Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 251
(Durata delle misure cautelari e restituzione
della cauzione)
1. Quando si procede nei confronti di un imputato che si trova in stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni del codice sui termini di durata della custodia stessa calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. Tuttavia, la durata della custodia cautelare non puo' superare i termini previsti dalle norme del codice abrogato.
2. Le misure previste dall'articolo 282 comma 1 del codice abrogato, imposte anteriormente alla data di entrata in vigore del codice, sono revocate quando dalla loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari a quello indicato nell'articolo 308 comma 1 del codice.
3. Se alla data di entrata in vigore del codice non e' stata pronunciata l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero quella prevista dal comma 6 dell'articolo 292 del codice abrogato, la cauzione e' restituita a richiesta dell'imputato o dei suoi eredi e i fideiussori sono liberati.
(Durata delle misure cautelari e restituzione
della cauzione)
1. Quando si procede nei confronti di un imputato che si trova in stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni del codice sui termini di durata della custodia stessa calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. Tuttavia, la durata della custodia cautelare non puo' superare i termini previsti dalle norme del codice abrogato.
2. Le misure previste dall'articolo 282 comma 1 del codice abrogato, imposte anteriormente alla data di entrata in vigore del codice, sono revocate quando dalla loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari a quello indicato nell'articolo 308 comma 1 del codice.
3. Se alla data di entrata in vigore del codice non e' stata pronunciata l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero quella prevista dal comma 6 dell'articolo 292 del codice abrogato, la cauzione e' restituita a richiesta dell'imputato o dei suoi eredi e i fideiussori sono liberati.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/2002, n. 19365Provvedimento: composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1. dott. Nicola Marvulli Presidente 2. dott. Pasquale Trojano Componente 3. dott. Umberto Papadia Componente 4. dott. Torquato Gemelli Componente 5. dott. Carlo Cognetti Componente 6. dott. Giorgio Lattanzi Rel. Componente 7. dott. Giovanni De Roberto Componente 8. dott. Giovanni Silvestri Componente 9. dott. Antonio S. Agrò Componente ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NU SP, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di Palermo in data 20 febbraio 2001; udita la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio Lattanzi; udito il pubblico ministero nella persona …Leggi di più...
- procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti·
- ripristino della custodia cautelare·
- applicazione dell'art.272, ultimo comma, cod. proc. pen.1930·
- mandato di cattura·
- applicazione dell'art.307, comma 2, cod. proc. pen. 1988·
- esclusione·
- legittimità·
- emissione successiva alla sentenza di condanna·
- norme di attuazione, coordinamento e transitorie (cod. proc. pen. 1988)