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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/10/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Adele
Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4199/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto: obbligazione contrattuale
TRA
(P. Iva: Parte_1
) – in persona del legale rappresentante p.t., Dott. – con sede in P.IVA_1 Parte_2
Cosenza, alla C.da Macchiabella, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di riassunzione in giudizio dall'Avv. Oreste Via (C.F.: ), elettivamente C.F._1 domiciliato in Catanzaro, alla Via Madonna dei Cieli, 32 presso lo studio dell'Avv. Emilio
UC. -attore-
E
– in persona del Prefetto p.t.– Controparte_1
(Codice Fiscale: con sede in Cosenza, alla Piazza XI Settembre, rappresentata, P.IVA_2 difesa ed elettivamente domiciliata ope legis presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, con sede in Catanzaro Via G. da Fiore n. 34.
-convenuto contumace -
Conclusioni della parte costituita resa all'udienza del 23.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha convenuto in giudizio la per Parte_1 Controparte_1 sentirla condannare al pagamento della somma di € 217.655,65, o nella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi ex lege e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
1 A sostegno della spiegata domanda ha dedotto che
- Con convenzione in deroga dell'8.9.2016 prevista per la messa a disposizione di posti straordinari per l'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo, pattuiva la messa a disposizione di n. 118 unità ripartite tra i centri di accoglienza dei Comuni di Castiglione
IN e NO;
- Veniva pattuita la presunta somma di € 723.087,00 (€ 33.90 oltre IVA a persona) ex art. 5 della suddetta Convenzione in deroga;
- La si impegnava ai sensi dell'art. 6 della Convenzione a liquidare le prestazioni CP_1 indicate previa fatturazione con cadenza mensile o nel tempo più breve, considerata l'effettiva presenza delle persone riportate in apposito registro per come pattuito nella convenzione;
- Avevano seguito tre proroghe del 7.4.2017,13.7.2017 e del 25.1.2018;
- Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, venivano emesse le fatture per il primo semestre dell'anno 2018 con la precisazione che, sussistendo un regime di scissione dei pagamenti, gli importi indicati non erano coincidenti con quelli riportati nel prospetto considerando l'IVA;
- La procedeva a pagare alcune somme in acconto e per le residue somme il Centro CP_1 di accoglienza procedeva a richiesta instaurando giudizio monitorio volto ad ottenere l'ingiunzione per il pagamento della residua somma di € 245.912,17;
- Il giudizio monitorio incardinato dinanzi al Tribunale di Cosenza si concludeva con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1742/2019 R.G. contro il quale la proponeva CP_1 opposizione sollevando eccezione di incompetenza territoriale;
- Tale eccezione, suffragata anche da parte opposta, il , venne Parte_1 accolta ed il giudizio successivamente riassunto dinanzi al Tribunale di Catanzaro;
- A seguito della riassunzione la non si costituiva e verificata la notifica, con CP_1 ordinanza del 26.3.2021 il giudice ne dichiarava la contumacia;
- Previa concessione dei termini ex art. 183 VI comma cpc, l'attore, depositava memorie ex art. 183 VI comma cpc n. 2, con le quali reiterava le richieste formulate nell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva, nella sola ipotesi in cui il giudice ravvisasse discordanze nei calcoli l'ammissione di CTU, in subordine, il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni;
Dopo diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 23.9.2025, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con i termini.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da parte attrice è fondata.
Il giudizio è relativo al mancato pagamento da parte della delle Controparte_1 somme spettanti in virtù della Convenzione in sanatoria per la messa a disposizione di posti straordinari per i centri di prima accoglienza dei cittadini richiedenti asilo sul territorio.
A fondamento della spiegata domanda l'attore ha prodotto l'intera documentazione posta a corredo del ricorso per emissione di decreto ingiuntivo, specificamente, la convenzione intervenuta con la , le fatture emesse in relazione alle prestazioni effettuate, con indicazione dei CP_1 registri delle presenze, gli estratti conto dai quali si rileva il pagamento di acconti sulle fatture emesse.
Avverso al decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione dalla che Controparte_1 non ha svolto nessuna difesa nel merito, né contestato le fatture emesse e poste a base del ricorso monitorio, limitandosi a formulare eccezione di incompetenza territoriale, poi ritenuta fondata.
Il giudizio è stato successivamente riassunto dinanzi al Tribunale di Catanzaro, ma la
è rimasta contumace. CP_1
A sostegno della spiegata domanda, parte attrice, ha prodotto convenzione in deroga e successive proroghe riguardanti l'accoglienza di 118 unità nei territori dei Comuni di Castiglione
IN (CS) e NO (CS), disciplinando le modalità di gestione del servizio di vitto ed alloggio, quindi i servizi di gestione amministrativa, di assistenza generica alla persona, di pulizia ed igiene ambientale, erogazione pasti, fornitura beni e servizi per l'integrazione.
L'art. 5 della Convenzione fissa l'importo da corrispondere giornalmente ad unità, quantificato nella somma di € 33,90 oltre IVA, così, in relazione alle presenze registrate,
l'ammontare del credito è stato determinato in € 723.087,00.
A tenore della convenzione, i pagamenti degli oneri economici erano posti a carico della
, previa presentazione di fattura o documento equipollente e previa verifica dell'effettiva CP_1 presenza riportata nel registro di cui all'art. 2 punto 1) della Convenzione in deroga secondo il costo pro capite/pro die indicato nel precedente art. 5, e dopo l'acquisizione delle relative attestazioni in ordine alla regolare esecuzione del servizio..
La produzione documentale in atti, rispondente ai requisiti convenzionalmente fissati, da prova della fondatezza della domanda proposta.
Vi è di più; è documentata la corresponsione di acconti sulle fatture del Parte_1 da parte della e tanto è indicativo del riconoscimento del debito da parte Controparte_1 della , così da ritenere verificata la sussistenza ed il controllo del c.d. registro attestante la CP_1
3 regolare esecuzione del servizio, come previsto dalla convenzione.
Tale registro risulta richiamato in ogni fattura elettronica con la denominazione di
“Prospetto presenze mese…”, fatturazione a fronte della quale la sussistenza di acconti corrisposti consente di ritenere la fondatezza del credito azionato.
In assenza della necessaria documentazione, la non avrebbe Controparte_1 provveduto neppure al pagamento in acconto sulle fatture per la complessiva e rilevante somma di €
707.135,35, residuando il credito oggi azionato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, al minimo, in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 e succ. mod.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta per quanto di ragione e condanna la
[...]
– in p. del Prefetto p.t. al pagamento della somma di € Controparte_1
217.655,65 oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
- Condanna la al pagamento delle spese del presente giudizio che ai Controparte_1 sensi del D.M. 147/2022, nei loro valori minimi, si liquidano in € 7.051,00 per onorari ed euro
550,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge.
Catanzaro 21.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
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