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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11233 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8798/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: adempimento da contratto di cessione del credito TRA
- CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Nardone, CO D'Attorre e Mario Oliviero, come da procura in atti;
ATTORE E
– CF: e – CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
CF: , rappresentate e difese dagli avv.ti CO Arnaud e P.IVA_1
QU NE, come da procura in atti;
CONVENUTE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, indirizzato alla Sezione Specializzata in materia di Impresa, e notificato in data 27.03.2023, Parte_1 esponeva che nel corso del 2020 fra i fratelli e Parte_1 CP_1 unici titolari e gestori del Gruppo CO, si era instaurato un clima di conflittualità dovuto ad una non conciliabile disparità di vedute in merito a diversi e rilevanti profili gestori delle principali società del gruppo. Nel corso del 2021 si era sviluppata, quindi, una complessa trattativa all'esito della quale le parti, assistite dai rispettivi professionisti, giunsero alla condivisa definizione di un assetto complessivo dei propri rapporti, soprattutto con riferimento a quelli di natura societaria, riguardanti le paritarie partecipazioni nel gruppo ed i crediti vantati come soci nei confronti delle società appartenenti allo stesso. Le trattative fra il dr. e la dr.ssa Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/31 culminarono nell'Accordo Quadro del 15 novembre 2021, CP_1 con il quale le parti, diedero atto in premessa dell'apertura della successione del prof. verificatasi il 27 marzo 2015, e dei successivi Persona_1 accordi intervenuti fra gli eredi nel 2018 e nel 2019, in forza dei quali, per il tramite di un articolato complesso di atti, era stata operata una divisione parziale che aveva riguardato la liquidazione delle quote del dr. Per_2
e della sig.ra Le parti, in effetti, dato conto del fatto
[...] Persona_3 che, anche per effetto delle precedenti vicende successorie, essi CO e erano rimasti comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, CP_1 di 497.800 azioni della e della quota di nominali € 8.127,57 CP_3 della società in data 7.06. 2021 avevano proceduto alla Controparte_4 divisione di tali partecipazioni in comproprietà, con assegnazione a ciascuna delle parti della piena ed esclusiva proprietà di 248.900 azioni della CP_3
e della quota di nominali € 4.063,785 di partecipazione al capitale della
[...]
Nelle premesse dell'Accordo fu, quindi, delineato il Controparte_4 perimetro dei beni e dei diritti che per effetto delle vicende successorie e divisionali erano rimasti in comproprietà dei fratelli e Parte_1 CP_1
e di quelli, inerenti al Gruppo CO, in proprietà esclusiva di
[...]
Quanto ai primi (beni rimasti in comproprietà), furono Parte_1 identificati come segue: Quota di nominali € 8.275,26 di partecipazione al capitale sociale della N. 5 quote, ciascuna del valore Parte_2 nominale di € 52.064,038 del Fondo Comune di Investimento chiuso
“ABSIK”; Piena proprietà dell'imbarcazione da diporto denominata US;
“beni mobili in proprietà del defunto quali opere d'arte, reperti Persona_1 archeologici, quadri, libri, statue, vasi, arredi ecc., e tutto quanto contenuto nella casa di Pozzuoli alla via Vecchia delle Vigne n. 68 che abitualmente il prof. abitava, anche con il coniuge . Quanto ai Persona_1 Persona_3 beni e diritti in proprietà esclusiva del dr. gli stessi Parte_1 furono così elencati: n. 402.900 azioni della Quota di nominali CP_3
€ 4.063,785 di partecipazione al capitale della Quota di Controparte_4 nominali di € 962,37 di partecipazione al capitale della Parte_2
credito di nominali € 100.000 nei confronti della In ordine
[...] CP_3 alla descrizione del Gruppo, le parti specificarono che: e CP_3 [...] detenevano partecipazioni reciproche, in particolare, CP_5 CP_3 deteneva una quota di nominali € 43.872,43 di partecipazione al
[...] capitale di la quale, a sua volta, era titolare di 814.200 Controparte_4 azioni della deteneva 380.000 azioni proprie;
CP_3 CP_3 CP_3
e erano titolari, in via diretta o indiretta, delle
[...] Controparte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/31 seguenti partecipazioni: 90% del capitale della Lido s.r.l.; 99,56% del capitale della Copin s.p.a.; 99,90% del capitale della Copin Due s.p.a.; 100% del capitale della Milano Investimenti s.p.a.; 100% del capitale della WA EO s.p.a.; 100% del capitale della AN CO s.r.l. Tutte le predette società, unitamente a CP_3 Controparte_6 Parte_2 furono, quindi, dalle parti definite unitariamente come Gruppo CO.,
[...] le cui cariche sociali, all'epoca ricoperte da erano Parte_1
Presidente del C. di Consigliere di Controparte_7 amministrazione nei C. di Copin Controparte_8 CP_4 CP_4
s.p.a. e Copin Due s.p.a.; mentre era Presidente del C. di A. e CP_1
Amministratore Delegato di Copin s.p.a. e CP_3 Controparte_4
Copin Due s.p.a., Amministratore Unico di Milano Investimenti s.p.a.,
e Consigliere di amministrazione Pt_2 Parte_3 nel C. di Amministrazione di WA EO s.p.a. Le parti completarono le premesse dando conto delle seguenti circostanze: la comune conoscenza della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e amministrativa di ciascuna società del Gruppo, nonché di qualsiasi aspetto rilevante relativo o connesso all'attività sociale;
la sussistenza di una controversia in merito a diversi profili dell'attività gestoria e, di conseguenza “la comune intenzione di definire, anche con valenza transattiva, ogni reciproca pretesa”, mediante la stipula degli atti previsti nell'Accordo Quadro e ciò al dichiarato fine “di preservare l'unitarietà del Gruppo CO sotto il profilo della sua complessiva gestione, così preservando i valori aziendali che, diversamente, avrebbero potuto subire un decremento quale conseguenza della rivendicazione da parte dei soci ed amministratori di reciproche contrapposte pretese”; la conclusione in data 15 settembre 2021 e 27 ottobre 2021 di accordi preliminari all'Accordo Quadro, poi assorbiti e superati allo stesso;
la formazione dei bilanci delle società del gruppo con la previsione dell'obbligo per i soci di procedere alla loro approvazione nelle relative assemblee;
le avvenute dimissioni di da tutte le cariche sociali ricoperte Parte_1 nelle società del Gruppo e da tutti i ruoli gestori ricoperti;
l'obbligo delle parti, per quanto di rispettiva competenza di procedere alla deliberazione ed alla stipula della fusione per incorporazione della nella Controparte_4
Sulla base di tali premesse le parti convennero, anche con CP_3 valenza transattiva, l'obbligo di di alienare e di Parte_1 CP_1
di acquistare tutti i beni ed i diritti sopra indicati, fatta eccezione per i
[...] beni mobili già appartenuti al prof. per i quali era prevista una Persona_1 specifica regolamentazione, ovvero la determinazione della comune volontà
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/31 delle parti che tali beni restassero in detenzione della madre sig.ra
[...] durante, ma che si procedesse, a ministero del notaio Parte_4
, alla redazione dell'inventario con report fotografico. Il Persona_4 prezzo delle vendite fu convenuto in complessivi euro 16.500.000, quale somma complessiva del prezzo di ciascun singolo bene o diritto, nello specifico: a) € 5.970.000 per le 402.900 azioni di b) € 4.690.000 CP_3 per la quota di nominali € 4.063,785 della c) € 4.292 per Controparte_4 la quota di nominali € 962,37 della d) € Parte_5
4.119.000 per il credito di identico importo nei confronti di CP_4
e) € 100.000 per il credito di identico importo nei confronti di
[...] CP_3
f) € 1.099.603 per il credito di identico importo nei confronti di
[...]
g) € 15.000 per la piena proprietà in ragione di 1/2 Parte_2 della quota di nominali € 8.275,26 della h) € 2.105 per Parte_2 la piena proprietà in ragione di 1/2 delle 5 quote, ciascuna del valore di euro 52.064,038 del Fondo Comune di Investimento chiuso "ABSIK" i) € 500.000 per la piena proprietà in ragione di 1/2 dell'imbarcazione da diporto "CIRRUS". Il pagamento del prezzo fu regolato come segue: a) € 2.000.000 eraano stati versati a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro;
b) € 2.000.000 sarebbero stati versati, a titolo di acconto sul prezzo, all'atto della stipula del contratto o dei contratti definitivi di vendita, a mezzo bonifico bancario;
c) € 4.500.000 sarebbero stati corrisposti entro e non oltre il 31 dicembre 2022, a mezzo bonifico bancario;
d) € 8.000.000 sarebbero stati corrisposti in otto rate annuali infruttifere dell'importo di € 1.000.000 ciascuna, con scadenze annuali e consecutive a partire dal 31 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2030. Le parti, poi, pattuirono un collegamento funzionale necessario per tutti i contratti di vendita cui si obbligarono e precisarono che tutti i beni oggetto dei futuri contratti di vendita sarebbero stati trasferiti nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovano, ben nota alle parti. Seguirono specifiche disposizioni inerenti al trasferimento e la custodia dell'imbarcazione e le parti, pattuirono che la cessione dei crediti stessi sarebbe avvenuta pro soluto e stabilirono il termine del 30 aprile 2022 per la stipula dei contratti definitivi di vendita, prevedendo che fossero conclusi per atto notarile quanto alle partecipazioni e con scambio di lettere commerciali quanto ai crediti. Quanto alle garanzie sul pagamento del prezzo, le parti stabilirono che la rata di prezzo di € 4.500.000, da onorare entro il 31 dicembre 2022, avrebbe dovuto essere assistita da un pegno che avrebbe dovuto rilasciare in CP_1 favore del venditore sul “60% delle azioni che costituiranno il Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/31 capitale della società L'attore precisava che le suddette CP_3 disposizioni non rilevavano ai fine del giudizio, in quanto il pegno era stato poi costituito, se pure con oggetto e contenuti parzialmente differenti da quanto originariamente previsto, e successivamente estinto, stante l'intervenuto pagamento della parte di prezzo al cui presidio era stato convenuto. Invece, di assoluta rilevanza per il caso di specie, era l'art. 10 dell'Accordo Quadro, che, poi era stato trasfuso in uno specifico accordo al momento del closing dei contratti di vendita delle partecipazioni, dei crediti e dell'imbarcazione, con il quale le parti stabilirono la stipula del conferimento di un incarico fiduciario al notaio e la disciplina dei “casi Persona_4 di accelerazione degli obblighi di pagamento”. L'incarico fiduciario aveva ad oggetto la custodia, da parte del notaio , delle azioni Persona_4 rappresentanti l'intero capitale sociale di non detenuto dalla CP_3 stessa società, ed implicava a carico della dott.ssa e dello stesso CP_1 notaio una serie di obblighi di comunicazione di determinate operazioni e di preservazione del valore del patrimonio delle società, le cui azioni erano affidate in custodia al notaio;
tutto ciò in funzione della eventuale attivazione dei casi di accelerazione degli obblighi di pagamento oggetto di rateizzazione. In realtà, rilevava l'attore, oltre alla fondamentale funzione acceleratoria, l'intenzione delle parti era stata anche quella - una volta pagata la rata del 31 dicembre 2022 -, di sostituire il pegno con uno strumento meno invasivo, ma che desse certezza al creditore della effettiva sussistenza Parte_1 delle azioni e del luogo di loro custodia, per il caso in cui avesse dovuto procedere al loro sequestro o pignoramento nel caso di inadempimento della controparte. L'Accordo Quadro si concludeva con la transazione di tutte le controversie in corso fra le parti riferite alle compartecipazioni sociali e alle vicende successorie, con una clausola risolutiva espressa a presidio dell'adempimento dell'obbligo di stipula dei contratti definitivi e di concessione delle garanzie e con la previsione della disciplina degli obblighi delle parti nel periodo interinale fino al momento della stipula degli atti definitivi. All'esito di una ulteriore fase di negoziazione le parti, in data 8 giugno 2022, in esecuzione degli obblighi assunti con l'Accordo Quadro , stipularono i seguenti contratti: a) Compravendita e costituzione di pegno, a rogito del notaio , rep. n. 20622 racc. n. 12924; b) Persona_4
Contratto di cessione di crediti pro soluto;
c) Incarico Fiduciario. Con il contratto di compravendita le parti, dopo aver nuovamente premesso tutte le vicende successorie già descritte nell'Accordo Quadro, diedero atto della intervenuta fusione per incorporazione della nella e CP_4 CP_9
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/31 stipularono la vendita dal dott. alla (società Parte_1 CP_2 all'uopo indicata dalla dr.ssa dei seguenti beni, per i prezzi CP_1 rispettivamente indicati: a) piena proprietà di 402.900 azioni ordinarie della (ormai incorporante della al prezzo di € CP_3 Controparte_4
10.660.000; b) piena proprietà della quota di nominali € 962,37 di partecipazione al capitale sociale della al Parte_5 prezzo di € 4.292; c) piena proprietà, in ragione di 1/2, della quota di nominali € 8.275,26 di partecipazione al capitale sociale della Parte_2 al prezzo di € 81.139,50; d) piena proprietà, in ragione di 1/2, di 5
[...] quote, ciascuna del valore di € 52.064,038 del Fondo Comune di Investimento "ABSIK", al prezzo di € 2.105. Il tutto per un corrispettivo totale di euro 10.747.536,50, da regolare con i seguenti termini e modalità:
“[il prezzo] sarà corrisposto dalla stessa " e , a CP_2 CP_1 mezzo del procuratore, anche quale socia unica della stessa, ai sensi dell'art. 1273 c.c. e con il consenso di tutte le parti, si accolla l'intero debito della società " ; aderisce all'accollo CP_2 Parte_1 rendendo così irrevocabile la stipulazione in suo favore, ma senza liberazione del debitore " . Detto prezzo di euro 10.747.536,50 sarà CP_2 corrisposto con i seguenti termini e modalità: a) euro 3.247.536,50 saranno corrisposti entro e non oltre il 31 dicembre 2022, a mezzo bonifico bancario;
b) euro 7.500.000,00 saranno corrisposti a mezzo di numero 8 rate, le prime 7 dell'importo di euro 1.000.000,00 ciascuna, con scadenze annuali e consecutive a partire dal 31 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2029 e l'ottava dell'importo di euro 500.000,00 con scadenza al 31 dicembre 2030. In relazione alla indicata rateizzazione le parti convengono che sulla somma da corrispondere non decorrerà alcun interesse e che ciascuna rata sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario. I pagamenti di cui sopra dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario di valuta per il beneficiario almeno pari alle relative scadenze a valere sul conto corrente che Parte_1 provvederà a comunicare per iscritto a ” Parte_1 CP_1
Con il medesimo atto il dott. ebbe a vendere alla AN Parte_1
CO s.r.l. la propria quota di comproprietà sull'imbarcazione da diporto US al prezzo di € 500.000 e l'attore ribadiva che le specifiche pattuizioni relative alla vendita dell'imbarcazione, al pagamento del relativo prezzo e agli obblighi di custodia e di consegna non rilevavano ai fini del presente giudizio. L'attore allegava che per le garanzie e le dichiarazioni inerenti alle partecipazioni alienate già previste nell'Accordo Quadro, le parti convennero, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento della rata di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/31 prezzo in scadenza al 31 dicembre 2022 di € 3.247.536,50, la costituzione in pegno di tutte le azioni di già detenute da (n. 402.900) CP_3 CP_1
e di quelle acquistate da (altre n. 402.900), di fatto, quindi, di tutte le CP_2 azioni in circolazione non detenute dalla stessa Il pegno non CP_3 attribuiva al creditore garantito diritti patrimoniali o amministrativi, se non in caso di inadempimento da parte delle debitrici e si sarebbe estinto all'atto del pagamento della rata di prezzo a scadere il 31 dicembre 2022. Nell'atto, infine, vennero reiterati gli accordi di natura transattiva già previsti nell'accordo quadro. Con scambio di lettere commerciali in data 8 giugno 2022 il dott. ebbe poi a cedere personalmente e Parte_1 direttamente alla dr.ssa i propri crediti vantati verso società CP_1 del Gruppo e nello specifico, i seguenti crediti per un prezzo pari al loro valore nominale: Credito di nominali € 4.119.000 già nei confronti della poi nei confronti di per effetto della fusione per Controparte_4 CP_3 incorporazione della prima nella seconda;
Credito di nominali € 1.099.603 nei confronti della Credito di nominali € 100.000 nei Parte_2 confronti della Il prezzo complessivo di euro 5.252.463,50 fu CP_3 regolato come segue: a) € 2.000.000 furono corrisposti quale caparra confirmatoria ed acconto prezzo all'atto della stipula dell'Accordo Quadro;
b)
€ 2.000.000 furono corrisposti contestualmente alla conclusione del contratto definitivo di cessione dei crediti;
c) € 1.252.463,50 avrebbero dovuto essere corrisposti dalla dr.ssa entro il termine perentorio del 31 CP_1 dicembre 2022 a mezzo bonifico bancario. La cessione dei crediti fu convenuta pro soluto quindi senza nessuna garanzia di adempimento né di solvenza da parte delle società debitrici. Nel contratto di cessione, infine, si previde il già convenuto collegamento negoziale con la vendita delle partecipazioni nell'ottica del complessivo disegno negoziale di cui all'Accordo Quadro del 15 novembre 2021. Il contratto denominato Incarico Fiduciario fu stipulato fra il dr. la dr.ssa Parte_1 CP_1 la e il notaio ed ebbe un contenuto articolato CP_2 Persona_4
e complesso, ma strettamente funzionale a sovvenire a una duplice esigenza di tutela del venditore in relazione al diritto dello stesso Parte_1 di vedere onorato il debito per il pagamento del prezzo di vendita dilazionato e di determinare l'accelerazione dell'obbligo di pagamento, nell'ipotesi in cui la controparte avesse deciso di disporre di asset rilevanti del gruppo oppure avesse compromesso la consistenza patrimoniale delle società che ne facevano parte. Le pattuizioni furono testualmente le seguenti: CP_2
e conferiscono al notaio
[...] CP_1 Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/31 il seguente incarico fiduciario: “che i) tutte le azioni della Persona_4 società " (anche tenendo conto dell'operazione di fusione CP_3 effettuata) di proprietà di e di attualmente CP_2 CP_1 nelle mani di per effetto del pegno di cui alla Parte_1 premessa V che precede, e ii) le numero 10.000 (diecimila) azioni costituenti il 100% (cento per cento) delle azioni della società "WATERFRONT FLEGREO S.p.A." (…) sono consegnate fiduciariamente al notaio
[...]
di Napoli. Con la precisazione che le azioni "WATERFRONT Per_4
FLEGREO S.p.A." sono consegnate da per il tramite del CP_1 procuratore, in questo momento e le azioni " , per effetto e al CP_3 momento dello svincolo del pegno di cui al punto V che precede, saranno consegnate da di tal che l'incarico fiduciario Parte_1 avrà ad oggetto le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale delle società " e "WATERFRONT FLEGREO S.p.A." di CP_3 proprietà di e/o direttamente o indirettamente. CP_1 CP_2
L'incarico fiduciario attribuito al notaio si sostanzia Persona_4 esclusivamente nelle seguenti istruzioni: 1) custodia delle azioni a lui materialmente consegnate, rappresentative dell'intero capitale sociale delle società " e della società "WATERFRONT FLEGREO CP_3
S.p.A." di proprietà di e/o direttamente o CP_2 CP_1 indirettamente, fino all'integrale pagamento da parte di o della CP_2 stessa a del prezzo di euro CP_1 Parte_1
7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila virgola zero zero) come convenuto nell'atto dallo stesso notaio ricevuto in data Persona_4 odierna e di cui è parola al punto II della premessa che precede;
2) di fornire immediata notizia a dopo aver, il notaio, Parte_1 ricevuto da da e/o dagli amministratori delle CP_2 CP_1 società interessate comunicazione con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo, delle operazioni di cessioni di partecipazioni o di aziende o rami di azienda delle società " e "WATERFRONT FLEGREO S.p.A." e CP_3 delle altre società già facenti capo al defunto e quindi Persona_1 appartenenti al cd. gruppo dalle stesse controllate;
3) restituzione CP_1 delle azioni ricevute in custodia a o a CP_2 CP_1 allorquando sarà esibito al notaio documento bancario Persona_4 attestante l'avvenuto integrale pagamento del prezzo di euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila virgola zero zero) come convenuto nell'atto dallo stesso notaio ricevuto in data odierna e di cui è Persona_4 parola al punto II della premessa che precede a Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/31 CO ovvero dichiarazione da parte di Parte_1 resa allo stesso notaio o autenticata da altro notaio, che ne Per_4 richieda espressamente la restituzione a Controparte_10
Nell'ipotesi in cui o (i) cedano, anche con più CP_2 CP_1 atti ed in tempi diversi, azioni della società per una CP_3 aliquota complessivamente superiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale, ovvero (ii) ceda, anche con più atti ed in tempi CP_3 diversi, partecipazioni in società partecipate (sia in via diretta che per il tramite di altre società) per una aliquota complessivamente superiore al 30% (trenta per cento) dei rispettivi capitali sociali e (iii) in tutti i casi in cui " o una qualsiasi delle società dalla stessa partecipate (sia in CP_3 via diretta che per il tramite di altre società) cedano una azienda o un ramo di azienda, e saranno tenuti a versare in una CP_2 CP_1 unica soluzione a il residuo prezzo ancora Parte_1 dovuto a completa ed anticipata estinzione del relativo credito. Per vendita delle partecipazioni o delle aziende o dei rispettivi rami, in questo atto deve intendersi qualsiasi negozio traslativo della proprietà o del godimento dei relativi beni, anche se stipulato a titolo gratuito, eccezion fatta le cessioni effettuate fra le società attualmente facenti parte del Gruppo Nel CP_1 caso in cui o ovvero società da questa CP_2 CP_1 direttamente o direttamente controllate, intendessero procedere alla cessione di partecipazioni, al trasferimento di aziende o rami di azienda delle seguenti società: - " ; - "COPIN S.p.A."; - "COPIN DUE S.p.A."; - CP_3
"MILANO INVESTIMENTI S.p.A."; - "WATERFRONT FLEGREO S.p.A.;
- "SAN GIACOMO S.r.l."; a mezzo del CP_2 CP_1 procuratore, quest'ultima per sé e per tutti i futuri amministratori delle società del Gruppo CO, si impegna a dare, nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la data fissata per le delibere che autorizzano il trasferimento o per le decisioni che attuano il trasferimento, al notaio , nella sua qualità di Persona_4 depositario delle indicate azioni, dettagliata e documentata informazione in merito alla prospettata operazione di cessione, comprensiva della prova che, contestualmente alla stessa, sarà provveduto alla completa estinzione del debito residuo nei confronti di A sua volta il Parte_1 notaio depositario sarà tenuto a dare a senza Parte_1 indugio, notizia della prospettata operazione di cessione e, fermi gli obblighi di riservatezza con terzi, dovrà trasmettere a Parte_1 tutta la documentazione come ricevuta. e si CP_2 CP_1 obbligano a non porre in essere alcuna operazione con la specifica volontà e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/31 finalità di deprimere, in danno di il Parte_1 patrimonio delle società le cui azioni sono state consegnate al notaio
, fermo restando che le società interessate " e Per_4 CP_3
"WATERFRONT FLEGREO S.p.A." non vengono private di alcuna prerogativa e non subiscono alcuna limitazione all'operare delle società stesse, potendo esse porre in essere tutte le operazioni, anche di carattere societario, ritenute utili e/o necessarie per lo svolgimento dell'attività di impresa. Tutti i diritti patrimoniali e amministrativi derivanti dalle azioni date in custodia resteranno in capo a e . Nell'ipotesi CP_2 CP_1 di violazione di una qualsiasi delle pattuizioni indicate, e CP_2 decadranno dal beneficio del termine ed il residuo credito di CP_1 si intenderà immediatamente ed integralmente Parte_1 scaduto ed esigibile.” L'attore aggiungeva che dopo la stipula dei contratti dell'8 giugno 2022, la dott.ssa unica titolare dell'intero CP_1
Gruppo CO e unico soggetto economico cui lo stesso fa capo, aveva posto in essere una coordinata serie di attività volte alla aperta violazione degli obblighi di comunicazione e di preservazione dei valori patrimoniali del Gruppo, assunti negli indicati accordi e, in particolare, nell'Incarico fiduciario. Nello specifico, la dr.ssa 1) aveva concentrato l'intera CP_1 governance del Gruppo in capo alla madre, sig.ra che, per età Persona_3 ed esperienze pregresse, in alcun modo può avere le idonee qualificazioni per la proficua gestione, sotto il profilo tecnico, amministrativo, finanziario, ecc. delle complesse dinamiche imprenditoriali del Gruppo CO (concessionario di lavori pubblici per centinaia di milioni di euro), il che oggettivamente prefigura che la dr.ssa o è del tutto CP_1 disinteressata delle sorti dell'impresa oppure ne è l'amministratore di fatto;
2) aveva venduto, il 9 dicembre 2022, l'intero capitale sociale della , già CP_2 titolare del 50% del capitale sociale della , alla AN CO s.r.l. a CP_11 sua volta partecipata totalitariamente dalla stessa così determinando, CP_3 da parte di quest'ultima, l'acquisizione, per via interposta, di una ulteriore quota del 20% circa del proprio capitale sociale (di fatto, quindi, CP_3 detiene in via diretta e indiretta l'80% circa del proprio stesso capitale sociale); 3) aveva deliberato, in data 20 ottobre 2022 e quale unica socia sia di che di , la fusione per incorporazione della seconda nella CP_3 CP_2 prima, così di fatto gravando del residuo debito (di € 7.500.000) CP_3 relativo al saldo del prezzo di acquisto delle proprie stesse azioni. Quindi, dopo l'Accordo Quadro del 15 novembre 2021 e a seguito delle dimissioni del dr. dal C. di A. di WA EO, la sig.ra Parte_1 Per_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/31 era stata nominata Amministratrice Unica della società e dopo il Per_3 closing dell'8 giugno 2022, la sig.ra era stata investita delle Persona_3 seguenti cariche nelle società del Gruppo: il 21 giugno 2022, Amministratrice Unica della (che passava dalla forma di amministrazione collegiale a CP_3 quella dell'amministratore unico); il 30 agosto 2022, Amministratrice Unica della Copin Due s.p.a. (che passa dalla forma di amministrazione collegiale a quella dell'amministratore unico); il 7 settembre 2022, Amministratrice Unica della il 10 novembre 2022, Amministratrice Unica Parte_2 della AN CO s.r.l.; il 9 dicembre 2022, Amministratrice Unica della Copin s.p.a. (che passava dalla forma di amministrazione collegiale a quella dell'amministratore unico). Infine, il 20 novembre 2022, la sig.ra
[...] era stata anche nominata Amministratrice Unica della Per_3 CP_2
(che se pur non appartenente al Gruppo CO come in atti definito dalle parti, era all'epoca totalitariamente partecipata da ed CP_1 acquirente del 50% del capitale sociale di non già detenuto da CP_3 quest'ultima. L'attore evidenziava che la sig.ra vedova del Persona_3 prof. e madre di e , è nata a [...] Persona_1 Parte_1 CP_1 il 25 gennaio 1939 e risiede, unitamente alla figlia , in Napoli alla via CP_1
Ortensio n. 28. La sig.ra nella sua lunga esperienza di vita non si era Per_3 mai occupata in via diretta o indiretta della conduzione di attività imprenditoriali di alcun genere, né ha attivamente rivestito cariche operative dirette nell'ambito di alcuna società in generale e di quelle rientranti nel Gruppo CO in particolare. Oggettivamente, quindi, per età, formazione ed esperienza non era dotata delle capacità occorrenti alla gestione unitaria di un gruppo imprenditoriale estremamente complesso, cui fanno capo concessioni di lavori pubblici per centinaia di milioni di euro. A titolo meramente rappresentativo della vastità e complessità delle attività imprenditoriali alla cui direzione era chiamata la ottuagenaria e per nulla esperta sig.ra l'attore richiamava sulla Relazione sulla gestione Persona_3 del bilancio al 31 dicembre 2021, nel quale, a firma della sig.ra Persona_3 si dava conto di commesse affidate alla società per circa 143 milioni di euro. L'attore evidenziava che la conduzione del Gruppo non poteva essere affidata a persona che non aveva mai avuto sostanziali e dirette esperienze in un campo complesso quale quello della realizzazione di opere pubbliche su concessione e ciò senza considerare che il passaggio dall'amministrazione collegiale a quella singola , avrebbe implicato che la sig.ra Persona_3 avrebbe dovuto presiedere in autonomia a tutte le funzioni tipiche dell'impresa. In effetti, secondo l'attore, il tutto era riconducibile alla scelta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/31 della dott.ssa unico soggetto economico cui il gruppo è CP_1 riferibile, o di disinteressarsi dello stesso, senza dotarlo di una adeguata struttura manageriale capace di condurne l'attività d'impresa e, quindi di preservarne il valore o di occuparsi del Gruppo (solo fittiziamente affidato all'amministrazione della anziana madre), ma solo come amministratore di fatto, con la conseguenza, in entrambe le ipotesi, di aver violato l'obbligo di non porre in essere alcuna operazione con la specifica volontà e finalità di deprimere, in danno di il patrimonio delle Parte_1 società le cui azioni sono state consegnate al notaio , per come Per_4 previsto nell'Incarico Fiduciario. La violazione dell'obbligo di preservazione dell'integrità patrimoniale del Gruppo, per come sopra declinato, implicava l'attivazione della clausola dell'Incarico Fiduciario che prevede “Nell'ipotesi di violazione di una qualsiasi delle pattuizioni indicate, e CP_2 decadranno dal beneficio del termine ed il residuo credito di CP_1 si intenderà immediatamente ed integralmente Parte_1 scaduto ed esigibile”. Ne segue l'obbligo di e CP_2 CP_1
(quest'ultima anche quale accollante) in solido fra di loro di corrispondere al dr. l'importo del residuo prezzo di vendita delle Parte_1 partecipazioni, pari ad oggi ad € 7.500.000 oltre interessi. L'attore aggiungeva che con atto di cessione di partecipazione sociale, rogitato in Roma per notar il 9 dicembre 2022, la dott.ssa aveva Per_5 CP_1 inoltre venduto alla AN CO s.r.l. la sua intera partecipazione totalitaria al capitale sociale della , per cui la era divenuta detentrice CP_2 CP_3 di 1.597.100 azioni proprie, pari al 79,855% del capitale sociale, con la conseguenza che aveva acquisito il controllo totalitario di CP_1
(e di tutto il Gruppo) con il 20,145% del capitale sociale. L'attore CP_3 precisava che la vendita della quota di a AN CO del 9 dicembre CP_2
2022 rilevava sotto diversi aspetti ai fini della presente azione. In primo luogo, l'operazione era stata eseguita in aperta violazione della normativa in tema di divieto di acquisto di azioni proprie per interposta persona (art. 2357 c.c.), in quanto era evidente che AN CO s.r.l., interamente controllata da era, rispetto a quest'ultima, un soggetto meramente interposto. In CP_3 ogni caso, era stto certamente violato il disposto dell'art. 2359 bis c.c. in tema di acquisto da parte della controllata (AN CO) di azioni della controllante ( , sia pure per il tramite di una interposizione soggettiva CP_3
( ). In particolare, non risultava che l'operazione fosse stata effettuata CP_2 nel rispetto dei limiti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla richiamata normativa. Non irrilevante sul punto è anche l'osservazione che,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/31 sussistendone le condizioni, la violazione delle norme richiamate trova una specifica sanzione penale nel disposto dell'art. 2628 c.c., non potendosi certo dubitare del fatto che il rapporto fra e AN CO è quello di CP_3 controllo di cui all'art. 2359 c.c. e che è stata costituita dalla dr.ssa CP_2
al solo scopo di stipulare l'atto di acquisto delle azioni CP_1 CP_3 già di proprietà del fratello , per poi essere fusa per incorporazione Parte_1 nella sua controllante. In ogni caso la vendita di e, quindi, del 50% del CP_2 capitale sostanziale in circolazione di aveva inevitabilmente CP_3 determinato il meccanismo di accelerazione della scadenza dei termini (dilazionati) di pagamento del saldo del prezzo di vendita delle partecipazioni, per come previsto dall'Incarico Fiduciario dell'8 giugno 2022:
“Nell'ipotesi in cui o (i) cedano, anche con CP_2 CP_1 più atti ed in tempi diversi, azioni della società " per una CP_3 aliquota complessivamente superiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale, (…), e saranno tenuti a versare in una CP_2 CP_1 unica soluzione a il residuo prezzo ancora Parte_1 dovuto a completa ed anticipata estinzione del relativo credito”. L'attore precisava che l'accezione di vendita delle partecipazioni cui le parti avevano inteso fare riferimento era di particolare ampiezza e, sicuramente ricomprendeva tutte le fattispecie in cui vi sia una modifica sostanziale degli assetti proprietari che non coinvolga, in via esclusiva, solo società
“attualmente” facenti parte del Gruppo CO;
infatti nell'Incarico Fiduciario è dato leggere: “Per vendita delle partecipazioni o delle aziende o dei rispettivi rami, in questo atto deve intendersi qualsiasi negozio traslativo della proprietà o del godimento dei relativi beni, anche se stipulato a titolo gratuito, eccezion fatta per le cessioni effettuate fra le società attualmente facenti parte del Gruppo CO”. Ora, secondo l'attore, appariva di tutta evidenza che il limite del 30% del capitale sociale (di non poteva che CP_3 essere riferito alla parte di capitale diverso da quello proprio detenuto dalla stessa e ciò per evidenti ragioni, sia di ordine testuale che logico: a) CP_3 nell'Accordo Quadro le parti avevano convenuto palesemente che le azioni di pari al 40% del capitale sociale dovevano intendersi come CP_3 rappresentative dell'intero capitale sociale (cfr: “Le parti convengono inoltre che contestualmente alla sottoscrizione del Closing, il 40% delle azioni che rappresenteranno l'intero capitale delle (all'esito della CP_3 programmata fusione) (…) saranno consegnate fiduciariamente da CP_1 al notaio di Napoli in deposito”. Non
[...] Persona_4 diversamente, nell'Incarico Fiduciario, le parti avevano convenuto che le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/31 azioni di di cui occorreva avere riguardo erano quelle effettivamente CP_3 in circolazione e non quelle che, per effetto della intervenuta incorporazione di erano detenute dalla stessa anche in questo caso il CP_4 CP_3 dato è incontrovertibile: “tutte le azioni della società " CP_3
(anche tenendo conto dell'operazione di fusione effettuata) di proprietà di e di attualmente nelle mani di CP_2 CP_1 [...] per effetto del pegno di cui alla premessa V che precede Parte_1
(…) sono consegnate fiduciariamente al notaio di Napoli;
Persona_4
b) le azioni proprie detenute dalla società sono private sostanzialmente dei diritti economici e amministrativi (art. 2357 ter, comma 2 c.c.), per cui l'unica cessione che avrebbe potuto modificare gli assetti proprietari di non CP_3 poteva che avere ad oggetto il solo capitale non già detenuto dalla stessa;
c) le azioni proprie detenute da non erano (e non sono) detenute in custodia CP_3 dal notaio, per cui non rilevavano ai fini della garanzia (atipica) apprestata con l'incarico fiduciario, per cui la loro eventuale cessione non avrebbe comportato, sotto questo punto di vista, alcuna modificazione nella situazione del dr. d) L'obbligo di accelerazione della scadenza del Parte_1 termine dilazionato di pagamento del prezzo era stato posto esclusivamente a carico di e di per il caso di cessione delle azioni da CP_2 CP_1 loro detenute, non di (unico soggetto che può vendere le proprie CP_3 azioni o, più correttamente, annullarle provvedendo alla corrispondente riduzione del capitale sociale). La cessione non era avvenuta fra società attualmente facenti parte del Gruppo CO, in quanto (costituita CP_2 dalla dr.ssa al solo fine di acquisire la partecipazione in CP_1
certamente ne è esclusa, infatti è evidente che: a) le parti hanno CP_3 inteso definire con precisione i confini del Gruppo CO, laddove nell'Accordo Quadro al punto XIV, hanno stabilito che “le società " CP_3
, " , " , "SAN
[...] Controparte_4 Parte_2
GIACOMO S.r.l.", "LIDO S.r.l.", "COPIN S.p.A.", "COPIN DUE S.p.A.", "MILANO INVESTIMENTI S.p.A.", "WATERFRONT FLEGREO S.p.A.", saranno nel prosieguo definite, ai soli fini di questo atto, Gruppo CO”; b) al momento della stipula dell'Accordo Quadro, neppure era stata CP_2 ancora costituita. La cessione di a AN CO rientrava, quindi, CP_2 sicuramente in uno dei casi di negozio traslativo della proprietà o del godimento delle azioni in quanto, per le ragioni sopra evidenziate, si CP_3 era determinata una modificazione dell'assetto proprietario del gruppo, che è appunto il fenomeno cui le parti hanno inteso connettere l'effetto acceleratorio dell'obbligo di pagamento del residuo debito per il prezzo di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/31 cessione delle partecipazioni. In ogni caso la vendita di , dovendo CP_2 essere inquadrata nel contesto degli atti vietati di acquisto di azioni proprie, attivava il meccanismo di legge che (in assenza di vendita entro un anno) comporta l'obbligatorio annullamento delle azioni proprie e, ciò sia che la fattispecie debba essere inquadrata come acquisto di azioni proprie per interposta persona da parte di (art. 2357 c.c.), sia che debba farsi CP_3 riferimento alla violazione del divieto di acquisto di azioni della controllante (art. 2359 bis c.c.); il che, per evidenti ragioni implica, l'imminente vendita a terzi o, in mancanza, il dissolvimento del 50% delle azioni in custodia. L'attore argomentava che per le ragioni sopra esposte si era determinano a carico di e l'insorgere dell'obbligo di “versare CP_2 CP_1 in una unica soluzione a il residuo prezzo Parte_1 ancora dovuto a completa ed anticipata estinzione del relativo credito” allo stato pari ad euro 7.500.000 oltre interessi. La vicenda, tuttavia, rilevava, sempre secondo l'assunto attoreo, anche sotto un ulteriore profilo, pure specificamente disciplinato nell'Incarico Fiduciario, che concerne la violazione degli obblighi di informazione posti a carico di e CP_1 di nel caso di cessioni di partecipazioni nelle società del Gruppo e, in CP_2 particolare di Per tale ipotesi, infatti, CP_3 CP_2 CP_1
a mezzo del procuratore, quest'ultima per sé e per tutti i futuri
[...] amministratori delle società del Gruppo CO, si impegnano a dare, nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la data fissata per le delibere che autorizzano il trasferimento o per le decisioni che attuano il trasferimento, al notaio
[...]
, nella sua qualità di depositario delle indicate azioni, dettagliata e Per_4 documentata informazione in merito alla prospettata operazione di cessione, comprensiva della prova che, contestualmente alla stessa, sarà provveduto alla completa estinzione del debito residuo nei confronti di
[...]
. Nessuna comunicazione è stata data al notaio Parte_1
in merito alla vendita di (quindi della quota dalla Per_4 CP_2 CP_3 stessa detenuta) a AN CO;
tale violazione, al pari di quella concernente il divieto di minare la stabilità patrimoniale delle società le cui azioni sono costituite in deposito fiduciario presso il notaio, implica l'automatica attivazione della previsione per cui “Nell'ipotesi di violazione di una qualsiasi delle pattuizioni indicate, e decadranno dal CP_2 CP_1 beneficio del termine ed il residuo credito di Parte_1 si intenderà immediatamente ed integralmente scaduto ed esigibile”. Con delibere assembleari per notar di Roma del 20 ottobre 2022 Per_5 CP_3 ed approvarono la fusione della seconda nella prima mediante CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/31 approvazione del relativo progetto. In dette delibere si dava atto che si trattava di fusione per incorporazione di società totalitariamente controllata (sia pure in maniera indiretta per il tramite di AN CO per effetto della vendita da del 9 dicembre 2022) e si specificava: “Ai sensi CP_1 dell'articolo 2357 bis comma 1 n. 3) c.c., le azioni di euro 402.900,00 detenute da nella verranno, in dipendenza della CP_2 CP_3 fusione, acquisite al patrimonio della incorporante e annoverate quali azioni proprie della medesima. Per effetto pertanto della presente CP_3 fusione la sarà titolare, ad avvenuta efficacia, di complessive n. CP_3
1.597.100 azioni proprie pari al 79,55%”. L'attore rilevava che l'operazione comportava la violazione degli obblighi assunti da e CP_2 CP_1 con l'Incarico fiduciario, sotto vari profili. In primo luogo, perché era evidente che per effetto della fusione dispone della sua partecipazione CP_2 in che, avuto riguardo alle osservazioni che precedono, costituisce una CP_3 aliquota del 50% del capitale effettivo di il che già di per sé implica CP_3
l'attivazione dell'obbligo di saldare in una unica soluzione il saldo del prezzo della vendita dell'8 giugno 2022. Ancor di più risulta di assoluta evidenza che le azioni che, per effetto della fusione deliberata, transiteranno nel patrimonio della stessa dovranno essere alienate a terzi oppure annullate;
con le CP_3 ovvie conseguenze (già sopra esaminate) della imminente perdita della descritta funzione di garanzia atipica che le parti hanno inteso dare al deposito fiduciario delle azioni nelle mani del notaio . In ogni Per_4 caso, secondo l'attore, non v'era dubbio che, per effetto della fusione, CP_3 non acquisisce solo un ulteriore 20% circa delle proprie azioni, ma anche il debito di per il pagamento del saldo del prezzo (di € 7.500.000), il che CP_2 comporta a carico del patrimonio di (e quindi, del valore delle stesse CP_3 azioni in deposito fiduciario) un duplice effetto negativo, che oggettivamente si riflette in danno del dr. In secondo luogo, il Parte_1 patrimonio di viene gravato di un ulteriore ingente debito e, in ogni CP_3 caso, a norma dell'art. 2357 ter, comma 3 c.c. “L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”. Il danno a carico del patrimonio di era dunque di assoluta CP_3 evidenza. Secondo l'attore, la volontarietà dell'operazione da parte della convenuta era fuori discussione così come assolutamente certa era la sua finalità, ovvero quella di gravare il patrimonio di dell'onere di pagare CP_3
a il prezzo di acquisto delle sue proprie azioni, così di Parte_1 fatto consentendo a di liberarsi della relativa obbligazione e, CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 16/31 quindi, oggettivamente effettuando in favore della stessa una sostanziale restituzione di conferimento (o distribuzione di capitale), assolutamente illegittima. Infine, la deliberazione di fusione, in quanto comportante un effetto dispositivo delle azioni di per una aliquota superiore al 30% CP_3 del capitale sociale effettivo, avrebbe dovuto essere comunicata al notaio nei 60 giorni antecedenti. Nessuna comunicazione era pervenuta Per_4 al notaio e, come visto in precedenza, la violazione di tale obbligo, comporta l'accelerazione dell'obbligo di pagamento del prezzo dilazionato. Il 31 gennaio 2023, quindi con non consentito ritardo rispetto alla scadenza del termine previsto del 31 dicembre 2022, aveva provveduto al CP_2 pagamento della somma di € 3.247.536,50 , importo imputato come segue: euro 4.292 a saldo del prezzo di vendita della piena proprietà della quota di nominali;
euro 962,37 di partecipazione al capitale sociale della
[...]
euro 81.139,50 a saldo del prezzo di vendita della Parte_5 piena proprietà, in ragione di 1/2, della quota di nominali;
euro 8.275,26 di partecipazione al capitale sociale della euro 2.105 a Parte_2 saldo del prezzo della vendita della piena proprietà, in ragione di 1/2, di 5 quote, ciascuna del valore di € 52.064,038 del Fondo Comune di Investimento "ABSIK"; euro 3.160.000,00 in acconto del prezzo di vendita di 402.900 azioni di Di tal che residua un credito per il saldo del CP_3 prezzo di vendita delle azioni di di € 7.500.000. A fronte CP_3 dell'intervenuto pagamento, il pegno costituito su tutte le azioni di in CP_3 circolazione, detenute da e da si è estinto e CP_2 CP_1 Parte_1 ha comunicato al notaio la propria disponibilità a
[...] Per_4 prestare ogni più ampia collaborazione per l'effettuazione dei relativi adempimenti e per la copertura dei costi di propria competenza. In data 17 febbraio 2023 il dott. ha consegnato nelle mani del notaio Parte_1
i titoli già detenuti in pegno, così come previsto dall'Incarico CP_3
Fiduciario, dandone anche comunicazione ad e alla dr.ssa CP_2 CP_1
Sempre alla scadenza del 31 dicembre 2022 avrebbe dovuto essere
[...] effettuato da parte della dr.ssa il pagamento del saldo del CP_1 prezzo di acquisto dei crediti ceduti con l'atto dell'8 giugno 2022, sta di fatto, però che tale pagamento, alla scadenza non era stato effettuato, mentre in data 31 gennaio 2023, sul conto corrente del dr. indicato per il Parte_1 suddetto pagamento, è risultata accreditata la somma di € 1.252.463,50, con causale “Saldo Accordo Cessione Crediti Dell. 08 Giugno 2022” a seguito di disposizione impartita non dalla dr.ssa ma dalla CP_1 CP_2
Il contratto di cessione dei crediti dell'8 giugno 2022, tuttavia, non prevede
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 17/31 alcuna forma di sostituzione del soggetto debitore ed assume necessariamente che il pagamento venga effettuato dalla cessionaria dr.ssa ne CP_1 segue che ha pagato (peraltro in ritardo sul termine convenuto) un CP_2 debito della dr.ssa il che potrebbe determinare un caso di CP_1
“adempimento del terzo” ai sensi dell'art. 1180 c.c. Nondimeno, la norma indicata prevede che il pagamento del terzo possa essere rifiutato dal creditore nel caso in cui lo stesso abbia interesse a che l'adempimento avvenga ad opera del debitore originario. Nel caso di specie il pagamento è stato effettuato da una società di capitali e non da una persona fisica, il che espone l'atto estintivo al rischio di inefficacia nell'ipotesi in cui (o la sua CP_2 avente causa per effetto delle operazioni societarie deliberate ed in CP_3 fase di esecuzione sopra descritte) dovesse essere assoggettata ad una procedura concorsuale. A ciò si aggiunga che, in assenza di diverse specificazioni da parte di , la stessa potrebbe rivendicare l'assenza di CP_2 causa del pagamento e, quindi, far valere le conseguenze restitutorie di un indebito oggettivo. Per tali ragioni, il dr. con nota del 23 Parte_1 febbraio 2023 ebbe a dichiarare alla dr.ssa e ad di non CP_1 CP_2 poter accettare il pagamento né di poterlo imputare ad estinzione del debito della dr.ssa per il saldo del prezzo di cessione dei crediti;
con CP_1 la conseguenza che alla dr.ssa fu contestato l'inadempimento CP_1 all'obbligazione di pagamento della somma di euro 1.252.463,50 quale saldo del prezzo di cessione dei crediti di cui al contratto stipulato l'8 giugno 2022. Tuttavia, sempre con la nota del 23 febbraio 2023, onde evitare le conseguenze del contestato inadempimento, la dr.ssa fu CP_1 invitata a fornire “documentazione opponibile ai terzi e fornita di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., dalla quale sia possibile evincere un legittimo titolo in base al quale ha effettuato il pagamento del debito di CP_2 CP_1
e una situazione economica, patrimoniale e finanziaria di tale
[...] CP_2 per cui sia oggettivamente possibile escludere che la stessa o sua CP_3 prossima avente causa in forza della deliberata fusione, versino in una situazione di crisi o di insolvenza tali per cui possano essere coinvolte in una procedura concorsuale o debbano accedere ad uno degli strumenti di definizione della crisi di impresa previsti dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza”. Nel contempo, stanti le ragioni sopra argomentate in punto di accelerazione dell'obbligo di pagamento del saldo del prezzo delle partecipazioni, la somma versata da di euro CP_2
1.252.463,50 era stata imputata quale acconto rispetto al maggior debito di € 7.500.000 interamente scaduto in forza della intervenuta decadenza dal
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 18/31 beneficio del termine. Corrispondente comunicazione fu in pari data trasmessa alla dr.ssa e ad con riferimento agli CP_1 CP_2 inadempimenti degli obblighi assunti con l'Incarico Fiduciario ed alle rispettive conseguenze in ordine all'accelerazione del termine di scadenza del debito per il pagamento del saldo del prezzo di vendita delle partecipazioni. Per tali motivi l'attore conveniva in giudizio e CP_1 CP_2 chiedendo al giudice di accertare e dichiarare, per le ragioni in atto dedotte, che e l'On. dr.ssa (quest'ultima anche nella sua CP_2 CP_1 veste di accollante) sono tenute in solido fra di loro a corrispondere al dr. immediatamente e per l'intero, il residuo prezzo di Parte_1 vendita delle n. 402.900 azioni della alienate con atto per notar CP_3
dell'8 giugno 2022, e, per l'effetto condannare e Per_4 CP_2
l'On. dr.ssa , in solido tra loro, a pagare immediatamente ed in CP_1 una unica soluzione al dr. la somma di € 7.500.000, oltre Parte_1 interessi di legge a far data dal 23 febbraio 2023, il tutto fatta salva la riduzione di tale importo in forza dell'accoglimento delle conclusioni di cui al punto che segue e la conseguente riduzione del saldo prezzo in misura corrispondente all'importo del versamento di € 1.252.463,50 effettuato da il 31 gennaio 2023; accertare e dichiarare che il dr. CP_2 Parte_1 legittimamente ha rifiutato il pagamento di € 1.252.463,50, con
[...] causale “Saldo Accordo Cessione Crediti Dell. 08 Giugno 2022”, effettuato da il 31 gennaio 2023 e, conseguentemente, accertare e CP_2 dichiarare l'inadempimento da parte dell'On. dr.ssa CP_1 dell'obbligo di pagare il saldo del prezzo di cessione dei crediti di cui al contratto di cessione di crediti stipulato l'8 giugno 2022 con scambio di lettere commerciali e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore del dr. della somma di € 1.252.463,50 oltre Parte_1 interessi di legge a far data dal 23 febbraio 2023; accertare e dichiarare che legittimamente il dr. ha imputato il versamento di € Parte_1
1.252.463,50, effettuato da il 31 gennaio 2023, a deconto del CP_2 maggior credito di € 7.500.000 allo stesso spettante quale corrispettivo (da versare immediatamente ed in una unica soluzione) della vendita di n. 402.900 azioni di condannare entrambe le convenute in solido CP_3 fra di loro al pagamento delle spese di lite. Costituitasi in giudizio, la dott.ssa esponeva che prostrata CP_1 da aspra e annosa controversia con il fratello – ebbe a Parte_1 stipulare un accordo quadro avente natura transattiva e divisionale, in virtù del quale il signor si obbligava a vendere le partecipazioni, da egli CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 19/31 detenute nelle società CP_3 Controparte_12
e i crediti, vantati nei confronti delle medesime società, mentre essa
[...] dott.ssa si obbligava a pagare il prezzo complessivo di euro CP_1
16.500.000,00. Le parti ebbero cura di precisare che i contratti di vendita sarebbero stati stipulati o, direttamente, dalla dott.ssa oppure CP_1
“da altra società a lei facente capo” (articolo 3). In caso di acquisto 'indiretto', il prezzo sarebbe stato, come è ovvio, corrisposto dalla società acquirente, “per conto e nell'interesse di fermo restando che CP_1 gli obblighi di pagamento sarebbero restati anche in capo a . CP_1
L'articolo 4, secondo comma, dell''accordo quadro' così disciplinava il
“tempo dell'adempimento”: “Detto importo di euro 16.500.000,00 … sarà così corrisposto: 1) euro 2.000.000,00 … versati, a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo, a mezzo numero 5 assegni circolari non trasferibili, … [al momento di stipulazione dell''accordo quadro'].
[...] rilascia quietanza di quanto ricevuto;
2) euro Parte_1
2.000.000,00 … saranno versati, a titolo di acconto sul prezzo, in sede di stipula del contratto o dei contratti definitivi di vendita, a mezzo bonifico bancario;
3) euro 4.500.000,00 … saranno corrisposti entro e non oltre il 31 dicembre 2022, a mezzo bonifico bancario;
4) euro 8.000.000,00 … saranno corrisposti a mezzo di numero 8 (otto) rate dell'importo di euro 1.000.000,00
… ciascuna, con scadenze annuali e consecutive a partire dal 31 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2030; in relazione alla indicata rateizzazione le parti convengono che sulla somma da corrispondere non decorrerà alcun interesse e che ciascuna rata sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario”. Aggiungeva che l'attore aveva fino ad oggi, percepito: euro 2.000.000, contestualmente alla conclusione dell''accordo quadro'; euro 2.000.000, al tempo di stipulazione dei contratti definitivi di vendita;
euro 4.500.000, alla scadenza del termine, previsto dall'articolo 4, secondo comma, n. 3), dell''accordo quadro'. L'attrice evidenziava che, quindi, tutte le obbligazioni di pagamento, gravanti sulla dott.ssa e su e già venute a CP_1 CP_2 scadenza, erano state, pertanto, integralmente adempiute. Riguardo alla disciplina del deposito fiduciario, la convenuta ricordava che e CP_2
si erano obbligate a non porre in essere alcuna operazione con CP_1 la specifica volontà e finalità di deprimere, in danno di Parte_1
il patrimonio delle società, le cui azioni erano state consegnate al
[...] notaio , fermo restando che le società interessate ' e Per_4 CP_3
'WA EO S.p.A.' non venivano private di alcuna prerogativa e non subivano alcuna limitazione all'operare delle società stesse, potendo esse
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 20/31 porre in essere tutte le operazioni, anche di carattere societario, ritenute utili e/o necessarie per lo svolgimento dell'attività di impresa, come da punto C, quarto comma, dell''incarico fiduciario'. Inoltre, nell'ipotesi in cui CP_2
o avessero ceduto, anche con più atti ed in tempi
[...] CP_1 diversi, azioni della società ' per una aliquota CP_3 complessivamente superiore al 30% del capitale sociale, ovvero CP_3 avesse ceduto, anche con più atti ed in tempi diversi, partecipazioni in
[...] società partecipate (sia in via diretta che per il tramite di altre società) per una aliquota complessivamente superiore al 30% dei rispettivi capitali sociali e in tutti i casi in cui ' o una qualsiasi delle società dalla stessa CP_3 partecipate (sia in via diretta che per il tramite di altre società) avessero ceduto una azienda o un ramo di azienda, e CP_2 CP_1 sarebbero stati tenuti a versare in una unica soluzione a Parte_1 il residuo prezzo ancora dovuto a completa ed anticipata estinzione
[...] del relativo credito. Per vendita delle partecipazioni o delle aziende o dei rispettivi rami, chiariva l''incarico fiduciario' (punto C, secondo comma), doveva intendersi qualsiasi negozio traslativo della proprietà o del godimento dei relativi beni, anche se stipulato a titolo gratuito, eccezion fatta le cessioni effettuate fra le società attualmente facenti parte del Gruppo CO. Riguardo al “cambio di governance nelle società del Gruppo CO”, la convenuta deduceva che la composizione dell'organo amministrativo sfuggiva, senz'ombra di dubbio, alle limitazioni, fissate dall'incarico fiduciario. La nomina della signora certo non costituiva Per_3
“operazione”, avente “specifica volontà e finalità di deprimere, in danno di il patrimonio delle società. Come già sopra Parte_1 ricordato, la convenuta precisava che l''incarico fiduciario' 'non aveva privato' e WA EO “di alcuna prerogativa”, non CP_3 introducendo “alcuna limitazione all'operare delle società”, “potendo esse porre in essere tutte le operazioni, anche di carattere societario, ritenute utili e/o necessarie per lo svolgimento dell'attività di impresa”. Ne derivava, argomentava la convenuta, l'infondatezza delle considerazioni svolte dall'attore. Invero, in seguito alle dimissioni del e all'assunzione di CP_1 importante carica pubblica da parte della dott.ssa (vice-presidente CP_1 della Commissione Cultura del Senato della Repubblica, non vi era nulla di stupefacente nel fatto che la signora – la quale era già componente Per_3 degli organi amministrativi fin dal 2015 – avesse assunto la funzione di amministratrice unica di società, aventi rigido e ristretto carattere familiare. Riguardo, poi, alla vendita alla AN CO s.r.l., eseguita dalla convenuta,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 21/31 per rogito notar del 9 dicembre 2022, della sua intera Per_5 partecipazione totalitaria al capitale sociale della la dott.ssa CP_2 non aveva venduto azioni della società , ma trasferito CP_1 CP_3
– ad “altra società a lei facente capo” (articolo 3 dell''accordo quadro') “la sua intera partecipazione totalitaria al capitale sociale della , per CP_2 cui la convenuta non aveva, pertanto, stipulato alcun “negozio traslativo della proprietà o del godimento” delle azioni (v. punto C, secondo comma, CP_3 dell''incarico fiduciario'), limitandosi ad esercitare – con diversa modalità – la facoltà di 'acquisto indiretto', prevista dall'articolo 3 dell''accordo quadro'. In ogni caso, rilevava che la cessione di 'partecipazioni o aziende' a
“società attualmente facenti parte del Gruppo CO” era espressamente consentita dal punto C, secondo comma, ultimo periodo, dell''incarico fiduciario' (“Per vendita delle partecipazioni o delle aziende o dei rispettivi rami, … deve intendersi qualsiasi negozio traslativo della proprietà o del godimento dei relativi beni, anche se stipulato a titolo gratuito, eccezion fatta le cessioni effettuate fra le società attualmente facenti parte del Gruppo CO”). Per cui, anche sul punto, secondo la convenuta, la tesi attorea era del tutto infondata. Peraltro, ricordava che al tempo in cui l'attore era socio e amministratore di la società era proprietaria di azioni, pari a circa il CP_3
60% del capitale sociale, per cui sorprendeva che l'attore lamentasse la violazione delle norme, regolanti l'“acquisto delle proprie azioni” (articoli 2357 e ss. cod. civ.), atteso che le sanzioni richiamate dalla difesa avversaria sarebbero dovute gravare su entrambe le parti, mentre nella vicenda in esame l'attore voleva che si utilizzassero solo contro le acquirenti. Né potrebbe sostenersi che l'eventuale violazione degli articoli 2357 e 2359-bis cod. civ. sia stata compiuta “con la specifica volontà e finalità di deprimere, in danno di il patrimonio delle società le cui azioni Parte_1 sono state consegnate al notaio ” (punto C, quarto comma, Persona_6 dell''incarico fiduciario'), in quanto gli atti compiuti dalla dott.ssa CP_1 nulla avevano a vedere con la parte venditrice, rientrando nella facoltà dell'acquirente di “porre in essere tutte le operazioni, anche di carattere societario, ritenute utili e/o necessarie per lo svolgimento dell'attività di impresa” (punto C, quarto comma, dell''incarico fiduciario'). Riguardo alla pretesa “fusione della nella la convenuta rilevava CP_2 CP_3 che tale fusione – per ragioni del tutto estranee al presente giudizio – non era mai stata portata a compimento. In ordine al “pagamento da parte di CP_2 del debito di relativo al saldo del prezzo di cessione dei CP_1 crediti”, il “rischio di inefficacia [del pagamento] nell'ipotesi in cui (o CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 22/31 la sua avente causa …) dovesse essere assoggettata ad una procedura CP_3 concorsuale”; e la possibilità che possa “rivendicare l'assenza di CP_2 causa del pagamento e, quindi, far valere le conseguenze restitutorie di un indebito oggettivo”; non erano giuste cause per non “accettare il pagamento né di … imputar[lo] ad estinzione del debito della dr.ssa per il CP_1 saldo del prezzo di cessione dei crediti”, Sul punto, la convenuta evidenziava che l'art. 1180 comma 1 c.c. prevede che “[l]'obbligazione p[ossa] essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”. Era, quindi, indubitabile che le astratte e generiche considerazioni, svolte dall'attore nella 'nota' del 23 febbraio 2023, contrastano con quanto previsto dall'articolo 1180 comma 1 c.c., a norma del quale il rifiuto, opposto al pagamento di era ingiustificato e quindi inefficace. Del resto, continuava la CP_2 convenuta, l'attore, pur avendo fermamente manifestato il proprio dissenso, aveva ricevuto la cospicua somma senza mai restituirla al terzo, per cui l'obbligazione gravante sulla dott.ssa doveva considerarsi CP_1 adempiuta dal terzo per suo conto. Per tali motivi la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea nonché di condannare Parte_1
ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c. al pagamento in favore
[...] della e di di una somma equitativamente Controparte_1 CP_2 determinata. Con decreto reso in data 7.09.203, il giudice designato della Sezione Specializzata in materia di Impresa, dott.ssa Caterina di Martino, così provvedeva: “letti gli atti introduttivi del giudizio indicato in epigrafe;
ritenuto che
la controversia non rientri nella competenza tabellare della intestata sezione;
rilevato infatti che il procedimento riguarda l'attuazione di un accordo quadro e l'inadempimento degli obblighi previsti con conseguente accertamento della decadenza dal beneficio del termine per il pagamento del corrispettivo della cessione delle partecipazioni sociali;
ritenuto che
la controversia non attenga all'organizzazione ed al funzionamento della società; rilevato infatti, quanto alla competenza per materia, che ai sensi dell'art. 3 d. lgs. n. 168/2003 (come modificato dalla legge n. 27/2012), rientrano nella competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa soltanto le seguenti controversie (il cui elenco è da considerare tassativo): le controversie di cui all'art. 134 del d. lgs. n. 30/2005 (c.d. codice di proprietà industriale); -le controversie in materia di diritto di autore;
-le controversie di cui all'art. 33, comma 2, della l. n. 287/1990 (c.d. legge antitrust); le controversie relative alla violazione della normativa antitrust
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 23/31 dell'Unione Europea;
-determinate controversie societarie, relative alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, alle società cooperative, alle mutue assicuratrici, alle società europee, ovvero alle società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento o che esercitano attività di direzione e coordinamento di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, alle società cooperative, alle mutue assicuratrici, alle società europee;
- i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli analiticamente indicati supra.; ritenuto, pertanto, che, con specifico riferimento alla competenza sulle società, l'articolo 3 del d.lgs. 168/2003, come novellato, non devolva, alle Sezioni Specializzate in materia di impresa tutte le controversie che coinvolgano, in qualità di parte, una società, individuando, di converso, un duplice profilo identificativo di siffatto contenzioso e cioè: a) controversie che, sotto il profilo soggettivo, riguardino soltanto le tipologie delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative, mutue assicuratrici, società europee ovvero società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento o che esercitano attività di direzione e coordinamento di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative, mutue assicuratrici e società europee;
b) sotto il profilo oggettivo, controversie che abbiano ad oggetto, in maniera prevalente, la struttura societaria e non già l'attività da quest'ultima svolta;
rilevato che in base alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 3 citato, infatti, sono devolute alle Sezioni Specializzate le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari;
ritenuto, in considerazione dell'elencazione contenuta nella suddetta lettera a), che l'espressione “rapporti societari” non possa essere intesa in senso soggettivo, ossia come rapporti coinvolgenti comunque ed a qualunque titolo la società, sia perché una tale interpretazione non comprenderebbe rapporti che, pur non coinvolgendo direttamente la società o i soci, sono considerati “societari” dal legislatore (ad esempio, le azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del soggetto incaricato della revisione contabile); sia perché finirebbe con il ricomprendere nel suo novero controversie non devolute dal legislatore alle Sezioni Specializzate (ad esempio, le controversie di lavoro tra società e dipendenti); ritenuto che la riferita espressione “rapporti societari”, vada dunque intesa in senso oggettivo, con la conseguente devoluzione alle Sezioni Specializzate delle sole controversie attinenti all'organizzazione e al funzionamento della struttura societaria;
ritenuto, pertanto, che vada definito rapporto societario il rapporto giuridico concernente la struttura o il funzionamento della società, mentre vanno escluse da detta espressione le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 24/31 cause di lavoro promosse dai dipendenti della società, le controversie promosse dai fornitori o dalla società contro quest'ultimi in relazione ai contratti di fornitura e, più in generale, quelle relative allo svolgimento delle attività imprenditoriali teleologicamente orientate al conseguimento dell'oggetto sociale;
ritenuto che
una lettura della norma nel senso d'individuare la competenza delle Sezioni Specializzate proprio in ragione solo dell'oggetto (del trasferimento o del negozio) finirebbe tuttavia per attribuire alla cognizione di quei giudici questioni meramente occasionate da fatti societari e, di conseguenza, non necessitanti la delibazione specializzata in materia societaria;
ritenuto che
la volontà legislativa che trapela dall'intervento istitutivo delle Sezioni Specializzate in materia di impresa risulta nel senso di creare una figura di giudice altamente specializzato che, proprio per le attitudini specifiche richieste, sia in grado di trattare in maniera spedita le cause che gli sono attribuite (cfr. in proposito l'art. 2 del d.lgs. 168/2003, come modificato dal DL 1/2012, intitolato: “Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti” che appunto stabilisce “1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze.
2. Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della Corte d'Appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa”); ritenuto che questa volontà verrebbe ad essere disattesa ove al giudice specializzato venissero attribuiti cause e procedimenti rispetto ai quali non sarebbe richiesta alcuna specifica competenza e soprattutto ove individuati esclusivamente in base all'oggetto genericamente inteso, con ricadute sul carico di ruolo e sui tempi di definizione dei giudizi strictu sensu in materia d'impresa;
ritenuto che
assegnare alle Sezioni Specializzate controversie in cui la sedes societaria costituisca soltanto occasione del rapporto dedotto varrebbe a rendere priva di significato la stessa delimitazione oggettiva contenuta nella lettera a) dell'art. 3, in quanto se ai Tribunali delle imprese venisse rimessa la cognizione di un qualunque giudizio avente ad oggetto un trasferimento di partecipazioni societarie o un negozio avente ad oggetto le medesime, ciò porterebbe alla sostanziale disapplicazione del limite determinato dalla norma appena citata, quanto alle sole domande concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario (nei sensi innanzi esaminati); ritenuto, pertanto, che da quanto affermato discenda che solo le vertenze riguardanti dette partecipazioni che incidano sulla composizione societaria (come i casi in cui si impugni il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 25/31 negozio traslativo per fare valere od ottenere la caducazione dei suoi effetti, ciò comportando l'accertamento della persistenza della preventiva composizione della compagine societaria, ovvero ad es. la nullità, simulazione, risoluzione di un negozio di cessione di partecipazioni sociali) possano ritenersi attribuite alla competenza dei giudici specializzati, mentre, viceversa, non possano riconoscersi attratte alla competenza delle sezioni specializzate le domande che non abbiano una diretta incidenza sulla compagine sociale;
ritenuto che
nel caso di specie la domanda di parte ricorrente esuli dalla cognizione dell'adita Sezione, trattandosi di mero accertamento dell'inadempimento di un accordo quadro e della sussistenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine per il pagamento del corrispettivo della cessione delle partecipazioni sociali;
ritenuto che
la controversia possa rientrare nell'area contrattuale dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale- Ufficio di Gabinetto- per l'adozione dei provvedimenti di competenza. A seguito di conformi valutazioni del Presidente del Tribunale, del Presidente coordinatore dell'area contratti e del Presidente della undicesima sezione civile, la causa veniva assegnata al giudice monocratico dott. Pappalardo, il quale, assegnati alle parti i termini per memorie, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della abbondante documentazione prodotta, fissata l'udienza per remissione della causa in decisione della causa, la causa veniva decisa dal sottoscritto giudicante, applicato in via straordinaria a distanza ex art. 3 DL 117/2025. La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Va preliminarmente evidenziato che con le memorie depositate in data 11.11.2025, l'attore ha fatto presente che con sentenza n. 4687/2025 pubblicata il 12 maggio 2025, il Tribunale di Napoli –sezione specializzata in materia di imprese- nelle persone dei magistrati dr. Leonardo Pica, dr.ssa Ornella Minucci e dr. Adriano Del Bene– nel giudizio avente R.G. n. 177/2024 – su ricorso semplificato ex art. 281 undecies c.p.c. depositato dal in data 6.02.2024, nei confronti delle Parte_1 medesime convenute del presente giudizio, ha così provveduto: “Accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiarate integrate le condizioni previste dall'art. 1186 c.c., condanna le resistenti, in solido, al pagamento, immediatamente e per l'intero, del residuo prezzo di vendita di € 7.500.000,00, con gli interessi moratori, da calcolare nella misura di legge, ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della prima notifica dell'atto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 26/31 introduttivo della lite (6.2.2024). Orbene, il suddetto Collegio, in sentenza ha escluso ragioni di riunione del giudizio n. 177/2024 con il presente n. 8798/2023 anteriormente instaurato, per diversità di causa petendi e di competenza interna, per cui non vi sono ragioni ostative alla pronuncia nel merito nel presente giudizio. Ciò premesso, l'attore ha posto alla base della sua domanda sostanzialmente tre ragioni, che riconduce alla volontà e alla condotta della convenuta 1) l'avere detta convenuta posto l'intera CP_1 governance del Gruppo CO in capo alla anziana ed inesperta madre;
2) l'avere venduto, il 9 dicembre 2022, l'intero capitale sociale della , già CP_2 titolare del 50% del capitale sociale della , alla AN CO s.r.l. a Pt_6 sua volta partecipata totalitariamente dalla stessa così determinando, CP_3 da parte di quest'ultima, l'acquisizione, per via interposta, di una ulteriore quota del 20% circa del proprio capitale sociale;
3) l'aver fatto deliberare, in data 20 ottobre 2022, quale unica socia sia di che di , la fusione CP_3 CP_2 per incorporazione della seconda nella prima, così di fatto gravando CP_3 del residuo debito di euro 7.500.000 relativo al saldo del prezzo di acquisto delle proprie stesse azioni;
4) il non aver adempiuto direttamente al pagamento della rata in scadenza il 31 dicembre 2022, come previsto dal contratto di cessione dei crediti in data 8.06.2022, pagamento effettuato solo in data 31 gennaio 2023, sul conto corrente del dr. con Parte_1 bonifico di euro 1.252.463,50 proveniente dalla quale CP_2 adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., rifiutato dall'attore e imputato come acconto sulla maggiore somma dovuta dalla a saldo del CP_1 prezzo di cessione dei crediti di euro 7.500.000,00 attesa la decadenza dal beneficio del termine di detta convenuta. Orbene questo giudicante ritiene che le prime tre suddette ragioni poste dall'attore a base della propria domanda non siano fondate, per le ragioni ottimamente esposte in fatto e diritto dalla difesa di parte convenuta, appositamente sopra riportate in modo ampio, per poter essere qui richiamate, in quanto condivise da questo giudicante. Sintetizzandole, va rilevato che la dott.ssa aveva la facoltà di CP_1 stipulare i contratti di vendita direttamente o per il tramite di “altra società a lei facente capo” (articolo 3 dell''accordo quadro') e si era obbligata a non compiere “alcuna operazione con la specifica volontà e finalità di deprimere, in danno di il patrimonio delle società”, Parte_1 conservando la più ampia libertà di “porre in essere tutte le operazioni, anche di carattere societario, ritenute utili e/o necessarie per lo svolgimento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 27/31 dell'attività di impresa” (punto C, quarto comma, dell''incarico fiduciario'); poteva trasferire azioni e quote di o delle società da quest'ultima CP_3 partecipate senza alcun vincolo o limitazione, ove la cessione fosse
“effettuata fra le società attualmente facenti parte del Gruppo CO” (punto C, secondo comma, dell''incarico fiduciario'). Sul “cambio di governance nelle società del Gruppo CO” l'accordo non poneva limiti alla composizione dell'organo amministrativo, nè la nomina della signora integrava una “operazione”, avente “specifica volontà e finalità di Per_3 deprimere, in danno di il patrimonio delle Parte_1 società”. A parte il fatto che l'attore non ha provato tale dolo specifico della
, vale a dire di aver agito con la finalità di svilire il patrimonio CP_1 del Gruppo CO, peraltro dalla medesima controllato, ma l'attore non ha allegato né provato alcun depauperamento del patrimonio della società. Lo stesso attore, inoltre, ha ammesso che la signora quale coniuge del Per_3 compianto padre dei due contendenti, era da sempre stata “coinvolta nelle dinamiche imprenditoriali e nella complessa gestione delle aziende” e che viveva con la figlia , per cui è evidente che, oltre alle sue capacità CP_1 gestionali – non di certo lese per un fatto meramente anagrafico – poteva contare sulla collaborazione di esperti, consiglieri e su pareri della stessa figlia. Passando alla cessione del capitale sociale della alla AN CP_2
CO s.r.l., va rilevato che la non risulta aver ceduto CP_1 azioni della società ma trasferito – ad “altra società a lei CP_3 facente capo” (articolo 3 dell''accordo quadro') – “la sua intera partecipazione totalitaria al capitale sociale della . La dott.ssa CP_2
quindi, non ebbe, pertanto, a stipulare alcun “negozio traslativo CP_1 della proprietà o del godimento” delle azioni (v. punto C, secondo CP_3 comma, dell''incarico fiduciario'), limitandosi ad esercitare – con diversa modalità – la facoltà di 'acquisto indiretto', prevista dall'articolo 3 dell''accordo quadro'. Del resto, la dott.ssa aveva la facoltà di CP_1 acquistare le azioni direttamente o per il tramite di “altra società a lei CP_3 facente capo”; ed era, poi, libera di trasferire tali azioni mediante “cessioni effettuate fra le società attualmente facenti parte del Gruppo CO”. Ne deriva che l'operazione, non avente per oggetto le azioni ma l'intero CP_3 capitale sociale della , non ebbe a violare l'accordo. CP_2
E' invece fondata la quarta ragione esposta dall'attore, vale a dire il pagamento da parte di del debito di relativo al saldo CP_2 CP_1 del prezzo di cessione dei crediti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 28/31 Invero il contratto di cessione dei crediti dell'8 giugno 2022 non prevedeva alcuna forma di sostituzione del soggetto debitore, stabilendo unicamente il pagamento da parte della cessionaria dott.ssa . Il CP_1 pagamento di - peraltro in ritardo di un mese sul termine CP_2 convenuto – è dunque inquadrabile come “adempimento del terzo”, disciplinato dall'art. 1180 c.c., secondo il quale l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. L'attore, sia in giudizio, che precedentemente con nota del 23 febbraio 2023 inviata alla parte convenuta, aveva ben esplicitato di rifiutare il pagamento, in quanto effettuato da una società di capitali e non da una persona fisica, cosa che esponeva l'atto estintivo al rischio di inefficacia nell'ipotesi in cui CP_2 finisse assoggettata ad una procedura concorsuale. A ciò, l'attore,
[...] correttamente aggiungeva che, in assenza di diverse specificazioni da parte di
, tale società avrebbe sempre potuto rivendicare l'assenza di causa del CP_2 pagamento e, quindi, far valere le conseguenze restitutorie di un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Non a caso, l'attore, oltre a comunicare alle convenute di non poter accettare il pagamento, né di poterlo imputare ad estinzione del debito della dr.ssa per il saldo del prezzo di CP_1 cessione dei crediti, ebbe anche a invitare la e la a CP_1 CP_2 fornire documentazione opponibile ai terzi e fornita di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., dalla quale fosse possibile desumere l'esistenza di un legittimo titolo in base al quale aveva effettuato il pagamento del CP_2 debito, sia che la non versasse in un una situazione economica, CP_2 patrimoniale e finanziaria critica o di insolvenza, in modo tale che si potesse escludere un coinvolgimento della in procedure concorsuali. Tali CP_2 documenti non furono forniti dalla all'attore, né in sede del CP_1 presente giudizio le convenute hanno prodotto documentazione probante in tal senso. Anzi, risulta, dalla motivazione della sentenza n. 4687/2025 prodotta in giudizio dall'attore, che all'attualità le convenute versino in dubbie condizioni economiche, atteso che il cd. Gruppo CO avrebbe perso valore patrimoniale e che la si è liberata dei suoi beni CP_1 immobili costituendoli in un Trust. Ciò posto, non è possibile valutare come astratte e generiche le motivazioni del rifiuto dell'attore all'adempimento del terzo. Secondo i giudici della legittimità, “l'interesse idoneo a legittimare il rifiuto del creditore deve essere certo, concreto, attuale oltre che ispirato ai principi generali della correttezza e della buona fede, e deve riguardare l'esecuzione della prestazione personalmente da parte del debitore. Ciò sta a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 29/31 significare che il rifiuto non può essere giustificato da ragioni di carattere soggettivo, cioè da motivi personali attinenti al debitore o al terzo, perché, altrimenti, si attribuirebbe al creditore una facoltà di rifiuto pressoché illimitata e si vanificherebbe il principio in base al quale il terzo può adempiere anche contro la volontà del medesimo creditore. In sostanza, occorre, pur sempre, che l'interesse trovi fondamento su situazioni oggettive tali da rendere necessario, secondo il comune apprezzamento, l'adempimento personale dell'obbligato diretto: conseguentemente, l'esistenza di un apprezzabile interesse del creditore va accertata in concreto alla stregua di criteri o parametri oggettivi, per cui tale interesse si configura in relazione alle prestazioni di fare e, più in generale, a quelle oggettivamente o soggettivamente infungibili, nonché, a prescindere dalla natura della prestazione, tutte le volte che dall'adempimento del terzo possa derivare al creditore un qualche pregiudizio” (così Cass., sez. II, 30 gennaio 2013, n. 2207, pres. Felicetti, est. , in Giur. it., Mass. 2013). Orbene questo Tes_1 giudicante ritiene valide, concrete, oggettive le ragioni poste dall'attore a giustificazione del suo il rifiuto all'adempimento del terzo. Per tale motivo va accolta la domanda attorea nella parte in cui ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che il dr. Parte_1 legittimamente ebbe a rifiutare il pagamento di euro 1.252.463,50, con causale “Saldo Accordo Cessione Crediti Dell. 08 Giugno 2022”, effettuato da il 31 gennaio 2023 e, conseguentemente, accertare e CP_2 dichiarare l'inadempimento da parte della dott.ssa di pagare CP_1 personalmente la rata scadente in data 31.12.2022, con condanna della medesima al pagamento diretto in favore del dr. della Parte_1 somma di euro 1.252.463,50 oltre interessi di legge a far data dal 23 febbraio 2023. Sul punto va rilevato che la , nel presente giudizio, non ha CP_2 chiesto la restituzione della somma rifiutata dall'attore, ma dallo stesso trattenuta. Non può essere accolta, invece, la restante parte della domanda attorea, laddove chiede di accertare e dichiarare che legittimamente il dr. Parte_1 ebbe a imputare il versamento di euro 1.252.463,50, effettuato da
[...]
a deconto del maggior credito di euro 7.500.000 allo stesso CP_2 spettante quale corrispettivo - da versare immediatamente ed in una unica soluzione - della vendita di n. 402.900 azioni di CP_3
Invero, considerati tutti i pagamenti effettuati puntualmente in precedenza dalla e l'insussistenza di altri inadempimenti CP_1 relativi all'accordo intercorso con l'attore, il mancato pagamento diretto della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 30/31 rata del 31.12.2022, sostituito comunque da un adempimento di una terza società controllata dalla non integra un grave CP_1 inadempimento dell'accordo intercorso con l'attore, valutato il complessivo equilibrio economico e le ragioni dell'accordo stesso. Va rigettata quindi la domanda di condanna al pagamento immediato ed in unica soluzione della somma di euro 7.500.000. Atteso l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto dichiara che l'attore legittimamente ebbe a rifiutare il pagamento di euro 1.252.463,50, con causale “Saldo Accordo Cessione Crediti Dell. 08 Giugno 2022”, effettuato da il 31 gennaio 2023 e, conseguentemente, accertato il lieve CP_2 inadempimento da parte della dott.ssa di pagare CP_1 personalmente la rata scadente in data 31.12.2022, condanna la medesima al pagamento diretto in favore del dr. della somma di euro Parte_1
1.252.463,50 oltre interessi di legge a far data dal 23 febbraio 2023
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in data 2.12.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 31/31
- CF: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Nardone, CO D'Attorre e Mario Oliviero, come da procura in atti;
ATTORE E
– CF: e – CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
CF: , rappresentate e difese dagli avv.ti CO Arnaud e P.IVA_1
QU NE, come da procura in atti;
CONVENUTE CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione, indirizzato alla Sezione Specializzata in materia di Impresa, e notificato in data 27.03.2023, Parte_1 esponeva che nel corso del 2020 fra i fratelli e Parte_1 CP_1 unici titolari e gestori del Gruppo CO, si era instaurato un clima di conflittualità dovuto ad una non conciliabile disparità di vedute in merito a diversi e rilevanti profili gestori delle principali società del gruppo. Nel corso del 2021 si era sviluppata, quindi, una complessa trattativa all'esito della quale le parti, assistite dai rispettivi professionisti, giunsero alla condivisa definizione di un assetto complessivo dei propri rapporti, soprattutto con riferimento a quelli di natura societaria, riguardanti le paritarie partecipazioni nel gruppo ed i crediti vantati come soci nei confronti delle società appartenenti allo stesso. Le trattative fra il dr. e la dr.ssa Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/31 culminarono nell'Accordo Quadro del 15 novembre 2021, CP_1 con il quale le parti, diedero atto in premessa dell'apertura della successione del prof. verificatasi il 27 marzo 2015, e dei successivi Persona_1 accordi intervenuti fra gli eredi nel 2018 e nel 2019, in forza dei quali, per il tramite di un articolato complesso di atti, era stata operata una divisione parziale che aveva riguardato la liquidazione delle quote del dr. Per_2
e della sig.ra Le parti, in effetti, dato conto del fatto
[...] Persona_3 che, anche per effetto delle precedenti vicende successorie, essi CO e erano rimasti comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, CP_1 di 497.800 azioni della e della quota di nominali € 8.127,57 CP_3 della società in data 7.06. 2021 avevano proceduto alla Controparte_4 divisione di tali partecipazioni in comproprietà, con assegnazione a ciascuna delle parti della piena ed esclusiva proprietà di 248.900 azioni della CP_3
e della quota di nominali € 4.063,785 di partecipazione al capitale della
[...]
Nelle premesse dell'Accordo fu, quindi, delineato il Controparte_4 perimetro dei beni e dei diritti che per effetto delle vicende successorie e divisionali erano rimasti in comproprietà dei fratelli e Parte_1 CP_1
e di quelli, inerenti al Gruppo CO, in proprietà esclusiva di
[...]
Quanto ai primi (beni rimasti in comproprietà), furono Parte_1 identificati come segue: Quota di nominali € 8.275,26 di partecipazione al capitale sociale della N. 5 quote, ciascuna del valore Parte_2 nominale di € 52.064,038 del Fondo Comune di Investimento chiuso
“ABSIK”; Piena proprietà dell'imbarcazione da diporto denominata US;
“beni mobili in proprietà del defunto quali opere d'arte, reperti Persona_1 archeologici, quadri, libri, statue, vasi, arredi ecc., e tutto quanto contenuto nella casa di Pozzuoli alla via Vecchia delle Vigne n. 68 che abitualmente il prof. abitava, anche con il coniuge . Quanto ai Persona_1 Persona_3 beni e diritti in proprietà esclusiva del dr. gli stessi Parte_1 furono così elencati: n. 402.900 azioni della Quota di nominali CP_3
€ 4.063,785 di partecipazione al capitale della Quota di Controparte_4 nominali di € 962,37 di partecipazione al capitale della Parte_2
credito di nominali € 100.000 nei confronti della In ordine
[...] CP_3 alla descrizione del Gruppo, le parti specificarono che: e CP_3 [...] detenevano partecipazioni reciproche, in particolare, CP_5 CP_3 deteneva una quota di nominali € 43.872,43 di partecipazione al
[...] capitale di la quale, a sua volta, era titolare di 814.200 Controparte_4 azioni della deteneva 380.000 azioni proprie;
CP_3 CP_3 CP_3
e erano titolari, in via diretta o indiretta, delle
[...] Controparte_4
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/31 seguenti partecipazioni: 90% del capitale della Lido s.r.l.; 99,56% del capitale della Copin s.p.a.; 99,90% del capitale della Copin Due s.p.a.; 100% del capitale della Milano Investimenti s.p.a.; 100% del capitale della WA EO s.p.a.; 100% del capitale della AN CO s.r.l. Tutte le predette società, unitamente a CP_3 Controparte_6 Parte_2 furono, quindi, dalle parti definite unitariamente come Gruppo CO.,
[...] le cui cariche sociali, all'epoca ricoperte da erano Parte_1
Presidente del C. di Consigliere di Controparte_7 amministrazione nei C. di Copin Controparte_8 CP_4 CP_4
s.p.a. e Copin Due s.p.a.; mentre era Presidente del C. di A. e CP_1
Amministratore Delegato di Copin s.p.a. e CP_3 Controparte_4
Copin Due s.p.a., Amministratore Unico di Milano Investimenti s.p.a.,
e Consigliere di amministrazione Pt_2 Parte_3 nel C. di Amministrazione di WA EO s.p.a. Le parti completarono le premesse dando conto delle seguenti circostanze: la comune conoscenza della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e amministrativa di ciascuna società del Gruppo, nonché di qualsiasi aspetto rilevante relativo o connesso all'attività sociale;
la sussistenza di una controversia in merito a diversi profili dell'attività gestoria e, di conseguenza “la comune intenzione di definire, anche con valenza transattiva, ogni reciproca pretesa”, mediante la stipula degli atti previsti nell'Accordo Quadro e ciò al dichiarato fine “di preservare l'unitarietà del Gruppo CO sotto il profilo della sua complessiva gestione, così preservando i valori aziendali che, diversamente, avrebbero potuto subire un decremento quale conseguenza della rivendicazione da parte dei soci ed amministratori di reciproche contrapposte pretese”; la conclusione in data 15 settembre 2021 e 27 ottobre 2021 di accordi preliminari all'Accordo Quadro, poi assorbiti e superati allo stesso;
la formazione dei bilanci delle società del gruppo con la previsione dell'obbligo per i soci di procedere alla loro approvazione nelle relative assemblee;
le avvenute dimissioni di da tutte le cariche sociali ricoperte Parte_1 nelle società del Gruppo e da tutti i ruoli gestori ricoperti;
l'obbligo delle parti, per quanto di rispettiva competenza di procedere alla deliberazione ed alla stipula della fusione per incorporazione della nella Controparte_4
Sulla base di tali premesse le parti convennero, anche con CP_3 valenza transattiva, l'obbligo di di alienare e di Parte_1 CP_1
di acquistare tutti i beni ed i diritti sopra indicati, fatta eccezione per i
[...] beni mobili già appartenuti al prof. per i quali era prevista una Persona_1 specifica regolamentazione, ovvero la determinazione della comune volontà
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/31 delle parti che tali beni restassero in detenzione della madre sig.ra
[...] durante, ma che si procedesse, a ministero del notaio Parte_4
, alla redazione dell'inventario con report fotografico. Il Persona_4 prezzo delle vendite fu convenuto in complessivi euro 16.500.000, quale somma complessiva del prezzo di ciascun singolo bene o diritto, nello specifico: a) € 5.970.000 per le 402.900 azioni di b) € 4.690.000 CP_3 per la quota di nominali € 4.063,785 della c) € 4.292 per Controparte_4 la quota di nominali € 962,37 della d) € Parte_5
4.119.000 per il credito di identico importo nei confronti di CP_4
e) € 100.000 per il credito di identico importo nei confronti di
[...] CP_3
f) € 1.099.603 per il credito di identico importo nei confronti di
[...]
g) € 15.000 per la piena proprietà in ragione di 1/2 Parte_2 della quota di nominali € 8.275,26 della h) € 2.105 per Parte_2 la piena proprietà in ragione di 1/2 delle 5 quote, ciascuna del valore di euro 52.064,038 del Fondo Comune di Investimento chiuso "ABSIK" i) € 500.000 per la piena proprietà in ragione di 1/2 dell'imbarcazione da diporto "CIRRUS". Il pagamento del prezzo fu regolato come segue: a) € 2.000.000 eraano stati versati a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro;
b) € 2.000.000 sarebbero stati versati, a titolo di acconto sul prezzo, all'atto della stipula del contratto o dei contratti definitivi di vendita, a mezzo bonifico bancario;
c) € 4.500.000 sarebbero stati corrisposti entro e non oltre il 31 dicembre 2022, a mezzo bonifico bancario;
d) € 8.000.000 sarebbero stati corrisposti in otto rate annuali infruttifere dell'importo di € 1.000.000 ciascuna, con scadenze annuali e consecutive a partire dal 31 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2030. Le parti, poi, pattuirono un collegamento funzionale necessario per tutti i contratti di vendita cui si obbligarono e precisarono che tutti i beni oggetto dei futuri contratti di vendita sarebbero stati trasferiti nella situazione di fatto e di diritto in cui si trovano, ben nota alle parti. Seguirono specifiche disposizioni inerenti al trasferimento e la custodia dell'imbarcazione e le parti, pattuirono che la cessione dei crediti stessi sarebbe avvenuta pro soluto e stabilirono il termine del 30 aprile 2022 per la stipula dei contratti definitivi di vendita, prevedendo che fossero conclusi per atto notarile quanto alle partecipazioni e con scambio di lettere commerciali quanto ai crediti. Quanto alle garanzie sul pagamento del prezzo, le parti stabilirono che la rata di prezzo di € 4.500.000, da onorare entro il 31 dicembre 2022, avrebbe dovuto essere assistita da un pegno che avrebbe dovuto rilasciare in CP_1 favore del venditore sul “60% delle azioni che costituiranno il Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/31 capitale della società L'attore precisava che le suddette CP_3 disposizioni non rilevavano ai fine del giudizio, in quanto il pegno era stato poi costituito, se pure con oggetto e contenuti parzialmente differenti da quanto originariamente previsto, e successivamente estinto, stante l'intervenuto pagamento della parte di prezzo al cui presidio era stato convenuto. Invece, di assoluta rilevanza per il caso di specie, era l'art. 10 dell'Accordo Quadro, che, poi era stato trasfuso in uno specifico accordo al momento del closing dei contratti di vendita delle partecipazioni, dei crediti e dell'imbarcazione, con il quale le parti stabilirono la stipula del conferimento di un incarico fiduciario al notaio e la disciplina dei “casi Persona_4 di accelerazione degli obblighi di pagamento”. L'incarico fiduciario aveva ad oggetto la custodia, da parte del notaio , delle azioni Persona_4 rappresentanti l'intero capitale sociale di non detenuto dalla CP_3 stessa società, ed implicava a carico della dott.ssa e dello stesso CP_1 notaio una serie di obblighi di comunicazione di determinate operazioni e di preservazione del valore del patrimonio delle società, le cui azioni erano affidate in custodia al notaio;
tutto ciò in funzione della eventuale attivazione dei casi di accelerazione degli obblighi di pagamento oggetto di rateizzazione. In realtà, rilevava l'attore, oltre alla fondamentale funzione acceleratoria, l'intenzione delle parti era stata anche quella - una volta pagata la rata del 31 dicembre 2022 -, di sostituire il pegno con uno strumento meno invasivo, ma che desse certezza al creditore della effettiva sussistenza Parte_1 delle azioni e del luogo di loro custodia, per il caso in cui avesse dovuto procedere al loro sequestro o pignoramento nel caso di inadempimento della controparte. L'Accordo Quadro si concludeva con la transazione di tutte le controversie in corso fra le parti riferite alle compartecipazioni sociali e alle vicende successorie, con una clausola risolutiva espressa a presidio dell'adempimento dell'obbligo di stipula dei contratti definitivi e di concessione delle garanzie e con la previsione della disciplina degli obblighi delle parti nel periodo interinale fino al momento della stipula degli atti definitivi. All'esito di una ulteriore fase di negoziazione le parti, in data 8 giugno 2022, in esecuzione degli obblighi assunti con l'Accordo Quadro , stipularono i seguenti contratti: a) Compravendita e costituzione di pegno, a rogito del notaio , rep. n. 20622 racc. n. 12924; b) Persona_4
Contratto di cessione di crediti pro soluto;
c) Incarico Fiduciario. Con il contratto di compravendita le parti, dopo aver nuovamente premesso tutte le vicende successorie già descritte nell'Accordo Quadro, diedero atto della intervenuta fusione per incorporazione della nella e CP_4 CP_9
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/31 stipularono la vendita dal dott. alla (società Parte_1 CP_2 all'uopo indicata dalla dr.ssa dei seguenti beni, per i prezzi CP_1 rispettivamente indicati: a) piena proprietà di 402.900 azioni ordinarie della (ormai incorporante della al prezzo di € CP_3 Controparte_4
10.660.000; b) piena proprietà della quota di nominali € 962,37 di partecipazione al capitale sociale della al Parte_5 prezzo di € 4.292; c) piena proprietà, in ragione di 1/2, della quota di nominali € 8.275,26 di partecipazione al capitale sociale della Parte_2 al prezzo di € 81.139,50; d) piena proprietà, in ragione di 1/2, di 5
[...] quote, ciascuna del valore di € 52.064,038 del Fondo Comune di Investimento "ABSIK", al prezzo di € 2.105. Il tutto per un corrispettivo totale di euro 10.747.536,50, da regolare con i seguenti termini e modalità:
“[il prezzo] sarà corrisposto dalla stessa " e , a CP_2 CP_1 mezzo del procuratore, anche quale socia unica della stessa, ai sensi dell'art. 1273 c.c. e con il consenso di tutte le parti, si accolla l'intero debito della società " ; aderisce all'accollo CP_2 Parte_1 rendendo così irrevocabile la stipulazione in suo favore, ma senza liberazione del debitore " . Detto prezzo di euro 10.747.536,50 sarà CP_2 corrisposto con i seguenti termini e modalità: a) euro 3.247.536,50 saranno corrisposti entro e non oltre il 31 dicembre 2022, a mezzo bonifico bancario;
b) euro 7.500.000,00 saranno corrisposti a mezzo di numero 8 rate, le prime 7 dell'importo di euro 1.000.000,00 ciascuna, con scadenze annuali e consecutive a partire dal 31 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2029 e l'ottava dell'importo di euro 500.000,00 con scadenza al 31 dicembre 2030. In relazione alla indicata rateizzazione le parti convengono che sulla somma da corrispondere non decorrerà alcun interesse e che ciascuna rata sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario. I pagamenti di cui sopra dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario di valuta per il beneficiario almeno pari alle relative scadenze a valere sul conto corrente che Parte_1 provvederà a comunicare per iscritto a ” Parte_1 CP_1
Con il medesimo atto il dott. ebbe a vendere alla AN Parte_1
CO s.r.l. la propria quota di comproprietà sull'imbarcazione da diporto US al prezzo di € 500.000 e l'attore ribadiva che le specifiche pattuizioni relative alla vendita dell'imbarcazione, al pagamento del relativo prezzo e agli obblighi di custodia e di consegna non rilevavano ai fini del presente giudizio. L'attore allegava che per le garanzie e le dichiarazioni inerenti alle partecipazioni alienate già previste nell'Accordo Quadro, le parti convennero, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento della rata di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/31 prezzo in scadenza al 31 dicembre 2022 di € 3.247.536,50, la costituzione in pegno di tutte le azioni di già detenute da (n. 402.900) CP_3 CP_1
e di quelle acquistate da (altre n. 402.900), di fatto, quindi, di tutte le CP_2 azioni in circolazione non detenute dalla stessa Il pegno non CP_3 attribuiva al creditore garantito diritti patrimoniali o amministrativi, se non in caso di inadempimento da parte delle debitrici e si sarebbe estinto all'atto del pagamento della rata di prezzo a scadere il 31 dicembre 2022. Nell'atto, infine, vennero reiterati gli accordi di natura transattiva già previsti nell'accordo quadro. Con scambio di lettere commerciali in data 8 giugno 2022 il dott. ebbe poi a cedere personalmente e Parte_1 direttamente alla dr.ssa i propri crediti vantati verso società CP_1 del Gruppo e nello specifico, i seguenti crediti per un prezzo pari al loro valore nominale: Credito di nominali € 4.119.000 già nei confronti della poi nei confronti di per effetto della fusione per Controparte_4 CP_3 incorporazione della prima nella seconda;
Credito di nominali € 1.099.603 nei confronti della Credito di nominali € 100.000 nei Parte_2 confronti della Il prezzo complessivo di euro 5.252.463,50 fu CP_3 regolato come segue: a) € 2.000.000 furono corrisposti quale caparra confirmatoria ed acconto prezzo all'atto della stipula dell'Accordo Quadro;
b)
€ 2.000.000 furono corrisposti contestualmente alla conclusione del contratto definitivo di cessione dei crediti;
c) € 1.252.463,50 avrebbero dovuto essere corrisposti dalla dr.ssa entro il termine perentorio del 31 CP_1 dicembre 2022 a mezzo bonifico bancario. La cessione dei crediti fu convenuta pro soluto quindi senza nessuna garanzia di adempimento né di solvenza da parte delle società debitrici. Nel contratto di cessione, infine, si previde il già convenuto collegamento negoziale con la vendita delle partecipazioni nell'ottica del complessivo disegno negoziale di cui all'Accordo Quadro del 15 novembre 2021. Il contratto denominato Incarico Fiduciario fu stipulato fra il dr. la dr.ssa Parte_1 CP_1 la e il notaio ed ebbe un contenuto articolato CP_2 Persona_4
e complesso, ma strettamente funzionale a sovvenire a una duplice esigenza di tutela del venditore in relazione al diritto dello stesso Parte_1 di vedere onorato il debito per il pagamento del prezzo di vendita dilazionato e di determinare l'accelerazione dell'obbligo di pagamento, nell'ipotesi in cui la controparte avesse deciso di disporre di asset rilevanti del gruppo oppure avesse compromesso la consistenza patrimoniale delle società che ne facevano parte. Le pattuizioni furono testualmente le seguenti: CP_2
e conferiscono al notaio
[...] CP_1 Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/31 il seguente incarico fiduciario: “che i) tutte le azioni della Persona_4 società " (anche tenendo conto dell'operazione di fusione CP_3 effettuata) di proprietà di e di attualmente CP_2 CP_1 nelle mani di per effetto del pegno di cui alla Parte_1 premessa V che precede, e ii) le numero 10.000 (diecimila) azioni costituenti il 100% (cento per cento) delle azioni della società "WATERFRONT FLEGREO S.p.A." (…) sono consegnate fiduciariamente al notaio
[...]
di Napoli. Con la precisazione che le azioni "WATERFRONT Per_4
FLEGREO S.p.A." sono consegnate da per il tramite del CP_1 procuratore, in questo momento e le azioni " , per effetto e al CP_3 momento dello svincolo del pegno di cui al punto V che precede, saranno consegnate da di tal che l'incarico fiduciario Parte_1 avrà ad oggetto le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale delle società " e "WATERFRONT FLEGREO S.p.A." di CP_3 proprietà di e/o direttamente o indirettamente. CP_1 CP_2
L'incarico fiduciario attribuito al notaio si sostanzia Persona_4 esclusivamente nelle seguenti istruzioni: 1) custodia delle azioni a lui materialmente consegnate, rappresentative dell'intero capitale sociale delle società " e della società "WATERFRONT FLEGREO CP_3
S.p.A." di proprietà di e/o direttamente o CP_2 CP_1 indirettamente, fino all'integrale pagamento da parte di o della CP_2 stessa a del prezzo di euro CP_1 Parte_1
7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila virgola zero zero) come convenuto nell'atto dallo stesso notaio ricevuto in data Persona_4 odierna e di cui è parola al punto II della premessa che precede;
2) di fornire immediata notizia a dopo aver, il notaio, Parte_1 ricevuto da da e/o dagli amministratori delle CP_2 CP_1 società interessate comunicazione con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo, delle operazioni di cessioni di partecipazioni o di aziende o rami di azienda delle società " e "WATERFRONT FLEGREO S.p.A." e CP_3 delle altre società già facenti capo al defunto e quindi Persona_1 appartenenti al cd. gruppo dalle stesse controllate;
3) restituzione CP_1 delle azioni ricevute in custodia a o a CP_2 CP_1 allorquando sarà esibito al notaio documento bancario Persona_4 attestante l'avvenuto integrale pagamento del prezzo di euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila virgola zero zero) come convenuto nell'atto dallo stesso notaio ricevuto in data odierna e di cui è Persona_4 parola al punto II della premessa che precede a Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/31 CO ovvero dichiarazione da parte di Parte_1 resa allo stesso notaio o autenticata da altro notaio, che ne Per_4 richieda espressamente la restituzione a Controparte_10
Nell'ipotesi in cui o (i) cedano, anche con più CP_2 CP_1 atti ed in tempi diversi, azioni della società per una CP_3 aliquota complessivamente superiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale, ovvero (ii) ceda, anche con più atti ed in tempi CP_3 diversi, partecipazioni in società partecipate (sia in via diretta che per il tramite di altre società) per una aliquota complessivamente superiore al 30% (trenta per cento) dei rispettivi capitali sociali e (iii) in tutti i casi in cui " o una qualsiasi delle società dalla stessa partecipate (sia in CP_3 via diretta che per il tramite di altre società) cedano una azienda o un ramo di azienda, e saranno tenuti a versare in una CP_2 CP_1 unica soluzione a il residuo prezzo ancora Parte_1 dovuto a completa ed anticipata estinzione del relativo credito. Per vendita delle partecipazioni o delle aziende o dei rispettivi rami, in questo atto deve intendersi qualsiasi negozio traslativo della proprietà o del godimento dei relativi beni, anche se stipulato a titolo gratuito, eccezion fatta le cessioni effettuate fra le società attualmente facenti parte del Gruppo Nel CP_1 caso in cui o ovvero società da questa CP_2 CP_1 direttamente o direttamente controllate, intendessero procedere alla cessione di partecipazioni, al trasferimento di aziende o rami di azienda delle seguenti società: - " ; - "COPIN S.p.A."; - "COPIN DUE S.p.A."; - CP_3
"MILANO INVESTIMENTI S.p.A."; - "WATERFRONT FLEGREO S.p.A.;
- "SAN GIACOMO S.r.l."; a mezzo del CP_2 CP_1 procuratore, quest'ultima per sé e per tutti i futuri amministratori delle società del Gruppo CO, si impegna a dare, nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la data fissata per le delibere che autorizzano il trasferimento o per le decisioni che attuano il trasferimento, al notaio , nella sua qualità di Persona_4 depositario delle indicate azioni, dettagliata e documentata informazione in merito alla prospettata operazione di cessione, comprensiva della prova che, contestualmente alla stessa, sarà provveduto alla completa estinzione del debito residuo nei confronti di A sua volta il Parte_1 notaio depositario sarà tenuto a dare a senza Parte_1 indugio, notizia della prospettata operazione di cessione e, fermi gli obblighi di riservatezza con terzi, dovrà trasmettere a Parte_1 tutta la documentazione come ricevuta. e si CP_2 CP_1 obbligano a non porre in essere alcuna operazione con la specifica volontà e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/31 finalità di deprimere, in danno di il Parte_1 patrimonio delle società le cui azioni sono state consegnate al notaio
, fermo restando che le società interessate " e Per_4 CP_3
"WATERFRONT FLEGREO S.p.A." non vengono private di alcuna prerogativa e non subiscono alcuna limitazione all'operare delle società stesse, potendo esse porre in essere tutte le operazioni, anche di carattere societario, ritenute utili e/o necessarie per lo svolgimento dell'attività di impresa. Tutti i diritti patrimoniali e amministrativi derivanti dalle azioni date in custodia resteranno in capo a e . Nell'ipotesi CP_2 CP_1 di violazione di una qualsiasi delle pattuizioni indicate, e CP_2 decadranno dal beneficio del termine ed il residuo credito di CP_1 si intenderà immediatamente ed integralmente Parte_1 scaduto ed esigibile.” L'attore aggiungeva che dopo la stipula dei contratti dell'8 giugno 2022, la dott.ssa unica titolare dell'intero CP_1
Gruppo CO e unico soggetto economico cui lo stesso fa capo, aveva posto in essere una coordinata serie di attività volte alla aperta violazione degli obblighi di comunicazione e di preservazione dei valori patrimoniali del Gruppo, assunti negli indicati accordi e, in particolare, nell'Incarico fiduciario. Nello specifico, la dr.ssa 1) aveva concentrato l'intera CP_1 governance del Gruppo in capo alla madre, sig.ra che, per età Persona_3 ed esperienze pregresse, in alcun modo può avere le idonee qualificazioni per la proficua gestione, sotto il profilo tecnico, amministrativo, finanziario, ecc. delle complesse dinamiche imprenditoriali del Gruppo CO (concessionario di lavori pubblici per centinaia di milioni di euro), il che oggettivamente prefigura che la dr.ssa o è del tutto CP_1 disinteressata delle sorti dell'impresa oppure ne è l'amministratore di fatto;
2) aveva venduto, il 9 dicembre 2022, l'intero capitale sociale della , già CP_2 titolare del 50% del capitale sociale della , alla AN CO s.r.l. a CP_11 sua volta partecipata totalitariamente dalla stessa così determinando, CP_3 da parte di quest'ultima, l'acquisizione, per via interposta, di una ulteriore quota del 20% circa del proprio capitale sociale (di fatto, quindi, CP_3 detiene in via diretta e indiretta l'80% circa del proprio stesso capitale sociale); 3) aveva deliberato, in data 20 ottobre 2022 e quale unica socia sia di che di , la fusione per incorporazione della seconda nella CP_3 CP_2 prima, così di fatto gravando del residuo debito (di € 7.500.000) CP_3 relativo al saldo del prezzo di acquisto delle proprie stesse azioni. Quindi, dopo l'Accordo Quadro del 15 novembre 2021 e a seguito delle dimissioni del dr. dal C. di A. di WA EO, la sig.ra Parte_1 Per_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/31 era stata nominata Amministratrice Unica della società e dopo il Per_3 closing dell'8 giugno 2022, la sig.ra era stata investita delle Persona_3 seguenti cariche nelle società del Gruppo: il 21 giugno 2022, Amministratrice Unica della (che passava dalla forma di amministrazione collegiale a CP_3 quella dell'amministratore unico); il 30 agosto 2022, Amministratrice Unica della Copin Due s.p.a. (che passa dalla forma di amministrazione collegiale a quella dell'amministratore unico); il 7 settembre 2022, Amministratrice Unica della il 10 novembre 2022, Amministratrice Unica Parte_2 della AN CO s.r.l.; il 9 dicembre 2022, Amministratrice Unica della Copin s.p.a. (che passava dalla forma di amministrazione collegiale a quella dell'amministratore unico). Infine, il 20 novembre 2022, la sig.ra
[...] era stata anche nominata Amministratrice Unica della Per_3 CP_2
(che se pur non appartenente al Gruppo CO come in atti definito dalle parti, era all'epoca totalitariamente partecipata da ed CP_1 acquirente del 50% del capitale sociale di non già detenuto da CP_3 quest'ultima. L'attore evidenziava che la sig.ra vedova del Persona_3 prof. e madre di e , è nata a [...] Persona_1 Parte_1 CP_1 il 25 gennaio 1939 e risiede, unitamente alla figlia , in Napoli alla via CP_1
Ortensio n. 28. La sig.ra nella sua lunga esperienza di vita non si era Per_3 mai occupata in via diretta o indiretta della conduzione di attività imprenditoriali di alcun genere, né ha attivamente rivestito cariche operative dirette nell'ambito di alcuna società in generale e di quelle rientranti nel Gruppo CO in particolare. Oggettivamente, quindi, per età, formazione ed esperienza non era dotata delle capacità occorrenti alla gestione unitaria di un gruppo imprenditoriale estremamente complesso, cui fanno capo concessioni di lavori pubblici per centinaia di milioni di euro. A titolo meramente rappresentativo della vastità e complessità delle attività imprenditoriali alla cui direzione era chiamata la ottuagenaria e per nulla esperta sig.ra l'attore richiamava sulla Relazione sulla gestione Persona_3 del bilancio al 31 dicembre 2021, nel quale, a firma della sig.ra Persona_3 si dava conto di commesse affidate alla società per circa 143 milioni di euro. L'attore evidenziava che la conduzione del Gruppo non poteva essere affidata a persona che non aveva mai avuto sostanziali e dirette esperienze in un campo complesso quale quello della realizzazione di opere pubbliche su concessione e ciò senza considerare che il passaggio dall'amministrazione collegiale a quella singola , avrebbe implicato che la sig.ra Persona_3 avrebbe dovuto presiedere in autonomia a tutte le funzioni tipiche dell'impresa. In effetti, secondo l'attore, il tutto era riconducibile alla scelta
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 11/31 della dott.ssa unico soggetto economico cui il gruppo è CP_1 riferibile, o di disinteressarsi dello stesso, senza dotarlo di una adeguata struttura manageriale capace di condurne l'attività d'impresa e, quindi di preservarne il valore o di occuparsi del Gruppo (solo fittiziamente affidato all'amministrazione della anziana madre), ma solo come amministratore di fatto, con la conseguenza, in entrambe le ipotesi, di aver violato l'obbligo di non porre in essere alcuna operazione con la specifica volontà e finalità di deprimere, in danno di il patrimonio delle Parte_1 società le cui azioni sono state consegnate al notaio , per come Per_4 previsto nell'Incarico Fiduciario. La violazione dell'obbligo di preservazione dell'integrità patrimoniale del Gruppo, per come sopra declinato, implicava l'attivazione della clausola dell'Incarico Fiduciario che prevede “Nell'ipotesi di violazione di una qualsiasi delle pattuizioni indicate, e CP_2 decadranno dal beneficio del termine ed il residuo credito di CP_1 si intenderà immediatamente ed integralmente Parte_1 scaduto ed esigibile”. Ne segue l'obbligo di e CP_2 CP_1
(quest'ultima anche quale accollante) in solido fra di loro di corrispondere al dr. l'importo del residuo prezzo di vendita delle Parte_1 partecipazioni, pari ad oggi ad € 7.500.000 oltre interessi. L'attore aggiungeva che con atto di cessione di partecipazione sociale, rogitato in Roma per notar il 9 dicembre 2022, la dott.ssa aveva Per_5 CP_1 inoltre venduto alla AN CO s.r.l. la sua intera partecipazione totalitaria al capitale sociale della , per cui la era divenuta detentrice CP_2 CP_3 di 1.597.100 azioni proprie, pari al 79,855% del capitale sociale, con la conseguenza che aveva acquisito il controllo totalitario di CP_1
(e di tutto il Gruppo) con il 20,145% del capitale sociale. L'attore CP_3 precisava che la vendita della quota di a AN CO del 9 dicembre CP_2
2022 rilevava sotto diversi aspetti ai fini della presente azione. In primo luogo, l'operazione era stata eseguita in aperta violazione della normativa in tema di divieto di acquisto di azioni proprie per interposta persona (art. 2357 c.c.), in quanto era evidente che AN CO s.r.l., interamente controllata da era, rispetto a quest'ultima, un soggetto meramente interposto. In CP_3 ogni caso, era stto certamente violato il disposto dell'art. 2359 bis c.c. in tema di acquisto da parte della controllata (AN CO) di azioni della controllante ( , sia pure per il tramite di una interposizione soggettiva CP_3
( ). In particolare, non risultava che l'operazione fosse stata effettuata CP_2 nel rispetto dei limiti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla richiamata normativa. Non irrilevante sul punto è anche l'osservazione che,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 12/31 sussistendone le condizioni, la violazione delle norme richiamate trova una specifica sanzione penale nel disposto dell'art. 2628 c.c., non potendosi certo dubitare del fatto che il rapporto fra e AN CO è quello di CP_3 controllo di cui all'art. 2359 c.c. e che è stata costituita dalla dr.ssa CP_2
al solo scopo di stipulare l'atto di acquisto delle azioni CP_1 CP_3 già di proprietà del fratello , per poi essere fusa per incorporazione Parte_1 nella sua controllante. In ogni caso la vendita di e, quindi, del 50% del CP_2 capitale sostanziale in circolazione di aveva inevitabilmente CP_3 determinato il meccanismo di accelerazione della scadenza dei termini (dilazionati) di pagamento del saldo del prezzo di vendita delle partecipazioni, per come previsto dall'Incarico Fiduciario dell'8 giugno 2022:
“Nell'ipotesi in cui o (i) cedano, anche con CP_2 CP_1 più atti ed in tempi diversi, azioni della società " per una CP_3 aliquota complessivamente superiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale, (…), e saranno tenuti a versare in una CP_2 CP_1 unica soluzione a il residuo prezzo ancora Parte_1 dovuto a completa ed anticipata estinzione del relativo credito”. L'attore precisava che l'accezione di vendita delle partecipazioni cui le parti avevano inteso fare riferimento era di particolare ampiezza e, sicuramente ricomprendeva tutte le fattispecie in cui vi sia una modifica sostanziale degli assetti proprietari che non coinvolga, in via esclusiva, solo società
“attualmente” facenti parte del Gruppo CO;
infatti nell'Incarico Fiduciario è dato leggere: “Per vendita delle partecipazioni o delle aziende o dei rispettivi rami, in questo atto deve intendersi qualsiasi negozio traslativo della proprietà o del godimento dei relativi beni, anche se stipulato a titolo gratuito, eccezion fatta per le cessioni effettuate fra le società attualmente facenti parte del Gruppo CO”. Ora, secondo l'attore, appariva di tutta evidenza che il limite del 30% del capitale sociale (di non poteva che CP_3 essere riferito alla parte di capitale diverso da quello proprio detenuto dalla stessa e ciò per evidenti ragioni, sia di ordine testuale che logico: a) CP_3 nell'Accordo Quadro le parti avevano convenuto palesemente che le azioni di pari al 40% del capitale sociale dovevano intendersi come CP_3 rappresentative dell'intero capitale sociale (cfr: “Le parti convengono inoltre che contestualmente alla sottoscrizione del Closing, il 40% delle azioni che rappresenteranno l'intero capitale delle (all'esito della CP_3 programmata fusione) (…) saranno consegnate fiduciariamente da CP_1 al notaio di Napoli in deposito”. Non
[...] Persona_4 diversamente, nell'Incarico Fiduciario, le parti avevano convenuto che le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 13/31 azioni di di cui occorreva avere riguardo erano quelle effettivamente CP_3 in circolazione e non quelle che, per effetto della intervenuta incorporazione di erano detenute dalla stessa anche in questo caso il CP_4 CP_3 dato è incontrovertibile: “tutte le azioni della società " CP_3
(anche tenendo conto dell'operazione di fusione effettuata) di proprietà di e di attualmente nelle mani di CP_2 CP_1 [...] per effetto del pegno di cui alla premessa V che precede Parte_1
(…) sono consegnate fiduciariamente al notaio di Napoli;
Persona_4
b) le azioni proprie detenute dalla società sono private sostanzialmente dei diritti economici e amministrativi (art. 2357 ter, comma 2 c.c.), per cui l'unica cessione che avrebbe potuto modificare gli assetti proprietari di non CP_3 poteva che avere ad oggetto il solo capitale non già detenuto dalla stessa;
c) le azioni proprie detenute da non erano (e non sono) detenute in custodia CP_3 dal notaio, per cui non rilevavano ai fini della garanzia (atipica) apprestata con l'incarico fiduciario, per cui la loro eventuale cessione non avrebbe comportato, sotto questo punto di vista, alcuna modificazione nella situazione del dr. d) L'obbligo di accelerazione della scadenza del Parte_1 termine dilazionato di pagamento del prezzo era stato posto esclusivamente a carico di e di per il caso di cessione delle azioni da CP_2 CP_1 loro detenute, non di (unico soggetto che può vendere le proprie CP_3 azioni o, più correttamente, annullarle provvedendo alla corrispondente riduzione del capitale sociale). La cessione non era avvenuta fra società attualmente facenti parte del Gruppo CO, in quanto (costituita CP_2 dalla dr.ssa al solo fine di acquisire la partecipazione in CP_1
certamente ne è esclusa, infatti è evidente che: a) le parti hanno CP_3 inteso definire con precisione i confini del Gruppo CO, laddove nell'Accordo Quadro al punto XIV, hanno stabilito che “le società " CP_3
, " , " , "SAN
[...] Controparte_4 Parte_2
GIACOMO S.r.l.", "LIDO S.r.l.", "COPIN S.p.A.", "COPIN DUE S.p.A.", "MILANO INVESTIMENTI S.p.A.", "WATERFRONT FLEGREO S.p.A.", saranno nel prosieguo definite, ai soli fini di questo atto, Gruppo CO”; b) al momento della stipula dell'Accordo Quadro, neppure era stata CP_2 ancora costituita. La cessione di a AN CO rientrava, quindi, CP_2 sicuramente in uno dei casi di negozio traslativo della proprietà o del godimento delle azioni in quanto, per le ragioni sopra evidenziate, si CP_3 era determinata una modificazione dell'assetto proprietario del gruppo, che è appunto il fenomeno cui le parti hanno inteso connettere l'effetto acceleratorio dell'obbligo di pagamento del residuo debito per il prezzo di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 14/31 cessione delle partecipazioni. In ogni caso la vendita di , dovendo CP_2 essere inquadrata nel contesto degli atti vietati di acquisto di azioni proprie, attivava il meccanismo di legge che (in assenza di vendita entro un anno) comporta l'obbligatorio annullamento delle azioni proprie e, ciò sia che la fattispecie debba essere inquadrata come acquisto di azioni proprie per interposta persona da parte di (art. 2357 c.c.), sia che debba farsi CP_3 riferimento alla violazione del divieto di acquisto di azioni della controllante (art. 2359 bis c.c.); il che, per evidenti ragioni implica, l'imminente vendita a terzi o, in mancanza, il dissolvimento del 50% delle azioni in custodia. L'attore argomentava che per le ragioni sopra esposte si era determinano a carico di e l'insorgere dell'obbligo di “versare CP_2 CP_1 in una unica soluzione a il residuo prezzo Parte_1 ancora dovuto a completa ed anticipata estinzione del relativo credito” allo stato pari ad euro 7.500.000 oltre interessi. La vicenda, tuttavia, rilevava, sempre secondo l'assunto attoreo, anche sotto un ulteriore profilo, pure specificamente disciplinato nell'Incarico Fiduciario, che concerne la violazione degli obblighi di informazione posti a carico di e CP_1 di nel caso di cessioni di partecipazioni nelle società del Gruppo e, in CP_2 particolare di Per tale ipotesi, infatti, CP_3 CP_2 CP_1
a mezzo del procuratore, quest'ultima per sé e per tutti i futuri
[...] amministratori delle società del Gruppo CO, si impegnano a dare, nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la data fissata per le delibere che autorizzano il trasferimento o per le decisioni che attuano il trasferimento, al notaio
[...]
, nella sua qualità di depositario delle indicate azioni, dettagliata e Per_4 documentata informazione in merito alla prospettata operazione di cessione, comprensiva della prova che, contestualmente alla stessa, sarà provveduto alla completa estinzione del debito residuo nei confronti di
[...]
. Nessuna comunicazione è stata data al notaio Parte_1
in merito alla vendita di (quindi della quota dalla Per_4 CP_2 CP_3 stessa detenuta) a AN CO;
tale violazione, al pari di quella concernente il divieto di minare la stabilità patrimoniale delle società le cui azioni sono costituite in deposito fiduciario presso il notaio, implica l'automatica attivazione della previsione per cui “Nell'ipotesi di violazione di una qualsiasi delle pattuizioni indicate, e decadranno dal CP_2 CP_1 beneficio del termine ed il residuo credito di Parte_1 si intenderà immediatamente ed integralmente scaduto ed esigibile”. Con delibere assembleari per notar di Roma del 20 ottobre 2022 Per_5 CP_3 ed approvarono la fusione della seconda nella prima mediante CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 15/31 approvazione del relativo progetto. In dette delibere si dava atto che si trattava di fusione per incorporazione di società totalitariamente controllata (sia pure in maniera indiretta per il tramite di AN CO per effetto della vendita da del 9 dicembre 2022) e si specificava: “Ai sensi CP_1 dell'articolo 2357 bis comma 1 n. 3) c.c., le azioni di euro 402.900,00 detenute da nella verranno, in dipendenza della CP_2 CP_3 fusione, acquisite al patrimonio della incorporante e annoverate quali azioni proprie della medesima. Per effetto pertanto della presente CP_3 fusione la sarà titolare, ad avvenuta efficacia, di complessive n. CP_3
1.597.100 azioni proprie pari al 79,55%”. L'attore rilevava che l'operazione comportava la violazione degli obblighi assunti da e CP_2 CP_1 con l'Incarico fiduciario, sotto vari profili. In primo luogo, perché era evidente che per effetto della fusione dispone della sua partecipazione CP_2 in che, avuto riguardo alle osservazioni che precedono, costituisce una CP_3 aliquota del 50% del capitale effettivo di il che già di per sé implica CP_3
l'attivazione dell'obbligo di saldare in una unica soluzione il saldo del prezzo della vendita dell'8 giugno 2022. Ancor di più risulta di assoluta evidenza che le azioni che, per effetto della fusione deliberata, transiteranno nel patrimonio della stessa dovranno essere alienate a terzi oppure annullate;
con le CP_3 ovvie conseguenze (già sopra esaminate) della imminente perdita della descritta funzione di garanzia atipica che le parti hanno inteso dare al deposito fiduciario delle azioni nelle mani del notaio . In ogni Per_4 caso, secondo l'attore, non v'era dubbio che, per effetto della fusione, CP_3 non acquisisce solo un ulteriore 20% circa delle proprie azioni, ma anche il debito di per il pagamento del saldo del prezzo (di € 7.500.000), il che CP_2 comporta a carico del patrimonio di (e quindi, del valore delle stesse CP_3 azioni in deposito fiduciario) un duplice effetto negativo, che oggettivamente si riflette in danno del dr. In secondo luogo, il Parte_1 patrimonio di viene gravato di un ulteriore ingente debito e, in ogni CP_3 caso, a norma dell'art. 2357 ter, comma 3 c.c. “L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”. Il danno a carico del patrimonio di era dunque di assoluta CP_3 evidenza. Secondo l'attore, la volontarietà dell'operazione da parte della convenuta era fuori discussione così come assolutamente certa era la sua finalità, ovvero quella di gravare il patrimonio di dell'onere di pagare CP_3
a il prezzo di acquisto delle sue proprie azioni, così di Parte_1 fatto consentendo a di liberarsi della relativa obbligazione e, CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 16/31 quindi, oggettivamente effettuando in favore della stessa una sostanziale restituzione di conferimento (o distribuzione di capitale), assolutamente illegittima. Infine, la deliberazione di fusione, in quanto comportante un effetto dispositivo delle azioni di per una aliquota superiore al 30% CP_3 del capitale sociale effettivo, avrebbe dovuto essere comunicata al notaio nei 60 giorni antecedenti. Nessuna comunicazione era pervenuta Per_4 al notaio e, come visto in precedenza, la violazione di tale obbligo, comporta l'accelerazione dell'obbligo di pagamento del prezzo dilazionato. Il 31 gennaio 2023, quindi con non consentito ritardo rispetto alla scadenza del termine previsto del 31 dicembre 2022, aveva provveduto al CP_2 pagamento della somma di € 3.247.536,50 , importo imputato come segue: euro 4.292 a saldo del prezzo di vendita della piena proprietà della quota di nominali;
euro 962,37 di partecipazione al capitale sociale della
[...]
euro 81.139,50 a saldo del prezzo di vendita della Parte_5 piena proprietà, in ragione di 1/2, della quota di nominali;
euro 8.275,26 di partecipazione al capitale sociale della euro 2.105 a Parte_2 saldo del prezzo della vendita della piena proprietà, in ragione di 1/2, di 5 quote, ciascuna del valore di € 52.064,038 del Fondo Comune di Investimento "ABSIK"; euro 3.160.000,00 in acconto del prezzo di vendita di 402.900 azioni di Di tal che residua un credito per il saldo del CP_3 prezzo di vendita delle azioni di di € 7.500.000. A fronte CP_3 dell'intervenuto pagamento, il pegno costituito su tutte le azioni di in CP_3 circolazione, detenute da e da si è estinto e CP_2 CP_1 Parte_1 ha comunicato al notaio la propria disponibilità a
[...] Per_4 prestare ogni più ampia collaborazione per l'effettuazione dei relativi adempimenti e per la copertura dei costi di propria competenza. In data 17 febbraio 2023 il dott. ha consegnato nelle mani del notaio Parte_1
i titoli già detenuti in pegno, così come previsto dall'Incarico CP_3
Fiduciario, dandone anche comunicazione ad e alla dr.ssa CP_2 CP_1
Sempre alla scadenza del 31 dicembre 2022 avrebbe dovuto essere
[...] effettuato da parte della dr.ssa il pagamento del saldo del CP_1 prezzo di acquisto dei crediti ceduti con l'atto dell'8 giugno 2022, sta di fatto, però che tale pagamento, alla scadenza non era stato effettuato, mentre in data 31 gennaio 2023, sul conto corrente del dr. indicato per il Parte_1 suddetto pagamento, è risultata accreditata la somma di € 1.252.463,50, con causale “Saldo Accordo Cessione Crediti Dell. 08 Giugno 2022” a seguito di disposizione impartita non dalla dr.ssa ma dalla CP_1 CP_2
Il contratto di cessione dei crediti dell'8 giugno 2022, tuttavia, non prevede
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 17/31 alcuna forma di sostituzione del soggetto debitore ed assume necessariamente che il pagamento venga effettuato dalla cessionaria dr.ssa ne CP_1 segue che ha pagato (peraltro in ritardo sul termine convenuto) un CP_2 debito della dr.ssa il che potrebbe determinare un caso di CP_1
“adempimento del terzo” ai sensi dell'art. 1180 c.c. Nondimeno, la norma indicata prevede che il pagamento del terzo possa essere rifiutato dal creditore nel caso in cui lo stesso abbia interesse a che l'adempimento avvenga ad opera del debitore originario. Nel caso di specie il pagamento è stato effettuato da una società di capitali e non da una persona fisica, il che espone l'atto estintivo al rischio di inefficacia nell'ipotesi in cui (o la sua CP_2 avente causa per effetto delle operazioni societarie deliberate ed in CP_3 fase di esecuzione sopra descritte) dovesse essere assoggettata ad una procedura concorsuale. A ciò si aggiunga che, in assenza di diverse specificazioni da parte di , la stessa potrebbe rivendicare l'assenza di CP_2 causa del pagamento e, quindi, far valere le conseguenze restitutorie di un indebito oggettivo. Per tali ragioni, il dr. con nota del 23 Parte_1 febbraio 2023 ebbe a dichiarare alla dr.ssa e ad di non CP_1 CP_2 poter accettare il pagamento né di poterlo imputare ad estinzione del debito della dr.ssa per il saldo del prezzo di cessione dei crediti;
con CP_1 la conseguenza che alla dr.ssa fu contestato l'inadempimento CP_1 all'obbligazione di pagamento della somma di euro 1.252.463,50 quale saldo del prezzo di cessione dei crediti di cui al contratto stipulato l'8 giugno 2022. Tuttavia, sempre con la nota del 23 febbraio 2023, onde evitare le conseguenze del contestato inadempimento, la dr.ssa fu CP_1 invitata a fornire “documentazione opponibile ai terzi e fornita di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., dalla quale sia possibile evincere un legittimo titolo in base al quale ha effettuato il pagamento del debito di CP_2 CP_1
e una situazione economica, patrimoniale e finanziaria di tale
[...] CP_2 per cui sia oggettivamente possibile escludere che la stessa o sua CP_3 prossima avente causa in forza della deliberata fusione, versino in una situazione di crisi o di insolvenza tali per cui possano essere coinvolte in una procedura concorsuale o debbano accedere ad uno degli strumenti di definizione della crisi di impresa previsti dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza”. Nel contempo, stanti le ragioni sopra argomentate in punto di accelerazione dell'obbligo di pagamento del saldo del prezzo delle partecipazioni, la somma versata da di euro CP_2
1.252.463,50 era stata imputata quale acconto rispetto al maggior debito di € 7.500.000 interamente scaduto in forza della intervenuta decadenza dal
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 18/31 beneficio del termine. Corrispondente comunicazione fu in pari data trasmessa alla dr.ssa e ad con riferimento agli CP_1 CP_2 inadempimenti degli obblighi assunti con l'Incarico Fiduciario ed alle rispettive conseguenze in ordine all'accelerazione del termine di scadenza del debito per il pagamento del saldo del prezzo di vendita delle partecipazioni. Per tali motivi l'attore conveniva in giudizio e CP_1 CP_2 chiedendo al giudice di accertare e dichiarare, per le ragioni in atto dedotte, che e l'On. dr.ssa (quest'ultima anche nella sua CP_2 CP_1 veste di accollante) sono tenute in solido fra di loro a corrispondere al dr. immediatamente e per l'intero, il residuo prezzo di Parte_1 vendita delle n. 402.900 azioni della alienate con atto per notar CP_3
dell'8 giugno 2022, e, per l'effetto condannare e Per_4 CP_2
l'On. dr.ssa , in solido tra loro, a pagare immediatamente ed in CP_1 una unica soluzione al dr. la somma di € 7.500.000, oltre Parte_1 interessi di legge a far data dal 23 febbraio 2023, il tutto fatta salva la riduzione di tale importo in forza dell'accoglimento delle conclusioni di cui al punto che segue e la conseguente riduzione del saldo prezzo in misura corrispondente all'importo del versamento di € 1.252.463,50 effettuato da il 31 gennaio 2023; accertare e dichiarare che il dr. CP_2 Parte_1 legittimamente ha rifiutato il pagamento di € 1.252.463,50, con
[...] causale “Saldo Accordo Cessione Crediti Dell. 08 Giugno 2022”, effettuato da il 31 gennaio 2023 e, conseguentemente, accertare e CP_2 dichiarare l'inadempimento da parte dell'On. dr.ssa CP_1 dell'obbligo di pagare il saldo del prezzo di cessione dei crediti di cui al contratto di cessione di crediti stipulato l'8 giugno 2022 con scambio di lettere commerciali e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore del dr. della somma di € 1.252.463,50 oltre Parte_1 interessi di legge a far data dal 23 febbraio 2023; accertare e dichiarare che legittimamente il dr. ha imputato il versamento di € Parte_1
1.252.463,50, effettuato da il 31 gennaio 2023, a deconto del CP_2 maggior credito di € 7.500.000 allo stesso spettante quale corrispettivo (da versare immediatamente ed in una unica soluzione) della vendita di n. 402.900 azioni di condannare entrambe le convenute in solido CP_3 fra di loro al pagamento delle spese di lite. Costituitasi in giudizio, la dott.ssa esponeva che prostrata CP_1 da aspra e annosa controversia con il fratello – ebbe a Parte_1 stipulare un accordo quadro avente natura transattiva e divisionale, in virtù del quale il signor si obbligava a vendere le partecipazioni, da egli CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 19/31 detenute nelle società CP_3 Controparte_12
e i crediti, vantati nei confronti delle medesime società, mentre essa
[...] dott.ssa si obbligava a pagare il prezzo complessivo di euro CP_1
16.500.000,00. Le parti ebbero cura di precisare che i contratti di vendita sarebbero stati stipulati o, direttamente, dalla dott.ssa oppure CP_1
“da altra società a lei facente capo” (articolo 3). In caso di acquisto 'indiretto', il prezzo sarebbe stato, come è ovvio, corrisposto dalla società acquirente, “per conto e nell'interesse di fermo restando che CP_1 gli obblighi di pagamento sarebbero restati anche in capo a . CP_1
L'articolo 4, secondo comma, dell''accordo quadro' così disciplinava il
“tempo dell'adempimento”: “Detto importo di euro 16.500.000,00 … sarà così corrisposto: 1) euro 2.000.000,00 … versati, a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo, a mezzo numero 5 assegni circolari non trasferibili, … [al momento di stipulazione dell''accordo quadro'].
[...] rilascia quietanza di quanto ricevuto;
2) euro Parte_1
2.000.000,00 … saranno versati, a titolo di acconto sul prezzo, in sede di stipula del contratto o dei contratti definitivi di vendita, a mezzo bonifico bancario;
3) euro 4.500.000,00 … saranno corrisposti entro e non oltre il 31 dicembre 2022, a mezzo bonifico bancario;
4) euro 8.000.000,00 … saranno corrisposti a mezzo di numero 8 (otto) rate dell'importo di euro 1.000.000,00
… ciascuna, con scadenze annuali e consecutive a partire dal 31 dicembre 2023 e fino al 31 dicembre 2030; in relazione alla indicata rateizzazione le parti convengono che sulla somma da corrispondere non decorrerà alcun interesse e che ciascuna rata sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario”. Aggiungeva che l'attore aveva fino ad oggi, percepito: euro 2.000.000, contestualmente alla conclusione dell''accordo quadro'; euro 2.000.000, al tempo di stipulazione dei contratti definitivi di vendita;
euro 4.500.000, alla scadenza del termine, previsto dall'articolo 4, secondo comma, n. 3), dell''accordo quadro'. L'attrice evidenziava che, quindi, tutte le obbligazioni di pagamento, gravanti sulla dott.ssa e su e già venute a CP_1 CP_2 scadenza, erano state, pertanto, integralmente adempiute. Riguardo alla disciplina del deposito fiduciario, la convenuta ricordava che e CP_2
si erano obbligate a non porre in essere alcuna operazione con CP_1 la specifica volontà e finalità di deprimere, in danno di Parte_1
il patrimonio delle società, le cui azioni erano state consegnate al
[...] notaio , fermo restando che le società interessate ' e Per_4 CP_3
'WA EO S.p.A.' non venivano private di alcuna prerogativa e non subivano alcuna limitazione all'operare delle società stesse, potendo esse
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 20/31 porre in essere tutte le operazioni, anche di carattere societario, ritenute utili e/o necessarie per lo svolgimento dell'attività di impresa, come da punto C, quarto comma, dell''incarico fiduciario'. Inoltre, nell'ipotesi in cui CP_2
o avessero ceduto, anche con più atti ed in tempi
[...] CP_1 diversi, azioni della società ' per una aliquota CP_3 complessivamente superiore al 30% del capitale sociale, ovvero CP_3 avesse ceduto, anche con più atti ed in tempi diversi, partecipazioni in
[...] società partecipate (sia in via diretta che per il tramite di altre società) per una aliquota complessivamente superiore al 30% dei rispettivi capitali sociali e in tutti i casi in cui ' o una qualsiasi delle società dalla stessa CP_3 partecipate (sia in via diretta che per il tramite di altre società) avessero ceduto una azienda o un ramo di azienda, e CP_2 CP_1 sarebbero stati tenuti a versare in una unica soluzione a Parte_1 il residuo prezzo ancora dovuto a completa ed anticipata estinzione
[...] del relativo credito. Per vendita delle partecipazioni o delle aziende o dei rispettivi rami, chiariva l''incarico fiduciario' (punto C, secondo comma), doveva intendersi qualsiasi negozio traslativo della proprietà o del godimento dei relativi beni, anche se stipulato a titolo gratuito, eccezion fatta le cessioni effettuate fra le società attualmente facenti parte del Gruppo CO. Riguardo al “cambio di governance nelle società del Gruppo CO”, la convenuta deduceva che la composizione dell'organo amministrativo sfuggiva, senz'ombra di dubbio, alle limitazioni, fissate dall'incarico fiduciario. La nomina della signora certo non costituiva Per_3
“operazione”, avente “specifica volontà e finalità di deprimere, in danno di il patrimonio delle società. Come già sopra Parte_1 ricordato, la convenuta precisava che l''incarico fiduciario' 'non aveva privato' e WA EO “di alcuna prerogativa”, non CP_3 introducendo “alcuna limitazione all'operare delle società”, “potendo esse porre in essere tutte le operazioni, anche di carattere societario, ritenute utili e/o necessarie per lo svolgimento dell'attività di impresa”. Ne derivava, argomentava la convenuta, l'infondatezza delle considerazioni svolte dall'attore. Invero, in seguito alle dimissioni del e all'assunzione di CP_1 importante carica pubblica da parte della dott.ssa (vice-presidente CP_1 della Commissione Cultura del Senato della Repubblica, non vi era nulla di stupefacente nel fatto che la signora – la quale era già componente Per_3 degli organi amministrativi fin dal 2015 – avesse assunto la funzione di amministratrice unica di società, aventi rigido e ristretto carattere familiare. Riguardo, poi, alla vendita alla AN CO s.r.l., eseguita dalla convenuta,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 21/31 per rogito notar del 9 dicembre 2022, della sua intera Per_5 partecipazione totalitaria al capitale sociale della la dott.ssa CP_2 non aveva venduto azioni della società , ma trasferito CP_1 CP_3
– ad “altra società a lei facente capo” (articolo 3 dell''accordo quadro') “la sua intera partecipazione totalitaria al capitale sociale della , per CP_2 cui la convenuta non aveva, pertanto, stipulato alcun “negozio traslativo della proprietà o del godimento” delle azioni (v. punto C, secondo comma, CP_3 dell''incarico fiduciario'), limitandosi ad esercitare – con diversa modalità – la facoltà di 'acquisto indiretto', prevista dall'articolo 3 dell''accordo quadro'. In ogni caso, rilevava che la cessione di 'partecipazioni o aziende' a
“società attualmente facenti parte del Gruppo CO” era espressamente consentita dal punto C, secondo comma, ultimo periodo, dell''incarico fiduciario' (“Per vendita delle partecipazioni o delle aziende o dei rispettivi rami, … deve intendersi qualsiasi negozio traslativo della proprietà o del godimento dei relativi beni, anche se stipulato a titolo gratuito, eccezion fatta le cessioni effettuate fra le società attualmente facenti parte del Gruppo CO”). Per cui, anche sul punto, secondo la convenuta, la tesi attorea era del tutto infondata. Peraltro, ricordava che al tempo in cui l'attore era socio e amministratore di la società era proprietaria di azioni, pari a circa il CP_3
60% del capitale sociale, per cui sorprendeva che l'attore lamentasse la violazione delle norme, regolanti l'“acquisto delle proprie azioni” (articoli 2357 e ss. cod. civ.), atteso che le sanzioni richiamate dalla difesa avversaria sarebbero dovute gravare su entrambe le parti, mentre nella vicenda in esame l'attore voleva che si utilizzassero solo contro le acquirenti. Né potrebbe sostenersi che l'eventuale violazione degli articoli 2357 e 2359-bis cod. civ. sia stata compiuta “con la specifica volontà e finalità di deprimere, in danno di il patrimonio delle società le cui azioni Parte_1 sono state consegnate al notaio ” (punto C, quarto comma, Persona_6 dell''incarico fiduciario'), in quanto gli atti compiuti dalla dott.ssa CP_1 nulla avevano a vedere con la parte venditrice, rientrando nella facoltà dell'acquirente di “porre in essere tutte le operazioni, anche di carattere societario, ritenute utili e/o necessarie per lo svolgimento dell'attività di impresa” (punto C, quarto comma, dell''incarico fiduciario'). Riguardo alla pretesa “fusione della nella la convenuta rilevava CP_2 CP_3 che tale fusione – per ragioni del tutto estranee al presente giudizio – non era mai stata portata a compimento. In ordine al “pagamento da parte di CP_2 del debito di relativo al saldo del prezzo di cessione dei CP_1 crediti”, il “rischio di inefficacia [del pagamento] nell'ipotesi in cui (o CP_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 22/31 la sua avente causa …) dovesse essere assoggettata ad una procedura CP_3 concorsuale”; e la possibilità che possa “rivendicare l'assenza di CP_2 causa del pagamento e, quindi, far valere le conseguenze restitutorie di un indebito oggettivo”; non erano giuste cause per non “accettare il pagamento né di … imputar[lo] ad estinzione del debito della dr.ssa per il CP_1 saldo del prezzo di cessione dei crediti”, Sul punto, la convenuta evidenziava che l'art. 1180 comma 1 c.c. prevede che “[l]'obbligazione p[ossa] essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”. Era, quindi, indubitabile che le astratte e generiche considerazioni, svolte dall'attore nella 'nota' del 23 febbraio 2023, contrastano con quanto previsto dall'articolo 1180 comma 1 c.c., a norma del quale il rifiuto, opposto al pagamento di era ingiustificato e quindi inefficace. Del resto, continuava la CP_2 convenuta, l'attore, pur avendo fermamente manifestato il proprio dissenso, aveva ricevuto la cospicua somma senza mai restituirla al terzo, per cui l'obbligazione gravante sulla dott.ssa doveva considerarsi CP_1 adempiuta dal terzo per suo conto. Per tali motivi la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea nonché di condannare Parte_1
ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c. al pagamento in favore
[...] della e di di una somma equitativamente Controparte_1 CP_2 determinata. Con decreto reso in data 7.09.203, il giudice designato della Sezione Specializzata in materia di Impresa, dott.ssa Caterina di Martino, così provvedeva: “letti gli atti introduttivi del giudizio indicato in epigrafe;
ritenuto che
la controversia non rientri nella competenza tabellare della intestata sezione;
rilevato infatti che il procedimento riguarda l'attuazione di un accordo quadro e l'inadempimento degli obblighi previsti con conseguente accertamento della decadenza dal beneficio del termine per il pagamento del corrispettivo della cessione delle partecipazioni sociali;
ritenuto che
la controversia non attenga all'organizzazione ed al funzionamento della società; rilevato infatti, quanto alla competenza per materia, che ai sensi dell'art. 3 d. lgs. n. 168/2003 (come modificato dalla legge n. 27/2012), rientrano nella competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa soltanto le seguenti controversie (il cui elenco è da considerare tassativo): le controversie di cui all'art. 134 del d. lgs. n. 30/2005 (c.d. codice di proprietà industriale); -le controversie in materia di diritto di autore;
-le controversie di cui all'art. 33, comma 2, della l. n. 287/1990 (c.d. legge antitrust); le controversie relative alla violazione della normativa antitrust
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 23/31 dell'Unione Europea;
-determinate controversie societarie, relative alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, alle società cooperative, alle mutue assicuratrici, alle società europee, ovvero alle società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento o che esercitano attività di direzione e coordinamento di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, alle società cooperative, alle mutue assicuratrici, alle società europee;
- i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli analiticamente indicati supra.; ritenuto, pertanto, che, con specifico riferimento alla competenza sulle società, l'articolo 3 del d.lgs. 168/2003, come novellato, non devolva, alle Sezioni Specializzate in materia di impresa tutte le controversie che coinvolgano, in qualità di parte, una società, individuando, di converso, un duplice profilo identificativo di siffatto contenzioso e cioè: a) controversie che, sotto il profilo soggettivo, riguardino soltanto le tipologie delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative, mutue assicuratrici, società europee ovvero società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento o che esercitano attività di direzione e coordinamento di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative, mutue assicuratrici e società europee;
b) sotto il profilo oggettivo, controversie che abbiano ad oggetto, in maniera prevalente, la struttura societaria e non già l'attività da quest'ultima svolta;
rilevato che in base alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 3 citato, infatti, sono devolute alle Sezioni Specializzate le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari;
ritenuto, in considerazione dell'elencazione contenuta nella suddetta lettera a), che l'espressione “rapporti societari” non possa essere intesa in senso soggettivo, ossia come rapporti coinvolgenti comunque ed a qualunque titolo la società, sia perché una tale interpretazione non comprenderebbe rapporti che, pur non coinvolgendo direttamente la società o i soci, sono considerati “societari” dal legislatore (ad esempio, le azioni di responsabilità promosse da terzi nei confronti del soggetto incaricato della revisione contabile); sia perché finirebbe con il ricomprendere nel suo novero controversie non devolute dal legislatore alle Sezioni Specializzate (ad esempio, le controversie di lavoro tra società e dipendenti); ritenuto che la riferita espressione “rapporti societari”, vada dunque intesa in senso oggettivo, con la conseguente devoluzione alle Sezioni Specializzate delle sole controversie attinenti all'organizzazione e al funzionamento della struttura societaria;
ritenuto, pertanto, che vada definito rapporto societario il rapporto giuridico concernente la struttura o il funzionamento della società, mentre vanno escluse da detta espressione le
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 24/31 cause di lavoro promosse dai dipendenti della società, le controversie promosse dai fornitori o dalla società contro quest'ultimi in relazione ai contratti di fornitura e, più in generale, quelle relative allo svolgimento delle attività imprenditoriali teleologicamente orientate al conseguimento dell'oggetto sociale;
ritenuto che
una lettura della norma nel senso d'individuare la competenza delle Sezioni Specializzate proprio in ragione solo dell'oggetto (del trasferimento o del negozio) finirebbe tuttavia per attribuire alla cognizione di quei giudici questioni meramente occasionate da fatti societari e, di conseguenza, non necessitanti la delibazione specializzata in materia societaria;
ritenuto che
la volontà legislativa che trapela dall'intervento istitutivo delle Sezioni Specializzate in materia di impresa risulta nel senso di creare una figura di giudice altamente specializzato che, proprio per le attitudini specifiche richieste, sia in grado di trattare in maniera spedita le cause che gli sono attribuite (cfr. in proposito l'art. 2 del d.lgs. 168/2003, come modificato dal DL 1/2012, intitolato: “Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti” che appunto stabilisce “1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze.
2. Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della Corte d'Appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa”); ritenuto che questa volontà verrebbe ad essere disattesa ove al giudice specializzato venissero attribuiti cause e procedimenti rispetto ai quali non sarebbe richiesta alcuna specifica competenza e soprattutto ove individuati esclusivamente in base all'oggetto genericamente inteso, con ricadute sul carico di ruolo e sui tempi di definizione dei giudizi strictu sensu in materia d'impresa;
ritenuto che
assegnare alle Sezioni Specializzate controversie in cui la sedes societaria costituisca soltanto occasione del rapporto dedotto varrebbe a rendere priva di significato la stessa delimitazione oggettiva contenuta nella lettera a) dell'art. 3, in quanto se ai Tribunali delle imprese venisse rimessa la cognizione di un qualunque giudizio avente ad oggetto un trasferimento di partecipazioni societarie o un negozio avente ad oggetto le medesime, ciò porterebbe alla sostanziale disapplicazione del limite determinato dalla norma appena citata, quanto alle sole domande concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario (nei sensi innanzi esaminati); ritenuto, pertanto, che da quanto affermato discenda che solo le vertenze riguardanti dette partecipazioni che incidano sulla composizione societaria (come i casi in cui si impugni il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 25/31 negozio traslativo per fare valere od ottenere la caducazione dei suoi effetti, ciò comportando l'accertamento della persistenza della preventiva composizione della compagine societaria, ovvero ad es. la nullità, simulazione, risoluzione di un negozio di cessione di partecipazioni sociali) possano ritenersi attribuite alla competenza dei giudici specializzati, mentre, viceversa, non possano riconoscersi attratte alla competenza delle sezioni specializzate le domande che non abbiano una diretta incidenza sulla compagine sociale;
ritenuto che
nel caso di specie la domanda di parte ricorrente esuli dalla cognizione dell'adita Sezione, trattandosi di mero accertamento dell'inadempimento di un accordo quadro e della sussistenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine per il pagamento del corrispettivo della cessione delle partecipazioni sociali;
ritenuto che
la controversia possa rientrare nell'area contrattuale dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale- Ufficio di Gabinetto- per l'adozione dei provvedimenti di competenza. A seguito di conformi valutazioni del Presidente del Tribunale, del Presidente coordinatore dell'area contratti e del Presidente della undicesima sezione civile, la causa veniva assegnata al giudice monocratico dott. Pappalardo, il quale, assegnati alle parti i termini per memorie, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della abbondante documentazione prodotta, fissata l'udienza per remissione della causa in decisione della causa, la causa veniva decisa dal sottoscritto giudicante, applicato in via straordinaria a distanza ex art. 3 DL 117/2025. La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Va preliminarmente evidenziato che con le memorie depositate in data 11.11.2025, l'attore ha fatto presente che con sentenza n. 4687/2025 pubblicata il 12 maggio 2025, il Tribunale di Napoli –sezione specializzata in materia di imprese- nelle persone dei magistrati dr. Leonardo Pica, dr.ssa Ornella Minucci e dr. Adriano Del Bene– nel giudizio avente R.G. n. 177/2024 – su ricorso semplificato ex art. 281 undecies c.p.c. depositato dal in data 6.02.2024, nei confronti delle Parte_1 medesime convenute del presente giudizio, ha così provveduto: “Accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiarate integrate le condizioni previste dall'art. 1186 c.c., condanna le resistenti, in solido, al pagamento, immediatamente e per l'intero, del residuo prezzo di vendita di € 7.500.000,00, con gli interessi moratori, da calcolare nella misura di legge, ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della prima notifica dell'atto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 26/31 introduttivo della lite (6.2.2024). Orbene, il suddetto Collegio, in sentenza ha escluso ragioni di riunione del giudizio n. 177/2024 con il presente n. 8798/2023 anteriormente instaurato, per diversità di causa petendi e di competenza interna, per cui non vi sono ragioni ostative alla pronuncia nel merito nel presente giudizio. Ciò premesso, l'attore ha posto alla base della sua domanda sostanzialmente tre ragioni, che riconduce alla volontà e alla condotta della convenuta 1) l'avere detta convenuta posto l'intera CP_1 governance del Gruppo CO in capo alla anziana ed inesperta madre;
2) l'avere venduto, il 9 dicembre 2022, l'intero capitale sociale della , già CP_2 titolare del 50% del capitale sociale della , alla AN CO s.r.l. a Pt_6 sua volta partecipata totalitariamente dalla stessa così determinando, CP_3 da parte di quest'ultima, l'acquisizione, per via interposta, di una ulteriore quota del 20% circa del proprio capitale sociale;
3) l'aver fatto deliberare, in data 20 ottobre 2022, quale unica socia sia di che di , la fusione CP_3 CP_2 per incorporazione della seconda nella prima, così di fatto gravando CP_3 del residuo debito di euro 7.500.000 relativo al saldo del prezzo di acquisto delle proprie stesse azioni;
4) il non aver adempiuto direttamente al pagamento della rata in scadenza il 31 dicembre 2022, come previsto dal contratto di cessione dei crediti in data 8.06.2022, pagamento effettuato solo in data 31 gennaio 2023, sul conto corrente del dr. con Parte_1 bonifico di euro 1.252.463,50 proveniente dalla quale CP_2 adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., rifiutato dall'attore e imputato come acconto sulla maggiore somma dovuta dalla a saldo del CP_1 prezzo di cessione dei crediti di euro 7.500.000,00 attesa la decadenza dal beneficio del termine di detta convenuta. Orbene questo giudicante ritiene che le prime tre suddette ragioni poste dall'attore a base della propria domanda non siano fondate, per le ragioni ottimamente esposte in fatto e diritto dalla difesa di parte convenuta, appositamente sopra riportate in modo ampio, per poter essere qui richiamate, in quanto condivise da questo giudicante. Sintetizzandole, va rilevato che la dott.ssa aveva la facoltà di CP_1 stipulare i contratti di vendita direttamente o per il tramite di “altra società a lei facente capo” (articolo 3 dell''accordo quadro') e si era obbligata a non compiere “alcuna operazione con la specifica volontà e finalità di deprimere, in danno di il patrimonio delle società”, Parte_1 conservando la più ampia libertà di “porre in essere tutte le operazioni, anche di carattere societario, ritenute utili e/o necessarie per lo svolgimento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 27/31 dell'attività di impresa” (punto C, quarto comma, dell''incarico fiduciario'); poteva trasferire azioni e quote di o delle società da quest'ultima CP_3 partecipate senza alcun vincolo o limitazione, ove la cessione fosse
“effettuata fra le società attualmente facenti parte del Gruppo CO” (punto C, secondo comma, dell''incarico fiduciario'). Sul “cambio di governance nelle società del Gruppo CO” l'accordo non poneva limiti alla composizione dell'organo amministrativo, nè la nomina della signora integrava una “operazione”, avente “specifica volontà e finalità di Per_3 deprimere, in danno di il patrimonio delle Parte_1 società”. A parte il fatto che l'attore non ha provato tale dolo specifico della
, vale a dire di aver agito con la finalità di svilire il patrimonio CP_1 del Gruppo CO, peraltro dalla medesima controllato, ma l'attore non ha allegato né provato alcun depauperamento del patrimonio della società. Lo stesso attore, inoltre, ha ammesso che la signora quale coniuge del Per_3 compianto padre dei due contendenti, era da sempre stata “coinvolta nelle dinamiche imprenditoriali e nella complessa gestione delle aziende” e che viveva con la figlia , per cui è evidente che, oltre alle sue capacità CP_1 gestionali – non di certo lese per un fatto meramente anagrafico – poteva contare sulla collaborazione di esperti, consiglieri e su pareri della stessa figlia. Passando alla cessione del capitale sociale della alla AN CP_2
CO s.r.l., va rilevato che la non risulta aver ceduto CP_1 azioni della società ma trasferito – ad “altra società a lei CP_3 facente capo” (articolo 3 dell''accordo quadro') – “la sua intera partecipazione totalitaria al capitale sociale della . La dott.ssa CP_2
quindi, non ebbe, pertanto, a stipulare alcun “negozio traslativo CP_1 della proprietà o del godimento” delle azioni (v. punto C, secondo CP_3 comma, dell''incarico fiduciario'), limitandosi ad esercitare – con diversa modalità – la facoltà di 'acquisto indiretto', prevista dall'articolo 3 dell''accordo quadro'. Del resto, la dott.ssa aveva la facoltà di CP_1 acquistare le azioni direttamente o per il tramite di “altra società a lei CP_3 facente capo”; ed era, poi, libera di trasferire tali azioni mediante “cessioni effettuate fra le società attualmente facenti parte del Gruppo CO”. Ne deriva che l'operazione, non avente per oggetto le azioni ma l'intero CP_3 capitale sociale della , non ebbe a violare l'accordo. CP_2
E' invece fondata la quarta ragione esposta dall'attore, vale a dire il pagamento da parte di del debito di relativo al saldo CP_2 CP_1 del prezzo di cessione dei crediti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 28/31 Invero il contratto di cessione dei crediti dell'8 giugno 2022 non prevedeva alcuna forma di sostituzione del soggetto debitore, stabilendo unicamente il pagamento da parte della cessionaria dott.ssa . Il CP_1 pagamento di - peraltro in ritardo di un mese sul termine CP_2 convenuto – è dunque inquadrabile come “adempimento del terzo”, disciplinato dall'art. 1180 c.c., secondo il quale l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. L'attore, sia in giudizio, che precedentemente con nota del 23 febbraio 2023 inviata alla parte convenuta, aveva ben esplicitato di rifiutare il pagamento, in quanto effettuato da una società di capitali e non da una persona fisica, cosa che esponeva l'atto estintivo al rischio di inefficacia nell'ipotesi in cui CP_2 finisse assoggettata ad una procedura concorsuale. A ciò, l'attore,
[...] correttamente aggiungeva che, in assenza di diverse specificazioni da parte di
, tale società avrebbe sempre potuto rivendicare l'assenza di causa del CP_2 pagamento e, quindi, far valere le conseguenze restitutorie di un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Non a caso, l'attore, oltre a comunicare alle convenute di non poter accettare il pagamento, né di poterlo imputare ad estinzione del debito della dr.ssa per il saldo del prezzo di CP_1 cessione dei crediti, ebbe anche a invitare la e la a CP_1 CP_2 fornire documentazione opponibile ai terzi e fornita di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., dalla quale fosse possibile desumere l'esistenza di un legittimo titolo in base al quale aveva effettuato il pagamento del CP_2 debito, sia che la non versasse in un una situazione economica, CP_2 patrimoniale e finanziaria critica o di insolvenza, in modo tale che si potesse escludere un coinvolgimento della in procedure concorsuali. Tali CP_2 documenti non furono forniti dalla all'attore, né in sede del CP_1 presente giudizio le convenute hanno prodotto documentazione probante in tal senso. Anzi, risulta, dalla motivazione della sentenza n. 4687/2025 prodotta in giudizio dall'attore, che all'attualità le convenute versino in dubbie condizioni economiche, atteso che il cd. Gruppo CO avrebbe perso valore patrimoniale e che la si è liberata dei suoi beni CP_1 immobili costituendoli in un Trust. Ciò posto, non è possibile valutare come astratte e generiche le motivazioni del rifiuto dell'attore all'adempimento del terzo. Secondo i giudici della legittimità, “l'interesse idoneo a legittimare il rifiuto del creditore deve essere certo, concreto, attuale oltre che ispirato ai principi generali della correttezza e della buona fede, e deve riguardare l'esecuzione della prestazione personalmente da parte del debitore. Ciò sta a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 29/31 significare che il rifiuto non può essere giustificato da ragioni di carattere soggettivo, cioè da motivi personali attinenti al debitore o al terzo, perché, altrimenti, si attribuirebbe al creditore una facoltà di rifiuto pressoché illimitata e si vanificherebbe il principio in base al quale il terzo può adempiere anche contro la volontà del medesimo creditore. In sostanza, occorre, pur sempre, che l'interesse trovi fondamento su situazioni oggettive tali da rendere necessario, secondo il comune apprezzamento, l'adempimento personale dell'obbligato diretto: conseguentemente, l'esistenza di un apprezzabile interesse del creditore va accertata in concreto alla stregua di criteri o parametri oggettivi, per cui tale interesse si configura in relazione alle prestazioni di fare e, più in generale, a quelle oggettivamente o soggettivamente infungibili, nonché, a prescindere dalla natura della prestazione, tutte le volte che dall'adempimento del terzo possa derivare al creditore un qualche pregiudizio” (così Cass., sez. II, 30 gennaio 2013, n. 2207, pres. Felicetti, est. , in Giur. it., Mass. 2013). Orbene questo Tes_1 giudicante ritiene valide, concrete, oggettive le ragioni poste dall'attore a giustificazione del suo il rifiuto all'adempimento del terzo. Per tale motivo va accolta la domanda attorea nella parte in cui ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che il dr. Parte_1 legittimamente ebbe a rifiutare il pagamento di euro 1.252.463,50, con causale “Saldo Accordo Cessione Crediti Dell. 08 Giugno 2022”, effettuato da il 31 gennaio 2023 e, conseguentemente, accertare e CP_2 dichiarare l'inadempimento da parte della dott.ssa di pagare CP_1 personalmente la rata scadente in data 31.12.2022, con condanna della medesima al pagamento diretto in favore del dr. della Parte_1 somma di euro 1.252.463,50 oltre interessi di legge a far data dal 23 febbraio 2023. Sul punto va rilevato che la , nel presente giudizio, non ha CP_2 chiesto la restituzione della somma rifiutata dall'attore, ma dallo stesso trattenuta. Non può essere accolta, invece, la restante parte della domanda attorea, laddove chiede di accertare e dichiarare che legittimamente il dr. Parte_1 ebbe a imputare il versamento di euro 1.252.463,50, effettuato da
[...]
a deconto del maggior credito di euro 7.500.000 allo stesso CP_2 spettante quale corrispettivo - da versare immediatamente ed in una unica soluzione - della vendita di n. 402.900 azioni di CP_3
Invero, considerati tutti i pagamenti effettuati puntualmente in precedenza dalla e l'insussistenza di altri inadempimenti CP_1 relativi all'accordo intercorso con l'attore, il mancato pagamento diretto della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 30/31 rata del 31.12.2022, sostituito comunque da un adempimento di una terza società controllata dalla non integra un grave CP_1 inadempimento dell'accordo intercorso con l'attore, valutato il complessivo equilibrio economico e le ragioni dell'accordo stesso. Va rigettata quindi la domanda di condanna al pagamento immediato ed in unica soluzione della somma di euro 7.500.000. Atteso l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto dichiara che l'attore legittimamente ebbe a rifiutare il pagamento di euro 1.252.463,50, con causale “Saldo Accordo Cessione Crediti Dell. 08 Giugno 2022”, effettuato da il 31 gennaio 2023 e, conseguentemente, accertato il lieve CP_2 inadempimento da parte della dott.ssa di pagare CP_1 personalmente la rata scadente in data 31.12.2022, condanna la medesima al pagamento diretto in favore del dr. della somma di euro Parte_1
1.252.463,50 oltre interessi di legge a far data dal 23 febbraio 2023
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in data 2.12.2025 Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 31/31