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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
AM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 12520 dell'anno 2020
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Bagordo ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
( ) in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sartoni ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 21.06.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 30.09.2020 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3033/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 07/07/2020, su istanza della , con cui si ingiungeva il pagamento Controparte_1
della somma di € 5.927,65 oltre interessi e le spese di procedura.
Sosteneva l'opponente che il credito ingiunto era prescritto.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnati i termini ex art. 183
sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, con ordinanza del 09.12.2022 il Giudice
formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accettata dalla parte opponente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 21.06.2024, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
ha fondato la sua opposizione esclusivamente sulla prescrizione del Parte_1
credito.
L'eccezione è infondata.
La prescrizione decennale, applicabile al caso di specie, decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento. Il contratto di finanziamento prevedeva il rimborso della somma erogata in 60 rate mensili e soltanto dalla scadenza dell'ultima rata decorre il termine prescrizionale di dieci anni. Inoltre ci sono state interruzioni della prescrizione con le lettere del 08.01.2016, 15.02.2017, 16.09.2019.
Pag. 2 di 4 Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza,
il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito che non sono stati specificamente contestati dall'opponente.
Si osserva che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
Pag. 3 di 4 L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
[...] Controparte_1
assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
3033/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 07.07.2020;
2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 4.237,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 23.10.2025
Il Giudice
Savino AM
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
AM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 12520 dell'anno 2020
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Bagordo ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
( ) in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sartoni ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 21.06.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 30.09.2020 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3033/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 07/07/2020, su istanza della , con cui si ingiungeva il pagamento Controparte_1
della somma di € 5.927,65 oltre interessi e le spese di procedura.
Sosteneva l'opponente che il credito ingiunto era prescritto.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnati i termini ex art. 183
sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, con ordinanza del 09.12.2022 il Giudice
formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accettata dalla parte opponente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 21.06.2024, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
ha fondato la sua opposizione esclusivamente sulla prescrizione del Parte_1
credito.
L'eccezione è infondata.
La prescrizione decennale, applicabile al caso di specie, decorre dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento. Il contratto di finanziamento prevedeva il rimborso della somma erogata in 60 rate mensili e soltanto dalla scadenza dell'ultima rata decorre il termine prescrizionale di dieci anni. Inoltre ci sono state interruzioni della prescrizione con le lettere del 08.01.2016, 15.02.2017, 16.09.2019.
Pag. 2 di 4 Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza,
il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito che non sono stati specificamente contestati dall'opponente.
Si osserva che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
Pag. 3 di 4 L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
[...] Controparte_1
assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
3033/2020 emesso dal Tribunale di Bari in data 07.07.2020;
2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 4.237,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 23.10.2025
Il Giudice
Savino AM
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