Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 7398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7398 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07398/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06912/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6912 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da MO Di OL, rappresentata e difesa dall'avvocato OB Caccavale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Nicodemo, con domicilio digitale ex lege ed eletto presso il suo studio in Roma, via Dancalia, 21;
per l'annullamento
dell’esito procedura per la copertura di un posto di giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di RO la cui vacanza è stata pubblicata con prot. n. 24018 del 19.12.2024;
del D.M. del 15.05.2025 di trasferimento pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 16, Parte Seconda, in data 01.09.2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN RI, del CSM e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. FI RI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1.La ricorrente MO Di OL, magistrato ordinario nominato con D.M. 20 febbraio 2014, ha impugnato la delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 16 aprile 2025, con cui è stato disposto il trasferimento della controinteressata AN OV, magistrato ordinario che ha conseguito la II valutazione di professionalità, a sua domanda, alla Sezione Lavoro del Tribunale di RO.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, per illegittimità derivata, del decreto ministeriale del 15.5.2025, che ha recepito la delibera consiliare impugnata in via principale.
L’istante ha dedotto l’illegittimità della determinazione consiliare, articolando due motivi di diritto:
A) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 commi 3 e 5 della l. 533/1973 – eccesso di potere in relazione all’omesso sindacato in merito all’idoneità dei corsi rappresentati ad attribuire specifiche competenze in materia lavoro.
B) Violazione dell’art. 192 del r.d. 12 del 1941 in relazione agli artt. 31 comma 2, 3 e 4, 46 e 47 della circolare CSM n. 13778 del 24.07.2014 e degli artt. 43 e ss. cod. civ. – eccesso di potere per irragionevolezza manifesta.
Si sono costituiti il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, argomentando nel senso dell’infondatezza del ricorso.
Si è costituita in giudizio altresì la controinteressata AN OV, anch’essa instando per il rigetto del ricorso.
La causa è stata chiamata all'udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 e quivi trattenuta in decisione.
2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, rileva il Collegio l'infondatezza del gravame.
3. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha contestato la delibera nella parte in cui ha attribuito alla controinteressata il punteggio aggiuntivo di 0,5 punti per la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 21, comma 4, della legge n. 533/1973. Secondo L'istante, il Consiglio avrebbe attribuito in modo automatico il punteggio supplementare in modo abusivo senza considerare la rilevanza dei corsi cui avevo partecipato la prescelta e senza valorizzare le reali attitudini proprie del posto messo a interpello. Contestualmente l'esponente ha impugnato la circolare CSM n.13778/2014 nella parte in cui è prevista la disposizione di autovincolo (art.36) come interpretata dal CSM nella delibera gravata. Il motivo non può essere accolto.
Va rammentato preliminarmente che l'articolo 21 della legge 533/1973 così recita testualmente:
“ Nella copertura dei posti di organico presso le preture dovrà essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.
Il Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o più corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le università degli studi, sono ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.
Per la copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in più sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnare i magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge; e dovrà, altresì, essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia…”
Deva anche ricordarsi l'articolo 36, della Circolare n.13378/2014 (attitudini riguardanti le funzioni di giudice presso la sezione del tribunale competente per le controversie di lavoro) prevede che:
1 . In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, commi 3 e 5, della legge 11 agosto 1973, n. 533, le attitudini specifiche per le funzioni di giudice presso la sezione del tribunale competente per le controversie di lavoro sono così valutate: a) l’esercizio attuale di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente consente di attribuire per i primi due anni punti 1 e per ogni biennio successivo punti 0,50, fino a complessivi punti 2; b) nei casi diversi da quelli di cui alla lett. a), l’esercizio pregresso di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente per almeno cinque anni negli ultimi quindici consente di attribuire punti 1; c) la partecipazione ai corsi di cui all’articolo 21, comma 4, legge n. 533/1973 consente di attribuire punti 0,50; d) le specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, desunte anche dall’esercizio prevalente, pur se non esclusivo, di attività giurisdizionale in materia di lavoro consentono di attribuire fino a punti 2.
Nel caso di specie, il CSM, con ragionamento coerente con le disposizioni normative e regolamentari, ha preso atto che la prescelta aveva documentato la propria partecipazione a quattro corsi organizzati dalla scuola superiore della magistratura dedicati rispettivamente concernenti:
“ Le spese di lite all’interno del contenzioso civile e del lavoro”, a “Impresa e diritti fondamentali: ambiente, lavoro, salute (in collaborazione con il Comitato Interministeriale per i diritti umani)”, a “La disciplina dei licenziamenti: un primo bilancio” e a “La tutela penale del lavoro: problematiche di interpretazione di una complessa normativa”.
Di conseguenza, il Consiglio ha attribuito al magistrato controinteressato il punteggio supplementare di punti 0,50.
Ed invero, premesso che i corsi esibiti dalla prescelta avevano ad oggetto temi propri del diritto del lavoro (non potendo rilevare la dedotta risalenza degli stessi), si osserva come l'apprezzamento del CSM abbia rispettato la disciplina che regola la copertura dei posti di organico presso le sezioni del Tribunale del lavoro.
Come emerge dal citato articolo 36 della Circolare, deve essere attribuita priorità, nelle procedure di mobilità ordinaria, all’anzianità di servizio nell'attività giurisdizionale (ogni anno di anzianità calcolata dalla data del decreto ministeriale di nomina determina infatti l'attribuzione di un punto), quindi deve guardarsi, in misura più limitata, ai parametri del merito (art. 40) e delle attitudini generiche e specifiche (art. 35), residuando (in seconda battuta e all'esito di un apprezzamento non automatico ma discrezionale da parte del CSM), l’esibita partecipazione ad attività formative nella materia lavoristica.
Tanto ha fatto l’amministrazione con la delibera gravata, valutando, dapprima, l’attività giudiziaria della controinteressata e quindi il fatto di aver partecipato ai corsi di formazione indicati in atti.
Si osserva, per altro, che l’articolo 21, comma 5 della legge 533/1973, nella parte in cui utilizza la congiunzione “e”, non esclude l'autonoma rilevanza (di là dall’attività giudiziaria pura) dell'attività formativa ai fini del riconoscimento di forme di preferenza.
Non può seguirsi la tesi contenuta nel ricorso introduttivo, secondo cui il Csm non avrebbe valutato la pregnanza dei corsi esibiti dalla controinteressata, perché tale apprezzamento risulta invero esser stato condotto.
Si aggiunga che la valorizzazione dell'esperienza e delle attitudini giudiziarie del magistrato preferito per la mobilità è il criterio prioritario e che il CSM si è esattamente attenuto a quanto previsto dal predetto articolo 36, laddove l'esperienza giudiziaria nella materia del lavoro (criterio prevalente) può condurre all’attribuzione sino a 3 o 4 punti, in ragione della valorizzazione, rispettivamente, dei requisiti di cui alle lett. b) e d) o di quelli contemplati dalle lett. a) e d). Mentre, ben può essere assegnato un punteggio ulteriore di 0,5 in ragione della partecipazione a corsi dedicati, se pur in maniera parzialmente promiscua, alla materia del diritto del lavoro.
Quanto alle contestazioni sulle attitudini della prescelta, l’istante deduce valutazioni che attengono al merito della delibera e che non possono essere sostituite da un diverso giudizio del TAR.
4. Anche la seconda doglianza deve essere disattesa.
Con essa, la ricorrente contesta la delibera nella parte in cui non le avrebbe concesso il punteggio ulteriore legato alla finalità di salvaguardare l'unità del nucleo familiare, posto che essa esponente aveva dichiarato di avere la residenza effettiva in Cassino, nel circondario del medesimo Tribunale di RO (ove era sito il posto disponibile presso la sezione lavoro). L'istante contesta la scelta consiliare di aver attribuito rilevanza, ai fini del beneficio premiale de quo, solo alla residenza anagrafica e non alla dimora effettiva del magistrato.
Osserva il Collegio come l'assunto su cui si basa il secondo motivo di diritto non possa essere condiviso, posto che la residenza che rileva ai sensi dell'articolo 31 della Circolare è esclusivamente la residenza ufficiale e cioè la residenza che risulta dai registri anagrafici.
Premesso che la pertinente disposizione di auto vincolo prevista dalla Circolare non è stato oggetto di specifica censura, si osserva, in ogni caso, che il CSM ha correttamente scelto di assumere la sola residenza anagrafica quale unico punto di riferimento per il calcolo delle distanze che fungono da presupposto per la valutazione della ricorrenza dei presupposti della salvaguardia dell’unità familiare e dunque per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo anelato dalla ricorrente.
Invero, quello della residenza anagrafica è l’unico criterio certo utilizzabile, che scongiura interpretazioni erratiche e mutevoli in ordine al concetto di residenza o dimora, soprattutto nell'ambito delle procedure di mobilità ordinaria, che sono improntate ad un equilibrato contemperamento tra il legittimo interesse del singolo alla tutela della propria unità familiare e quello degli altri aspiranti a vedere accolte le proprie istanze di trasferimento.
In modo condivisibile, la difesa erariale richiama la relazione illustrativa della delibera consiliare del 13 marzo 2007 recante le modifiche all’allora vigente “Circolare sulla Mobilità” (n. 15098 del 30 novembre 1993), laddove era stato già chiarito (proprio in ragione dell’esistenza di dubbi interpretativi e di oscillazioni consiliari) che la residenza del coniuge e dei figli che dà diritto al relativo punteggio aggiuntivo debba essere intesa, per evidenti ragioni di certezza e parità di trattamento, solo quella anagrafica.
Del resto, l’iscrizione nei registri anagrafici comunali presuppone non solo una autodichiarazione del soggetto, ma anche specifici accertamenti da parte delle competenti autorità amministrativa sul fatto che il soggetto abiti stabilmente nel luogo dichiarato.
Ne consegue che la scelta del CSM di attribuire rilevanza, nell'ambito delle procedure di mobilità ordinaria, alla sola residenza anagrafica deve considerarsi corretta, tanto che si tratta di criterio ribadito anche nella nuova Circolare n.13778/2014.
Si osserva ancora che il riferimento fatto in ricorso alla Circolare del 2010, sull'obbligo di residenza dei magistrati nella sede di ufficio, non si attaglia al caso di specie, posto che quella circolare ha una ratio diversa (trovare un punto di equilibrio tra il legittimo interesse del singolo magistrato a mantenere la propria residenza in un luogo diverso da quello della sede di lavoro e l'interesse pubblico all'adempimento dei doveri di diligenza e di laboriosità), che consente di dare una limitata rilevanza anche alla residenza effettiva oltre che a quella anagrafica.
Vale ribadire che, differentemente, nella fattispecie di cui si verte deve applicarsi un criterio oggettivo, che garantisca la parità di trattamento tra tutti gli aspiranti al trasferimento ed eviti accertamenti “fluttuanti” e incerti.
5. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB TI, Presidente
FI RI NO, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| FI RI NO | OB TI |
IL SEGRETARIO