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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9793 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa EL BU, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 7268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
AVV. nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Teverola (CE), alla Via
RO TA n. 2.
Ricorrente
E nato in [...]írito Santo - Brasile) il CP_1
05.04.1989 (C.F. ), residente in [...]
DO IS DO n. 8.
Convenuto contumace
CONCLUSIONI: per il ricorrente: “Voglia, il Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza in virtù dei motivi esposti in premessa ed in base a tutta la documentazione versata in atti, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. al compenso per l'attività professionale svolta, su Parte_1 incarico di nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Roma ed CP_1
1 iscritto al n. 22794/2021 R.G.; per l'effetto, condannare al pagamento, CP_1 in favore dell'Avv. e per il titolo indicato, della complessiva Parte_1 somma di euro 7.017,50, o del diverso importo ritenuto di giustizia - da liquidare facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ed in ogni caso con un aumento del 50% ai sensi dell'art. 4, I co., di detto Decreto nonché con l'ulteriore aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del medesimo D.M.
n. 55/2014 – oltre rimborso forfetario spese generali e CPA ed oltre, ancora, gli interessi ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 fino alla data di effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e 14 del D.Lgs. n. 150/2011, depositato il 19.02.2024, l'Avv. premetteva che Parte_1
in qualità di procuratore speciale di Parte_2 Parte_3
gli aveva conferito l'incarico di agire, nei confronti del Ministero
[...] dell'Interno, onde ottenere, in favore della propria rappresentata,
l'accertamento dello status di cittadina italiana;
✓ in esecuzione di detto incarico ed in forza del mandato ad litem rilasciatogli, Egli, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introdotto il cennato procedimento innanzi al Tribunale di Roma, con ricorso ex art. 702 bis
c.p.c.;
✓ il suindicato giudizio, iscritto al n. 22794/2021 R.G., era stato definito con
Ordinanza depositata il 18 aprile 2023, con la quale era stata integralmente accolta la domanda, con compensazione delle spese di lite;
✓ di tale pronuncia Egli aveva dato pronta comunicazione al “cliente”.
Ciò premesso, l'Avv. deduceva che, portato a compimento Parte_1
l'incarico professionale conferitogli, aveva reiteratamente richiesto a il CP_1 pagamento dei compensi di sua spettanza, senza ottenere fattivo riscontro;
indi, illustrate le ragioni a fondamento della pretesa svolta, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
2 Pur all'esito di rituale e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza riteneva di non costituirsi, onde, con CP_1 provvedimento del 18 ottobre 2024, veniva dichiara la contumacia dello Stesso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, veniva riservata la decisione, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies,
III co., c.p.c..
*****************************
Ritiene questo Giudice che la domanda proposta dall'Avv. Parte_1 possa trovare accoglimento, sia pur nei limiti di seguito indicati.
Invero, l'odierno ricorrente ha documentato il mandato ad litem conferitogli da sia pur quale rappresentante volontario di CP_1 Parte_3
mandato che, alla luce delle ulteriori emergenze in atti, consente di
[...] ritenere che anche il sottostante contratto di patrocinio sia stato concluso dall'Avv. con l'odierno convenuto, conseguentemente obbligatosi Parte_1 in proprio al pagamento dei compensi per le prestazioni professionali oggetto di incarico.
D'altro canto, è certo noto che il soggetto obbligato al pagamento dei compensi professionali per prestazioni giudiziali rese dall'avvocato può anche non coincidere con la persona nel cui interesse viene svolta l'attività difensiva;
invero,
l'obbligo in parola trova il proprio titolo nel contratto d'opera professionale – non soggetto a vincoli di forma – che impegna il “cliente” che ha conferito l'incarico, anche ove lo stesso abbia concluso il contratto nell'interesse di terzi.
E, nel caso di specie a confortare la circostanza che nel conferire CP_1
l'incarico professionale all'Avv. si sia obbligato in proprio al Parte_1 pagamento delle spettanze del predetto Legale, soccorre la circostanza che l'odierno convenuto, con missiva datata 1 giugno 2023, abbia poi provveduto, in proprio, alla revoca cumulativa dei molteplici incarichi in precedenza affidati al ricorrente (tra cui anche quello oggetto del presente procedimento), con una dichiarazione del seguente, inequivoco tenore: “Egregio Avvocato Parte_1
3 con riferimento agli incarichi professionali sopra indicati, con la presente pec Le comunico formalmente la mia volontà di revocare gli incarichi a Lei conferiti. Le chiedo pertanto, gentilmente, di farmi pervenire la nota spese riguardante il compenso a Lei dovuto per l'attività sino ad ora svolta”.
L'Avv. ha, altresì, documentato l'attività professionale svolta in Parte_1 esecuzione del contratto di patrocinio e nell'espletamento del mandato conferitogli da in qualità di procuratore di CP_1 Parte_3
[...]
Segnatamente l'odierno ricorrente ha prodotto in copia, inter alia, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale veniva promosso, innanzi all'intestato Tribunale, il procedimento iscritto al n. 22794/2021 R.G. per l'accertamento, in capo a
[...]
dello status di cittadina italiana, le relate attestanti Parte_3
l'avvenuta notifica, al Ministero dell'Interno – nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura dello Stato – del suindicato ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, le note di trattazione scritta depositate nonché i provvedimenti resi dal Giudice investito della suddetta domanda e, nello specifico, l'ordinanza del 27 novembre 2022, contenente l'invito a depositare la documentazione da cui inferire che l'ava di Parte_3 ovvero , avesse acquistato la cittadinanza italiana iure Parte_4 sanguinis, nonché l'ordinanza resa, in data 18 aprile 2023, a definizione del suindicato procedimento, con l'accoglimento della domanda spiegata con il ricorso.
Ebbene, la cennata documentazione consente di ritenere senz'altro acclarato il titolo a fondamento della pretesa azionata e, dunque, il diritto dell'Avv. Pt_1 al pagamento dei compensi per le attività professionali espletate su mandato
[...] ed in esecuzione dell'incarico conferitogli da CP_1
Invero – come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte – il diritto dell'avvocato al compenso per l'attività professionale espletata in favore del proprio “cliente” non è condizionato né dal previo accordo sulla misura dello stesso né dall'esistenza di un preventivo. “Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di
4 forma (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, Rv. 660993) - e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, non oggetto, nel caso di specie, di alcuna contestazione delle parti. Infatti, nel contratto di prestazione
d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (…)” (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv. 642193). Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 c.c. fornisce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi
e, infine, alla determinazione del giudice (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1900 del
25/01/2017, Rv. 642785; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018, Rv.
648839), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Sez. VI, 10 novembre 2022, n.
33193)
Passando, ora, alla quantificazione delle spettanze dell'odierno ricorrente, va rilevato che, in difetto di un previo accordo scritto di determinazione del compenso, lo stesso dovrà liquidarsi facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 - come modificato dapprima con D.M. n.37/2018 e, poi, con
D.M. n. 147/2022 – e dei parametri previsti nella Tabella 2 allegata al Decreto ministeriale da ultimo citato.
A tal proposito va rilevato, infatti, che l'incarico professionale conferito all'odierno ricorrente risulta essersi concluso in data 18 aprile 2024 – e, dunque, antecedentemente alla revoca - con la pubblicazione dell'Ordinanza rep. n.
9189/2023 resa a definizione del giudizio sommario iscritto al n. 22794/2021
R.G..
Ed è certo noto che, a mente dell'art. 6 del citato D.M. n. 147/2022, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
5 professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (n.d.r.
23.12.2022)”.
Ciò posto ritiene questo Giudice che il compenso dovuto all'Avv. Pt_1 per l'attività professionale espletata su incarico di possa
[...] CP_1 quantificarsi in complessivi euro 7.676,44, – di cui euro 5.261,00 per compensi, euro 789,15 a titolo di rimborso forfetario spese generali al 15%, euro 242,01 per
CPA ed euro 1.384,28 per IVA.
In particolare, alla suindicata quantificazione si perviene sulla scorta delle seguenti considerazioni:
✓ la controversia nella quale l'odierno ricorrente ha svolto la propria prestazione professionale risulta essere di valore indeterminabile e di bassa complessità (anche in ragione del carattere seriale delle questioni oggetto della stessa), con conseguente applicabilità dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00;
✓ in ragione dell'attività espletata e documentata in atti, il compenso va riconosciuto per tutte le fasi;
✓ per le fasi di studio ed introduttiva detto compenso può liquidarsi facendo applicazione del valore medio dei parametri di riferimento, mentre per le successive due fasi (istruttoria/trattazione e decisionale) applicando i parametri in questione al valore minimo;
e tanto alla luce dei criteri dettati dal primo comma dell'art. 4 del citato Decreto e, in particolare, in considerazione del fatto che nel procedimento n.
22794/2021 R.G., svoltosi nella contumacia del Ministero convenuto, la fase di trattazione/istruttoria si è concretizzata nel deposito di note di trattazione scritta nonché – su espresso ordine del Giudice – di documentazione indicata in ricorso ma non allegata, e, per la fase decisionale, anche in ragione del rito prescelto, l'attività professionale dell'odierno ricorrente si è sostanziata nel deposito di note di trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni e nell'esame del provvedimento decisorio emesso;
né va taciuto che il suindicato
6 procedimento ha avuto breve durata, si è esaurito con lo svolgimento, in trattazione cartolare, di due sole udienze e non ha implicato la risoluzione di questioni complesse.
In particolare, atteso il tenore delle richieste del ricorrente, ritiene questo
Giudice che, nella fattispecie concreta, non possa riconoscersi l'aumento del 30% del compenso, previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato con D.M. n. 147/2022.
Ed infatti, anche a voler prescindere dalla considerazione che la disposizione in questione, avuto riguardo alla ratio ad essa sottesa, è evidentemente destinata a trovare applicazione, in funzione premiale, esclusivamente in sede di liquidazione delle spese nel procedimento nel quale l'Avvocato ha redatto gli atti depositati in modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, nel caso di specie assume carattere assorbente la considerazione che l'Avv. in questa sede, non ha offerto elementi Parte_1 da cui inferire che gli scritti in concreto depositati nel giudizio iscritto al n.
22794/2021 R.G. fossero stati effettivamente redatti con tecniche tali da consentire “la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Quantificate in complessivi euro 7.676,44 le spettanze dell'odierno ricorrente per compensi ed oneri di legge, deve ora rilevarsi che – come “riconosciuto” nella lettera di messa in mora inviata al convenuto il 10 novembre 2023 - l'Avv. ha già ricevuto un acconto di euro 598,75, che va, dunque, detratto Parte_1 dal maggior importo liquidato.
Pertanto, va condannato al pagamento, in favore dell'Avv. CP_1 Pt_1
a saldo sui compensi da quest'Ultimo maturati per le prestazioni
[...] professionali rese nel giudizio promosso innanzi all'intestato Tribunale ed iscritto al n. 22794/2021 R.G., la complessiva somma di euro 7.077,69 (già comprensiva del dovuto a titolo di rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA).
Sull'importo di cui sopra sono, poi, dovuti gli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della messa in mora (10.11.2023).
7 Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione, in favore CP_1 dell'Avv. delle spese del presente procedimento, nella misura Parte_1 liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL BU, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 7268/2024 R.G., così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, condanna al CP_1 pagamento, in favore dell'Avv. - a saldo sui compensi da Parte_1 quest maturati per le prestazioni professionali rese nel giudizio Pt_5 promosso innanzi all'intestato Tribunale ed iscritto al n. 22794/2021 R.G. - la complessiva somma di euro 7.077,69 (già comprensiva del dovuto a titolo di rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA), oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dal 10 novembre 2023.
- Condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. CP_1 Parte_1 delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro
2.864,00 – di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 2.600,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA ed
IVA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 30 giugno 2025
Il Giudice
EL BU
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa EL BU, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 7268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
AVV. nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Teverola (CE), alla Via
RO TA n. 2.
Ricorrente
E nato in [...]írito Santo - Brasile) il CP_1
05.04.1989 (C.F. ), residente in [...]
DO IS DO n. 8.
Convenuto contumace
CONCLUSIONI: per il ricorrente: “Voglia, il Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza in virtù dei motivi esposti in premessa ed in base a tutta la documentazione versata in atti, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. al compenso per l'attività professionale svolta, su Parte_1 incarico di nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Roma ed CP_1
1 iscritto al n. 22794/2021 R.G.; per l'effetto, condannare al pagamento, CP_1 in favore dell'Avv. e per il titolo indicato, della complessiva Parte_1 somma di euro 7.017,50, o del diverso importo ritenuto di giustizia - da liquidare facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ed in ogni caso con un aumento del 50% ai sensi dell'art. 4, I co., di detto Decreto nonché con l'ulteriore aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del medesimo D.M.
n. 55/2014 – oltre rimborso forfetario spese generali e CPA ed oltre, ancora, gli interessi ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 fino alla data di effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e 14 del D.Lgs. n. 150/2011, depositato il 19.02.2024, l'Avv. premetteva che Parte_1
in qualità di procuratore speciale di Parte_2 Parte_3
gli aveva conferito l'incarico di agire, nei confronti del Ministero
[...] dell'Interno, onde ottenere, in favore della propria rappresentata,
l'accertamento dello status di cittadina italiana;
✓ in esecuzione di detto incarico ed in forza del mandato ad litem rilasciatogli, Egli, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introdotto il cennato procedimento innanzi al Tribunale di Roma, con ricorso ex art. 702 bis
c.p.c.;
✓ il suindicato giudizio, iscritto al n. 22794/2021 R.G., era stato definito con
Ordinanza depositata il 18 aprile 2023, con la quale era stata integralmente accolta la domanda, con compensazione delle spese di lite;
✓ di tale pronuncia Egli aveva dato pronta comunicazione al “cliente”.
Ciò premesso, l'Avv. deduceva che, portato a compimento Parte_1
l'incarico professionale conferitogli, aveva reiteratamente richiesto a il CP_1 pagamento dei compensi di sua spettanza, senza ottenere fattivo riscontro;
indi, illustrate le ragioni a fondamento della pretesa svolta, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
2 Pur all'esito di rituale e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza riteneva di non costituirsi, onde, con CP_1 provvedimento del 18 ottobre 2024, veniva dichiara la contumacia dello Stesso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, veniva riservata la decisione, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies,
III co., c.p.c..
*****************************
Ritiene questo Giudice che la domanda proposta dall'Avv. Parte_1 possa trovare accoglimento, sia pur nei limiti di seguito indicati.
Invero, l'odierno ricorrente ha documentato il mandato ad litem conferitogli da sia pur quale rappresentante volontario di CP_1 Parte_3
mandato che, alla luce delle ulteriori emergenze in atti, consente di
[...] ritenere che anche il sottostante contratto di patrocinio sia stato concluso dall'Avv. con l'odierno convenuto, conseguentemente obbligatosi Parte_1 in proprio al pagamento dei compensi per le prestazioni professionali oggetto di incarico.
D'altro canto, è certo noto che il soggetto obbligato al pagamento dei compensi professionali per prestazioni giudiziali rese dall'avvocato può anche non coincidere con la persona nel cui interesse viene svolta l'attività difensiva;
invero,
l'obbligo in parola trova il proprio titolo nel contratto d'opera professionale – non soggetto a vincoli di forma – che impegna il “cliente” che ha conferito l'incarico, anche ove lo stesso abbia concluso il contratto nell'interesse di terzi.
E, nel caso di specie a confortare la circostanza che nel conferire CP_1
l'incarico professionale all'Avv. si sia obbligato in proprio al Parte_1 pagamento delle spettanze del predetto Legale, soccorre la circostanza che l'odierno convenuto, con missiva datata 1 giugno 2023, abbia poi provveduto, in proprio, alla revoca cumulativa dei molteplici incarichi in precedenza affidati al ricorrente (tra cui anche quello oggetto del presente procedimento), con una dichiarazione del seguente, inequivoco tenore: “Egregio Avvocato Parte_1
3 con riferimento agli incarichi professionali sopra indicati, con la presente pec Le comunico formalmente la mia volontà di revocare gli incarichi a Lei conferiti. Le chiedo pertanto, gentilmente, di farmi pervenire la nota spese riguardante il compenso a Lei dovuto per l'attività sino ad ora svolta”.
L'Avv. ha, altresì, documentato l'attività professionale svolta in Parte_1 esecuzione del contratto di patrocinio e nell'espletamento del mandato conferitogli da in qualità di procuratore di CP_1 Parte_3
[...]
Segnatamente l'odierno ricorrente ha prodotto in copia, inter alia, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale veniva promosso, innanzi all'intestato Tribunale, il procedimento iscritto al n. 22794/2021 R.G. per l'accertamento, in capo a
[...]
dello status di cittadina italiana, le relate attestanti Parte_3
l'avvenuta notifica, al Ministero dell'Interno – nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura dello Stato – del suindicato ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, le note di trattazione scritta depositate nonché i provvedimenti resi dal Giudice investito della suddetta domanda e, nello specifico, l'ordinanza del 27 novembre 2022, contenente l'invito a depositare la documentazione da cui inferire che l'ava di Parte_3 ovvero , avesse acquistato la cittadinanza italiana iure Parte_4 sanguinis, nonché l'ordinanza resa, in data 18 aprile 2023, a definizione del suindicato procedimento, con l'accoglimento della domanda spiegata con il ricorso.
Ebbene, la cennata documentazione consente di ritenere senz'altro acclarato il titolo a fondamento della pretesa azionata e, dunque, il diritto dell'Avv. Pt_1 al pagamento dei compensi per le attività professionali espletate su mandato
[...] ed in esecuzione dell'incarico conferitogli da CP_1
Invero – come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte – il diritto dell'avvocato al compenso per l'attività professionale espletata in favore del proprio “cliente” non è condizionato né dal previo accordo sulla misura dello stesso né dall'esistenza di un preventivo. “Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di
4 forma (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, Rv. 660993) - e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, non oggetto, nel caso di specie, di alcuna contestazione delle parti. Infatti, nel contratto di prestazione
d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (…)” (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv. 642193). Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 c.c. fornisce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi
e, infine, alla determinazione del giudice (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1900 del
25/01/2017, Rv. 642785; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018, Rv.
648839), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Sez. VI, 10 novembre 2022, n.
33193)
Passando, ora, alla quantificazione delle spettanze dell'odierno ricorrente, va rilevato che, in difetto di un previo accordo scritto di determinazione del compenso, lo stesso dovrà liquidarsi facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 - come modificato dapprima con D.M. n.37/2018 e, poi, con
D.M. n. 147/2022 – e dei parametri previsti nella Tabella 2 allegata al Decreto ministeriale da ultimo citato.
A tal proposito va rilevato, infatti, che l'incarico professionale conferito all'odierno ricorrente risulta essersi concluso in data 18 aprile 2024 – e, dunque, antecedentemente alla revoca - con la pubblicazione dell'Ordinanza rep. n.
9189/2023 resa a definizione del giudizio sommario iscritto al n. 22794/2021
R.G..
Ed è certo noto che, a mente dell'art. 6 del citato D.M. n. 147/2022, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
5 professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (n.d.r.
23.12.2022)”.
Ciò posto ritiene questo Giudice che il compenso dovuto all'Avv. Pt_1 per l'attività professionale espletata su incarico di possa
[...] CP_1 quantificarsi in complessivi euro 7.676,44, – di cui euro 5.261,00 per compensi, euro 789,15 a titolo di rimborso forfetario spese generali al 15%, euro 242,01 per
CPA ed euro 1.384,28 per IVA.
In particolare, alla suindicata quantificazione si perviene sulla scorta delle seguenti considerazioni:
✓ la controversia nella quale l'odierno ricorrente ha svolto la propria prestazione professionale risulta essere di valore indeterminabile e di bassa complessità (anche in ragione del carattere seriale delle questioni oggetto della stessa), con conseguente applicabilità dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00;
✓ in ragione dell'attività espletata e documentata in atti, il compenso va riconosciuto per tutte le fasi;
✓ per le fasi di studio ed introduttiva detto compenso può liquidarsi facendo applicazione del valore medio dei parametri di riferimento, mentre per le successive due fasi (istruttoria/trattazione e decisionale) applicando i parametri in questione al valore minimo;
e tanto alla luce dei criteri dettati dal primo comma dell'art. 4 del citato Decreto e, in particolare, in considerazione del fatto che nel procedimento n.
22794/2021 R.G., svoltosi nella contumacia del Ministero convenuto, la fase di trattazione/istruttoria si è concretizzata nel deposito di note di trattazione scritta nonché – su espresso ordine del Giudice – di documentazione indicata in ricorso ma non allegata, e, per la fase decisionale, anche in ragione del rito prescelto, l'attività professionale dell'odierno ricorrente si è sostanziata nel deposito di note di trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni e nell'esame del provvedimento decisorio emesso;
né va taciuto che il suindicato
6 procedimento ha avuto breve durata, si è esaurito con lo svolgimento, in trattazione cartolare, di due sole udienze e non ha implicato la risoluzione di questioni complesse.
In particolare, atteso il tenore delle richieste del ricorrente, ritiene questo
Giudice che, nella fattispecie concreta, non possa riconoscersi l'aumento del 30% del compenso, previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato con D.M. n. 147/2022.
Ed infatti, anche a voler prescindere dalla considerazione che la disposizione in questione, avuto riguardo alla ratio ad essa sottesa, è evidentemente destinata a trovare applicazione, in funzione premiale, esclusivamente in sede di liquidazione delle spese nel procedimento nel quale l'Avvocato ha redatto gli atti depositati in modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, nel caso di specie assume carattere assorbente la considerazione che l'Avv. in questa sede, non ha offerto elementi Parte_1 da cui inferire che gli scritti in concreto depositati nel giudizio iscritto al n.
22794/2021 R.G. fossero stati effettivamente redatti con tecniche tali da consentire “la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Quantificate in complessivi euro 7.676,44 le spettanze dell'odierno ricorrente per compensi ed oneri di legge, deve ora rilevarsi che – come “riconosciuto” nella lettera di messa in mora inviata al convenuto il 10 novembre 2023 - l'Avv. ha già ricevuto un acconto di euro 598,75, che va, dunque, detratto Parte_1 dal maggior importo liquidato.
Pertanto, va condannato al pagamento, in favore dell'Avv. CP_1 Pt_1
a saldo sui compensi da quest'Ultimo maturati per le prestazioni
[...] professionali rese nel giudizio promosso innanzi all'intestato Tribunale ed iscritto al n. 22794/2021 R.G., la complessiva somma di euro 7.077,69 (già comprensiva del dovuto a titolo di rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA).
Sull'importo di cui sopra sono, poi, dovuti gli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della messa in mora (10.11.2023).
7 Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione, in favore CP_1 dell'Avv. delle spese del presente procedimento, nella misura Parte_1 liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL BU, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 7268/2024 R.G., così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, condanna al CP_1 pagamento, in favore dell'Avv. - a saldo sui compensi da Parte_1 quest maturati per le prestazioni professionali rese nel giudizio Pt_5 promosso innanzi all'intestato Tribunale ed iscritto al n. 22794/2021 R.G. - la complessiva somma di euro 7.077,69 (già comprensiva del dovuto a titolo di rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA), oltre interessi al tasso legale e con decorrenza dal 10 novembre 2023.
- Condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. CP_1 Parte_1 delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro
2.864,00 – di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 2.600,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA ed
IVA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 30 giugno 2025
Il Giudice
EL BU
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