TAR Roma, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 7398
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 commi 3 e 5 della l. 533/1973 – eccesso di potere in relazione all’omesso sindacato in merito all’idoneità dei corsi rappresentati ad attribuire specifiche competenze in materia lavoro

    Il Collegio ha ritenuto che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia agito in modo coerente con le disposizioni normative e regolamentari, attribuendo il punteggio in base alla partecipazione documentata a corsi pertinenti e valorizzando l'attività giurisdizionale. La valutazione del merito dei corsi e delle attitudini della candidata rientra nella discrezionalità dell'amministrazione e non può essere sindacata dal TAR.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dalla delibera impugnata in via principale

    Poiché la delibera principale è stata ritenuta infondata, anche il decreto ministeriale che la recepisce viene confermato.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 192 del r.d. 12 del 1941 in relazione agli artt. 31 comma 2, 3 e 4, 46 e 47 della circolare CSM n. 13778 del 24.07.2014 e degli artt. 43 e ss. cod. civ. – eccesso di potere per irragionevolezza manifesta

    Il Collegio ha ritenuto corretta la scelta del Consiglio Superiore della Magistratura di considerare esclusivamente la residenza anagrafica quale criterio oggettivo per l'attribuzione del punteggio relativo all'unità familiare, al fine di garantire certezza, parità di trattamento e di evitare accertamenti incerti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 7398
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7398
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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