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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6518 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27766 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
DI
- rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. CARUSO ADRIANO presso cui elettivamente domicilia
ATTORE
E
) - rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. PIOL LORENZO JONATHAN presso cui elettivamente domicilia
CONVENUTO il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/12/2024, premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con il resistente a Pozzuoli, il 10/09/1984; che dal matrimonio erano nate due figlie: nata il [...] e , nata il Per_1 Per_2
29/05/1989; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
1 che il giudizio era stato definito con decreto di omologa del 14/12/2010; che nei patti della separazione era stata prevista l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e posto a carico del sig. l'obbligo di pagamento di un assegno di Pt_1 CP_1
mantenimento per le figlie e per la moglie di complessivi € 900,00, di cui € 550,00 per la moglie e il residuo quale contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni, oltre alla corresponsione da parte dell'odierno resistente dei “tickets restaurant”; che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la previsione di un assegno divorzile pari a € 700,00 e il riconoscimento alla sig.ra del diritto di percepire la Pt_1
quota del 40% del trattamento di fine rapporto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
Si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva il rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile e della quota di in subordine, chiedeva di quantificare l'importo dell'assegno CP_2 divorzile in una somma non superiore a € 200,00.
All'udienza del 22/04/2025, dinanzi al giudice relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo che chiedevano recepirsi e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 08/11/2010.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti, pertanto, hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Pozzuoli (NA), in data 10 settembre 1984, dai signori e , Parte_1 Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) Atto n. 95, Parte II,
2 Serie A, Anno 1984 e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Pozzuoli di procedere all'annotazione della emananda sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di legge;
2) recepire integralmente i seguenti accordi, a cui i coniugi sono pervenuti in ordine alla modalità accessorie del loro divorzio;
3) il signor verserà alla IG , un assegno divorzile Controparte_1 Parte_1 di € 600,00 (seicento/00) da corrispondersi entro il giorno 05(cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico sul c/c in essere presso il Banco Sanpaolo S.p.A. avente IBAN
[...], intestato alla ricorrente, con decorrenza dal 05 Aprile 2025; le parti riconoscono che tale importo è stato determinato di comune accordo e per loro espressa volontà; per quanto riguarda la rivalutazione ISTAT, che per legge non può essere esclusa, la sig.ra si impegna a non richiedere mai le somme rivalutate ma sempre e solo l'importo Pt_1 pattuito di € 600,00;
4) il signor riconosce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 Bis della Controparte_1
legge n. 898/1970, alla ricorrente il diritto a percepire la quota del 40% del Parte_1
Trattamento di Fine Rapporto allo stesso spettante, da calcolarsi sul totale del T.F.R. dovutogli per il periodo ricompreso dal 10/09/1984 al 31/12/2024. Pertanto, esso si Controparte_1
obbliga espressamente sin da ora a versare il detto importo alla IG allorquando Pt_1
sarà liquidata ed erogata l'indennità in parola dal competente ente. Con tale versamento nulla potrà essere ulteriormente richiesto, a qualsiasi titolo, in relazione al TFR;
5) le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione tra loro dei beni mobili e, fatta eccezione per quanto previsto infra sub nn. 3 (assegno divorzile) e 4 (quota del 40% del T.F.R.), dichiarano di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, per il passato, il presente e il futuro. Tale dichiarazione include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi rivendicazione patrimoniale, successoria, ereditario, indennitario o di altro genere, derivante in qualsiasi modo dal rapporto matrimoniale
e dalla sua cessazione, rinunciando espressamente a qualsiasi futura azione legale, giudiziale o stragiudiziale, sia in via principale che accessoria, che possa essere intrapresa in relazione a tale rapporto, a qualsiasi titolo, per il passato, il presente e il futuro;
6) Le parti dichiarano espressamente che con il presente accordo intendono definire in via transattiva e definitiva ogni aspetto economico e patrimoniale derivante dal matrimonio, rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa reciproca per il futuro;
7) I coniugi si danno, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti nonché degli altri documenti validi per l'espatrio;
3 8) le spese di giudizio saranno integralmente compensate tra le parti con reciproca rinunzia dei difensori alla solidarietà professionale”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalle parti in causa a Pozzuoli il 10/09/1984, alle condizioni di cui all'accordo tra le parti;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Pozzuoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 95, parte
II, S. A , Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1984). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il Presidente rel.
Raffaele Sdino
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