Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 5853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5853 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05853/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10497/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10497 del 2024, proposto da:
ET LO, ER DR, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Macaluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Giuseppe Paolo Alaimo e Giulia Margherita Castiglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Libretti, Elisa D'Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'annullamento
- della nota di diniego, 10/07/2024.0105043.U, avente ad oggetto “diffida rimozione spostamento contenitori dei rifiuti siti in Via Ceresio in corrispondenza dei numeri civici 22-24 – contestuale istanza di accesso agli atti riguardanti il posizionamento/spostamento dei contenitori rifiuti urbani siti in via Ceresio 22 e 24” del 10 luglio 2024;
- del Piano di Posizionamento dei contenitori stradali di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 44 del 13 maggio 2021, così come aggiornato dal “soggetto gestore” AMA S.p.A., approvato ai sensi degli artt. 19, commi 1-4 del suddetto Regolamento e risultante da atto di trasmissione prot. 0086847.U del 11/08/2022, e relativo “ALL. 1”, indirizzato al Municipio II, Roma Capitale con oggetto “Municipio II - trasmissione piano posizionamento contenitori stradali adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ama S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. GO LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato ad Ama Spa ed a Roma Capitale a mezzo pec in data 9.10.2024 e depositato il 14.10.2024, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale, per l’annullamento:
- della nota di diniego, 10/07/2024.0105043.U, avente ad oggetto “diffida rimozione spostamento contenitori dei rifiuti siti in Via Ceresio in corrispondenza dei numeri civici 22-24 – contestuale istanza di accesso agli atti riguardanti il posizionamento/spostamento dei contenitori rifiuti urbani siti in via Ceresio 22 e 24” del 10 luglio 2024;
- del Piano di Posizionamento dei contenitori stradali di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 44 del 13 maggio 2021, così come aggiornato dal “soggetto gestore” AMA S.p.A., approvato ai sensi degli artt. 19, commi 1-4 del suddetto Regolamento e risultante da atto di trasmissione prot. 0086847.U del 11/08/2022, e relativo “ALL. 1”, indirizzato al Municipio II, Roma Capitale con oggetto “Municipio II - trasmissione piano posizionamento contenitori stradali adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti”;
Visti i motivi del ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista la costituzione in giudizio delle parti intimate, in data 22.10.2024, per resistere e avversare le ragioni del ricorso, sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti;
Rilevato che, in ultimo, la parte ricorrente ha depositato in giudizio, in data 25.2.2026, atto di rinunzia al ricorso, previamente notificato alle parti il 24.2.2026, in esito all’avvenuto riposizionamento della postazione presso altra area;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto della suddetta dichiarazione e per l’effetto dichiarare l’estinzione del presente giudizio, per rinunzia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.84 e 35, co.2, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse debbano essere compensate, alla luce della disponibilità in tal senso palesata dal procuratore della parte ricorrente nonché dell’evoluzione della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
GE AN, Presidente
GO LE, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO LE | GE AN |
IL SEGRETARIO