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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 27/02/2026, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1768/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4044/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CI Castello
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1366 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 577/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di CI Castello l'8 aprile 2024 (e depositato l'8 maggio 2024), la sig.ra
Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) impugnava l'avviso di accertamento n. 1366 del 13/11/2023, notificatole il 08/02/2024, col quale il convenuto Comune chiede il pagamento dell'IMU 2018 sull'immobile sito ad AC (fraz. di CI Castello) alla Indirizzo_1, di proprietà dell'interessata (per l'importo complessivo di euro 1.379,56).
La difesa della ricorrente qualificava il provvedimento impositivo opposto «ingiusto» e «meritevole di annullamento»: per essere l'immobile oggetto dell'accertamento l'abitazione principale dell'interessata, e per non costituire la circostanza dell'essersi la Ricorrente_1 dovuta trasferire a Padova per ragioni di lavoro (quale titolare di una cattedra di insegnamento nella scuola) ragione idonea a farla decadere dall'esenzione.
Il Comune di CI Castello ha depositato controdeduzioni il 27 gennaio 2026, contrastando il ricorso avversario in forza:
a) sub specie facti, della circostanza secondo cui la ricorrente ha trasferito la propria dimora abituale a Padova dove, anche con riferimento all'annata in contestazione, ha vissuto con il proprio coniuge, il quale, ha peraltro colà altresì stabilito la propria residenza anagrafica, godendo, per l'immobile in cui abita, dell'esenzione; e b) sub specie juris, della disciplina sulla imposta immobiliare de qua, segnatamente alla luce dell'assetto derivatone dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, la quale, nel tutelare con pronuncia manipolativa la posizione dei coniugi (o dei componenti una coppia di fatto) che dimorando abitualmente in due immobili diversi subissero per tale circostanza la perdita del vantaggio, ribadiva che l'agevolazione fosse comunque fruibile presupposta la sussistenza per l'immobile (o per i due immobili) che se ne avvantaggi (o se ne avvantaggino) di entrambi i requisiti legali della residenza anagrafica e della dimora abituale dei proprietari. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 20 febbraio 2026. Quivi ha avuto luogo la discussione alla presenza del solo difensore della ricorrente, avv. Difensore_2, il quale evidenziava la centralità dell'immobile tassato per la vita della ricorrente, quale nucleo dei propri legami affettivi ed esistenziali, riconnettendo a ciò il sussistere nell'immobile della propria dimora abituale. Nessuno era presente per conto del Comune di CI Castello. Dichiarata chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte in composizione monocratica fondata la tesi del Comune, stante:
a) la fondatezza della lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 offertane nelle controdeduzioni (già esposta nella porzione narrativa del presente provvedimento e suffragata altresì dalla consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio: cfr., ex multis, da ultimo, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/04/2025, n. 10973), e b) la circostanza del dimorare abitualmente la proprietaria dell'immobile tassato a Padova e non invece nell'immobile di CI ZA (frazione del Comune di CI Castello), ove pure, per l'anagrafe, ella risiede (alla
Indirizzo_1); la detta circostanza è inoppugnabilmente desumibile dal fatto – ammesso dalla stessa parte ricorrente – di svolgere la sig.ra Ricorrente_1 a Padova la professione di insegnante scolastica, con un impegno notoriamente incompatibile col dimorare abituale in un Comune distante dalla sede di lavoro oltre mille Km! Nessun rilievo rivestono in senso contrario: nè il fatto che il trasferimento della ricorrente dall'immobile di CI Castello sia dovuto a ragioni lavorative, né che l'immobile sia una «vetusta casa», né che «la ricorrente e la di lei famiglia [...] "sono" [rectius: "sono stati", considerando almeno la posizione della ricorrente dopo il trasferimento, ndr] abitanti storici di CI ZA» tanto che «alcuni parenti dell'interessata hanno fatto parte nel 1947 del cast de 'La Terra Trema' di Nominativo_2». Quanto alla affermazione secondo cui la casa di CI ZA sarebbe «utilizzata dall'interessata quale abitazione propria e della di lei famiglia, ben lontana dal concetto di casa per vacanze», essa, seppur verosimile limitatamente ai periodi nei quali la sig.ra Ricorrente_1 dimora ad CI Castello (giusta l'allegazione in atti di bollette dall'esiguo valore, che tradiscono un qualche uso dell'immobile), non è in grado di smentire, per quanto già motivato, che la dimora abituale della ricorrente fosse, invece, (anche) nell'anno fiscale per cui è causa a Padova, e che, per tale ragione, manchi una delle condizioni necessarie richieste ex lege per godere dell'esenzione richiesta. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il ricorso è rigettato. Parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali a favore del
Comune di CI Castello, che si liquidano in euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4044/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CI Castello
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1366 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 577/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di CI Castello l'8 aprile 2024 (e depositato l'8 maggio 2024), la sig.ra
Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) impugnava l'avviso di accertamento n. 1366 del 13/11/2023, notificatole il 08/02/2024, col quale il convenuto Comune chiede il pagamento dell'IMU 2018 sull'immobile sito ad AC (fraz. di CI Castello) alla Indirizzo_1, di proprietà dell'interessata (per l'importo complessivo di euro 1.379,56).
La difesa della ricorrente qualificava il provvedimento impositivo opposto «ingiusto» e «meritevole di annullamento»: per essere l'immobile oggetto dell'accertamento l'abitazione principale dell'interessata, e per non costituire la circostanza dell'essersi la Ricorrente_1 dovuta trasferire a Padova per ragioni di lavoro (quale titolare di una cattedra di insegnamento nella scuola) ragione idonea a farla decadere dall'esenzione.
Il Comune di CI Castello ha depositato controdeduzioni il 27 gennaio 2026, contrastando il ricorso avversario in forza:
a) sub specie facti, della circostanza secondo cui la ricorrente ha trasferito la propria dimora abituale a Padova dove, anche con riferimento all'annata in contestazione, ha vissuto con il proprio coniuge, il quale, ha peraltro colà altresì stabilito la propria residenza anagrafica, godendo, per l'immobile in cui abita, dell'esenzione; e b) sub specie juris, della disciplina sulla imposta immobiliare de qua, segnatamente alla luce dell'assetto derivatone dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, la quale, nel tutelare con pronuncia manipolativa la posizione dei coniugi (o dei componenti una coppia di fatto) che dimorando abitualmente in due immobili diversi subissero per tale circostanza la perdita del vantaggio, ribadiva che l'agevolazione fosse comunque fruibile presupposta la sussistenza per l'immobile (o per i due immobili) che se ne avvantaggi (o se ne avvantaggino) di entrambi i requisiti legali della residenza anagrafica e della dimora abituale dei proprietari. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 20 febbraio 2026. Quivi ha avuto luogo la discussione alla presenza del solo difensore della ricorrente, avv. Difensore_2, il quale evidenziava la centralità dell'immobile tassato per la vita della ricorrente, quale nucleo dei propri legami affettivi ed esistenziali, riconnettendo a ciò il sussistere nell'immobile della propria dimora abituale. Nessuno era presente per conto del Comune di CI Castello. Dichiarata chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte in composizione monocratica fondata la tesi del Comune, stante:
a) la fondatezza della lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 offertane nelle controdeduzioni (già esposta nella porzione narrativa del presente provvedimento e suffragata altresì dalla consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio: cfr., ex multis, da ultimo, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/04/2025, n. 10973), e b) la circostanza del dimorare abitualmente la proprietaria dell'immobile tassato a Padova e non invece nell'immobile di CI ZA (frazione del Comune di CI Castello), ove pure, per l'anagrafe, ella risiede (alla
Indirizzo_1); la detta circostanza è inoppugnabilmente desumibile dal fatto – ammesso dalla stessa parte ricorrente – di svolgere la sig.ra Ricorrente_1 a Padova la professione di insegnante scolastica, con un impegno notoriamente incompatibile col dimorare abituale in un Comune distante dalla sede di lavoro oltre mille Km! Nessun rilievo rivestono in senso contrario: nè il fatto che il trasferimento della ricorrente dall'immobile di CI Castello sia dovuto a ragioni lavorative, né che l'immobile sia una «vetusta casa», né che «la ricorrente e la di lei famiglia [...] "sono" [rectius: "sono stati", considerando almeno la posizione della ricorrente dopo il trasferimento, ndr] abitanti storici di CI ZA» tanto che «alcuni parenti dell'interessata hanno fatto parte nel 1947 del cast de 'La Terra Trema' di Nominativo_2». Quanto alla affermazione secondo cui la casa di CI ZA sarebbe «utilizzata dall'interessata quale abitazione propria e della di lei famiglia, ben lontana dal concetto di casa per vacanze», essa, seppur verosimile limitatamente ai periodi nei quali la sig.ra Ricorrente_1 dimora ad CI Castello (giusta l'allegazione in atti di bollette dall'esiguo valore, che tradiscono un qualche uso dell'immobile), non è in grado di smentire, per quanto già motivato, che la dimora abituale della ricorrente fosse, invece, (anche) nell'anno fiscale per cui è causa a Padova, e che, per tale ragione, manchi una delle condizioni necessarie richieste ex lege per godere dell'esenzione richiesta. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il ricorso è rigettato. Parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali a favore del
Comune di CI Castello, che si liquidano in euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.