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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO TO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
PALMIERI TO MICHELE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto - Via G. De Marchi, 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T5BIRT200001/2024 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 627/2025 depositato il
13/12/2025 Richieste delle parti:
Le Parti chiedono concordemente, come da istanza depositata ieri in fascicolo e pertanto non ancora in esso visibile a sistema, declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese di lite compensate, data l'intervenuta conciliazione perfezionata dalle stesse parti nelle more dell'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10 febbraio 2025 e depositato in data 7 marzo 2025, la società Ricorrente_1
S.p.A., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, dalla Dott.ssa Difensore_2 e dal Dott. Difensore_3, ha impugnato il provvedimento di irrogazione sanzioni n. T5BIRT200001/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto – Ufficio Grandi Contribuenti, relativo al periodo d'imposta 2017, avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni per asserita violazione dell'art. 167, comma 8- quater, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR – Testo Unico delle
Imposte sui Redditi) per omessa compilazione del quadro FC della dichiarazione dei redditi.
La società ricorrente ha premesso che l'atto sanzionatorio trae origine da una complessa attività di verifica fiscale avviata dall'Amministrazione finanziaria e culminata nel processo verbale di constatazione del 18 dicembre 2013, nonché nei successivi atti di accertamento e contestazione riferiti, tra l'altro, alla partecipazione detenuta nella società statunitense Società_2 Società_2.
Ha, quindi, eccepito l'insussistenza dei presupposti applicativi della disciplina sulle controlled foreign companies, l'assenza del requisito del controllo, la ricorrenza dell'esimente delle valide ragioni economiche di cui all'art. 167, comma 8-ter, TUIR, nonché la non punibilità ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, chiedendo l'annullamento integrale dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, la quale, con rituali controdeduzioni, ha concluso per il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'atto di irrogazione sanzioni ed ha richiamato il quadro fattuale e giuridico già posto a fondamento degli atti impositivi emessi per l'anno d'imposta 2017.
All'udienza del 18 settembre 2025, come da verbale, le parti sono comparse rappresentando l'esistenza di trattative in corso per una possibile definizione concordata della controversia – anche in relazione ad altri procedimenti analoghi – e pertanto hanno chiesto congiuntamente il rinvio della causa.
Il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 417/2025, ha accolto l'istanza ed ha rinviato la trattazione del ricorso all'udienza del 4 dicembre 2025.
Nelle more del giudizio, le parti sono pervenute all'accordo conciliativo, ai sensi dell'art. 48 del Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, perfezionato fuori udienza comprendente sia la definizione della controversia, sia la compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 4 dicembre 2025, come da verbale, sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno chiesto concordemente che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuta conciliazione.
Il Collegio, preso atto della richiesta congiunta, ha pronunciato il relativo dispositivo di estinzione, successivamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che, nelle more del giudizio, le parti hanno validamente concluso un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come comprovato dall'accordo sottoscritto e dall'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere depositata in atti.
La conciliazione si è perfezionata fuori udienza ed è stata espressamente confermata dalle parti all'udienza del 4 dicembre 2025, nel corso della quale i difensori hanno chiesto concordemente la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha preso atto della volontà concorde delle parti e ha pronunciato il relativo dispositivo di estinzione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'intervenuta conciliazione della controversia tributaria determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito del ricorso e impone al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, limitandosi a prenderne atto, senza procedere ad alcuna valutazione sulle questioni sostanziali originariamente dedotte.
Tale principio è costantemente applicato anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui l'accordo conciliativo, una volta perfezionato, assorbe ogni questione di rito e di merito prospettata dalle parti, determinando l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Nel caso di specie, l'accordo intervenuto ha integralmente definito il rapporto controverso relativo al provvedimento di irrogazione sanzioni impugnato, con conseguente superamento di tutte le censure formulate nel ricorso introduttivo e delle difese svolte dall'Ufficio resistente.
Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, l'accordo conciliativo prevede espressamente la compensazione integrale delle spese, soluzione conforme a quanto disposto dall'art. 48, comma 6, del D.
Lgs. n. 546/1992 e coerente con la funzione deflattiva dell'istituto della conciliazione.
Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di venezia - sez. II -
a) dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere;
b) spese di giudizio come per legge e da richiesta delle parti.
Così deciso in Venezia il 4 dicembre 2025
Il relatore
OL AR
Il Presidente
TO OR
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO TO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
PALMIERI TO MICHELE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto - Via G. De Marchi, 16 30175 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T5BIRT200001/2024 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 627/2025 depositato il
13/12/2025 Richieste delle parti:
Le Parti chiedono concordemente, come da istanza depositata ieri in fascicolo e pertanto non ancora in esso visibile a sistema, declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con spese di lite compensate, data l'intervenuta conciliazione perfezionata dalle stesse parti nelle more dell'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10 febbraio 2025 e depositato in data 7 marzo 2025, la società Ricorrente_1
S.p.A., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, dalla Dott.ssa Difensore_2 e dal Dott. Difensore_3, ha impugnato il provvedimento di irrogazione sanzioni n. T5BIRT200001/2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto – Ufficio Grandi Contribuenti, relativo al periodo d'imposta 2017, avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni per asserita violazione dell'art. 167, comma 8- quater, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR – Testo Unico delle
Imposte sui Redditi) per omessa compilazione del quadro FC della dichiarazione dei redditi.
La società ricorrente ha premesso che l'atto sanzionatorio trae origine da una complessa attività di verifica fiscale avviata dall'Amministrazione finanziaria e culminata nel processo verbale di constatazione del 18 dicembre 2013, nonché nei successivi atti di accertamento e contestazione riferiti, tra l'altro, alla partecipazione detenuta nella società statunitense Società_2 Società_2.
Ha, quindi, eccepito l'insussistenza dei presupposti applicativi della disciplina sulle controlled foreign companies, l'assenza del requisito del controllo, la ricorrenza dell'esimente delle valide ragioni economiche di cui all'art. 167, comma 8-ter, TUIR, nonché la non punibilità ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, chiedendo l'annullamento integrale dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, la quale, con rituali controdeduzioni, ha concluso per il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'atto di irrogazione sanzioni ed ha richiamato il quadro fattuale e giuridico già posto a fondamento degli atti impositivi emessi per l'anno d'imposta 2017.
All'udienza del 18 settembre 2025, come da verbale, le parti sono comparse rappresentando l'esistenza di trattative in corso per una possibile definizione concordata della controversia – anche in relazione ad altri procedimenti analoghi – e pertanto hanno chiesto congiuntamente il rinvio della causa.
Il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 417/2025, ha accolto l'istanza ed ha rinviato la trattazione del ricorso all'udienza del 4 dicembre 2025.
Nelle more del giudizio, le parti sono pervenute all'accordo conciliativo, ai sensi dell'art. 48 del Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, perfezionato fuori udienza comprendente sia la definizione della controversia, sia la compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 4 dicembre 2025, come da verbale, sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno chiesto concordemente che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuta conciliazione.
Il Collegio, preso atto della richiesta congiunta, ha pronunciato il relativo dispositivo di estinzione, successivamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che, nelle more del giudizio, le parti hanno validamente concluso un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come comprovato dall'accordo sottoscritto e dall'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere depositata in atti.
La conciliazione si è perfezionata fuori udienza ed è stata espressamente confermata dalle parti all'udienza del 4 dicembre 2025, nel corso della quale i difensori hanno chiesto concordemente la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha preso atto della volontà concorde delle parti e ha pronunciato il relativo dispositivo di estinzione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'intervenuta conciliazione della controversia tributaria determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito del ricorso e impone al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, limitandosi a prenderne atto, senza procedere ad alcuna valutazione sulle questioni sostanziali originariamente dedotte.
Tale principio è costantemente applicato anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui l'accordo conciliativo, una volta perfezionato, assorbe ogni questione di rito e di merito prospettata dalle parti, determinando l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Nel caso di specie, l'accordo intervenuto ha integralmente definito il rapporto controverso relativo al provvedimento di irrogazione sanzioni impugnato, con conseguente superamento di tutte le censure formulate nel ricorso introduttivo e delle difese svolte dall'Ufficio resistente.
Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, l'accordo conciliativo prevede espressamente la compensazione integrale delle spese, soluzione conforme a quanto disposto dall'art. 48, comma 6, del D.
Lgs. n. 546/1992 e coerente con la funzione deflattiva dell'istituto della conciliazione.
Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di venezia - sez. II -
a) dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere;
b) spese di giudizio come per legge e da richiesta delle parti.
Così deciso in Venezia il 4 dicembre 2025
Il relatore
OL AR
Il Presidente
TO OR