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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 147/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 17.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio Parte_1 C.F._1
Virgilio, con indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
( .I.: ), nella persona del Ministro pro Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in Firenze, via degli
Arazzieri 4, è ex lege domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso, depositato in data 16.2.2022, a chiesto che il Giudice del Lavoro Parte_1
di questo Tribunale, previo accertamento dell'illiceità delle sue conferme quadriennali nell'incarico di Giudice di Pace, condannasse il convenuto al risarcimento del danno ovvero alla CP_1 corresponsione dell'indennizzo “in tesi, nella misura di 21 mensilità dell'ultima retribuzione globale ossia nella misura di euro 84.000,00, oltre interessi e rivalutazione, in ipotesi, nella misura ritenuta di giustizia”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) aveva esercitato le funzioni di Giudice di Pace di Volterra dal 12.12.2001 e di San Miniato dal
18.10.2004, fino al 1.6.2016, allorché era cessato dal servizio per raggiunti limiti di età;
b) era stato confermato nelle funzioni, di proroga in proroga e senza soluzione di continuità, alla scadenza di ogni quadriennio, fino a svolgere il suo incarico per 14 anni, 5 mesi e 23 giorni;
c) l'ultima retribuzione globale percepita ammontava ad € 4.067,67; d) il ricorso a contratti a tempo determinato in successione tra loro e senza soluzione di continuità avrebbe dovuto essere oggetto di sanzione risarcitoria o indennitaria, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea resa in data 16.7.2020, nella causa C-658/2018.
1.2. Con memoria depositata il 28.04.2023, si è costituito il Controparte_1 opponendosi all'accoglimento del ricorso ed eccependo:
a) l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Roma, quale luogo dell'illecito ovvero del Tribunale di Firenze, quale locus destinatae solutionis;
b) il difetto di legittimazione passiva del resistente, dovendo essere chiamato a rispondere della violazione comunitaria lo Stato e per esso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto il rapporto di lavoro del funzionario onorario non era qualificabile come di pubblico impiego e non sussistevano gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria;
d) in subordine, la quantificazione del risarcimento ovvero dell'indennizzo da corrispondere in un massimo di 12 mensilità.
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di seguito esposti.
2.1. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio.
Ai sensi dell'articolo 413 c.p.c. la competenza per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni spetta al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nella controversia in esame è pacifico che il ricorrente ha svolto il suo incarico nelle sedi di Volterra
e di San Miniato, che rientrano nel circondario del Tribunale adito.
2.2. Anche l'eccezione volta ad accertare la carenza di legittimazione passiva non può trovare accoglimento, posto che il processo è stato correttamente instaurato nei confronti del Controparte_1
, che è il soggetto pubblico a cui fa capo la gestione dell'incarico lavorativo del ricorrente.
[...]
2.3. Entrando nel merito della controversia, la parte ricorrente ha rilevato la reiterazione vietata, anche in forza della disciplina di origine europea, del proprio contratto di lavoro a tempo determinato, in forza del quale ha ricoperto il ruolo di giudice di pace per più di quattordici anni, chiedendo la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.
2.3.1. Ciò posto, deve in via preliminare accertarsi se l'attività da lui svolta possa essere ricondotta in quella di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999.
Su tale questione la Corte di giustizia ha affermato che “un giudice di pace che, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, può rientrare nella nozione di
«lavoratore», ai sensi di tali disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «lavoratore a tempo determinato», contenuta in tale disposizione, può includere un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare” (C-658/18, sentenza del 16.7.2020).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, deve ritenersi che il rapporto professionale del giudice di pace rientri nella nozione comunitaria di lavoratore a tempo determinato.
Tale figura, infatti, è inserita in modo stabile nella struttura organizzativa dell'ufficio e le indennità percepite mensilmente assumono carattere remunerativo, non configurando un mero rimborso spese.
In tale direzione appare significativo il fatto che il giudice di pace è tenuto ad osservare i “doveri previsti per i magistrati ordinari” (così art. 10 L. 21 novembre 1991, n. 374, ratione temporis vigente), e quindi è vincolato al rispetto delle tabelle che determinano le assegnazioni, degli ordini di servizio del Capo dell'Ufficio, delle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, oltre ad essere sottoposto al potere disciplinare esercitabile nei casi stabiliti dalla legge (così art. 9 L. 21 novembre 1991, n. 374 cit.).
Appare rilevante inoltre la circostanza che anche il legislatore con il D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 abbia provveduto ad una riforma organica della magistratura onoraria, con le previsioni, in particolare, di una disciplina organica rapportabile a quella dei dipendenti dello stato come previsto dagli artt. 24
(I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge
7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni.
L'indennità prevista dall'articolo 23 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo), 25 (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio.
Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS), e 29 (I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area
III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o funzioni centrali… 8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario).
Per tali ragioni, pur dovendosi negare l'equiparazione con la magistratura togata per le ragioni meglio indicate dalla giurisprudenza di legittimità (così, Cass. civ., n. 13973/2022) alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., deve ritenersi che l'attività prestata dal ricorrente quale giudice di pace sia riconducibile in quella di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro cit.
2.3.2. Ebbene, con riguardo alle tutele previste dalla normativa comunitaria, la clausola 5 della direttiva CE
n. 70/1999 vieta gli abusi derivanti dall'utilizzo in successione di contratti di lavoro a tempo determinato, imponendo che gli stati membri debbano introdurre misure relative a: “a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti” oltre che stabilire a quali condizioni i contratti di lavoro a tempo determinato debbano essere considerati “successivi” o essere ritenuti “a tempo indeterminato”.
La giurisprudenza europea, interpellata in via pregiudiziale con riguardo alla reiterazione degli incarichi dei giudici di pace, ha al riguardo chiarito che “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro” (C-236/2020, sentenza del 7.4.2022). Ed ancora, più di recente, ha evidenziato che “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l'utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato” (C-41/2023, sentenza del 27.6.2024). La Corte di giustizia, nella pronuncia da ultimo citata, ha anche precisato che per la stipula di rapporti lavorativi a termine debbono sussistere ragioni obiettive di carattere provvisorio, legate ad eventi improvvisi e imprevedibili, mentre è vietato il ricorso al lavoro a termine per soddisfare esigenze permanenti e durevoli.
Sul fronte interno, invece, si deve richiamare l'articolo 36 comma 2 del D.lgs. 165/2001, che concede alle amministrazioni la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.
Le norme appena esaminate, ossia l'articolo 36 del d.lgs. 165/2001 e la clausola 5 della direttiva CE
n. 70/1999, fissano dunque il generale divieto di reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione, salvo esigenze di carattere provvisorio.
2.3.3. Nel caso di interesse, risulta documentalmente che il ricorrente ha ricoperto l'incarico di Giudice di pace di Volterra dal 12.12.2001 e di San Miniato dal 18.10.2004, entrambi fino al 1.6.2016, in forza di plurime riconferme dell'incarico, che rilevano un abuso della forma contrattuale a termine, evidentemente utilizzata dall'amministrazione per sopperire a esigenze strutturali e permanenti del sistema giudiziario italiano. In tale direzione è dirimente la circostanza che il resistente non CP_1
abbia fornito alcuna dimostrazione dell'esistenza di ragioni obiettive di carattere provvisorio, tali da giustificare la reiterazione degli incarichi professionali a termine.
2.4. Accertata l'illiceità della condotta consistita nell'abusiva reiterazione dei rapporti lavorativi a tempo determinato, deve procedersi alla quantificazione del danno subito.
La Suprema Corte ha stabilito, con riguardo al pubblico impiego, che “in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604” (cfr Cass. civ., n. 2175/2021).
La stessa giurisprudenza ha avuto anche modo di precisare che “l'illecito si consuma non in relazione ai singoli contratti a termine, ma soltanto per effetto della loro successione e pertanto il danno presunto dovrà essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dall'articolo 32 legge 183/2010, considerando nella liquidazione dell'unica indennità il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti sotto il profilo della gravità della violazione” (cfr. Cass. civ., n. 31175/2018).
Tale risarcimento, predeterminato fra un minimo ed un massimo, come stabilito in passato dall'articolo 32 comma 5 della L. 183/2010 e oggi dall'articolo 28 comma 2 del D.lgs. 81/2015, consente al lavoratore di essere esonerato dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.
Per le ragioni esposte, l'indennità risarcitoria dovuta al ricorrente deve essere quantificata nella misura finale di 2,5 volte l'ultima mensilità percepita, che ammontava ad € 4.067,67, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 8 L. n. 604/66, come previsto dall'articolo 28 comma 2 D.lgs. 81/2015. Nella liquidazione del danno deve inoltre tenersi conto della circostanza che l'attività prestata non era svolta in modo esclusivo, essendo compatibile con quella di avvocato, e che il ricorrente non ha neanche allegato quali siano stati i suoi stati i suoi redditi complessivi per periodo in cui gli incarichi di giudice onorario sono stati prorogati.
Il pregiudizio deve quindi essere quantificato in complessivi € 10.169,17.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n.
147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra €
€ 5.200,01 sino a 26.000,00.
P.Q.M.
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 10.169,17, oltre rivalutazione ed interessi nella misura legale sulla somma anno per anno rivalutata dalla data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 che liquida in € 5.388,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie Parte_1
determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 147/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 17.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio Parte_1 C.F._1
Virgilio, con indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
( .I.: ), nella persona del Ministro pro Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in Firenze, via degli
Arazzieri 4, è ex lege domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso, depositato in data 16.2.2022, a chiesto che il Giudice del Lavoro Parte_1
di questo Tribunale, previo accertamento dell'illiceità delle sue conferme quadriennali nell'incarico di Giudice di Pace, condannasse il convenuto al risarcimento del danno ovvero alla CP_1 corresponsione dell'indennizzo “in tesi, nella misura di 21 mensilità dell'ultima retribuzione globale ossia nella misura di euro 84.000,00, oltre interessi e rivalutazione, in ipotesi, nella misura ritenuta di giustizia”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) aveva esercitato le funzioni di Giudice di Pace di Volterra dal 12.12.2001 e di San Miniato dal
18.10.2004, fino al 1.6.2016, allorché era cessato dal servizio per raggiunti limiti di età;
b) era stato confermato nelle funzioni, di proroga in proroga e senza soluzione di continuità, alla scadenza di ogni quadriennio, fino a svolgere il suo incarico per 14 anni, 5 mesi e 23 giorni;
c) l'ultima retribuzione globale percepita ammontava ad € 4.067,67; d) il ricorso a contratti a tempo determinato in successione tra loro e senza soluzione di continuità avrebbe dovuto essere oggetto di sanzione risarcitoria o indennitaria, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea resa in data 16.7.2020, nella causa C-658/2018.
1.2. Con memoria depositata il 28.04.2023, si è costituito il Controparte_1 opponendosi all'accoglimento del ricorso ed eccependo:
a) l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Roma, quale luogo dell'illecito ovvero del Tribunale di Firenze, quale locus destinatae solutionis;
b) il difetto di legittimazione passiva del resistente, dovendo essere chiamato a rispondere della violazione comunitaria lo Stato e per esso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto il rapporto di lavoro del funzionario onorario non era qualificabile come di pubblico impiego e non sussistevano gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria;
d) in subordine, la quantificazione del risarcimento ovvero dell'indennizzo da corrispondere in un massimo di 12 mensilità.
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di seguito esposti.
2.1. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio.
Ai sensi dell'articolo 413 c.p.c. la competenza per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni spetta al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nella controversia in esame è pacifico che il ricorrente ha svolto il suo incarico nelle sedi di Volterra
e di San Miniato, che rientrano nel circondario del Tribunale adito.
2.2. Anche l'eccezione volta ad accertare la carenza di legittimazione passiva non può trovare accoglimento, posto che il processo è stato correttamente instaurato nei confronti del Controparte_1
, che è il soggetto pubblico a cui fa capo la gestione dell'incarico lavorativo del ricorrente.
[...]
2.3. Entrando nel merito della controversia, la parte ricorrente ha rilevato la reiterazione vietata, anche in forza della disciplina di origine europea, del proprio contratto di lavoro a tempo determinato, in forza del quale ha ricoperto il ruolo di giudice di pace per più di quattordici anni, chiedendo la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.
2.3.1. Ciò posto, deve in via preliminare accertarsi se l'attività da lui svolta possa essere ricondotta in quella di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999.
Su tale questione la Corte di giustizia ha affermato che “un giudice di pace che, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, può rientrare nella nozione di
«lavoratore», ai sensi di tali disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «lavoratore a tempo determinato», contenuta in tale disposizione, può includere un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare” (C-658/18, sentenza del 16.7.2020).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, deve ritenersi che il rapporto professionale del giudice di pace rientri nella nozione comunitaria di lavoratore a tempo determinato.
Tale figura, infatti, è inserita in modo stabile nella struttura organizzativa dell'ufficio e le indennità percepite mensilmente assumono carattere remunerativo, non configurando un mero rimborso spese.
In tale direzione appare significativo il fatto che il giudice di pace è tenuto ad osservare i “doveri previsti per i magistrati ordinari” (così art. 10 L. 21 novembre 1991, n. 374, ratione temporis vigente), e quindi è vincolato al rispetto delle tabelle che determinano le assegnazioni, degli ordini di servizio del Capo dell'Ufficio, delle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, oltre ad essere sottoposto al potere disciplinare esercitabile nei casi stabiliti dalla legge (così art. 9 L. 21 novembre 1991, n. 374 cit.).
Appare rilevante inoltre la circostanza che anche il legislatore con il D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 abbia provveduto ad una riforma organica della magistratura onoraria, con le previsioni, in particolare, di una disciplina organica rapportabile a quella dei dipendenti dello stato come previsto dagli artt. 24
(I magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge
7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni.
L'indennità prevista dall'articolo 23 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo), 25 (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio.
Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS), e 29 (I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area
III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto o funzioni centrali… 8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario).
Per tali ragioni, pur dovendosi negare l'equiparazione con la magistratura togata per le ragioni meglio indicate dalla giurisprudenza di legittimità (così, Cass. civ., n. 13973/2022) alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., deve ritenersi che l'attività prestata dal ricorrente quale giudice di pace sia riconducibile in quella di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro cit.
2.3.2. Ebbene, con riguardo alle tutele previste dalla normativa comunitaria, la clausola 5 della direttiva CE
n. 70/1999 vieta gli abusi derivanti dall'utilizzo in successione di contratti di lavoro a tempo determinato, imponendo che gli stati membri debbano introdurre misure relative a: “a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti” oltre che stabilire a quali condizioni i contratti di lavoro a tempo determinato debbano essere considerati “successivi” o essere ritenuti “a tempo indeterminato”.
La giurisprudenza europea, interpellata in via pregiudiziale con riguardo alla reiterazione degli incarichi dei giudici di pace, ha al riguardo chiarito che “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro” (C-236/2020, sentenza del 7.4.2022). Ed ancora, più di recente, ha evidenziato che “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l'utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato” (C-41/2023, sentenza del 27.6.2024). La Corte di giustizia, nella pronuncia da ultimo citata, ha anche precisato che per la stipula di rapporti lavorativi a termine debbono sussistere ragioni obiettive di carattere provvisorio, legate ad eventi improvvisi e imprevedibili, mentre è vietato il ricorso al lavoro a termine per soddisfare esigenze permanenti e durevoli.
Sul fronte interno, invece, si deve richiamare l'articolo 36 comma 2 del D.lgs. 165/2001, che concede alle amministrazioni la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.
Le norme appena esaminate, ossia l'articolo 36 del d.lgs. 165/2001 e la clausola 5 della direttiva CE
n. 70/1999, fissano dunque il generale divieto di reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione, salvo esigenze di carattere provvisorio.
2.3.3. Nel caso di interesse, risulta documentalmente che il ricorrente ha ricoperto l'incarico di Giudice di pace di Volterra dal 12.12.2001 e di San Miniato dal 18.10.2004, entrambi fino al 1.6.2016, in forza di plurime riconferme dell'incarico, che rilevano un abuso della forma contrattuale a termine, evidentemente utilizzata dall'amministrazione per sopperire a esigenze strutturali e permanenti del sistema giudiziario italiano. In tale direzione è dirimente la circostanza che il resistente non CP_1
abbia fornito alcuna dimostrazione dell'esistenza di ragioni obiettive di carattere provvisorio, tali da giustificare la reiterazione degli incarichi professionali a termine.
2.4. Accertata l'illiceità della condotta consistita nell'abusiva reiterazione dei rapporti lavorativi a tempo determinato, deve procedersi alla quantificazione del danno subito.
La Suprema Corte ha stabilito, con riguardo al pubblico impiego, che “in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604” (cfr Cass. civ., n. 2175/2021).
La stessa giurisprudenza ha avuto anche modo di precisare che “l'illecito si consuma non in relazione ai singoli contratti a termine, ma soltanto per effetto della loro successione e pertanto il danno presunto dovrà essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dall'articolo 32 legge 183/2010, considerando nella liquidazione dell'unica indennità il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti sotto il profilo della gravità della violazione” (cfr. Cass. civ., n. 31175/2018).
Tale risarcimento, predeterminato fra un minimo ed un massimo, come stabilito in passato dall'articolo 32 comma 5 della L. 183/2010 e oggi dall'articolo 28 comma 2 del D.lgs. 81/2015, consente al lavoratore di essere esonerato dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.
Per le ragioni esposte, l'indennità risarcitoria dovuta al ricorrente deve essere quantificata nella misura finale di 2,5 volte l'ultima mensilità percepita, che ammontava ad € 4.067,67, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 8 L. n. 604/66, come previsto dall'articolo 28 comma 2 D.lgs. 81/2015. Nella liquidazione del danno deve inoltre tenersi conto della circostanza che l'attività prestata non era svolta in modo esclusivo, essendo compatibile con quella di avvocato, e che il ricorrente non ha neanche allegato quali siano stati i suoi stati i suoi redditi complessivi per periodo in cui gli incarichi di giudice onorario sono stati prorogati.
Il pregiudizio deve quindi essere quantificato in complessivi € 10.169,17.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n.
147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra €
€ 5.200,01 sino a 26.000,00.
P.Q.M.
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 10.169,17, oltre rivalutazione ed interessi nella misura legale sulla somma anno per anno rivalutata dalla data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo;
condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 che liquida in € 5.388,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie Parte_1
determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli