Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00591/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01349/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2025, proposto dalla sig.ra NO RA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Denis Rosa, Nicola Zampieri e Maria Maniscalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore ; l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in persona del Dirigente pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco n. 63;
per l'ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sez. lavoro, n. 461/2024 pubblicata il 19.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto;
Visto l'art. 114 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. RA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 25.07.2025 la ricorrente instava per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe.
Fissata l’udienza camerale per la decisione della causa per la data del 26.02.2026, la difesa della ricorrente depositava in atti, in data 23.02.2026, una nota con la quale dichiarava che le era pervenuta in pagamento la somma che vantava a credito nei confronti dell’Amministrazione in ragione dell’epigrafata sentenza e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, insistendo per la vittoria di spese, sul rilievo che il pagamento era avvenuto solo in pendenza del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio osserva che, avuto riguardo alla circostanza per cui la pretesa creditoria del ricorrente risulta soddisfatta, il presente giudizio di ottemperanza può essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese, la considerazione congiunta dell’adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, nelle difficoltà gestionali che essa si trova ad affrontare in questo contenzioso che, pur avendo carattere seriale, ha raggiunto una dimensione numerica di carattere eccezionale e cionondimeno dell’esecuzione della sentenza comunque intervenuta dopo la proposizione del presente ricorso, induce il Collegio a compensarle in ragione della metà, ponendo la restante metà a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella misura liquidata nel dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al rimborso, in favore di parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che liquida in € 400,00, oltre a i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge, spese tutte distratte in favore degli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Denis Rosa, Nicola Zampieri e Maria Maniscalco, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
RA IN, Primo Referendario, Estensore
Andrea AN, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IN | Ida RA |
IL SEGRETARIO