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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1261/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1261/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MARTINO ANTONIO Parte_1
PARTE ATTRICE contro
Con il patrocinio dell'avv. FRANCO LIDIA Controparte_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, Parte_1 chiedendo di dichiarare l'illegittimità del precetto notificatogli in data Controparte_1
6.5.2020 con il quale era stato intimato di pagare la somma di € 51600.81 per crediti relativi all'assegno di mantenimento.
L'opponente, a sostegno della domanda, deduceva :
− l'assenza di titolo esecutivo in quanto la sentenza azionata, n 789/18 del 17/9/2019 del Tribunale di Castrovillari, non conteneva statuizioni in ordine al mantenimento dell'ex coniuge;
− la prescrizione quinquennale del credito vantato essendo stata richiesto il pagamento dell'assegno di mantenimento dal 22/7/2009 al 12/9/2018 con prescrizione del credito fino al 2014 incluso.
− L'avvenuto pagamento del credito relativo all'assegno di mantenimento del figlio per gli anni 2009-2010 ed, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione Per_1
quinquennale del credito;
− l'insussistenza dell'obbligo di versamento dell'assegno per il mantenimento del figlio sia per l'acquisita autonomia patrimoniale dello stesso per aver iniziato Per_1
attività lavorativa dal 2014 al 2016, sia per l'intervenuto decesso in data 5/7/2016.
− La carenza di legittimazione attiva in ordine alla pretesa di pagamento per l'assegno di mantenimento del figlio per l'espressa previsione in sentenza Per_1
dell'obbligo di versamento diretto dell'assegno.
− L'illegittimità della pretesa relativa agli onorari del primo precetto notificato in data
23.8.2019, comportando un ingiustificato incremento delle spese precettate.
, costituitasi in giudizio, rappresentava che la sentenza veniva Controparte_1
notificata unitamente all'ordinanza di omologa del 22.6.2013 e all'ordinanza presidenziale del 9.4.2013, che anche nel corso del giudizio di divorzio venivano avanzata pretese di pagamento nei confronti del , che l'opposizione risultava inammissibile in quanto Pt_1
l'opponente contestava la prescrizione del credito e non il diritto a procedere all'esecuzione derivante dall'ordinanza presidenziale e dalla sentenza di divorzio, di aver richiesto, a partire dal ricorso per cessazione degli effetti civili il pagamento della somma richiesta.
Sulla base di tali premesse parte opposta richiedeva il rigetto della domanda avversaria.
Dichiarata l'improcedibilità dell'istanza di sospensione e rigettata, perché tardivamente formulata, l'istanza istruttoria di ammissione di prova per testi, la causa, fissata la precisazione delle conclusioni, veniva riassegnata al decidente sulla base del provvedimento di variazione tabellare adottato per lo smaltimento delle cause iscritte nel periodo 2017/2022 in considerazione degli obiettivi del PNRR.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc e sostituita con il deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art.127-ter cpc.
Giova premettere che con il precetto opposto, ha richiesto il Controparte_1
pagamento della somma complessiva di € 51.600,81 di cui € 27334.10 per contributo di mantenimento del figlio dal 22.7.2009 al 5.7.2016, € 23.996,711 per il Per_1
mantenimento della stessa dal 22.7.2009 al 12.9.2018 oltre € 135,00 per onorari CP_1
di precetto in precedenza notificato, ed ulteriori onorari di precetto per € 135.000.
A fondamento della richiesta di pagamento la , così come si desume dalla relata CP_1
di notifica del precetto, ha posto la sentenza di divorzio del 17/9/2018, l'ordinanza di separazione dei coniugi del 22.6.2009 e l'ordinanza presidenziale del 9.4.2013 emessa nel corso del giudizio divorzile.
Tali atti non risultano prodotti dalla benchè parte del loro contenuto, richiamato CP_1
negli atti introduttivi non risulta essere oggetto di contestazione.
In ordine di priorità logica deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di opposizione all'esecuzione, sollevata dalla , che si rileva infondata. CP_1
La contestazione del diritto della a procedere ad esecuzione forzata si fonda, nella CP_1
prospettazione del , anche sulla prescrizione del diritto di credito azionato. Pt_1 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Introcaso tale contestazione integra i presupposti per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione in quanto evoca fatti successivi all'insorgenza dell'obbligo di pagamento che ne possono determinare l'estinzione, incidendo di conseguenza sul diritto a procedere ad esecuzione nella misura indicata in precetto.
Ciò posto, occorre ulteriormente rilevare che la sentenza divorzile, così come risulterebbe riportata pedissequamente nel precetto e non contestata dal non attribuisce alcun Pt_1
credito per il mantenimento alla si che il titolo per tale pretesa deve CP_1
necessariamente essere individuato nell'ordinanza di separazione dei coniugi.
Ciò posto, rileva, anzitutto il giudicante che il credito del pagamento di somme di denaro a titolo di assegno di mantenimento ha natura periodica e soggiace alla prescrizione quinquennale. (Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005 “In tema di separazione dei coniugi
e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno
di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e
periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della
pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta,
l'interesse del creditore a ciascun adempimento.)
Ne consegue che risulta prescritto il credito relativo ai ratei dell'assegno di mantenimento dovuti oltre i 5 anni dall'epoca di notifica del primo precetto del 23.8.2019, che costituisce valido atto interruttivo della prescrizione.
In assenza di prova di richieste formali di pagamento idonee ad interrompere il decorso della prescrizione, il cui onere gravava sulla , risultano, pertanto, prescritti tutti i ratei CP_1
dovuti fino al 23.8.2014 e non dovuti quelli successivi alla emissione della sentenza di divorzio che non ha riconosciuto alcun assegno divorzile alla . CP_1
Per quanto concerne il credito vantato per il mantenimento del figlio , richiesto in Per_1
pagamento fino all'epoca del suo decesso, avvenuto il 5.7.2016, occorre rilevare che anche per tali crediti è stata sollevata eccezione di prescrizione che risulta fondata non essendo stata fornita la prova della notifica di alcun valido atto interruttivo.
Risultano, pertanto, prescritti tutti i ratei dovuti fino al 23.8.2014 mentre risulta dovuto il pagamento per quelli intercorrenti da tale data fino all'epoca del decesso di Per_2
, così come richiesto dalla creditrice.
[...]
Al riguardo è opportuno rimarcare che il non ha prodotto alcun provvedimento che, Pt_1
prendendo atto dell'intervenuta autosufficienza economica del figlio, abbia sancito la cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno si che la produzione documentale dell'intimato non è idonea a produrre l'effetto di far cessare gli effetti del provvedimento di versamento dell'assegno di mantenimento.
Peraltro, occorre ulteriormente rilevare che non risulta contestato dal l' obbligo di Pt_1
versamento alla moglie dell'assegno di mantenimento del figlio fino alla disposizione del pagamento diretto adottata dal giudice con la sentenza di divorzio, si che deve essere riconosciuto, l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento del figlio in favore della madre fino all'epoca del decesso di . Persona_2
Risulta dovuto, pertanto il pagamento dei ratei per il mantenimento del figlio dal Per_1
24.8.2014 fino al 5/7/2016.
In ordine alla ulteriore eccezione di illegittimità della somma pretesa a titolo di onorari per il precedente precetto occorre rilevare che secondo l'orientamento della Suprema Corte /Sez.
3, Sentenza n. 19876 del 29/08/2013) “Non è preclusa al creditore la rinnovazione del
precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli
non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in
quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non
per l'intero.”
La somma di € 135,00 s titolo di onorari per il precetto rinnovato, pertanto, non è dovuta.
Ricorrono giusti motivi, in virtù della reciproca soccombenza, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
rigettata ogni altra istanza eccezione deduzione, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'opposizione dichiara che Controparte_1
ha diritto a procedere ad esecuzione per il pagamento dei ratei relativi all'assegno per il suo mantenimento dal 24.8.2014 fino al 12.9.2018, così come richiesto in precetto e per il pagamento dei ratei relativi al mantenimento del figlio Per_2
dal 24.8.2014 al 5/7/2016.
[...]
− Dichiara non dovuta la somma di € 135,00 relativi agli onorari richiesti per il precetto notificato il 23.8.2019.
− Dichiara interamente compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
Castrovillari, 17 dicembre 2025
Il giudice Massimo Lento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dott. Massimo Lento
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1261/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MARTINO ANTONIO Parte_1
PARTE ATTRICE contro
Con il patrocinio dell'avv. FRANCO LIDIA Controparte_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Castrovillari, Parte_1 chiedendo di dichiarare l'illegittimità del precetto notificatogli in data Controparte_1
6.5.2020 con il quale era stato intimato di pagare la somma di € 51600.81 per crediti relativi all'assegno di mantenimento.
L'opponente, a sostegno della domanda, deduceva :
− l'assenza di titolo esecutivo in quanto la sentenza azionata, n 789/18 del 17/9/2019 del Tribunale di Castrovillari, non conteneva statuizioni in ordine al mantenimento dell'ex coniuge;
− la prescrizione quinquennale del credito vantato essendo stata richiesto il pagamento dell'assegno di mantenimento dal 22/7/2009 al 12/9/2018 con prescrizione del credito fino al 2014 incluso.
− L'avvenuto pagamento del credito relativo all'assegno di mantenimento del figlio per gli anni 2009-2010 ed, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione Per_1
quinquennale del credito;
− l'insussistenza dell'obbligo di versamento dell'assegno per il mantenimento del figlio sia per l'acquisita autonomia patrimoniale dello stesso per aver iniziato Per_1
attività lavorativa dal 2014 al 2016, sia per l'intervenuto decesso in data 5/7/2016.
− La carenza di legittimazione attiva in ordine alla pretesa di pagamento per l'assegno di mantenimento del figlio per l'espressa previsione in sentenza Per_1
dell'obbligo di versamento diretto dell'assegno.
− L'illegittimità della pretesa relativa agli onorari del primo precetto notificato in data
23.8.2019, comportando un ingiustificato incremento delle spese precettate.
, costituitasi in giudizio, rappresentava che la sentenza veniva Controparte_1
notificata unitamente all'ordinanza di omologa del 22.6.2013 e all'ordinanza presidenziale del 9.4.2013, che anche nel corso del giudizio di divorzio venivano avanzata pretese di pagamento nei confronti del , che l'opposizione risultava inammissibile in quanto Pt_1
l'opponente contestava la prescrizione del credito e non il diritto a procedere all'esecuzione derivante dall'ordinanza presidenziale e dalla sentenza di divorzio, di aver richiesto, a partire dal ricorso per cessazione degli effetti civili il pagamento della somma richiesta.
Sulla base di tali premesse parte opposta richiedeva il rigetto della domanda avversaria.
Dichiarata l'improcedibilità dell'istanza di sospensione e rigettata, perché tardivamente formulata, l'istanza istruttoria di ammissione di prova per testi, la causa, fissata la precisazione delle conclusioni, veniva riassegnata al decidente sulla base del provvedimento di variazione tabellare adottato per lo smaltimento delle cause iscritte nel periodo 2017/2022 in considerazione degli obiettivi del PNRR.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc e sostituita con il deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art.127-ter cpc.
Giova premettere che con il precetto opposto, ha richiesto il Controparte_1
pagamento della somma complessiva di € 51.600,81 di cui € 27334.10 per contributo di mantenimento del figlio dal 22.7.2009 al 5.7.2016, € 23.996,711 per il Per_1
mantenimento della stessa dal 22.7.2009 al 12.9.2018 oltre € 135,00 per onorari CP_1
di precetto in precedenza notificato, ed ulteriori onorari di precetto per € 135.000.
A fondamento della richiesta di pagamento la , così come si desume dalla relata CP_1
di notifica del precetto, ha posto la sentenza di divorzio del 17/9/2018, l'ordinanza di separazione dei coniugi del 22.6.2009 e l'ordinanza presidenziale del 9.4.2013 emessa nel corso del giudizio divorzile.
Tali atti non risultano prodotti dalla benchè parte del loro contenuto, richiamato CP_1
negli atti introduttivi non risulta essere oggetto di contestazione.
In ordine di priorità logica deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di opposizione all'esecuzione, sollevata dalla , che si rileva infondata. CP_1
La contestazione del diritto della a procedere ad esecuzione forzata si fonda, nella CP_1
prospettazione del , anche sulla prescrizione del diritto di credito azionato. Pt_1 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Introcaso tale contestazione integra i presupposti per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione in quanto evoca fatti successivi all'insorgenza dell'obbligo di pagamento che ne possono determinare l'estinzione, incidendo di conseguenza sul diritto a procedere ad esecuzione nella misura indicata in precetto.
Ciò posto, occorre ulteriormente rilevare che la sentenza divorzile, così come risulterebbe riportata pedissequamente nel precetto e non contestata dal non attribuisce alcun Pt_1
credito per il mantenimento alla si che il titolo per tale pretesa deve CP_1
necessariamente essere individuato nell'ordinanza di separazione dei coniugi.
Ciò posto, rileva, anzitutto il giudicante che il credito del pagamento di somme di denaro a titolo di assegno di mantenimento ha natura periodica e soggiace alla prescrizione quinquennale. (Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005 “In tema di separazione dei coniugi
e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno
di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e
periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della
pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta,
l'interesse del creditore a ciascun adempimento.)
Ne consegue che risulta prescritto il credito relativo ai ratei dell'assegno di mantenimento dovuti oltre i 5 anni dall'epoca di notifica del primo precetto del 23.8.2019, che costituisce valido atto interruttivo della prescrizione.
In assenza di prova di richieste formali di pagamento idonee ad interrompere il decorso della prescrizione, il cui onere gravava sulla , risultano, pertanto, prescritti tutti i ratei CP_1
dovuti fino al 23.8.2014 e non dovuti quelli successivi alla emissione della sentenza di divorzio che non ha riconosciuto alcun assegno divorzile alla . CP_1
Per quanto concerne il credito vantato per il mantenimento del figlio , richiesto in Per_1
pagamento fino all'epoca del suo decesso, avvenuto il 5.7.2016, occorre rilevare che anche per tali crediti è stata sollevata eccezione di prescrizione che risulta fondata non essendo stata fornita la prova della notifica di alcun valido atto interruttivo.
Risultano, pertanto, prescritti tutti i ratei dovuti fino al 23.8.2014 mentre risulta dovuto il pagamento per quelli intercorrenti da tale data fino all'epoca del decesso di Per_2
, così come richiesto dalla creditrice.
[...]
Al riguardo è opportuno rimarcare che il non ha prodotto alcun provvedimento che, Pt_1
prendendo atto dell'intervenuta autosufficienza economica del figlio, abbia sancito la cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno si che la produzione documentale dell'intimato non è idonea a produrre l'effetto di far cessare gli effetti del provvedimento di versamento dell'assegno di mantenimento.
Peraltro, occorre ulteriormente rilevare che non risulta contestato dal l' obbligo di Pt_1
versamento alla moglie dell'assegno di mantenimento del figlio fino alla disposizione del pagamento diretto adottata dal giudice con la sentenza di divorzio, si che deve essere riconosciuto, l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento del figlio in favore della madre fino all'epoca del decesso di . Persona_2
Risulta dovuto, pertanto il pagamento dei ratei per il mantenimento del figlio dal Per_1
24.8.2014 fino al 5/7/2016.
In ordine alla ulteriore eccezione di illegittimità della somma pretesa a titolo di onorari per il precedente precetto occorre rilevare che secondo l'orientamento della Suprema Corte /Sez.
3, Sentenza n. 19876 del 29/08/2013) “Non è preclusa al creditore la rinnovazione del
precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli
non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in
quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non
per l'intero.”
La somma di € 135,00 s titolo di onorari per il precetto rinnovato, pertanto, non è dovuta.
Ricorrono giusti motivi, in virtù della reciproca soccombenza, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
rigettata ogni altra istanza eccezione deduzione, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'opposizione dichiara che Controparte_1
ha diritto a procedere ad esecuzione per il pagamento dei ratei relativi all'assegno per il suo mantenimento dal 24.8.2014 fino al 12.9.2018, così come richiesto in precetto e per il pagamento dei ratei relativi al mantenimento del figlio Per_2
dal 24.8.2014 al 5/7/2016.
[...]
− Dichiara non dovuta la somma di € 135,00 relativi agli onorari richiesti per il precetto notificato il 23.8.2019.
− Dichiara interamente compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio.
Castrovillari, 17 dicembre 2025
Il giudice Massimo Lento