Art. 1. 1. A partire dal 23 gennaio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
a) da L. 82.505 a L. 80.730 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.250,50 a L. 8.073 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
c) da L. 24.340 a L. 22.117 e da L. 25.738 a L. 23.515 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera D), punto 3), ed f), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
d) da L. 8.456 a L. 7.791, da L. 9.947 a L. 9.149 e da L. 29.333 a L. 26.804 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c), e 1-d), della predetta tabella B.
a) da L. 82.505 a L. 80.730 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.250,50 a L. 8.073 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;
c) da L. 24.340 a L. 22.117 e da L. 25.738 a L. 23.515 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera D), punto 3), ed f), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
d) da L. 8.456 a L. 7.791, da L. 9.947 a L. 9.149 e da L. 29.333 a L. 26.804 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c), e 1-d), della predetta tabella B.