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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2025, n. 31768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31768 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/03/2025 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI, che conclude per il rigetto - come da requisitoria in atti. Udito il difensore, avvocato Brancia, che dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso ne chiede l'accoglinnento. Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice dell'appello cautelare, che ha respinto l'impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen. proposta dalla difesa di EL AT contro l'ordinanza del Tribunale del giudizio ordinario in corso, a sua volta 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 31768 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/09/2025 reiettiva di un'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare carceraria, per il delitto di cui all'art.416 bis cod. pen.. 2.11 ricorso per cassazione, a firma di difensore abilitato, si è affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari, ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha lamentato la ricorrenza dei vizi sub art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. poiché il Tribunale distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto e malamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, del concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, in considerazione, nel complesso, del c.d. tempo "silente", prima dell'applicazione della misura e dopo la sua applicazione. 2.2. Il secondo motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'omessa valutazione di "elementi nuovi", allegati dalla difesa a sostegno dell'istanza de libertate. Sono state riportate nel ricorso, in particolare, le dichiarazioni di taluni collaboratori di giustizia, ascoltati nel dibattimento in corso di svolgimento, che, in tesi difensiva, avrebbero consentito di ritenere quantomeno affievolito il quadro cautelare. 3.1n data 8 agosto 2025 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi, con i quali ha insistito nelle ragioni del ricorso e chiesto di acquisire una sentenza della Corte di Cassazione, sezione seconda, di annullamento con rinvio di una decisione de libertate impugnata da altro imputato, EL NI;
e la trascrizione dei verbali di udienza nei quali i collaboratori di giustizia LL, AZ, NE, LO avrebbero reso testimonianze favorevoli al ricorrente, ridimensionandone la figura in contrasto con la condotta apicale, nell'ambito della c.d. Locale di Mileto, addebitatagli nel capo d'imputazione del processo. 4.11 Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Nicola Lettieri, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5.1n data odierna il difensore ha trasmesso ulteriore documentazione, in particolare copia dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale di Vibo Valentia e copia del provvedimento del Tribunale dell'appello cautelare, già agli atti. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 2 1.Va innanzitutto premesso che in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292). Applicata una misura cautelare ed esauritosi l'iter delle impugnazioni avverso l'ordinanza genetica, la situazione (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, anche in punto adeguatezza) si cristallizza in una sorta di giudicato allo stato degli atti, sicché, "rebus sic stantibus", la misura imposta non è soggetta a revoca, se non si prospettino dall'indagato fatti sopravvenuti ovvero anche fatti preesistenti, ma che non abbiano formato oggetto di esame e di valutazione da parte del G.I.P. che ha applicato la misura cautelare (Cass. sez. U n'. 26 del 12/11/1993, Galluccio, Rv. 195806; Cass. sez.1 n.5462 del 14/12/1993, Cugliari, Rv.196114). Più precisamente, nella materia cautelare, si delinea un ambito di preclusione che, pur di impatto meno dirompente rispetto a quello della cosa giudicata di cui all'art. 649 cod. proc. pen., in quanto confinato allo stato degli atti, copre comunque le questioni dedotte, esplicitamente od implicitamente, intendendosi queste ultime come le argomentazioni che rappresentano il necessario antecedente o il necessario presupposto di quelle espressamente prospettate al giudice, la cui decisione, ove non impugnata o vanamente impugnata nell'ambito delle consentite fasi incidentali de libertate, assume le caratteristiche dell'irrevocabilità (sez. U n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv.195354; sez. U n. 26 del 12/11/1993, Galluccio cit.; sez. U n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213; sez. U n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908). 1.1.Così definiti i limiti dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., il controllo di legittimità sui punti devoluti dal ricorso è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata;
Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). 2. Tracciate le linee esegetiche pertinenti, i motivi di ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente, sono inammissibili per a-specificità, perché propongono questioni estranee al giudizio di legittimità e perché manifestamente infondate. 2.1.Gli elementi di novità, che si assumono offerti dal ricorrente nel corso del giudizio incidentale d'appello ai fini della revoca o della sostituzione della misura in atto con altre meno afflittive, sono sostanzialmente due: 3 a)lo iato temporale tra il momento di adozione dell'ordinanza di custodia cautelare e le date di consumazione delle condotte addebitate al ricorrente, oltre cinque anni prima, con decisiva influenza sul requisito dell'attualità delle esigenze cautelari;
nel corso di tale ampio spazio temporale non sarebbero stati registrati "reati, né condotte sintomatiche, né contatti con ambienti criminali"; il decorso del tempo e l'inappuntabilità del contegno mantenuto nel corso della detenzione avrebbero dovuto condurre ad una rivalutazione della pericolosità, quantomeno in favore di un'attenuazione della misura;
b) le risultanze dell'istruttoria dibattimentale in fieri dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia, costituite dalle deposizioni di alcuni collaboratori di giustizia (LL, AZ, LO, NE), in parte trascritte nel ricorso per cassazione, che avrebbero permesso di delineare la marginalità della posizione del prevenuto nel contesto dell'associazione mafiosa, così da incidere drasticamente sulla persistenza e consistenza delle esigenze di cautela. Il primo argomento, pedissequamente riproposto senza confronto veruno con l'articolazione del provvedimento impugnato, è stato adeguatamente vagliato e respinto sotto un profilo d'inammissibilità intrinseca, poiché meramente reiterativo di censure che, per un verso, attengono alla legittimità del provvedimento genetico, già esaminate nella fase del controllo incidentale disciplinato dall'art. 309 cod. proc. pen. e conclusa con la sentenza di inammissibilità della Corte di Cassazione n. 43674 del 31 ottobre 2024, a proposito del "ruolo attivo e di rilievo (anche se non in posizione apicale) assunto dal EL nella 'ndrina di San VA di O" desunto da specifici elementi di fatto;
della "circostanza che la contestazione del reato associativo è aperta, dunque, relativa ad una condotta ritenuta tuttora in atto"; dei "precedenti penali" e di "quello giudiziario recentissimo in materia di armi da cui il ricorrente risulta gravato", costituente precedente giudiziario "specifico e relativo a fatti recentissimi" commessi nel 2023, "poco prima che fosse emesso il titolo cautelare oggi in esecuzione". Del resto, è noto che il tempo trascorso dalla commissione del reato, ovvero dal momento nel quale la condotta è stata realizzata, assume in generale rilievo nella sola fase di applicazione della misura, giacchè è in tale momento che il giudice è tenuto, a valutare per la prima volta se le esigènze cautelari siano o meno attuali e, quindi, a considerare con particolare attenzione il tempo trascorso dalla commissione del fatto e il comportamento tenuto successivamente dal soggetto, ai sensi dell'art. 292 primo comma lett. c) cod. proc. pen. Altro è il "tempo" che viene in rilievo nella fase successiva all'applicazione della misura, a fronte di una istanza di revoca o modifica di essa. E il mero decorso del tempo, come è stato precisato, non è sufficiente a fondare, ex se, un giudizio di revisione del quadro cautelare, e neppure può costituire "ulteriore elemento", ai fini che ne occupano, l'assenza di trasgressioni della misura in atto, rappresentando il tempo decorso e il comportamento corretto gli sviluppi fisiologici dell'esecuzione cautelare, che non attestano di per sé la cessazione delle esigenze ex art. 274 cod. proc.pen. (Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Rv. 271119; sez. 5, 14 giugno 2018, n. 45843, Rv. 274133). E' necessario, allora e per altro verso, ai fini della caducazione o 4 dell'attenuazione del presidio cautelare, che il decorso del tempo e il comportamento ossequioso delle prescrizioni si aggancino ad altri elementi positivi, di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare, o, comunque, dimostrativi della corrosione degli elementi posti alla base del periculum. E l'onere di evidenziarne efficacemente l'intercorrenza assume connotati ancor più stringenti nel caso di specie, se si considera che la misura cautelare di massimo rigore è stata applicata, in relazione all'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., sul presupposto della doppia presunzione, l'una relativa e l'altra assoluta, di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. - di pericolosità e, dunque, di sussistenza delle esigenze cautelari e, una volta esclusa l'acquisizione di elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, di adeguatezza della misura carceraria;
che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari (sez. U n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186; sez. U n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv.250195); di tal che, essa non può essere neutralizzata, anche a tenere in cale l'esigenza di privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata della regola processuale, dal mero, isolato rilievo del tempo trascorso dai fatti o dall'inizio dell'esecuzione della restrizione della libertà (cfr. tra le più recenti, sez.5, n. 806 del 27/09/2023, S., Rv. 285879, la quale, dopo un'esauriente rassegna degli orientamenti giurisprudenziali tracciati in materia, ha concluso per la necessità che il giudice, senza l'obbligo di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis" in quanto oggetto della presunzione ex lege, si limiti ad apprezzare le ragioni della esclusione della pericolosità sociale, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere tuttavia parametrato alla gravità della condotta, sia la rescissione dei legami con il sodalizio mafioso di appartenenza, desumibile da indicatori concreti, quali le attività risocializzanti svolte in regime carcerario, volte al reinserimento nel circuito lavorativo lecito, nonché l'assenza di comportamenti criminali). Alcun utile novum risalta dal coacervo dei verbali delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia nel corso del giudizio ordinario perché, come esattamente sottolineato dal Tribunale del riesame, la difesa si è limitata a riversarli "senza argomentare circa il carattere conducente di tale narrato in ordine all'affievolimento del quadro indiziario o cautelare", iniziativa tralaticiamente rinnovata, nella medesima asetticità, con il ricorso per cassazione. 2.2.Infine, il ricorso appare profondamente carente anche sotto il profilo del rispetto del principio di autosufficienza, non essendo ammissibile, in sede di legittimità, nell'esposizione delle doglianze, adottare una tecnica argomentativa basata su citazioni di brani di prove, estrapolando il contenuto di verbali di udienza non allegati al ricorso nella loro interezza, né riprodotti per intero nel corpo del ricorso stesso e di cui non sia neppure compiutamente illustrata la rilevanza ai fini dello scrutinio de libertate se non attraverso l'esaltazione di 5 Il Presidente CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE OS EN "frammenti" isolati e decontestualizzati, del tutto inespressivi per il thema decidendum (sez.5, n. 44492 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv.253774; sez.5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566). La lacuna non è stata colmata con il deposito delle trascrizioni dei verbali di udienza del 11 ottobre 2024, del 17 luglio 2024 e del 18 ottobre 2024, effettuato con l'inoltro dei motivi nuovi, relativi al dibattimento in corso nei confronti, tra gli altri, dell'attuale ricorrente, perché sono stati compiegati esclusivamente gli atti relativi al controesame delle difese. 3.Quanto all'allegazione della sentenza della seconda sezione di questa Corte, riguardante EL NI, in disparte l'endemica provvisorietà di una decisione di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, occorre solo rammentare il costante principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave non può essere rappresentato dall'esigenza di "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a co-indagati (o coimputati) (sez.2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763; sez.2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268634). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 5.Deve essere dato mandato alla cancelleria, infine, per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI, che conclude per il rigetto - come da requisitoria in atti. Udito il difensore, avvocato Brancia, che dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso ne chiede l'accoglinnento. Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice dell'appello cautelare, che ha respinto l'impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen. proposta dalla difesa di EL AT contro l'ordinanza del Tribunale del giudizio ordinario in corso, a sua volta 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 31768 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/09/2025 reiettiva di un'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare carceraria, per il delitto di cui all'art.416 bis cod. pen.. 2.11 ricorso per cassazione, a firma di difensore abilitato, si è affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari, ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha lamentato la ricorrenza dei vizi sub art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. poiché il Tribunale distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto e malamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, del concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, in considerazione, nel complesso, del c.d. tempo "silente", prima dell'applicazione della misura e dopo la sua applicazione. 2.2. Il secondo motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento all'omessa valutazione di "elementi nuovi", allegati dalla difesa a sostegno dell'istanza de libertate. Sono state riportate nel ricorso, in particolare, le dichiarazioni di taluni collaboratori di giustizia, ascoltati nel dibattimento in corso di svolgimento, che, in tesi difensiva, avrebbero consentito di ritenere quantomeno affievolito il quadro cautelare. 3.1n data 8 agosto 2025 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi, con i quali ha insistito nelle ragioni del ricorso e chiesto di acquisire una sentenza della Corte di Cassazione, sezione seconda, di annullamento con rinvio di una decisione de libertate impugnata da altro imputato, EL NI;
e la trascrizione dei verbali di udienza nei quali i collaboratori di giustizia LL, AZ, NE, LO avrebbero reso testimonianze favorevoli al ricorrente, ridimensionandone la figura in contrasto con la condotta apicale, nell'ambito della c.d. Locale di Mileto, addebitatagli nel capo d'imputazione del processo. 4.11 Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Nicola Lettieri, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5.1n data odierna il difensore ha trasmesso ulteriore documentazione, in particolare copia dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale di Vibo Valentia e copia del provvedimento del Tribunale dell'appello cautelare, già agli atti. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 2 1.Va innanzitutto premesso che in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292). Applicata una misura cautelare ed esauritosi l'iter delle impugnazioni avverso l'ordinanza genetica, la situazione (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, anche in punto adeguatezza) si cristallizza in una sorta di giudicato allo stato degli atti, sicché, "rebus sic stantibus", la misura imposta non è soggetta a revoca, se non si prospettino dall'indagato fatti sopravvenuti ovvero anche fatti preesistenti, ma che non abbiano formato oggetto di esame e di valutazione da parte del G.I.P. che ha applicato la misura cautelare (Cass. sez. U n'. 26 del 12/11/1993, Galluccio, Rv. 195806; Cass. sez.1 n.5462 del 14/12/1993, Cugliari, Rv.196114). Più precisamente, nella materia cautelare, si delinea un ambito di preclusione che, pur di impatto meno dirompente rispetto a quello della cosa giudicata di cui all'art. 649 cod. proc. pen., in quanto confinato allo stato degli atti, copre comunque le questioni dedotte, esplicitamente od implicitamente, intendendosi queste ultime come le argomentazioni che rappresentano il necessario antecedente o il necessario presupposto di quelle espressamente prospettate al giudice, la cui decisione, ove non impugnata o vanamente impugnata nell'ambito delle consentite fasi incidentali de libertate, assume le caratteristiche dell'irrevocabilità (sez. U n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv.195354; sez. U n. 26 del 12/11/1993, Galluccio cit.; sez. U n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213; sez. U n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908). 1.1.Così definiti i limiti dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., il controllo di legittimità sui punti devoluti dal ricorso è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massimata;
Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). 2. Tracciate le linee esegetiche pertinenti, i motivi di ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente, sono inammissibili per a-specificità, perché propongono questioni estranee al giudizio di legittimità e perché manifestamente infondate. 2.1.Gli elementi di novità, che si assumono offerti dal ricorrente nel corso del giudizio incidentale d'appello ai fini della revoca o della sostituzione della misura in atto con altre meno afflittive, sono sostanzialmente due: 3 a)lo iato temporale tra il momento di adozione dell'ordinanza di custodia cautelare e le date di consumazione delle condotte addebitate al ricorrente, oltre cinque anni prima, con decisiva influenza sul requisito dell'attualità delle esigenze cautelari;
nel corso di tale ampio spazio temporale non sarebbero stati registrati "reati, né condotte sintomatiche, né contatti con ambienti criminali"; il decorso del tempo e l'inappuntabilità del contegno mantenuto nel corso della detenzione avrebbero dovuto condurre ad una rivalutazione della pericolosità, quantomeno in favore di un'attenuazione della misura;
b) le risultanze dell'istruttoria dibattimentale in fieri dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia, costituite dalle deposizioni di alcuni collaboratori di giustizia (LL, AZ, LO, NE), in parte trascritte nel ricorso per cassazione, che avrebbero permesso di delineare la marginalità della posizione del prevenuto nel contesto dell'associazione mafiosa, così da incidere drasticamente sulla persistenza e consistenza delle esigenze di cautela. Il primo argomento, pedissequamente riproposto senza confronto veruno con l'articolazione del provvedimento impugnato, è stato adeguatamente vagliato e respinto sotto un profilo d'inammissibilità intrinseca, poiché meramente reiterativo di censure che, per un verso, attengono alla legittimità del provvedimento genetico, già esaminate nella fase del controllo incidentale disciplinato dall'art. 309 cod. proc. pen. e conclusa con la sentenza di inammissibilità della Corte di Cassazione n. 43674 del 31 ottobre 2024, a proposito del "ruolo attivo e di rilievo (anche se non in posizione apicale) assunto dal EL nella 'ndrina di San VA di O" desunto da specifici elementi di fatto;
della "circostanza che la contestazione del reato associativo è aperta, dunque, relativa ad una condotta ritenuta tuttora in atto"; dei "precedenti penali" e di "quello giudiziario recentissimo in materia di armi da cui il ricorrente risulta gravato", costituente precedente giudiziario "specifico e relativo a fatti recentissimi" commessi nel 2023, "poco prima che fosse emesso il titolo cautelare oggi in esecuzione". Del resto, è noto che il tempo trascorso dalla commissione del reato, ovvero dal momento nel quale la condotta è stata realizzata, assume in generale rilievo nella sola fase di applicazione della misura, giacchè è in tale momento che il giudice è tenuto, a valutare per la prima volta se le esigènze cautelari siano o meno attuali e, quindi, a considerare con particolare attenzione il tempo trascorso dalla commissione del fatto e il comportamento tenuto successivamente dal soggetto, ai sensi dell'art. 292 primo comma lett. c) cod. proc. pen. Altro è il "tempo" che viene in rilievo nella fase successiva all'applicazione della misura, a fronte di una istanza di revoca o modifica di essa. E il mero decorso del tempo, come è stato precisato, non è sufficiente a fondare, ex se, un giudizio di revisione del quadro cautelare, e neppure può costituire "ulteriore elemento", ai fini che ne occupano, l'assenza di trasgressioni della misura in atto, rappresentando il tempo decorso e il comportamento corretto gli sviluppi fisiologici dell'esecuzione cautelare, che non attestano di per sé la cessazione delle esigenze ex art. 274 cod. proc.pen. (Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Rv. 271119; sez. 5, 14 giugno 2018, n. 45843, Rv. 274133). E' necessario, allora e per altro verso, ai fini della caducazione o 4 dell'attenuazione del presidio cautelare, che il decorso del tempo e il comportamento ossequioso delle prescrizioni si aggancino ad altri elementi positivi, di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare, o, comunque, dimostrativi della corrosione degli elementi posti alla base del periculum. E l'onere di evidenziarne efficacemente l'intercorrenza assume connotati ancor più stringenti nel caso di specie, se si considera che la misura cautelare di massimo rigore è stata applicata, in relazione all'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., sul presupposto della doppia presunzione, l'una relativa e l'altra assoluta, di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. - di pericolosità e, dunque, di sussistenza delle esigenze cautelari e, una volta esclusa l'acquisizione di elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, di adeguatezza della misura carceraria;
che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari (sez. U n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186; sez. U n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv.250195); di tal che, essa non può essere neutralizzata, anche a tenere in cale l'esigenza di privilegiare un'interpretazione costituzionalmente orientata della regola processuale, dal mero, isolato rilievo del tempo trascorso dai fatti o dall'inizio dell'esecuzione della restrizione della libertà (cfr. tra le più recenti, sez.5, n. 806 del 27/09/2023, S., Rv. 285879, la quale, dopo un'esauriente rassegna degli orientamenti giurisprudenziali tracciati in materia, ha concluso per la necessità che il giudice, senza l'obbligo di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis" in quanto oggetto della presunzione ex lege, si limiti ad apprezzare le ragioni della esclusione della pericolosità sociale, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere tuttavia parametrato alla gravità della condotta, sia la rescissione dei legami con il sodalizio mafioso di appartenenza, desumibile da indicatori concreti, quali le attività risocializzanti svolte in regime carcerario, volte al reinserimento nel circuito lavorativo lecito, nonché l'assenza di comportamenti criminali). Alcun utile novum risalta dal coacervo dei verbali delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia nel corso del giudizio ordinario perché, come esattamente sottolineato dal Tribunale del riesame, la difesa si è limitata a riversarli "senza argomentare circa il carattere conducente di tale narrato in ordine all'affievolimento del quadro indiziario o cautelare", iniziativa tralaticiamente rinnovata, nella medesima asetticità, con il ricorso per cassazione. 2.2.Infine, il ricorso appare profondamente carente anche sotto il profilo del rispetto del principio di autosufficienza, non essendo ammissibile, in sede di legittimità, nell'esposizione delle doglianze, adottare una tecnica argomentativa basata su citazioni di brani di prove, estrapolando il contenuto di verbali di udienza non allegati al ricorso nella loro interezza, né riprodotti per intero nel corpo del ricorso stesso e di cui non sia neppure compiutamente illustrata la rilevanza ai fini dello scrutinio de libertate se non attraverso l'esaltazione di 5 Il Presidente CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE OS EN "frammenti" isolati e decontestualizzati, del tutto inespressivi per il thema decidendum (sez.5, n. 44492 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv.253774; sez.5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566). La lacuna non è stata colmata con il deposito delle trascrizioni dei verbali di udienza del 11 ottobre 2024, del 17 luglio 2024 e del 18 ottobre 2024, effettuato con l'inoltro dei motivi nuovi, relativi al dibattimento in corso nei confronti, tra gli altri, dell'attuale ricorrente, perché sono stati compiegati esclusivamente gli atti relativi al controesame delle difese. 3.Quanto all'allegazione della sentenza della seconda sezione di questa Corte, riguardante EL NI, in disparte l'endemica provvisorietà di una decisione di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, occorre solo rammentare il costante principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave non può essere rappresentato dall'esigenza di "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a co-indagati (o coimputati) (sez.2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763; sez.2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268634). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 5.Deve essere dato mandato alla cancelleria, infine, per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..