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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/12/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 451 /2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte attrice l'Avv. Gianluigi NA in sostituzione dell'avv. NC NA, il quale si riporta ai propri scritti difensivi, tra cui alle conclusioni di cui al ricorso e alle note del 20.6.25, ed insiste, evidenziando che la costituzione della controparte è avvenuta tardivamente, dopo il maturare delle preclusioni assertive e istruttorie;
chiedendo la decisione della causa;
E' presente per parte convenuta l'Avv. Vincenzo D'Agostino in sostituzione dell'avv. Lamonica Katiuscia, il quale si riporta a tutti gli scritti di parte e ad ogni atto e verbale di cause e chiede l'accoglimento delle conclusioni per come riportate in atti;
Il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 05/12/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 451/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento (altre controversie di diritto amministrativo)
TRA
NC TU (c.f. ), rappresentato e difeso, C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, da se stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Pasquale De NC, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in RA (Cs) alla via O. Leone 4/A, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento
OPPONENTE
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Katiuscia Lamonica ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale, sita in Piazza Municipio, in virtù di procura alle liti CP_1 posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera della Giunta Comunale n.
55 del 6.4.22 in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento, regolarmente notificato in data
20.03.2022 a mezzo pec, al l'avv. NC NA conveniva in Controparte_1 giudizio il predetto in persona del Sindaco pro tempore, dinanzi al Tribunale di CP_2 Paola, deducendo che: in data 18.02.2022 riceveva la notifica, tramite messo notificatore comunale e mediante spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, spedita in data 07.2.22, di intimazione e precetto di pagamento firmata dal Funzionario Responsabile della Riscossione Coattiva del riguardante la somma complessiva di € 303,46 relativa ai canoni lampade Controparte_1 votive non corrisposti nel periodo dal 1998 e fino al 2012, avente n. 25, assunta al protocollo dell'Ente comunale n. 22266 del 05.07.2021; a sostegno delle proprie pretese, il Controparte_1 deduceva con la citata intimazione di aver già provveduto a notificare i summenzionati pagamenti negli anni addietro;
in particolare, nell'intimazione di pagamento per cui è causa, l'amministrazione comunale asseriva di aver notificato, in data 09.06.2016, l'intimazione di pagamento n. 9 per le annualità dal 2001 al 2004 per un importo pari a € 79,68, in data 01.09.2016, l'intimazione di pagamento n. 41 per le annualità dal 2009 al 2012 per un importo pari ad € 73,16, in data 16.06.2016,
l'ingiunzione di pagamento n. 20 per le annualità dal 2005 al 2008 per importo pari ad € 67,34, in data 06.06.2016, l'intimazione di pagamento n. 3 per le annualità dal 1998 al 2000 per un importo pari ad € 83,28; pertanto, l'Ente comunale intimava il pagamento entro 30 gg. della somma di €
303,46, oltre spese di notifica dell'intimazione, per un ammontare complessivo di € 322,46 ( € 303,46
+ 12,91).
Parte opponente, pertanto, eccepiva: la nullità dell'atto di intimazione opposto in quanto il
[...] aveva omesso di notificare gli atti presupposti alla predetta ingiunzione di pagamento CP_1 CP_1 notificata ovvero gli avvisi di accertamento finalizzati alla riscossione dei canoni lampade votive;
nonché la prescrizione del credito vantato dall'Ente Comunale poiché riguardante le annualità comprese nel periodo dall'anno 1998 all'anno 2012 e per le quali non è mai stato notificato negli anni un atto interruttivo della prescrizione;
difetto di informazione/motivazione dell'intimazione con conseguente violazione del diritto di difesa, considerato che il non ha Controparte_1 specificato a quale lapide imputare i canoni lampade votive rimasti insoluti.
L'attore, pertanto, domandava accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, annullare o dichiarare nullo e/o inefficace (anche parzialmente) l'intimazione di pagamento avente n. 25, prot. n. 22266 del
05.07.2021, notificata al deducente in data 18.02.2022 e tutti gli atti ad essa antecedenti, preordinati e consequenziali;
in subordine, previa dichiarazione di estinzione di parte del credito preteso con l'intimazione impugnata, per intervenuta prescrizione ordinaria decennale, di annullare o dichiarare nulla e/o inefficace parzialmente la stessa e per l'effetto, parte degli atti ad essa antecedenti, preordinati, consequenziali;
con rifusione delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA, IVA nella misura di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata in data 4.7.23, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco p.t., dott. , il quale Controparte_1 Controparte_3 chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente, per valore, il Giudice di Pace di Scalea;
nel merito, in via principale, e nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi superata l'eccezione preliminare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in accoglimento delle argomentazioni articolate nel proprio scritto difensivo, di accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti legittimanti le domande formulate nei confronti del perché destituite di fondamento giuridico e fattuale e di Controparte_1 dichiarare, per l'effetto, la piena legittimità degli atti posti in essere dal di Controparte_1 condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre successive spese occorrende, iva e cpa come per legge.
Instaurato il contraddittorio, all'esito della prima udienza del 29.6.2022, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto, ritualmente citato in giudizio e non costituito e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.7.23; successivamente, in data 4.7.23, si costituiva tardivamente il contumace Controparte_1 eccependo in via preliminare il vizio di incompetenza per valore del Giudice adito ritenendo competente l'Ufficio del Giudice di Pace di Scalea, in quanto l'importo oggetto di intimazione era pari ad € 322.46; alla summenzionata udienza del 7.7.23, di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Giudice, evidenziato che l'eccezione di incompetenza doveva essere sollevata dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, rinviava la causa nello stato.
Ciò posto, passando all'esame del merito, l'opposizione proposta dall'avv. NC NA è fondata e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto, innanzitutto, di non avere ricevuto la rituale notificazione delle ingiunzioni di pagamento sottese all'intimazione impugnata ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti, in ragione del decorso del termine quinquennale alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta il 18.02.2022.
In merito, non può dubitarsi che il canone per l'illuminazione votiva vada incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4., c.c., con l'applicazione del termine di prescrizione breve quinquennale, in quanto trattasi di entrata di diritto pubblico non tributaria che presuppone la sussistenza di un rapporto di utenza per usufruire del relativo servizio, nonché solitamente il pagamento di un canone periodico annuale o comunque da corrispondere in tempi brevi.
Invero, la predetta disposizione prevede che si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Tanto chiarito, nel caso in disamina, i parametri temporali da cui far decorrere il termine di prescrizione sono dunque costituiti da ogni singola scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso, nel caso di specie, per ogni anno richiesto dal 1998 all'anno 2012.
Alla data di ricezione dell'ingiunzione (18.02.2022), pertanto, il non aveva Controparte_1 CP_1 più titolo per pretendere il pagamento dei canoni dovuti per predetto (dal 1998 fino al 2012), in quanto la pretesa creditoria era già estinta per intervenuta prescrizione quinquennale.
Dal compendio probatorio in atti, invece, non può desumersi la prova della notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, per cui non può considerarsi adeguatamente dimostrata l'avvenuta notifica al ricorrente delle fatture relative al consumo per il periodo compreso dal 1998 al 2012.
Nello specifico, il si è costituito tardivamente nel presente giudizio soltanto Controparte_1 in data 4.7.2023, dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, in seguito al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sicché la documentazione prodotta dallo stesso va ritenuta inutilizzabile, in quanto tardiva.
Ad ogni modo, considerate anche le contestazioni mosse dall'opponente, nell'atto impugnato manca l'indicazione dei criteri e dei parametri usati ai fini del calcolo dell'importo ingiunto, per cui il non ha adeguatamente dimostrato l'effettiva sussistenza della medesima Controparte_1 pretesa creditoria, non adempiendo all'onere probatorio posto a suo carico.
Alcun riscontro, infatti, è stato offerto in tal senso, essendo lo stesso inizialmente rimasto contumace per poi costituirsi tardivamente.
Si rammenta che “la parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi” (Cass. civ. n.
16265/2003).
Né tantomeno dal materiale probatorio prodotto in atti nel rispetto delle preclusioni istruttorie risulta alcuna istanza o contratto con parte opponente per l'erogazione del servizio per cui è causa, né qualsiasi altro documento dal quale si desumono le modalità di gestione dello stesso da parte dell'ente comunale.
Invero, sulla scorta della documentazione tempestivamente prodotta dall'attore, non è possibile desumere se gli importi afferiscono ad una spesa iniziale che avrebbe dovuto sostenere l'utente o ad un contributo per l'allacciamento, né se sono imputabili ad eventuali accessori o ad un canone annuale di utenza da pagarsi per intero una volta all'anno.
Peraltro, non risultano dalla documentazione tempestivamente prodotta dall'attore deliberazioni della
Giunta Comunale dalle quale evincere le modalità di determinazione delle tariffe annuali da corrispondere per il servizio erogato. Ciò, dunque, non consente di stabilire con esattezza in che modo siano stati addebitati gli importi indicati per i vari periodi nell'ingiunzione di pagamento.
Del resto, in virtù del principio generale dell'onere della prova ex art. 2967 c.c., il Controparte_1 avrebbe dovuto dimostrare i fatti costituitivi della pretesa azionata, allegando
[...] tempestivamente idonea documentazione.
Di conseguenza, deve essere accolto il motivo di opposizione in ordine all'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito di cui è causa, non essendovi prova ammissibile dell'esistenza di atti interruttivi ricevuti dall'avv. NC NA prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Ne consegue, pertanto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio e, prima ancora, di allegazione gravante sull'ente opposto.
Deve, infatti, osservarsi, secondo quanto rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, che, quando l'amministrazione è convenuta in giudizio in seguito all'impugnazione di un'ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice ed il privato quella di convenuto, cosicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'esistenza di cause modificative od estintive di tali fatti (cfr. Cass. sent. n.
9989/2016; Cass. civ. sent. n. 10132/2005; Cass. sent. n.6813/2001).
“In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto
l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante (cfr. Cass., sez. 3, 9 ottobre 2023, n. 28301, per cui il giudice accerta la fondatezza della pretesa e l'entità del credito vantato dall'Amministrazione; Cass., sez. 3, 8 febbraio 2023, n. 3843), e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente (sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell''ingiunzione oppure vizi di contenuto forma della stessa: così Cass., 20/06/2016, n. 12674), ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento.” (cfr. Cass. n. 22576/2025).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, nelle fattispecie per cui è causa,
l'unico presupposto rilevante è che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido, esigibile, ovvero non rimesso al potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione, ma la sussistenza, l'entità e le condizioni di esigibilità derivino da “fonti, fatti
e parametri obiettivi e predeterminati” (ex plurimis, Cass., SS.UU. sent. n. 2448/25; Cass. sent. n.
7076/16; Cass., SS.UU. sent. n. 11992/09). Nel caso de quo, invece, la somma prevista per ogni annualità/periodo indicato non definisce l'entità del credito e, conseguentemente, la liquidità ed esigibilità dello stesso.
Posto, quindi, quanto sinora rilevato, la spiegata opposizione va accolta e l'ingiunzione di pagamento riguardante la somma complessiva di € 303,46 relativa ai canoni lampade votive non corrisposti nel periodo dal 1998 al 2012, avente n. 25, assunta al protocollo dell'Ente comunale al n. 22266 del
05.07.2021, va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 147 del 13.08.2022 (scaglione fino a € 1.100), tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della particolare semplicità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
Va evidenziato, infine, che: “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr
Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023); “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione
a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se … di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione” (Cassazione civile, sez. II, sentenza 30/04/2014 n. 9556).
P.Q.M
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 451/2022 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta dal sig. NC NA e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento avente n. 25, prot. 22266 del 05.07.2021, notificata all'attore in data 18.02.2022;
2. condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore del sig. Controparte_1
NC NA, delle spese di lite, che liquida in € 43,00 per esborsi ed € 332,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.
Paola, lì 5.12.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte attrice l'Avv. Gianluigi NA in sostituzione dell'avv. NC NA, il quale si riporta ai propri scritti difensivi, tra cui alle conclusioni di cui al ricorso e alle note del 20.6.25, ed insiste, evidenziando che la costituzione della controparte è avvenuta tardivamente, dopo il maturare delle preclusioni assertive e istruttorie;
chiedendo la decisione della causa;
E' presente per parte convenuta l'Avv. Vincenzo D'Agostino in sostituzione dell'avv. Lamonica Katiuscia, il quale si riporta a tutti gli scritti di parte e ad ogni atto e verbale di cause e chiede l'accoglimento delle conclusioni per come riportate in atti;
Il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 05/12/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 451/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento (altre controversie di diritto amministrativo)
TRA
NC TU (c.f. ), rappresentato e difeso, C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, da se stesso ex art. 86 c.p.c. e dall'avv. Pasquale De NC, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in RA (Cs) alla via O. Leone 4/A, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento
OPPONENTE
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Katiuscia Lamonica ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale, sita in Piazza Municipio, in virtù di procura alle liti CP_1 posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera della Giunta Comunale n.
55 del 6.4.22 in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento, regolarmente notificato in data
20.03.2022 a mezzo pec, al l'avv. NC NA conveniva in Controparte_1 giudizio il predetto in persona del Sindaco pro tempore, dinanzi al Tribunale di CP_2 Paola, deducendo che: in data 18.02.2022 riceveva la notifica, tramite messo notificatore comunale e mediante spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, spedita in data 07.2.22, di intimazione e precetto di pagamento firmata dal Funzionario Responsabile della Riscossione Coattiva del riguardante la somma complessiva di € 303,46 relativa ai canoni lampade Controparte_1 votive non corrisposti nel periodo dal 1998 e fino al 2012, avente n. 25, assunta al protocollo dell'Ente comunale n. 22266 del 05.07.2021; a sostegno delle proprie pretese, il Controparte_1 deduceva con la citata intimazione di aver già provveduto a notificare i summenzionati pagamenti negli anni addietro;
in particolare, nell'intimazione di pagamento per cui è causa, l'amministrazione comunale asseriva di aver notificato, in data 09.06.2016, l'intimazione di pagamento n. 9 per le annualità dal 2001 al 2004 per un importo pari a € 79,68, in data 01.09.2016, l'intimazione di pagamento n. 41 per le annualità dal 2009 al 2012 per un importo pari ad € 73,16, in data 16.06.2016,
l'ingiunzione di pagamento n. 20 per le annualità dal 2005 al 2008 per importo pari ad € 67,34, in data 06.06.2016, l'intimazione di pagamento n. 3 per le annualità dal 1998 al 2000 per un importo pari ad € 83,28; pertanto, l'Ente comunale intimava il pagamento entro 30 gg. della somma di €
303,46, oltre spese di notifica dell'intimazione, per un ammontare complessivo di € 322,46 ( € 303,46
+ 12,91).
Parte opponente, pertanto, eccepiva: la nullità dell'atto di intimazione opposto in quanto il
[...] aveva omesso di notificare gli atti presupposti alla predetta ingiunzione di pagamento CP_1 CP_1 notificata ovvero gli avvisi di accertamento finalizzati alla riscossione dei canoni lampade votive;
nonché la prescrizione del credito vantato dall'Ente Comunale poiché riguardante le annualità comprese nel periodo dall'anno 1998 all'anno 2012 e per le quali non è mai stato notificato negli anni un atto interruttivo della prescrizione;
difetto di informazione/motivazione dell'intimazione con conseguente violazione del diritto di difesa, considerato che il non ha Controparte_1 specificato a quale lapide imputare i canoni lampade votive rimasti insoluti.
L'attore, pertanto, domandava accogliersi l'opposizione e, per l'effetto, annullare o dichiarare nullo e/o inefficace (anche parzialmente) l'intimazione di pagamento avente n. 25, prot. n. 22266 del
05.07.2021, notificata al deducente in data 18.02.2022 e tutti gli atti ad essa antecedenti, preordinati e consequenziali;
in subordine, previa dichiarazione di estinzione di parte del credito preteso con l'intimazione impugnata, per intervenuta prescrizione ordinaria decennale, di annullare o dichiarare nulla e/o inefficace parzialmente la stessa e per l'effetto, parte degli atti ad essa antecedenti, preordinati, consequenziali;
con rifusione delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA, IVA nella misura di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata in data 4.7.23, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco p.t., dott. , il quale Controparte_1 Controparte_3 chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente, per valore, il Giudice di Pace di Scalea;
nel merito, in via principale, e nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi superata l'eccezione preliminare, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in accoglimento delle argomentazioni articolate nel proprio scritto difensivo, di accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti legittimanti le domande formulate nei confronti del perché destituite di fondamento giuridico e fattuale e di Controparte_1 dichiarare, per l'effetto, la piena legittimità degli atti posti in essere dal di Controparte_1 condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre successive spese occorrende, iva e cpa come per legge.
Instaurato il contraddittorio, all'esito della prima udienza del 29.6.2022, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto, ritualmente citato in giudizio e non costituito e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.7.23; successivamente, in data 4.7.23, si costituiva tardivamente il contumace Controparte_1 eccependo in via preliminare il vizio di incompetenza per valore del Giudice adito ritenendo competente l'Ufficio del Giudice di Pace di Scalea, in quanto l'importo oggetto di intimazione era pari ad € 322.46; alla summenzionata udienza del 7.7.23, di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Giudice, evidenziato che l'eccezione di incompetenza doveva essere sollevata dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, rinviava la causa nello stato.
Ciò posto, passando all'esame del merito, l'opposizione proposta dall'avv. NC NA è fondata e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto, innanzitutto, di non avere ricevuto la rituale notificazione delle ingiunzioni di pagamento sottese all'intimazione impugnata ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti, in ragione del decorso del termine quinquennale alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta il 18.02.2022.
In merito, non può dubitarsi che il canone per l'illuminazione votiva vada incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4., c.c., con l'applicazione del termine di prescrizione breve quinquennale, in quanto trattasi di entrata di diritto pubblico non tributaria che presuppone la sussistenza di un rapporto di utenza per usufruire del relativo servizio, nonché solitamente il pagamento di un canone periodico annuale o comunque da corrispondere in tempi brevi.
Invero, la predetta disposizione prevede che si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Tanto chiarito, nel caso in disamina, i parametri temporali da cui far decorrere il termine di prescrizione sono dunque costituiti da ogni singola scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso, nel caso di specie, per ogni anno richiesto dal 1998 all'anno 2012.
Alla data di ricezione dell'ingiunzione (18.02.2022), pertanto, il non aveva Controparte_1 CP_1 più titolo per pretendere il pagamento dei canoni dovuti per predetto (dal 1998 fino al 2012), in quanto la pretesa creditoria era già estinta per intervenuta prescrizione quinquennale.
Dal compendio probatorio in atti, invece, non può desumersi la prova della notifica di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, per cui non può considerarsi adeguatamente dimostrata l'avvenuta notifica al ricorrente delle fatture relative al consumo per il periodo compreso dal 1998 al 2012.
Nello specifico, il si è costituito tardivamente nel presente giudizio soltanto Controparte_1 in data 4.7.2023, dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, in seguito al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sicché la documentazione prodotta dallo stesso va ritenuta inutilizzabile, in quanto tardiva.
Ad ogni modo, considerate anche le contestazioni mosse dall'opponente, nell'atto impugnato manca l'indicazione dei criteri e dei parametri usati ai fini del calcolo dell'importo ingiunto, per cui il non ha adeguatamente dimostrato l'effettiva sussistenza della medesima Controparte_1 pretesa creditoria, non adempiendo all'onere probatorio posto a suo carico.
Alcun riscontro, infatti, è stato offerto in tal senso, essendo lo stesso inizialmente rimasto contumace per poi costituirsi tardivamente.
Si rammenta che “la parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi” (Cass. civ. n.
16265/2003).
Né tantomeno dal materiale probatorio prodotto in atti nel rispetto delle preclusioni istruttorie risulta alcuna istanza o contratto con parte opponente per l'erogazione del servizio per cui è causa, né qualsiasi altro documento dal quale si desumono le modalità di gestione dello stesso da parte dell'ente comunale.
Invero, sulla scorta della documentazione tempestivamente prodotta dall'attore, non è possibile desumere se gli importi afferiscono ad una spesa iniziale che avrebbe dovuto sostenere l'utente o ad un contributo per l'allacciamento, né se sono imputabili ad eventuali accessori o ad un canone annuale di utenza da pagarsi per intero una volta all'anno.
Peraltro, non risultano dalla documentazione tempestivamente prodotta dall'attore deliberazioni della
Giunta Comunale dalle quale evincere le modalità di determinazione delle tariffe annuali da corrispondere per il servizio erogato. Ciò, dunque, non consente di stabilire con esattezza in che modo siano stati addebitati gli importi indicati per i vari periodi nell'ingiunzione di pagamento.
Del resto, in virtù del principio generale dell'onere della prova ex art. 2967 c.c., il Controparte_1 avrebbe dovuto dimostrare i fatti costituitivi della pretesa azionata, allegando
[...] tempestivamente idonea documentazione.
Di conseguenza, deve essere accolto il motivo di opposizione in ordine all'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito di cui è causa, non essendovi prova ammissibile dell'esistenza di atti interruttivi ricevuti dall'avv. NC NA prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Ne consegue, pertanto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio e, prima ancora, di allegazione gravante sull'ente opposto.
Deve, infatti, osservarsi, secondo quanto rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, che, quando l'amministrazione è convenuta in giudizio in seguito all'impugnazione di un'ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice ed il privato quella di convenuto, cosicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'esistenza di cause modificative od estintive di tali fatti (cfr. Cass. sent. n.
9989/2016; Cass. civ. sent. n. 10132/2005; Cass. sent. n.6813/2001).
“In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto
l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante (cfr. Cass., sez. 3, 9 ottobre 2023, n. 28301, per cui il giudice accerta la fondatezza della pretesa e l'entità del credito vantato dall'Amministrazione; Cass., sez. 3, 8 febbraio 2023, n. 3843), e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente (sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell''ingiunzione oppure vizi di contenuto forma della stessa: così Cass., 20/06/2016, n. 12674), ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento.” (cfr. Cass. n. 22576/2025).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, nelle fattispecie per cui è causa,
l'unico presupposto rilevante è che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido, esigibile, ovvero non rimesso al potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione, ma la sussistenza, l'entità e le condizioni di esigibilità derivino da “fonti, fatti
e parametri obiettivi e predeterminati” (ex plurimis, Cass., SS.UU. sent. n. 2448/25; Cass. sent. n.
7076/16; Cass., SS.UU. sent. n. 11992/09). Nel caso de quo, invece, la somma prevista per ogni annualità/periodo indicato non definisce l'entità del credito e, conseguentemente, la liquidità ed esigibilità dello stesso.
Posto, quindi, quanto sinora rilevato, la spiegata opposizione va accolta e l'ingiunzione di pagamento riguardante la somma complessiva di € 303,46 relativa ai canoni lampade votive non corrisposti nel periodo dal 1998 al 2012, avente n. 25, assunta al protocollo dell'Ente comunale al n. 22266 del
05.07.2021, va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 147 del 13.08.2022 (scaglione fino a € 1.100), tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della particolare semplicità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
Va evidenziato, infine, che: “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr
Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023); “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione
a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se … di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione” (Cassazione civile, sez. II, sentenza 30/04/2014 n. 9556).
P.Q.M
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 451/2022 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta dal sig. NC NA e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento avente n. 25, prot. 22266 del 05.07.2021, notificata all'attore in data 18.02.2022;
2. condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore del sig. Controparte_1
NC NA, delle spese di lite, che liquida in € 43,00 per esborsi ed € 332,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.
Paola, lì 5.12.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero