Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 21750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21750 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21750/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08508/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8508 del 2022, proposto da VI S.p.A. già IT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione Co.Di.Ci. – Centro per i Diritti del Cittadino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento dell'AGCM n. 30138 del 27 aprile 2022, adottato all'esito del procedimento istruttorio PS12047 e notificato alla ricorrente in data 9 maggio 2022, mediante il quale l'AGCM ha deliberato:
“a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera a), del presente provvedimento, posta in essere dalla società IT S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo;
b) di irrogare alla società IT S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 € (ottantamila euro);
c) che la condotta descritta al punto II, lettera b), del presente provvedimento, posta in essere dalla società IT S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli artt. 49, comma 1, lettera h), e 51, commi 6 e 7, del Codice del Consumo;
d) di irrogare alla società IT S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila
euro)”;
- del provvedimento del 25 novembre 2021, comunicato alla Società il giorno seguente, con il quale l'AGCM ha disposto il rigetto degli impegni proposti da IT ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nonché dell'art. 9 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie adottato con delibera AGCM n. 25411 del 1° aprile 2015;
- di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti relativi al procedimento, inclusi: il provvedimento di avvio del procedimento del 22 luglio 2021; la comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria notificata a IT in data 15 dicembre 2021; i provvedimenti di proroga dei termini del procedimento del 19 ottobre 2021, dell'11 gennaio 2022 e del 22 febbraio 2022;
nonché, per quanto occorrer possa:
- del Regolamento adottato con delibera AGCM n. 25411 del 1° aprile 2015;
- del parere reso dall'AGCOM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206/2005, e acquisito dall'AGCM in data 3 marzo 2022;
- del parere reso dall'ARERA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206/2005, e acquisito dall'AGCM in data 30 marzo 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. FI MA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I fatti di causa possono essere così sinteticamente tratteggiati.
In data 22 luglio 2021, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento de quo al fine di accertare la conformità con la disciplina consumeristica di due condotte poste in essere nell’ambito dell’attività di vendita di servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero, anche a favore di utenti domestici e microimprese.
In particolare, le condotte contestate sono consistite:
A) sotto un primo profilo, nella opacità e incompletezza delle informazioni rese in vari supporti comunicativi, accessibili sul sito internet aziendale, negli script utilizzati e nel teleselling e nella documentazione contrattuale; in particolare nelle Condizioni Tecniche Economiche dell'Offerta in merito all’esistenza, natura e quantificazione dei costi applicabili all'utenza quali: - gli oneri di commercializzazione (che all'interno della prescritta scheda di riepilogo dei corrispettivi, risultavano per la maggior parte oltre che indicati solo a mezzo di acronimi, anche non quantificati oppure inadeguatamente determinati mediante mero rinvio al valore dei corrispettivi di commercializzazione fissato da ARERA); - altri oneri autonomamente determinati dall'impresa per entrambe le tipologie di forniture energetiche (corrispettivo fisso di gestione energetica, costo di istruttoria una tantum, corrispettivo di disdetta verso il vecchio fornitore) per i quali non risultava chiara la natura, l'entità dei servizi e dei costi aziendali specificamente remunerati, la modalità/frequenza di addebito all'utente; - il deposito cauzionale, di cui veniva omessa o non chiaramente rappresentata l'entità; - la comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche di fornitura, adottata in modalità e con termini non conformi alla vigente normativa di settore (inserimento direttamente in bolletta e termine di 60 giorni di preavviso);
B) sotto altro aspetto, nella sussistenza di previsioni contrattuali (segnatamente articolo 2.2 delle CGE) in contrasto con le norme applicabili alla conclusione dei contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza, non ancorando il perfezionamento dell'offerta alla trasmissione al cliente della relativa documentazione contrattuale, comprensiva del modulo informativo per l'esercizio del diritto di ripensamento e della welcome letter, omettendo altresì l'invio e/o la messa a disposizione del supporto durevole ove è memorizzata la registrazione telefonica del contratto e del supporto durevole contenente la conferma della volontà del consumatore aderire all’offerta commerciale.
Nel corso del procedimento, il professionista ha presentato una proposta di impegni in data 7 settembre 2021 (integrati il 29 settembre, il 27 ottobre e il 9 novembre del medesimo anno) disattesa dall’Autorità con delibera del 25 novembre 2021.
Prorogata la data di chiusura della fase istruttoria (su richiesta del professionista e poi d'ufficio anche al fine di acquisire memoria e documenti da parte dell'impresa), l'Autorità ha quindi acquisito il prescritto parere sia dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (CO) sia dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
Quindi all'esito dell’istruttoria, l'amministrazione si è determinata nei sensi del provvedimento gravato, accertando che la ricorrente ha posto in essere le condotte scorrette sopra descritte e irrogando due distinte sanzioni amministrative pecuniarie.
Per la pratica sub a), posta in essere a partire dal 2019 fino a tutto il mese di febbraio 2022, risultata in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, è stata inflitta una sanzione pari a 80.000 Euro; per la condotta sub b), posta in essere dal 2019 fino a tutto il mese di gennaio 2022, risultata in violazione degli articoli 49, comma 1, lett. h) e 51, commi 6 e 7 del medesimo Codice, è stata invece irrogata la sanzione di euro 20.000.
2. Ciò ricordato, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, IT (ora VI PA) ha impugnato il provvedimento dell’ST, lamentandone l'illegittimità in ragione di articolati motivi di diritto, in particolare denunciando:
- la violazione del termine per l'avvio del procedimento e la violazione dell'articolo 14 della legge 689 del 1981;
- l'illegittimo rigetto degli impegni;
- il travisamento delle risultanze istruttorie circa la divisata configurazione delle condotte attraverso il canale internet;
- l'erroneità della valutazione degli asseriti illeciti contestati;
- l'erroneità della valutazione dell’ST, laddove l’amministrazione avrebbe abusivamente ricondotto i comportamenti contestati a distinte violazioni del codice del consumo, duplicando la sanzione;
- la sproporzione e eccessività di quest'ultima.
Sulla base delle sopra dedotte doglianze, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento.
Si è costituita in giudizio l’Autorità intimata ampiamente argomentando nel senso dell’infondatezza del gravame.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 15 ottobre 2025.
3. Tanto premesso in fatto, deve essere respinto il primo motivo di ricorso.
Per mezzo della prima lagnanza, la ricorrente ha contestato che le segnalazioni da cui è originato il procedimento risalirebbero al 14 luglio 2020 e che tali segnalazioni già avrebbero contenuto tutti gli elementi essenziali per avviare l’istruttoria; mentre quest’ultima sarebbe stata iniziata dall’Autorità solo dopo un anno, con riveniente violazione dell’articolo 14 della legge 689/81.
Il motivo è infondato.
In merito deve preliminarmente osservarsi come la circostanza che il Consiglio di Stato abbia recentemente rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una nuova questione interpretativa dell’art. 14 della legge 689/1981 risulta ininfluente sull’odierno giudizio: invero, quell’ordinanza (Cons. Stato, sez. VI, ord., 14 maggio 2025, n. 4151) afferisce ad una violazione del diritto antitrust (segnatamente, un’intesa vietata dall’art. 101 UE), mentre nell’odierno giudizio viene in rilievo una pratica commerciale scorretta (di cui agli artt. 20 ss. cod. cons.).
In ogni caso, va considerato che la Corte di giustizia ha più volte rammentato che qualora «la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o […] la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbî» il giudice nazionale non è tenuto a rimettere la questione ai sensi dell’art. 267 UE (Corte giust. Ue, 6 ottobre 2021, causa C-561/19), deve ritenersi che si possa decidere la causa senza dover attendere l’ulteriore pronunciamento del giudice europeo (come tra l’altro già avvenuto in ipotesi analoghe, cfr. Tar Lazio, sez. I, 1° luglio 2025, n. 12941, 26 agosto 2025, n. 15795).
Deve infatti rilevarsi che, pronunciandosi sulla questione dell’applicabilità dell’art. 14 della l. n. 689/81, e del relativo termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni, ai procedimenti sanzionatori in materia di pratiche commerciali scorrette, con sentenza del 30 gennaio 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che: “Gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica commerciale sleale condotto da un’autorità nazionale responsabile dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all’impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito, e, dall’altro, sanziona l’inosservanza di tale termine con l’annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d’infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest’ultima di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica”.
Per addivenire a tale conclusione la Corte ha premesso che gli Stati membri, nell’adozione e l’applicazione di tali norme, sono tenuti ad esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e del principio di effettività, di tal che “essi non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione di tale diritto” (§ 36 sent.); a tal fine, i termini procedurali fissati devono “far sì che, nel rispetto del principio della certezza del diritto, le cause siano trattate entro un termine ragionevole, senza compromettere l’effettiva attuazione della direttiva 2005/29 nell’ordinamento giuridico interno” (§ 38 sent.); tutto ciò tenendo conto “delle peculiarità dei casi riguardanti la lotta contro le pratiche commerciali sleali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29 e, in particolare, del fatto che tali casi possono richiedere una complessa analisi materiale ed economica” (§ 40 sent.).
La Corte ha precisato, altresì, che “al fine di adempiere efficacemente il loro obbligo di applicare il diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori, le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa in detta materia devono essere in grado di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce ad esse indirizzate, disponendo, a tal fine, di un ampio margine di discrezionalità” (§ 49 sent.), onde poter “procedere a tutte le misure istruttorie preliminari nonché alle valutazioni di fatto e di diritto spesso complesse, necessarie per valutare se l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio sia giustificato, ma anche di scegliere, in funzione del grado di priorità che, nell’esercizio della sua indipendenza operativa, intende accordare a una procedura d’infrazione in corso, il momento più opportuno per avviare, se del caso, la fase istruttoria in contraddittorio di quest’ultima” (§ 52 sent.).
Richiamando le conclusioni dell’Avvocato Generale, la Corte ha osservato che “l'applicazione del termine in questione rischia di obbligare l'AGCM a dover trattare in maniera indifferenziata l'insieme delle procedure d'infrazione di cui è investita, prendendo in considerazione non già le circostanze proprie di ciascuna procedura, ma seguendo unicamente un ordine cronologico, impedendole così di stabilire e attuare priorità per le sue procedure in materia di tutela dei consumatori. Tale Autorità potrebbe quindi essere costretta ad avviare procedimenti istruttori su basi di fatto e di diritto incerte o a privilegiare il trattamento di talune categorie di casi che le sue risorse disponibili le consentano di trattare superata la fase dell'indagine preliminare, a scapito magari di casi particolarmente complessi e dannosi per gli interessi dei consumatori. Un siffatto pregiudizio all'indipendenza operativa dell'AGCM è tanto più verosimile in una situazione in cui il dies a quo del termine, le cui modalità di avvio appaiono, del resto, poco precise, poco chiare e poco prevedibili tanto per tale autorità quanto per l'impresa interessata, coincide con la prima segnalazione dell'asserita violazione presso tale autorità, la quale è quindi obbligata ad istruire immediatamente il fascicolo” (par. 58).
In ogni caso, deve anche considerarsi che nella fattispecie, benché le prime segnalazioni siano pervenute all’Autorità fin dal luglio 2020, solo con il sopravvenire nel tempo di ulteriori segnalazioni, l’Autorità ha potuto effettivamente valutare se le denunce pervenute potessero essere riconducibili ad episodi isolati (fisiologici) oppure potessero considerarsi sintomatiche di un problema diffuso e reiterato nel tempo, tale da giustificare l’avvio del procedimento sanzionatorio; ove, infatti, il termine per l’avvio dovesse essere fatto decorrere rigidamente dalle prime denunce, l’Autorità si vedrebbe costretta ad avviare numerosi procedimenti senza operare quel vaglio necessario a far sì che solo le condotte di maggiore gravità e diffusione siano effettivamente perseguite.
Si aggiunga che il procedimento de quo si è sviluppato durante il periodo di emergenza sanitaria da infezione COVID-19, con ulteriore rallentamento delle necessarie attività strumentali.
Ciò tanto più se si considera che nel passo della sentenza sopra riportato la Corte di Giustizia ha anche precisato che far decorrere il termine per l’avvio del procedimento dalla prima segnalazione dell’asserita violazione presso tale autorità può comportare un effettivo pregiudizio all’indipendenza operativa dell’Autorità.
Si aggiunga che la ricorrente non ha in alcun modo indicato il pregiudizio, in termini di lesione dei diritti di difesa, che le sarebbe derivato dall’inutile decorso del termine in questione e dall’avvio non tempestivo del procedimento, elemento che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia assume rilievo decisivo ai fini dell’accoglimento della censura di tardività dell’attività procedimentale.
Ed infatti in più occasioni la Corte di giustizia UE ha affermato che il superamento del termine ragionevole può costituire motivo di annullamento delle decisioni che accertano infrazioni solo se risulti provato che la violazione del principio del termine ragionevole ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate; al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo (Tribunale UE, 18.11.2020, cause T-814/17, p.ti 357-359; e in senso conforme, Tribunale UE, 6.12.2020, T-515/18, p.to 91 e Corte di giustizia, 21.1.2021, causa C-466/19 P, p.to 32 e 21.9.2006, Gebied, C 105/04).
Inoltre, nella fattispecie rileva anche la natura permanente dell’illecito contestato: la circostanza che la condotta fosse ancora in essere al momento dell’avvio (e anche della conclusione del procedimento) esclude, infatti, che tra la condotta e l’accertamento si sia creato uno iato temporale tale da poter limitare la possibilità per l’impresa di reperire le eventuali prove a discarico riguardanti l’infrazione addebitata.
Né tale pregiudizio può essere individuato nel fatto che la parte interessata, non essendo notiziata dell’avvio del procedimento sanzionatorio, continuerebbe nella pratica ipoteticamente illecita, andando incontro a conseguenze di maggiore entità, poiché tale affermazione postulerebbe che l’inerzia dell’Amministrazione ingeneri un affidamento che consentirebbe la prosecuzione della condotta illecita mentre, come è evidente, il soggetto che pone in essere una pratica commerciale scorretta o, comunque, una condotta sanzionabile, non può certo efficacemente sostenere di aver perseverato nell’illecito sol perché non gli sarebbe stata contestata la violazione.
Del resto, anche il Consiglio di Stato ha recepito i passaggi principali della sentenza della Corte di giustizia (Cons. Stato, sentenza n. 2979/2025), affermando che i principî espressi dalla Corte comportano che ai procedimenti antitrust di AGCM si applica solo il principio del termine ragionevole e che in ogni caso, per dar luogo ad una ipotesi di annullamento del provvedimento finale, la parte deve dimostrare il pregiudizio che l’eventuale eccessiva durata della fase preistruttoria ha determinato sui propri diritti di difesa.
A tal riguardo la citata recente ordinanza n.4151/2025, che ha di nuovo disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte europea, deve essere disattesa, perché non ha considerato che la Corte ha già risposto a entrambi i quesiti e che, inter alia, quanto al secondo quesito (inerente il regime della prova della presunta lesione al diritto di difesa), la disciplina del regime della prova è rimessa alla autonomia procedurale dei paesi membri, non risultando alcuna irragionevolezza nell’imporre all’impresa sanzionata l’ipotetica prova del danno patito dalla violazione del termine di 90 gg (per il principio di “vicinanza” della prova e per l’impossibilità di imporre all’amministrazione la cd. “prova negativa”).
4. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta la legittimità del rigetto degli impegni, come deliberato dall'Autorità con atto del 25 novembre 2021. L'istante ha altresì contestato il fatto che l'ST non abbia chiesto ulteriori integrazioni degli impegni stessi e ha lamentato una dedotta diPArità di trattamento con altri operatori (che avrebbero ricevuto un trattamento diverso, avendo l'Autorità nei loro riguardi accettato le misure rimediali proposte).
Rileva il Collegio come debba farsi riferimento alla univoca giurisprudenza dal giudice amministrativo secondo cui la valutazione degli impegni, da parte dell'Autorità, ha un carattere latamente discrezionale, in quanto rientra nell'ambito dell'autonomia intestata alla stessa amministrazione di scegliere le priorità di intervento e l’opportunità di perseguire le condotte commerciali gravemente scorrette.
La stessa possibilità di richiedere integrazioni agli impegni proposti dal professionista rientra in tale ampia discrezionalità.
Per altro l'ST ha consentito comunque alla società di modificare e di integrare la prima proposta. Il punto è che, con ragionamento logico e non sostituibile da un diverso giudizio dal giudice amministrativo, l'AGCM ha ritenuto la necessità di perseguire comunque la condotta, perché i ravvisati profili di scorrettezza non erano stati adeguatamente rimossi dal professionista e perché la condotta era connotata da specifici elementi di gravità che suggerivano la definizione del procedimento.
Il fatto che l'amministrazione avesse consentito una prima modifica degli impegni e che avesse interloquito col professionista nono costituiscono circostanze da cui potesse sorgere un affidamento del professionista circa un esito positivo dei proposti impegni.
Deve ribadirsi che l'Autorità è pienamente libera di perseguire le potenzialità dannose della pratica, laddove sia evidente la gravità della stessa.
Né può seguirsi l'assunto incentrato su di una dedotta diPArità di trattamento rispetto ad altri operatori, perché difetta una identità di fattispecie (per altro nei casi indicati dall'esponente, gli uffici risultano aver compiuto analoghi accertamenti).
5. Circa i motivi di gravame che attengono al merito della valutazione delle pratiche scorrette, si rileva che il giudizio dell'Autorità è immune da apparenti illogicità o travisamenti, tal che resiste al sindacato estrinseco di legittimità del TAR.
6. Deve in primis respinta la doglianza con cui la società istante contesta un preteso errore in cui sarebbe incorso l’ST (e lo stesso CO nel parere reso), laddove si è ritenuto che le attività promozionali e commerciali contestate fossero state diffuse tramite internet quale mezzo “suscettibile di raggiungere una molteplicità di consumatori). Secondo la ricorrente, in effetti, sul sito web aziendale sarebbero state pubblicate esclusivamente le Condizioni Generali di Fornitura (che contengono la disciplina generale del rapporto di erogazione e di fornitura del bene) e non le Condizioni Tecnico Economiche (le uniche che contengono l’indicazione del prezzo e le altre caratteristiche dell’offerta).
La censura non considera che l’Autorità ha compiuto una più vasta valutazione.
L’amministrazione ha apprezzato, con riguardo alla prima condotta, le modalità di rappresentazione e diffusione delle caratteristiche delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica o gas naturale relative alle offerte commerciali proposte e diffuse su vari supporti comunicativi (dunque non solo tramite il sito web).
Ugualmente con riguardo alla condotta sub b), la valutazione dell’Autorità si è incentrata sulle modalità di conclusione dei contratti a distanza in base a tutte le modalità comunicative adottate dal professionista. Una significativa parte delle informazioni era accessibile direttamente all’utenza attraverso il sito web aziendale in seno alle GF (indicazioni sul deposito cauzionale, sulle modalità e termini di comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche e sul momento di perfezionamento del contratto di fornitura).
Il provvedimento ha ricostruito la gravità delle condotte mediante l’analisi di tutte le modalità di diffusione delle informazioni commerciali (per la seconda condotta le informazioni commerciali erano state trasmesse attraverso anche tramite il canale teleselling, tanto che la amministrazione ha rilevato in tal caso una ridotta diffusività del messaggio).
7. Ciò chiarito sul tipo di analisi e sulla correttezza dei dati posti dall’Autorità a base del giudizio, giova rilevare come, con riguardo alla prima pratica commerciale contestata, gli uffici abbiano ben ricostruito la condotta sanzionata.
Il provvedimento ha infatti dato conto innanzi tutto, quanto agli oneri di commercializzazione riportati delle GF mediante acronimi di non facile comprensione (senza indicare la loro quantificazione precisa), che si trattava di modalità comportanti grave carenza informativa. Soprattutto riguardo ad una voce che influiva in maniera significativa sulla spesa complessiva del consumatore e che dunque doveva essere ben conosciuta, in maniera chiara ed intellegibile, dagli utenti.
Ugualmente ingannevole è risultata la comunicazione degli altri oneri riportati nelle CTE, vale a dire il corrispettivo fisso di gestione energetica, il costo di istruttoria una tantum, il corrispettivo di disdetta verso il vecchio fornitore.
In tal caso, l’Autorità ha rilevato che si trattava di voci calcolate in maniera contraddittoria e addebitate su base mensile. Inoltre non si comprendeva agevolmente quali servizi esse remunerassero e come potessero essere recuperate in caso di recesso anticipato dalla fornitura (eguali problematiche sono state avvisate nella vendita a distanza delle forniture energetiche nel cd. teleselling, sia con riferimento agli script in dotazione agli addetti sia nell’ambito delle stesse chiamate telefoniche con gli utenti).
Altrettàli opacità sono state individuate dall’amministrazione: - nelle informazioni sul deposito cauzionale, la cui entità non è stata specificata in maniera traPArente dalla documentazione contrattuale; - e nella comunicazione delle modifiche unilaterale delle condizioni economiche.
Sotto quest’ultimo aspetto, si osserva che la previsione contrattuale era violativa della disciplina di settore (termine di comunicazione della modifica e necessità che essa non sia abbinata alla fattura ma oggetto di documento separato).
Alla luce di quanto sopra, il Collegio reputa che il provvedimento abbia compiutamente illustrato il comportamento della società, come riconducibile ad una pratica commerciale ingannevole, idonea a falsare in misura apprezzabile la scelta del consumatore medio in relazione ai servizi offerti.
Correttamente, la difesa erariale menziona la pertinente giurisprudenza la quale ha più volte affermato:
- che la scorrettezza di una pratica può configurarsi non solo nel caso in cui vengano riportate informazioni propriamente false, ma anche quando sia ravvisabile un’omissione informativa rilevante ovvero modalità informative che alterino la corretta percezione del messaggio nel pubblico dei consumatori. Tale valutazione, per altro, va effettuata con giudizio prognostico ex ante e prescinde, in ragione della natura di illecito di mero pericolo dell’illecito consumeristico, dai concreti danni effettivamente provocati dal comportamento scorretto. l’illecito de quo è illecito di mero pericolo, già in sé potenzialmente idoneo a pregiudicare la libertà pre-negoziale e le scelte commerciali dei consumatori;
- che il principio di chiarezza e completezza nelle comunicazioni informative e pubblicitarie si impone fin dal primo contatto con il consumatore, con la conseguenza che anche il rinvio a ulteriori fonti di informazione, tra l'altro di consultazione solo eventuale, non consente di sanare ex post l'inadempimento dell'onere informativo imposto all'operatore.
8. Anche con riguardo alla seconda condotta, l’apprezzamento dell’ST appare immune da irragionevolezza, nella parte in cui ha rilevato la violazione della disciplina sui contratti a distanza. In particolare, è stato analizzato l’articolo 2.2 delle Condizioni Generali di Fornitura, laddove non è previsto che il perfezionamento dell’offerta sia collegato all’invio della documentazione contrattuale (e della welcome letter), comprensiva del modulo informativo per l’esercizio del diritto di ripensamento.
E’ stata pure accertata la mancata messa a disposizione del consumatore del supporto durevole ove è memorizzata la registrazione telefonica del contratto e/o del supporto durevole contenente la conferma della volontà del consumatore di aderire all’offerta commerciale.
Del resto, la stessa ricorrente ha riconosciuto che il consumatore avrebbe comunque potuto comunque acquisire tutte le informazioni pre-contrattuali necessarie tramite altre previsioni nonché tramite la welcome lettere e l’informativa finale. Il professionista si è altresì giustificato imputando la responsabilità del mancato invio del plico contrattuale all’agenzia di teleselling all’epoca incaricata; fatto questo che certo non può mandare esente da colpa la ricorrente che si è avvalsa di un soggetto evidentemente inadeguato.
Anche sotto tal profilo, deve predicarsi il pacifico assunto secondo cui, per valutare l’illiceità di una condotta, deve essere valutato il messaggio principale che “cattura” l’attenzione del consumatore al primo contatto negoziale. Tale messaggio deve essere già da subito completo di tutti gli elementi essenziali per un corretto e oggettivo discernimento, in modo tale che il cd. “effetto aggancio” del cliente avvenga rendendo quest’ultimo del tutto consapevole della scelta commerciale che si accinge a porre in essere.
9. Né, al fine di inferire la dedotta irrilevanza della pratica contestata, può attribuirsi rilievo al fatto che vi sia stato un numero esiguo di segnalazioni pervenute all’Autorità.
Premesso che l’Autorità ha avviato il procedimento non solo in base alle segnalazioni ricevute ma anche d’ufficio mediante un’apposita e specifica attività di monitoraggio nei confronti di una serie di operatori del settore energetico, è pure decisiva la già rappresentata natura di illecito di pericolo delle pratiche scorrette, tal che il ridotto numero dei segnalanti non incide né sulla completezza dell’istruttoria né sulla gravità dell’illecito.
10. Deve essere disattesa la censura, esposta con il quinto motivo di gravame, con cui la ricorrente si duole del fatto che l’Autorità abbia abusivamente disgiunto le due pratiche contestate, che, per converso, dovevano essere ricondotte ad un’unica violazione della normativa consumeristica. Così facendo, gli uffici avrebbero violato il principio del ne bis in idem e applicato una sanzione maggiorata.
Sul punto, si osserva che l’Autorità ha correttamente scisso la condotta scorretta attinente alla fase anteriore all’acquisto dalla fase più propriamente attinente al perfezionamento del contratto. Si tratta, invero, di due condotte fenomenicamente e giuridicamente diverse, sono state sanzionate in modo separato mediante l’irrogazione di due distinte sanzioni (in applicazione del principio del cumulo materiale previsto dalla legge 689/1981).
11. Quanto poi alla dedotta sproporzione della sanzione, il Collegio osserva che l’Agcm ha irrogato la sanzione sulla base dei parametri di riferimento individuati dall’art. 11 della l. n. 689/81, in virtù del richiamo previsto dall’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo, specificando i criteri a tal fine adottati nei pertinenti paragrafi del provvedimento.
Con riguardo alla gravità della violazione, l’Autorità ha valutato il pregiudizio causato ai consumatori, tenendo presente che l’illecito de quo è di mero pericolo e che l’effettiva incidenza della pratica commerciale scorretta sulle scelte dei consumatori (sotto il profilo prettamente numerico) non costituisce un elemento idoneo e elidere o ridurre i profili di potenziale dannosità della stessa.
Si aggiunga che il provvedimento ha dato conto delle misure rimediali assunte dalla ricorrente, valorizzandole in sede di quantificazione della sanzione medesima (tra di esse il ristoro economico forfettario offerto ai clienti). Ugualmente è stata considerata la dismissione del canale teleselling, da cui la ricorrente si è dissociata in ragione delle anomalie nella gestione dei canali di vendita; fatto che, tuttavia, non poteva mandare esente il professionista da responsabilità (la diligenza dell’operatore ricomprende anche l’obbligo di affidarsi ad ausiliari adeguati e di sorvegliare sul loro operato).
Ne deriva una determinazione del quantum equilibrata, anche considerando che la sanzione per pratiche commerciali scorrette deve soddisfare anche l’ontologica finalità deterrente (speciale e generale), dovendo scoraggiare la reiterazione di comportamenti analoghi.
Nei limiti della discrezionalità intestata all’Autorità, il quantum sanzionatorio risulta invero esser stato individuato in modo proporzionato e ragionevole, tenendo conto di tutti i potenziali fattori di incidenza negativa e positiva sulla relativa commisurazione.
12. Alla luce delle superiori considerazioni, tutte le doglianze esposte ricorso sono infondate, con conseguente reiezione della domanda. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO LI, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
FI MA AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FI MA AN | TO LI |
IL SEGRETARIO