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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1500/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento di II grado iscritto al registro affari contenzioso n.
1500 del 2023, posta in delibazione all'udienza del 27.11.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Parte_1 C.F._1
Guarracino, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Albano Laziale (Roma), Via Tullio Valeri, 26,;
APPELLANTE
E
( ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Fabio Alberici, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo Roma, Via delle
Fornaci n. 38;
APPELLATA
Oggetto: assicurazione contro danni;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 novembre 2025.
FATTO E DIRITTO 1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2224/2022 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Velletri nel giudizio n. R.G. 3924/2019 deducendo che, nel giudizio di prime cure, l'appellante aveva agito per la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versate in eccedenza per il premio RCA
e al risarcimento del danno determinato dall'errato attestato di rischio RCA emesso dalla appellata, come sanzionata dall'IVASS; che l'appellante aveva acquistato da in data 24.11.16 Controparte_2
l'autovettura Ford Ranger tg.to CW766LF; che la stessa si era rivolta alla per la copertura CP_3 assicurativa del veicolo per la successiva scadenza del 30.4.17, previo rilascio dell'attestato di rischio;
che aveva rilasciato il certificato di rischio attestante in capo all'appellante la classe 16 esima di CU, CP_3 inserendo nella tabella un sinistro riferibile al precedente proprietario, ed aveva quindi sottoposto all'appellante un preventivo RCA di oltre € 3.000; che, quindi, l'appellante si era rivolta, stante l'approssimarsi della scadenza dell'assicurazione della Ford, a sottoscrivendo con quest'ultima CP_4 polizza con premio assicurativo di € 1760,70 corrisposto in due rate semestrali, così determinato in ragione delle informazioni erronee contenute nel predetto certificato;
che l'appellante aveva perso la possibilità di beneficiare di uno sconto del 50% del premio, riservato ai soggetti che non avevano riportato incidenti nell'anno precedente;
che, a fronte del reclamo all'IVASS proposto dall'appellante,
l'IVASS aveva accolto il reclamo in data 6.11.17 ritenendo che “All'impresa è stato espressamente richiesto di rivedere la posizione, non apparendo sussistere i presupposti per penalizzare la Sua polizza, con peggioramento della classe CU dalla 14^ alla 16^, rendendo note anche a Lei le determinazioni assunte al riguardo”; che l'appellante aveva poi dovuto vendere l'autovettura in data 12.10.2018; che si era costituita in prime cure la società appellata senza contestare le superiori osservazioni ma allegando che l'appellante doveva rivolgersi all'altra assicurazione per il rimborso;
che il giudice di prime cure aveva disatteso la domanda spiegata dall'appellante; che la sentenza non era assolutamente motivata in punto di fatto e in punto di diritto;
che era evidente che l'appellante aveva sostenuto per il 2017 il premio assicurativo di € 1760,70 invece di quello di € 1078,02 applicato l'anno successivo a seguito della correzione dell'attestato di rischio, con una differenza di € 682,69; che l'appellante aveva subito una perdita patrimoniale per € 1221,69 per il maggiore costo di assicurazione e per aver perso lo sconto del
50%, pari ad € 539,01 a causa della erronea emissione del certificato di rischio;
che erronea era stata infine la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Per questi motivi
ha chiesto la revoca della sentenza appellata e l'accoglimento della domanda spiegata in prime cure.
Si è costituita la società appellata indicata in epigrafe deducendo che la sentenza gravata era corretta;
che l'appellante non aveva fornito prova dei presupposti della domanda e dell'allegato inadempimento della compagnia;
che l'autocarro Ford di poi ceduto in data 1.12.2016 all'appellante era Controparte_2 assicurato con la società appellata con polizza n. 1/61253/30/633864958 con scadenza annuale della polizza al 30.04.2017; che, a seguito del trasferimento di proprietà, l'appellata aveva emesso nuova polizza
2 n. 1/61253/030/150009036 (contraente e proprietaria Sig.ra con scadenza annuale Parte_2 sempre al 30.04.2017; che il cambiamento del proprietario non consentiva di mantenere in capo al nuovo proprietario la classe di conversione universale (c.d. CU) acquisita dal precedente proprietario;
che l'appellante aveva conseguito quindi la classe n. 14, passata poi in malus (CU 16) a seguito del sinistro del
8.3.2016; che l'appellata, rilevato che tale sinistro era addebitabile al precedente proprietario del mezzo, aveva emesso nuovo attestato di rischio per il contratto n. 61253/30/150009036 (intestato alla Sig.ra alla scadenza del 30.04.2017, rettificando le classi di assegnazione e la tabella di Parte_1 sinistrosità pregressa;
che la maggiorazione del premio causata dall'addebito del sinistro del 8.3.16 sarebbe dovuta essere applicata solo per l'anno successivo dal 30.4.17 al 30.4.18; che tuttavia la polizza n.
61253/30/150009036 non era stata rinnovata dopo il 30.4.17, stante che l'appellante si era rivolta ad altra agenzia;
che quindi nessuna maggiorazione era stata applicata al contratto di assicurazione stipulato con l'appellante; che non risultava provata la scontistica prevista dal come allegata dall'appellante; CP_4 che, in ogni caso, aveva il diritto e il potere di procedere alla verificazione dell'attribuzione CP_4 della classe operata in favore dell'appellante come previsto dall'art. 9 del regolamento IVASS del
15.5.2015; che nessun maggior premio aveva incassato l'appellata in ragione della erronea attribuzione della classe di merito all'appellante ; che la condotta tenuta dall'appellata era conforme a buona fede e correttezza;
che le dichiarazioni prestate dall' e dal dovevano essere provate CP_5 CP_2 documentalmente;
che la domanda spiegata dall'appellante doveva quindi essere rigettata;
che il danno allegato patrimoniale e non patrimoniale non era stato poi provato;
che non vi era prova del nesso causale tra la vendita del mezzo e la maggiorazione del premio.
Per questi motivi
, ha chiesto il rigetto dell'appello e in ogni caso le domande spiegate in prime cure.
Sentite le parti ed acquisito il fascicolo di prime cure, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di termine sino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali. All'odierna udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
Parte appellante aveva agito in prime cure per il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza dell'erronea attribuzione da parte dell'appellata della classe di merito nel CU che aveva determinato maggiori costi assicurativi per l'anno 2017 e la perdita di vantaggi e scontistiche previste dalla impresa assicurativa prescelta.
Il giudice di prime cure ha rigettato tale domanda con una motivazione che appare non sufficiente a dare contezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a relativo fondamento e in ogni caso frutto di una erronea rappresentazione dei fatti.
3 Invero parte attrice non ha agito per la ripetizione dei maggiori costi di polizza praticati dalla stessa appellata in occasione della polizza assicurativa per l'annualità dal 30.4.17 al 30.4.18, avendo scelto di assicurarsi con altra assicurazione, ma per il risarcimento del danno (integrato dai maggiori costi di assicurazione e perdita scontistica) derivanti dall'attribuzione di una erronea classe di merito da parte della appellata (classe 16 esima anziché 14 esima, stante l'oggettiva non applicabilità all'appellante della classe
1 riportata dal proprio coniuge in base alla c.d. Legge Bersani).
Ciò premesso, pur dovendosi ritenere fondato il motivo di appello a fronte della non adeguata motivazione del giudice di prime cure, sussistono i presupposti per confermare la decisione (di rigetto) del giudice di prime cure pur se con la diversa seguente motivazione.
Risulta pacifico che l'appellata aveva emesso in favore dell'appellante il contratto assicurativo n.
61253/30/150009036 con scadenza del 30.04.2017, in sostituzione della polizza n.
1/61253/30/633864958 in essere con il precedente proprietario, riconoscendo all'appellante nel CU la classe 14 esima poi passata alla classe 16 esima a seguito della liquidazione del sinistro del 8.3.2016, tuttavia pacificamente riconducibile al precedente proprietario.
A fronte delle comunicazioni dell'appellante e del procedimento da quest'ultima intrapreso presso l'IVASS, l'appellata aveva poi comunicato di aver rettificato il CU con assegnazione all'appellante della classe 14 esima, a fronte dell'errore consistito nell'attribuzione a quest'ultima del sinistro del 8.3.16 riconducibile al precedente proprietario.
Risulta altrettanto pacifico che l'appellante, terminata l'operatività della polizza n. 61253/30/150009036 alla scadenza del 30.04.2017, ha proceduto a sottoscrivere con altra assicurazione, altra CP_4 polizza per l'importo di € 1760,70 per l'anno 2017 (cfr. doc. 6 fascicolo prime cure appellante) che sarebbe stato determinato tenuto conto dell'erroneo CU attribuito alla stessa (16 invece di 14).
Parte appellante ha quindi chiesto il risarcimento del danno patito integrato dai maggiori costi di polizza derivanti dall'erronea attribuzione del CU (avendo per l'anno successivo sottoscritto polizza con riduzione del relativo prezzo da € 1760,70 a € 1078,02. Cfr. doc. 6 e 15 fascicolo di parte appellante) e dalla perdita per il primo anno e per i successivi della scontistica prevista dalla compagnia assicuratrice prescelta.
La domanda spiegata in prime cure su tali emergenze risulta infondata.
Sussiste un errore dell'appellata nel rilascio del certificato di rischio in favore dell'appellante con attribuzione della 16 esima classe anziché della 14esima, in ragione dell'esistenza di un sinistro occorso in data 8.3.16 tuttavia da ricondurre alla responsabilità del precedente proprietario del mezzo, avendo
4 parte appellante acquisito il mezzo in data 1.12.2016 (fatto questo pacifico e non contestato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..).
Pur non risultando essere stato prodotto in atti il certificato di rischio “erroneo” né la relativa rettifica operata dall'appellante, emerge, dalla comunicazione del 17.11.2017 allegata al doc. 3 del fascicolo di prime cure di parte appellata, che quest'ultima aveva provveduto in tale data alla rettifica della classe di rischio attribuita all'appellante correggendola dalla 16 esima alla 14 esima, come dovuta.
E' chiaro quindi che tale rettifica sia intervenuta ben dopo la scadenza della polizza n.
61253/30/150009036 (stipulata con la stessa appellata con scadenza al 30.04.2017) e che pertanto parte appellante si è avvalsa di tale (erronea) attestazione in sede di sottoscrizione della polizza per l'anno successivo con (cfr. doc. 6 fascicolo di prime cure appellante) con premio di € 1760,70 da CP_4 corrispondere in due rate.
In questo contesto, non si condivide quanto osservato dall'appellata circa la possibilità di di CP_4 rivalutare la classe di merito dell'appellante ai fini della determinazione del premio di polizza come da art. 9 del Regolamento IVASS del 19 maggio 2015 in quanto norma non rilevante nel caso in esame. Tale disposizione prevede al primo comma che “all'atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio” salvo poi regolamentare le ipotesi in cui “non risulti” l'attestato di rischio, ipotesi nel caso non ricorrente esistendo un attestato di rischio relativo all'appellante per quanto attribuente una classe di merito erronea (fatto questo pacifico ed incontestato).
Appare, in questo contesto, sussistere una condotta non conforme a buona fede e correttezza in capo all'appellata, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., la quale ha emesso un certificato di rischio viziato da errore nell'attribuzione all'appellante della classe di merito 16 esima in ragione del sinistro del 8.3.16 lei non riconducibile.
Va tuttavia rilevato che parte appellante non ha dato evidenza, come era suo onere ex art. 2697 c.c., (né invero emerge dalla polizza in questione) del fatto che l'importo della polizza stipulata con sia CP_4 stato determinato nel suo ammontare dal fatto che fosse stata (erroneamente) attribuita alla appellante la classe 16esima. Manca in altre parole la prova del nesso causale tra la condotta illecita ex art. 2043 c.c. della appellante e il danno patrimoniale che l'appellata assume aver subito.
Analogo rilievo va spiegato in relazione alla domanda relativa al risarcimento del danno, c.d. lucro cessante, per aver l'appellante perso le scontistiche previste dalla Il teste indicato sul punto. CP_4
ha riferito della presenza di detta scontistica cui ostava la segnalazione di un sinistro a Parte_3 carico dell'appellante. Tale dichiarazione non appare sufficiente a riconoscere il danno richiesto non
5 avendo parte appellante dato prova della documentazione contrattuale relativa ai termini di utilizzo di detta scontistica (per altro, attinente a contratto di assicurazione e quindi da provare per iscritto, ai sensi dell'art. 1888 I comma c.c.).
Parimenti infondata appare la domanda tesa al risarcimento del danno derivante dalla necessità di mettere in vendita il veicolo di proprietà dell'appellante mancando la prova sul punto del nesso causale tra la condotta della appellata e il danno.
L'infondatezza delle domande spiegate dall'appellante comporta il rigetto della domanda di condanna dell'appellata ex art. 96 c.p.c..
In conclusione, la sentenza appellata va confermata seppur con la superiore motivazione.
Le spese di lite di secondo grado possono essere compensate integralmente tra le parti stante la fondatezza del motivo di appello relativo alle carenze della motivazione della sentenza di prime cure e la infondatezza nel merito delle domande spiegate in prime cure dall'appellante.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 115/2002.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata con la motivazione sopra esposta;
2) sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 115/2002;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado d'appello.
Così deciso in Velletri, 27 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento di II grado iscritto al registro affari contenzioso n.
1500 del 2023, posta in delibazione all'udienza del 27.11.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Parte_1 C.F._1
Guarracino, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Albano Laziale (Roma), Via Tullio Valeri, 26,;
APPELLANTE
E
( ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Fabio Alberici, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo Roma, Via delle
Fornaci n. 38;
APPELLATA
Oggetto: assicurazione contro danni;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 novembre 2025.
FATTO E DIRITTO 1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2224/2022 emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Velletri nel giudizio n. R.G. 3924/2019 deducendo che, nel giudizio di prime cure, l'appellante aveva agito per la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versate in eccedenza per il premio RCA
e al risarcimento del danno determinato dall'errato attestato di rischio RCA emesso dalla appellata, come sanzionata dall'IVASS; che l'appellante aveva acquistato da in data 24.11.16 Controparte_2
l'autovettura Ford Ranger tg.to CW766LF; che la stessa si era rivolta alla per la copertura CP_3 assicurativa del veicolo per la successiva scadenza del 30.4.17, previo rilascio dell'attestato di rischio;
che aveva rilasciato il certificato di rischio attestante in capo all'appellante la classe 16 esima di CU, CP_3 inserendo nella tabella un sinistro riferibile al precedente proprietario, ed aveva quindi sottoposto all'appellante un preventivo RCA di oltre € 3.000; che, quindi, l'appellante si era rivolta, stante l'approssimarsi della scadenza dell'assicurazione della Ford, a sottoscrivendo con quest'ultima CP_4 polizza con premio assicurativo di € 1760,70 corrisposto in due rate semestrali, così determinato in ragione delle informazioni erronee contenute nel predetto certificato;
che l'appellante aveva perso la possibilità di beneficiare di uno sconto del 50% del premio, riservato ai soggetti che non avevano riportato incidenti nell'anno precedente;
che, a fronte del reclamo all'IVASS proposto dall'appellante,
l'IVASS aveva accolto il reclamo in data 6.11.17 ritenendo che “All'impresa è stato espressamente richiesto di rivedere la posizione, non apparendo sussistere i presupposti per penalizzare la Sua polizza, con peggioramento della classe CU dalla 14^ alla 16^, rendendo note anche a Lei le determinazioni assunte al riguardo”; che l'appellante aveva poi dovuto vendere l'autovettura in data 12.10.2018; che si era costituita in prime cure la società appellata senza contestare le superiori osservazioni ma allegando che l'appellante doveva rivolgersi all'altra assicurazione per il rimborso;
che il giudice di prime cure aveva disatteso la domanda spiegata dall'appellante; che la sentenza non era assolutamente motivata in punto di fatto e in punto di diritto;
che era evidente che l'appellante aveva sostenuto per il 2017 il premio assicurativo di € 1760,70 invece di quello di € 1078,02 applicato l'anno successivo a seguito della correzione dell'attestato di rischio, con una differenza di € 682,69; che l'appellante aveva subito una perdita patrimoniale per € 1221,69 per il maggiore costo di assicurazione e per aver perso lo sconto del
50%, pari ad € 539,01 a causa della erronea emissione del certificato di rischio;
che erronea era stata infine la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Per questi motivi
ha chiesto la revoca della sentenza appellata e l'accoglimento della domanda spiegata in prime cure.
Si è costituita la società appellata indicata in epigrafe deducendo che la sentenza gravata era corretta;
che l'appellante non aveva fornito prova dei presupposti della domanda e dell'allegato inadempimento della compagnia;
che l'autocarro Ford di poi ceduto in data 1.12.2016 all'appellante era Controparte_2 assicurato con la società appellata con polizza n. 1/61253/30/633864958 con scadenza annuale della polizza al 30.04.2017; che, a seguito del trasferimento di proprietà, l'appellata aveva emesso nuova polizza
2 n. 1/61253/030/150009036 (contraente e proprietaria Sig.ra con scadenza annuale Parte_2 sempre al 30.04.2017; che il cambiamento del proprietario non consentiva di mantenere in capo al nuovo proprietario la classe di conversione universale (c.d. CU) acquisita dal precedente proprietario;
che l'appellante aveva conseguito quindi la classe n. 14, passata poi in malus (CU 16) a seguito del sinistro del
8.3.2016; che l'appellata, rilevato che tale sinistro era addebitabile al precedente proprietario del mezzo, aveva emesso nuovo attestato di rischio per il contratto n. 61253/30/150009036 (intestato alla Sig.ra alla scadenza del 30.04.2017, rettificando le classi di assegnazione e la tabella di Parte_1 sinistrosità pregressa;
che la maggiorazione del premio causata dall'addebito del sinistro del 8.3.16 sarebbe dovuta essere applicata solo per l'anno successivo dal 30.4.17 al 30.4.18; che tuttavia la polizza n.
61253/30/150009036 non era stata rinnovata dopo il 30.4.17, stante che l'appellante si era rivolta ad altra agenzia;
che quindi nessuna maggiorazione era stata applicata al contratto di assicurazione stipulato con l'appellante; che non risultava provata la scontistica prevista dal come allegata dall'appellante; CP_4 che, in ogni caso, aveva il diritto e il potere di procedere alla verificazione dell'attribuzione CP_4 della classe operata in favore dell'appellante come previsto dall'art. 9 del regolamento IVASS del
15.5.2015; che nessun maggior premio aveva incassato l'appellata in ragione della erronea attribuzione della classe di merito all'appellante ; che la condotta tenuta dall'appellata era conforme a buona fede e correttezza;
che le dichiarazioni prestate dall' e dal dovevano essere provate CP_5 CP_2 documentalmente;
che la domanda spiegata dall'appellante doveva quindi essere rigettata;
che il danno allegato patrimoniale e non patrimoniale non era stato poi provato;
che non vi era prova del nesso causale tra la vendita del mezzo e la maggiorazione del premio.
Per questi motivi
, ha chiesto il rigetto dell'appello e in ogni caso le domande spiegate in prime cure.
Sentite le parti ed acquisito il fascicolo di prime cure, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di termine sino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali. All'odierna udienza, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti.
Parte appellante aveva agito in prime cure per il risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza dell'erronea attribuzione da parte dell'appellata della classe di merito nel CU che aveva determinato maggiori costi assicurativi per l'anno 2017 e la perdita di vantaggi e scontistiche previste dalla impresa assicurativa prescelta.
Il giudice di prime cure ha rigettato tale domanda con una motivazione che appare non sufficiente a dare contezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a relativo fondamento e in ogni caso frutto di una erronea rappresentazione dei fatti.
3 Invero parte attrice non ha agito per la ripetizione dei maggiori costi di polizza praticati dalla stessa appellata in occasione della polizza assicurativa per l'annualità dal 30.4.17 al 30.4.18, avendo scelto di assicurarsi con altra assicurazione, ma per il risarcimento del danno (integrato dai maggiori costi di assicurazione e perdita scontistica) derivanti dall'attribuzione di una erronea classe di merito da parte della appellata (classe 16 esima anziché 14 esima, stante l'oggettiva non applicabilità all'appellante della classe
1 riportata dal proprio coniuge in base alla c.d. Legge Bersani).
Ciò premesso, pur dovendosi ritenere fondato il motivo di appello a fronte della non adeguata motivazione del giudice di prime cure, sussistono i presupposti per confermare la decisione (di rigetto) del giudice di prime cure pur se con la diversa seguente motivazione.
Risulta pacifico che l'appellata aveva emesso in favore dell'appellante il contratto assicurativo n.
61253/30/150009036 con scadenza del 30.04.2017, in sostituzione della polizza n.
1/61253/30/633864958 in essere con il precedente proprietario, riconoscendo all'appellante nel CU la classe 14 esima poi passata alla classe 16 esima a seguito della liquidazione del sinistro del 8.3.2016, tuttavia pacificamente riconducibile al precedente proprietario.
A fronte delle comunicazioni dell'appellante e del procedimento da quest'ultima intrapreso presso l'IVASS, l'appellata aveva poi comunicato di aver rettificato il CU con assegnazione all'appellante della classe 14 esima, a fronte dell'errore consistito nell'attribuzione a quest'ultima del sinistro del 8.3.16 riconducibile al precedente proprietario.
Risulta altrettanto pacifico che l'appellante, terminata l'operatività della polizza n. 61253/30/150009036 alla scadenza del 30.04.2017, ha proceduto a sottoscrivere con altra assicurazione, altra CP_4 polizza per l'importo di € 1760,70 per l'anno 2017 (cfr. doc. 6 fascicolo prime cure appellante) che sarebbe stato determinato tenuto conto dell'erroneo CU attribuito alla stessa (16 invece di 14).
Parte appellante ha quindi chiesto il risarcimento del danno patito integrato dai maggiori costi di polizza derivanti dall'erronea attribuzione del CU (avendo per l'anno successivo sottoscritto polizza con riduzione del relativo prezzo da € 1760,70 a € 1078,02. Cfr. doc. 6 e 15 fascicolo di parte appellante) e dalla perdita per il primo anno e per i successivi della scontistica prevista dalla compagnia assicuratrice prescelta.
La domanda spiegata in prime cure su tali emergenze risulta infondata.
Sussiste un errore dell'appellata nel rilascio del certificato di rischio in favore dell'appellante con attribuzione della 16 esima classe anziché della 14esima, in ragione dell'esistenza di un sinistro occorso in data 8.3.16 tuttavia da ricondurre alla responsabilità del precedente proprietario del mezzo, avendo
4 parte appellante acquisito il mezzo in data 1.12.2016 (fatto questo pacifico e non contestato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..).
Pur non risultando essere stato prodotto in atti il certificato di rischio “erroneo” né la relativa rettifica operata dall'appellante, emerge, dalla comunicazione del 17.11.2017 allegata al doc. 3 del fascicolo di prime cure di parte appellata, che quest'ultima aveva provveduto in tale data alla rettifica della classe di rischio attribuita all'appellante correggendola dalla 16 esima alla 14 esima, come dovuta.
E' chiaro quindi che tale rettifica sia intervenuta ben dopo la scadenza della polizza n.
61253/30/150009036 (stipulata con la stessa appellata con scadenza al 30.04.2017) e che pertanto parte appellante si è avvalsa di tale (erronea) attestazione in sede di sottoscrizione della polizza per l'anno successivo con (cfr. doc. 6 fascicolo di prime cure appellante) con premio di € 1760,70 da CP_4 corrispondere in due rate.
In questo contesto, non si condivide quanto osservato dall'appellata circa la possibilità di di CP_4 rivalutare la classe di merito dell'appellante ai fini della determinazione del premio di polizza come da art. 9 del Regolamento IVASS del 19 maggio 2015 in quanto norma non rilevante nel caso in esame. Tale disposizione prevede al primo comma che “all'atto della stipulazione di un contratto di responsabilità civile auto, le imprese acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio” salvo poi regolamentare le ipotesi in cui “non risulti” l'attestato di rischio, ipotesi nel caso non ricorrente esistendo un attestato di rischio relativo all'appellante per quanto attribuente una classe di merito erronea (fatto questo pacifico ed incontestato).
Appare, in questo contesto, sussistere una condotta non conforme a buona fede e correttezza in capo all'appellata, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., la quale ha emesso un certificato di rischio viziato da errore nell'attribuzione all'appellante della classe di merito 16 esima in ragione del sinistro del 8.3.16 lei non riconducibile.
Va tuttavia rilevato che parte appellante non ha dato evidenza, come era suo onere ex art. 2697 c.c., (né invero emerge dalla polizza in questione) del fatto che l'importo della polizza stipulata con sia CP_4 stato determinato nel suo ammontare dal fatto che fosse stata (erroneamente) attribuita alla appellante la classe 16esima. Manca in altre parole la prova del nesso causale tra la condotta illecita ex art. 2043 c.c. della appellante e il danno patrimoniale che l'appellata assume aver subito.
Analogo rilievo va spiegato in relazione alla domanda relativa al risarcimento del danno, c.d. lucro cessante, per aver l'appellante perso le scontistiche previste dalla Il teste indicato sul punto. CP_4
ha riferito della presenza di detta scontistica cui ostava la segnalazione di un sinistro a Parte_3 carico dell'appellante. Tale dichiarazione non appare sufficiente a riconoscere il danno richiesto non
5 avendo parte appellante dato prova della documentazione contrattuale relativa ai termini di utilizzo di detta scontistica (per altro, attinente a contratto di assicurazione e quindi da provare per iscritto, ai sensi dell'art. 1888 I comma c.c.).
Parimenti infondata appare la domanda tesa al risarcimento del danno derivante dalla necessità di mettere in vendita il veicolo di proprietà dell'appellante mancando la prova sul punto del nesso causale tra la condotta della appellata e il danno.
L'infondatezza delle domande spiegate dall'appellante comporta il rigetto della domanda di condanna dell'appellata ex art. 96 c.p.c..
In conclusione, la sentenza appellata va confermata seppur con la superiore motivazione.
Le spese di lite di secondo grado possono essere compensate integralmente tra le parti stante la fondatezza del motivo di appello relativo alle carenze della motivazione della sentenza di prime cure e la infondatezza nel merito delle domande spiegate in prime cure dall'appellante.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 115/2002.
Resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata con la motivazione sopra esposta;
2) sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 115/2002;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado d'appello.
Così deciso in Velletri, 27 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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