Sentenza 12 aprile 2005
Massime • 1
La relazione di servizio che attesti che il sottoposto alla sorveglianza speciale non si trovava in casa ad una determinata ora costituisce una mera constatazione e acquisizione della notizia di reato e pertanto non può essere considerata atto irripetibile e come tale acquisibile al fascicolo dibattimentale.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 18/12/2006 n° 41281Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2005, n. 14664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14664 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/04/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 453
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 46740/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catania il 15/10/2004 con la quale veniva confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 24/102003 di condanna alla pena mesi 3 e giorni 10 di arresto per il reato continuato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S.;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Febbraro chiedeva l'annullamento con rinvio;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte confermava la sentenza di condanna di primo grado ritenendo provato il reato continuato consistente nella condotta di essere rientrato nella propria abitazione oltre l'orario imposto delle ore 21,00. La prova risultava costituita nel primo episodio dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal militare che aveva eseguito l'accesso nell'abitazione senza avere risposta e nel secondo caso dalla relazione di servizio, acquista agli atti stante l'assenza del verbalizzante. Riteneva infatti la Corte che le relazioni di servizio potessero essere acquisite al fascicolo del dibattimento quali atti irripetibili conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. Rilevava poi che l'omessa indicazione nella deposizione del verbalizzante presente dell'ora esatta in cui era stato eseguito l'accesso nell'abitazione fosse irrilevante, dovendo implicitamente ritenersi effettuata dopo le ore 21,00. Infine la pena inflitta appariva congrua tenuto conto dei gravi e reiterati precedenti penali dell'imputato e dell'impossibilità di concedere le attenuanti generiche per la sua personalità dedita al crimine. Contro la sentenza presentava ricorso l'imputato deducendo:
violazione dell'art. 431 c.p.p. per l'acquisizione agli atti della relazione di servizio in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al primo episodio contestato in quanto non era certo l'orario dell'accesso del verbalizzante nell'abitazione del sorvegliato;
violazione di legge per omessa dichiarazione dell'intervenuta prescrizione in relazione all'episodio del 27/12/99. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto. La giurisprudenza di legittimità in materia di relazioni di servizio redatte dalla P.G. ha assunto orientamenti in parte contrastanti. Un primo orientamento ritiene che le relazioni di servizio o le informative di P.G. non possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento quando esse contengano una mera attività di constatazione e osservazione o documentino una mera acquisizione di notizia di reato, a meno che l'atto non sia divenuto irripetibile per impossibilità di rinnovazione mediante l'audizione del verbalizzante (Sez. 6^ 11 maggio 2004 n. 32505, rv. 229155; Sez. 1^ 23 ottobre 2002 n. 37286, rv. 222537). Un secondo orientamento ritiene che le relazioni di servizio ed in particolare i verbali di sopralluogo e di osservazione redatti dalla P.G. siano atti irripetibili perché riproducono fatti e persone in situazioni soggette a mutamento, cristallizzandole in quel momento in cui sono state rilevate (Sez. 1^ 10 novembre 2003 n. 4178, rv. 229987; Sez. 5^ 17 giungo 2004 n. 33893, rv. 229558; Sez. 6^ 22 settembre 2000 n. 42802, rv. 223073). Ritiene la Corte che in realtà tali orientamenti siano solo in apparenza in contrasto perché attengono a relazioni di servizio aventi oggetti diversi. Se la relazione di servizio è una mera rappresentazione di fatti svoltisi davanti all'ufficiale di P.G. o consiste nella documentazione di come si sia acquisita la notizia di reato, oppure contiene la descrizione delle indagini espletate, appare certamente corretto richiedere che il verbalizzante venga in dibattimento a ripetere quanto da lui relazionato. Se invece la relazione di servizio contiene la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un'attività osservata dal pubblico ufficiale e soggetta a mutamento può essere considerata atto irripetibile. Nel caso in questione la relazione di servizio, che attesti che il sorvegliato, non è stato trovato in casa ad una determinata ora costituisce mera constatazione e acquisizione della notizia di reato e pertanto non può essere considerata atto irripetibile.
In merito all'omessa individuazione dell'orario del primo accesso, correttamente il giudice di merito l'ha ritenuta superflua, essendo evidente che l'ufficiale di P.G. si era recato nell'abitazione del sorvegliato per verificare il rispetto delle condizioni della sorveglianza e tra questo dell'obbligo di rientrare nell'abitazione entro le 21,00, per cui non poteva che esserci andato dopo tale orario.
Quanto al motivo dell'omessa dichiarazione della prescrizione per il fatto commesso nel 99, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 158 c.p.p. in caso di reato continuato il termine della prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata la continuazione e pertanto la questione dovrà essere valutata unitamente a quella oggetto di rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato commesso il 16/6/2001 e, assorbito il motivo relativo alla prescrizione del reato commesso il 27/12/1999, rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2005