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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 261/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
CC ALESSANDRO, Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1377/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920030005694110000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920030005694110000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920030005694110000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920030005694110000 IRAP 1998
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998 - DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ALTRO 1998
- DINIEGO AUTOTUT IVA-ALTRO 1998
- DINIEGO AUTOTUT IRAP 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.11.2025 proponeva opposizione avverso il rifiuto tacito dell'Agenzia delle Entrate di VI Valentia dell'istanza in autotutela trasmessa via pec in data 10.06.2025, a noma dell'art. 10 quater, lett. f), della legge n. 212/2000, relativa alla cartella di pagamento n. 13920030005694110000, asseritamente notificata il 13.5.2003 e avente ad oggetto tributi erariali, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto e della cartella di pagamento presupposta.
Lamentava, in particolare: 1) l'avvenuto pagamento di quanto preteso;
2) l'omessa notifica della cartella di pagamento;
3) l'intervenuta prescrizione del credito relativo a tributo, interessi e sanzioni.
Con memoria depositata il 12.12.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Agenzia delle Entrate IO, benché citata, non si costituiva in giudizio.
Con memorie depositate il 23.12.2025 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Preliminarmente si osserva che parte ricorrente, pur avendo fatto riferimento in ricorso all'ipotesi prevista dall'art. 10 quater, lett. f), della legge n. 212/200 – cioè alla “mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti” (come presupposto per la proposizione dell'istanza di annullamento in autotutela) - non ha fornito prova alcuna dell'avvenuto pagamento del credito tributario portato dalla cartella in oggetto, essendosi limitato semplicemente ad asserire l'avvenuto adempimento dell'obbligazione (cfr. fascicolo telematico di parte).
Peraltro, l'azione proposta dall'odierno ricorrente trova un limite temporale, così come disposto dall'art. 10 quater, comma II, della legge n. 212/2000, il quale prevede che “l'obbligo di cui al comma primo non sussiste
[..] decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione”: nel caso di specie, appare evidente l'avvenuto decorso del termine annuale e la mancata impugnazione della cartella di pagamento. Ciò posto, va poi evidenziato che gli altri motivi di impugnazione addotti, cioè l'omessa notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione costituiscono eccezioni che non sono sussumibili nelle altre ipotesi previste dalle lettere a), b), c), d), e) e g) dell'art. 10 quater della legge n. 212/2000 e che ben avrebbero potuto/dovuto essere proposte mediante la tempestiva opposizione avverso la cartella di pagamento ovvero gli altri atti della riscossione notificati al ricorrente.
Ed invero, va evidenziato che, in ogni caso, all'odierno ricorrente risulta notificata il 21.10.2025 l'intimazione di pagamento n. 13920259000005835 (cfr. all. fascicolo telematico della resistente Agenzia) - come ricordato dalla stessa parte nell'atto introduttivo del giudizio, cui ha fatto seguito la proposizione dell'istanza in autotutela in data 10.06.2025 – intimazione che non è stata impugnata, nonché risultano notificate, in relazione alla cartella di pagamento per cui è causa, in data 26.9.2023 la intimazione di pagamento n.
13920239000548105000 e in data 21.8.2023 la intimazione di pagamento n. 13920229000092624000.
Tali intimazioni di pagamento – atti autonomamente impugnabili - non sono state opposte dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla loro notifica nonché i vizi relativi alla notifica degli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025
e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalla cartella presupposta per effetto della omessa impugnazione dei citati atti interruttivi del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di dette intimazioni non è decorso il termine decennale (applicabile per i tributi erariali) e neppure quello quinquennale (applicabile per i crediti relativi ad interessi e sanzioni).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Agenzia delle Entrate seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con ADER stante la contumacia di tale parte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 17.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di VI Valentia, ritualmente notificato in data 21.10.2025 e depositato in data 07.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente Agenzia delle Entrate di VI Valentia, le quali vengono liquidate in euro 1.450,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra il ricorrente e la resistente AdER. Così deciso in VI Valentia in data 15.01.2026. Il Giudice Estensore Il Presidente dott.
DR RE dott. Luigi Barrella
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
CC ALESSANDRO, Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1377/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920030005694110000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920030005694110000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920030005694110000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920030005694110000 IRAP 1998
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998 - DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ALTRO 1998
- DINIEGO AUTOTUT IVA-ALTRO 1998
- DINIEGO AUTOTUT IRAP 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.11.2025 proponeva opposizione avverso il rifiuto tacito dell'Agenzia delle Entrate di VI Valentia dell'istanza in autotutela trasmessa via pec in data 10.06.2025, a noma dell'art. 10 quater, lett. f), della legge n. 212/2000, relativa alla cartella di pagamento n. 13920030005694110000, asseritamente notificata il 13.5.2003 e avente ad oggetto tributi erariali, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto e della cartella di pagamento presupposta.
Lamentava, in particolare: 1) l'avvenuto pagamento di quanto preteso;
2) l'omessa notifica della cartella di pagamento;
3) l'intervenuta prescrizione del credito relativo a tributo, interessi e sanzioni.
Con memoria depositata il 12.12.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Agenzia delle Entrate IO, benché citata, non si costituiva in giudizio.
Con memorie depositate il 23.12.2025 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Preliminarmente si osserva che parte ricorrente, pur avendo fatto riferimento in ricorso all'ipotesi prevista dall'art. 10 quater, lett. f), della legge n. 212/200 – cioè alla “mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti” (come presupposto per la proposizione dell'istanza di annullamento in autotutela) - non ha fornito prova alcuna dell'avvenuto pagamento del credito tributario portato dalla cartella in oggetto, essendosi limitato semplicemente ad asserire l'avvenuto adempimento dell'obbligazione (cfr. fascicolo telematico di parte).
Peraltro, l'azione proposta dall'odierno ricorrente trova un limite temporale, così come disposto dall'art. 10 quater, comma II, della legge n. 212/2000, il quale prevede che “l'obbligo di cui al comma primo non sussiste
[..] decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione”: nel caso di specie, appare evidente l'avvenuto decorso del termine annuale e la mancata impugnazione della cartella di pagamento. Ciò posto, va poi evidenziato che gli altri motivi di impugnazione addotti, cioè l'omessa notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione costituiscono eccezioni che non sono sussumibili nelle altre ipotesi previste dalle lettere a), b), c), d), e) e g) dell'art. 10 quater della legge n. 212/2000 e che ben avrebbero potuto/dovuto essere proposte mediante la tempestiva opposizione avverso la cartella di pagamento ovvero gli altri atti della riscossione notificati al ricorrente.
Ed invero, va evidenziato che, in ogni caso, all'odierno ricorrente risulta notificata il 21.10.2025 l'intimazione di pagamento n. 13920259000005835 (cfr. all. fascicolo telematico della resistente Agenzia) - come ricordato dalla stessa parte nell'atto introduttivo del giudizio, cui ha fatto seguito la proposizione dell'istanza in autotutela in data 10.06.2025 – intimazione che non è stata impugnata, nonché risultano notificate, in relazione alla cartella di pagamento per cui è causa, in data 26.9.2023 la intimazione di pagamento n.
13920239000548105000 e in data 21.8.2023 la intimazione di pagamento n. 13920229000092624000.
Tali intimazioni di pagamento – atti autonomamente impugnabili - non sono state opposte dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla loro notifica nonché i vizi relativi alla notifica degli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025
e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Posto il consolidamento del credito portato dalla cartella presupposta per effetto della omessa impugnazione dei citati atti interruttivi del termine di prescrizione, si osserva che dalla notifica di dette intimazioni non è decorso il termine decennale (applicabile per i tributi erariali) e neppure quello quinquennale (applicabile per i crediti relativi ad interessi e sanzioni).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e Agenzia delle Entrate seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con ADER stante la contumacia di tale parte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 17.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di VI Valentia, ritualmente notificato in data 21.10.2025 e depositato in data 07.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente Agenzia delle Entrate di VI Valentia, le quali vengono liquidate in euro 1.450,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra il ricorrente e la resistente AdER. Così deciso in VI Valentia in data 15.01.2026. Il Giudice Estensore Il Presidente dott.
DR RE dott. Luigi Barrella