Ordinanza collegiale 7 luglio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13028/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13028 del 2024, proposto da RE TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Manuel Ruffier, con domicilio eletto presso lo studio AB CI in Roma, Circ.Ne Nomentana n. 162;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport - Uff. per Lo Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alla domanda di riconoscimento del titolo di maestro di sci di TO RE del 19.12.23, nonché per l’istanza di autotutela cui alla diffida del 02.02.2023, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Albania presentata in data 02.02.2023;
nonché
per l’accertamento
dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze
e conseguente condanna
delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.;
di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compreso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Pcm Dipartimento per Gli Affari Regionali il Turismo e Lo Sport Uffper Lo Sport;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa PI FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 13 novembre 2024 e depositato il successivo 3 dicembre 2024, parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alla domanda di riconoscimento del titolo di maestro di sci presentata il 19.12.23, nonché per l’istanza di autotutela cui alla diffida del 02.02.2023, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Albania presentata in data 02.02.2023.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta costituita in giudizio e in data 26 marzo 2025 ha depositato compiuta relazione nella quale ha insistito per la piena legittimità sia del provvedimento amministrativo del 27 gennaio 2022, sia di quello successivo del 7 gennaio 2025, subordinanti l’equipollenza del titolo albanese del ricorrente al previo superamento di una misura compensativa ed insistendo dunque per l’inammissibilità, l’improcedibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso.
3. In vista della camera di consiglio parte ricorrente ha depositato in data 14 aprile 2025 memoria di contestazione di quanto opposto dalla Presidenza ed il provvedimento di autorizzazione all’esercizio temporaneo per l’anno 2025 della professione di maestro di sci, ai sensi degli articoli 10, 11, 13, comma 1 e 15 del decreto legislativo n. 206/2007 così come modificato dal decreto legislativo 15/2016. Titolo conseguito in Irlanda.
4. Alla camera di consiglio del 16 aprile 2025 il ricorso è stato rinviato a quella del 7 maggio 2025 per avere chiarimenti sulla improcedibilità del ricorso sul silenzio nelle more intervenuta.
5. Il 28 aprile 2025 la Presidenza ha depositato l’autorizzazione all’esercizio temporaneo per l’anno 2025 della professione di maestro di sci insistendo con apposita nota a prot. 5816 del 23 aprile 2025 per la cessata materia del contendere nel presente giudizio.
6. A sua volta parte ricorrente con memoria depositata il 6 maggio 2025 ha invece insistito per la trattazione del ricorso in quanto l’autorizzazione temporanea è stata rilasciata sulla base del titolo irlandese SI (Level 3 teacher”) e non costituisce riconoscimento definitivo del titolo albanese oggetto del ricorso.
7. Pervenuto il ricorso alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistevano seri dubbi in ordine alla sua ammissibilità, essendovi stata la pronuncia del 7 gennaio 2025 sulla istanza di riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Albania, che assegnava al ricorrente misure compensative e che pertanto qualora ritenuto lesivo, come pure il ricorrente ha osservato con la memoria del 6 maggio 2025, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato.
Per questo con l’ordinanza collegiale del 7 luglio 2025, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., sono stati dati termini alle parti per presentare memorie sulla questione della improcedibilità del ricorso sul silenzio per sopraggiunto provvedimento.
8. In adempimento dell’ordinanza in data 22 luglio 2025, la Presidenza ha depositato Nota del Dipartimento per lo Sport che ha rilevato di avere concluso il procedimento sul silenzio da ultimo con la nota soprariportata a prot. 0070 del 7 gennaio 2025, osservando che non può ritenersi integrato il silenzio-inadempimento ex artt. 31 c. 1, 2 e 3 e 117 c.p.a., mancando del tutto l’inerzia della P.A. a fronte di un’istanza presentata dal privato e che quindi può ritenersi soddisfatto l’interesse del ricorrente all’adozione del provvedimento finale, con conseguente cessazione della materia dal contendere, ai sensi dell’art. 34 c. 5 c.p.a., oppure con declaratoria di improcedibilità del ricorso essendo venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla decisione, per effetto della sopravvenienza del provvedimento conclusivo del procedimento e della mancata tempestiva impugnazione di quest’ultimo.
9. Pervenuto il ricorso alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 è stato trattenuto in decisione per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
In vista dell’udienza camerale parte ricorrente ha risposto anch’essa alla richiesta del Tribunale ex art. 73, comma 3 contestando che possa dichiararsi la cessata materia del contendere per il sopraggiunto provvedimento del 7 gennaio 2025, perché esso prevede misure compensative, sicchè non sussiste il presupposto della piena soddisfazione dell’interesse previsto dall’art. 34, comma 5 c.p.a. per tale declaratoria: “Qualora nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”; e riferisce pertanto che nel novembre 2024 ha convertito il proprio titolo albanese in Livello 3 SI con timbro ISIA, ottenendo una qualifica comunitaria rilasciata dall’Irish Association of Snowsports Instructors e verificata mediante conversione «on‑snow» e che sulla base di tale qualifica l’Amministrazione ha riconosciuto al ricorrente l’esercizio temporaneo e occasionale della professione per gli anni 2025 e
2026.
Al riguardo occorre osservare che non sussiste la dedotta inammissibilità della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse opposta dall’interessato, poiché il ricorso azionato da parte ricorrente è un ricorso sul “silenzio-inadempimento” serbato dall’Amministrazione sulla istanza con cui l’interessato ha esplicitamente chiesto il riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Albania, integrato, a seguito di interlocuzione con l’Amministrazione, dal certificato rilasciato il 01.05.2022, dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani di superamento della prova Eurosecuritè, organizzato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiano Collegio Regione Liguria.
Il provvedimento sopraggiunto del 7 gennaio 2025 reca l’esplicito riferimento alla “nuova documentazione trasmessa a corredo dell’istanza, consistente nel certificato di superamento della PFC-S”, con ciò pure escludendosi “l’omessa valutazione della documentazione integrativa”, opposta con ulteriore memoria del 14 aprile 2025. A tale riguardo occorre pure rilevare che i profili avanzati con la ridetta memoria avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando il detto provvedimento del 7 gennaio 2025 con apposito ricorso, per come correttamente opposto dalla Presidenza nella memoria del 3 novembre 2025, mentre non risulta che parte ricorrente abbia proceduto in tal senso. Anche perché il provvedimento di diniego con misure compensative era giustificato per la persistenza “delle differenze sostanziali tra la formazione attestata e quella necessaria in Italia per l’esercizio della professione di maestro di sci, sia sotto il profilo della durata che dei contenuti.”
Quindi non può proprio condividersi la ritenuta assenza delle condizioni previste dall’art. 35, comma 1 c.p.a. per la declaratoria di improcedibilità del ricorso sul silenzio-inadempimento introdotto col gravame in esame da parte ricorrente.
Va altresì precisato che la situazione rappresentata dalla parte ricorrente non consente di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a., laddove per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2021, n. 4781), la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), così da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2020, 1227; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317): (cfr. TAR Lazio IV ter, 1° luglio 2025, n. 12921).
Ma nel caso in esame, come peraltro dimostrato dalle memorie presentate dall’interessato non ha ottenuto in via amministrativa il bene della vita anelato con il presente ricorso, ma comunque vi è stata l’anelata pronuncia dell’Amministrazione recata dal provvedimento di cui sopra anche se parzialmente negativo per la posizione dell’interessato e che dimostra la carenza di un interesse attuale alla decisione del ricorso sul silenzio.
9. Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
10. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI FI, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PI FI |
IL SEGRETARIO