrente ha fornito una ricostruzione coerente, circostanziata e documentalmente supportata dell'origine delle somme contestate.
In particolare:
è pacifico che il conto NCPosta sul quale sono confluiti i versamenti sia cointestato al ricorrente e alla coniuge Nominativo_1; la documentazione prodotta dimostra che i versamenti derivano dalla negoziazione di assegni emessi dalla zia della coniuge, Nominativo_2, a favore di quest'ultima; risulta comprovata la condizione personale della Nominativo_2, persona anziana e invalida, nonché la finalità meramente gestionale e familiare delle somme;
l'Agenzia delle Entrate non ha contestato l'autenticità degli assegni né la corrispondenza tra gli importi negoziati e i successivi versamenti.
Assume rilievo decisivo, inoltre, la circostanza, non adeguatamente confutata dall'Ufficio, che il ricorrente disponesse di un conto corrente professionale dedicato, sul quale transitavano tutte le operazioni inerenti l'attività forense.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, in presenza di conti distinti e di prova dell'utilizzo esclusivamente extra-professionale di un conto cointestato, la presunzione di imponibilità dei versamenti risulta superata.
Nel caso in esame, l'Ufficio si è limitato ad affermare l'insufficienza della prova offerta, senza però indicare elementi concreti idonei a dimostrare la riferibilità delle somme all'attività professionale del ricorrente.
Ne consegue che la presunzione legale è stata validamente vinta dal contribuente, con conseguente illegittimità del recupero a tassazione dei € 17.800,00.
L'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione costi per € 7.078,41, ritenendoli indeducibili per mancanza del requisito di inerenza ex art. 54 del TUIR.
Dalla documentazione in atti emerge, tuttavia, che tali somme si riferiscono a spese universitarie e canoni di locazione sostenuti per i figli del ricorrente.
Il Collegio osserva che:
l'eventuale errata imputazione di tali oneri al reddito di lavoro autonomo non integra, di per sé, un'evasione d'imposta; tali spese risultano comunque fiscalmente rilevanti e deducibili/detraibili ai fini della determinazione del reddito complessivo del contribuente;
l'Ufficio non ha dimostrato che il recupero a tassazione abbia comportato un effettivo maggior imponibile, limitandosi a una riqualificazione formale dei costi.
Pertanto, anche sotto tale profilo, l'accertamento risulta infondato, poiché non tiene conto del principio di capacità contributiva e conduce a una duplicazione impositiva meramente formale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che l'avviso di accertamento impugnato sia affetto da infondatezza nel merito e da difetto di motivazione in relazione alla documentazione prodotta dal contribuente. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sezione III:
- accoglie il ricorso proposto dall'Avv. Ricorrente_1 e annulla l'avviso di accertamento n. TD3Q1PF01632/2024 relativo all'anno d'imposta 2018;
- condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.040,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Cosenza li 23.01.2026.
IL Relatore Est. Il Presidente
ON ET Dott. Angelo ON Genise