Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 20
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere

    Le parti hanno validamente concluso un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come comprovato dall'accordo sottoscritto e dall'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere depositata in atti. La conciliazione si è perfezionata fuori udienza ed è stata espressamente confermata dalle parti all'udienza del 4 dicembre 2025, nel corso della quale i difensori hanno chiesto concordemente la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite. Il Collegio ha preso atto della volontà concorde delle parti e ha pronunciato il relativo dispositivo di estinzione. L'intervenuta conciliazione della controversia tributaria determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito del ricorso e impone al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, limitandosi a prenderne atto, senza procedere ad alcuna valutazione sulle questioni sostanziali originariamente dedotte. L'accordo intervenuto ha integralmente definito il rapporto controverso relativo al provvedimento di irrogazione sanzioni impugnato, con conseguente superamento di tutte le censure formulate nel ricorso introduttivo e delle difese svolte dall'Ufficio resistente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 20
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 20
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo