Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 126 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 07/05/1948 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 12/05/1958 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Della Libertà n.78, presso lo studio dell'avv. Siino Giuseppe che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/01/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1.dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 150,00 per il mantenimento del CP_2 coniuge stante la non autosufficienza economica della sig.ra , da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo l'indice ISTAT.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/01/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 09/08/1980 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 93 - P. II – serie A - Anno 1980).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 23/04/2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
2