Articolo 77 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 76Articolo 78
Versione
15 marzo 1973
Art. 77.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma , che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare e dell' articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516 , integrata dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere:
alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5279 e 5280 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall' articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5323 e 5879 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 373 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5883 e 5895 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall' articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , modificato dall' articolo 17 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 289 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5870, 5878 e 5892 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall' articolo 15 del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli 5670, 5889 e 5894 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall' articolo 23 del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1973